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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1095/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CILIA VINCENZO
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI MARCO
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 335/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il 19.01.2018 (R.G.
177/2018), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di Controparte_2 la somma di €. 25.598,64, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“a. In via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'assoluta illegittimità del titolo notificato per la mancanza di prova del credito e per l'assoluta genericità dello stesso, come ampiamente esposto nei punti n. 1 e 2 della presente opposizione;
b. Sospendere la presente procedura differendo l'udienza per la necessaria procedura di mediazione;
c. in subordine, nel merito, per i motivi suesposti, dichiarare che non risulta dovuto quanto chiesto in ricorso per la sussistenza di tassi usurari e/o di anatocismo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge;
pagina 1 di 4 d. con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Parte opposta:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dei sig.ri e CP_2 Parte_2 Parte_1 della somma di € 25.598,64 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (entro i limiti di cui alla legge 108/1996 diminuiti di un punto) da calcolarsi sul solo capitale di € 21.834,39 dalla data di proposizione della domanda giudiziale e fino al saldo, con condanna al pagamento;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 335/2018 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ragusa il 19.01.2018 (proc. n. 177/2018 R.G.) su ricorso di per il pagamento della complessiva somma di €. Controparte_2
25.598,64, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza del contratto di prestito personale n. 13233147 del 17.12.2013 stipulato tra e la Parte_2 società finanziaria Compass S.p.a., con quale soggetto coobbligato. Parte_1
Nello specifico gli opponenti a sostegno dell'invocata revoca eccepivano: 1) l'inammissibilità nel procedimento monitorio della valenza probatoria dell'estratto conto certificato per i contratti di finanziamento o, in via subordinata, la carenza probatoria dello stesso nel giudizio di opposizione;
2) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per genericità dello stesso e per la ritenuta sproporzione degli interessi applicati. In subordine, nel merito, gli opponenti sostengono: 3) l'infondatezza della pretesa creditoria per mancanza di chiarezza nella quantificazione del debito;
4) l'omessa indicazione della data di decorrenza degli interessi convenzionali e del calcolo degli interessi di mora;
5) la nullità delle clausole anatocistiche ed usurarie.
Costituitasi in giudizio la convenuta cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_2 dalla società finanziaria cedente, invocava in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica ed infondata, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso l'accertamento del credito di oltre interessi nei confronti degli opponenti. Controparte_2
Alla prima udienza del 21.12.2018, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 22.02.2019 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 26.09.2019 in atti, all'udienza del 27.09.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
pagina 2 di 4 All'esito della fase istruttoria il G.I. prendeva atto che le parti non avevano depositato memorie ex art. 183 c.p.c. e riteneva non necessario l'accertamento tecnico contabile richiesto da parte opponente nell'atto di citazione. Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019).
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019,
18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Orbene, nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha in alcun modo contestato nei propri scritti difensivi la sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'erogazione dello stesso (peraltro documentalmente provati) e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate, nonché la cessione del credito. In particolare, l'opponente non ha contestato di aver richiesto ed ottenuto da Compass S.p.a. la concessione del prestito personale n. 13233147 del 17.12.2013 dell'importo di €. 25.036,00, da rimborsarsi mediante il pagamento di n. 72 rate mensili di €. 536,75 ciascuna, per un costo totale del credito di € 38.746,80, esposto in contratto. L'opponente non ha altresì contestato l'avvenuta cessione del credito oggetto di opposizione del 19.05.2016 da Compass S.p.a. a CP_2 Dette circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche e non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115
[...]
c.p.c..
In ogni caso, in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di prova nei contratti di prestito o mutuo, parte opposta ha regolarmente prodotto in atti, già in sede di procedimento monitorio, il contratto di finanziamento (dal quale è possibile ricavare il relativo piano di ammortamento) e l'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del debitore principale e del soggetto coobbligato (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ.
n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015), unitamente alla prova dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa.
Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente relative alla genericità del decreto ingiuntivo, con una presunta applicazione sproporzionata di interessi, mancanza di chiarezza nella quantificazione del debito e conseguente violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza;
queste devono essere tutte rigettate in quanto formulate in modo estremamente generico e comunque infondate. Ed
pagina 3 di 4 infatti, come precisato dalla opposta, dagli atti (vedi estratto conto di Compass S.p.a., doc. 6 allegato al fascicolo monitorio) si evince che la somma ingiunta pari ad €. 25.598,64 è data dalla somma di €. 3.764,25, pari a n. 7 rate scadute e non pagate del finanziamento (rate dalla n. 14 alla n. 20) e di €. 21.834,39, per linea capitale relativa alle rate successive alla decadenza dal beneficio del termine intervenuta in data 31.08.2015, calcolato quale sommatoria del solo capitale “puro” sulle rate a scadere a partire dalla rata n. 21 sino alla rata n. 72. Detto importo tiene già in considerazione le rate pagate nel corso del tempo dal debitore (rate dalla n. 1 alla n. 13). L'importo delle rate regolarmente pagate dai debitori ammonta a € 6.997,75 ed è pari alla sommatoria delle rate dalla 1° alla 13 (cfr. doc. 6 monitorio). Dall'analisi dell'estratto conto prodotto si rileva che le rate successive alla 13 (e dunque dalla 14 fino alla 20) sono rimaste insolute. Dalla rata n. 21 Compass ha dichiarato gli odierni opponenti decaduti dal beneficio del termine.
Parimenti generiche ed indeterminate risultano le eccezioni e deduzioni relative ad una presunta applicazione di interessi ultra-soglia e di anatocismo. Tra l'altro le difese degli opponenti risultano esposte con il solo atto di citazione, senza alcuna integrazione in sede di memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c.. Sul punto, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Per quanto sopra esposto, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati e alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti, deve ritenersi che parte opposta ha adempiuto all'onere della prova del credito cui era tenuta;
gravava conseguentemente sugli opponenti l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione ed a operare specifiche contestazioni sul punto e questi non vi hanno provveduto nei termini in cui erano tenuti (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001 cit.). L'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1095/2018: rigetta l'opposizione proposta dagli attori e avverso il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 335/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa il 19.01.2018 (proc. n. 177/2018 R.G.), che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti e , in solido, a pagare a Parte_2 Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida nell'importo di € 3.000,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1095/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CILIA VINCENZO
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI MARCO
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 335/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il 19.01.2018 (R.G.
177/2018), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di Controparte_2 la somma di €. 25.598,64, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“a. In via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'assoluta illegittimità del titolo notificato per la mancanza di prova del credito e per l'assoluta genericità dello stesso, come ampiamente esposto nei punti n. 1 e 2 della presente opposizione;
b. Sospendere la presente procedura differendo l'udienza per la necessaria procedura di mediazione;
c. in subordine, nel merito, per i motivi suesposti, dichiarare che non risulta dovuto quanto chiesto in ricorso per la sussistenza di tassi usurari e/o di anatocismo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge;
pagina 1 di 4 d. con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Parte opposta:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dei sig.ri e CP_2 Parte_2 Parte_1 della somma di € 25.598,64 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (entro i limiti di cui alla legge 108/1996 diminuiti di un punto) da calcolarsi sul solo capitale di € 21.834,39 dalla data di proposizione della domanda giudiziale e fino al saldo, con condanna al pagamento;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 335/2018 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ragusa il 19.01.2018 (proc. n. 177/2018 R.G.) su ricorso di per il pagamento della complessiva somma di €. Controparte_2
25.598,64, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza del contratto di prestito personale n. 13233147 del 17.12.2013 stipulato tra e la Parte_2 società finanziaria Compass S.p.a., con quale soggetto coobbligato. Parte_1
Nello specifico gli opponenti a sostegno dell'invocata revoca eccepivano: 1) l'inammissibilità nel procedimento monitorio della valenza probatoria dell'estratto conto certificato per i contratti di finanziamento o, in via subordinata, la carenza probatoria dello stesso nel giudizio di opposizione;
2) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per genericità dello stesso e per la ritenuta sproporzione degli interessi applicati. In subordine, nel merito, gli opponenti sostengono: 3) l'infondatezza della pretesa creditoria per mancanza di chiarezza nella quantificazione del debito;
4) l'omessa indicazione della data di decorrenza degli interessi convenzionali e del calcolo degli interessi di mora;
5) la nullità delle clausole anatocistiche ed usurarie.
Costituitasi in giudizio la convenuta cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_2 dalla società finanziaria cedente, invocava in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome generica ed infondata, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso l'accertamento del credito di oltre interessi nei confronti degli opponenti. Controparte_2
Alla prima udienza del 21.12.2018, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 22.02.2019 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 26.09.2019 in atti, all'udienza del 27.09.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
pagina 2 di 4 All'esito della fase istruttoria il G.I. prendeva atto che le parti non avevano depositato memorie ex art. 183 c.p.c. e riteneva non necessario l'accertamento tecnico contabile richiesto da parte opponente nell'atto di citazione. Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019).
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019,
18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Orbene, nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha in alcun modo contestato nei propri scritti difensivi la sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'erogazione dello stesso (peraltro documentalmente provati) e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate, nonché la cessione del credito. In particolare, l'opponente non ha contestato di aver richiesto ed ottenuto da Compass S.p.a. la concessione del prestito personale n. 13233147 del 17.12.2013 dell'importo di €. 25.036,00, da rimborsarsi mediante il pagamento di n. 72 rate mensili di €. 536,75 ciascuna, per un costo totale del credito di € 38.746,80, esposto in contratto. L'opponente non ha altresì contestato l'avvenuta cessione del credito oggetto di opposizione del 19.05.2016 da Compass S.p.a. a CP_2 Dette circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche e non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115
[...]
c.p.c..
In ogni caso, in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di prova nei contratti di prestito o mutuo, parte opposta ha regolarmente prodotto in atti, già in sede di procedimento monitorio, il contratto di finanziamento (dal quale è possibile ricavare il relativo piano di ammortamento) e l'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del debitore principale e del soggetto coobbligato (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ.
n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015), unitamente alla prova dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa.
Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente relative alla genericità del decreto ingiuntivo, con una presunta applicazione sproporzionata di interessi, mancanza di chiarezza nella quantificazione del debito e conseguente violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza;
queste devono essere tutte rigettate in quanto formulate in modo estremamente generico e comunque infondate. Ed
pagina 3 di 4 infatti, come precisato dalla opposta, dagli atti (vedi estratto conto di Compass S.p.a., doc. 6 allegato al fascicolo monitorio) si evince che la somma ingiunta pari ad €. 25.598,64 è data dalla somma di €. 3.764,25, pari a n. 7 rate scadute e non pagate del finanziamento (rate dalla n. 14 alla n. 20) e di €. 21.834,39, per linea capitale relativa alle rate successive alla decadenza dal beneficio del termine intervenuta in data 31.08.2015, calcolato quale sommatoria del solo capitale “puro” sulle rate a scadere a partire dalla rata n. 21 sino alla rata n. 72. Detto importo tiene già in considerazione le rate pagate nel corso del tempo dal debitore (rate dalla n. 1 alla n. 13). L'importo delle rate regolarmente pagate dai debitori ammonta a € 6.997,75 ed è pari alla sommatoria delle rate dalla 1° alla 13 (cfr. doc. 6 monitorio). Dall'analisi dell'estratto conto prodotto si rileva che le rate successive alla 13 (e dunque dalla 14 fino alla 20) sono rimaste insolute. Dalla rata n. 21 Compass ha dichiarato gli odierni opponenti decaduti dal beneficio del termine.
Parimenti generiche ed indeterminate risultano le eccezioni e deduzioni relative ad una presunta applicazione di interessi ultra-soglia e di anatocismo. Tra l'altro le difese degli opponenti risultano esposte con il solo atto di citazione, senza alcuna integrazione in sede di memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c.. Sul punto, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Per quanto sopra esposto, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati e alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti, deve ritenersi che parte opposta ha adempiuto all'onere della prova del credito cui era tenuta;
gravava conseguentemente sugli opponenti l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione ed a operare specifiche contestazioni sul punto e questi non vi hanno provveduto nei termini in cui erano tenuti (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001 cit.). L'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1095/2018: rigetta l'opposizione proposta dagli attori e avverso il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 335/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa il 19.01.2018 (proc. n. 177/2018 R.G.), che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti e , in solido, a pagare a Parte_2 Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida nell'importo di € 3.000,00 per compensi professionali, oltre CP_2 rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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