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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/12/2024, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3973/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
31/07/2024
DA
rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARALDI GABRIELE
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPADINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1.autorizzare i coniugi e a vivere separati, con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto;
2.dichiarare la separazione dei coniugi e omologare con sentenza gli accordi di cui al seguente art. 4;
3.dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
4.quanto alla separazione:
4.1 si impegna ed obbliga a vendere a che si impegna ed Controparte_1 Parte_1 obbliga ad acquistare, la quota di proprietà pari al 50% dei seguenti beni immobili attualmente di proprietà di entrambi i ricorrenti:
a) la piena proprietàdell'unitàimmobiliare, ex casa coniugale, facente parte dell'edificio condominiale sito in Mantova, Via Umberto Norsa n.5 e precisamente appartamento al piano quarto con locale cantina al piano interrato confinanti con: l'appartamento: a prospetto Vicolo Regresso, Piazza Sermide, ragioni di cui al map.282, cavedio, ragioni di cui al map.281, 277 e 279; la cantina: terrapieno condominiale per due lati, ragioni di terzi, vano scale e corridoio comune;
salvi i piùprecisi e come in mappa ed in fatto. Dette unitàimmobiliari figurano distinte presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune ai Fg.36 mappali: 280/33-282/26 Via Umberto Norsa n.CM p.S1-4, cat.A/2, cl.3, vani 7,5 - RC€ 1.065,19; b) la proprietàsuperficiaria, per 99 anni a partire dal 2 febbraio 1987, rinnovabile per altri 99 anni, dell'unitàimmobiliare sita in Mantova, Piazza Sermide n.1 e precisamente rimessa al piano interrato, distinta col numero interno 15, confinante con: corsia di manovra comune, ragioni di cui ai map.845/17, 845/22, 845/19, salvi i piùprecisi e come in mappa ed in fatto. Detta unitàimmobiliare figura distinta presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg.36 mappale: 845/18 Piazza Sermide n.1 p.
1-ST, cat.c/6, cl.7, mq.13 - RC€ 69,15. La quota degli immobili in oggetto sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, con ogni accessione, pertinenza, impianto, fisso e seminfisso, servitùattive e passive con particolare riferimento a quelle costituite in seguito alla costruzione dei rispettivi complessi edilizi, con la proporzionale quota di comproprietàmillesimale (pari a 14,10/1000 per la rimessa), su tutti gli enti comuni degli edifici, quali determinati dalla Legge ed elencati in modo indicativo e non tassativo nel regolamento condominiale.
Le parti rinviano, per una ancor più accurata identificazione dei suddetti beni, all'atto di vendita
La suddetta cessione dovrà intervenire entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione personale, al prezzo di €
116.000,00; a tal fine convocherà, avanti ad un Notaio di sua fiducia, Parte_1
garantendo un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni;
le spese relati- Controparte_1 ve al suddetto atto di cessione saranno a carico di parte acquirente;
in relazione all'atto in parola, le parti richiederanno l'applicazione della agevolazione fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987;
4.2.in sede di compravendita di cui all'art. 4.1., le parti stabiliranno di mantenere in capo al soggetto cedente, ossia le detrazioni fiscali, originariamente Controparte_1 pari ad € 33.839,00, di cui la stessa parte potrà continuare a beneficiare per la parte non ancora fruita, relative alle spese sostenute negli anni 2018 e 2019 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde (50%), nonchéper interventi di risparmio energetico (65%), eseguiti sugli immobili di cui sopra;
4.3.le parti danno atto che i genitori di hanno corrisposto, in occasione Controparte_1 dell'acquisto/ristrutturazione della ex casa coniugale, come sopra identificata, la somma di € 63.000,00, per aiutare ad affrontare i relativi esborsi;
a tal riguardo
[...] si impegna ad effettuare il rimborso a favore dei propri genitori della suddetta CP_1 somma, ovvero del maggior importo che gli stessi potranno vantare, obbligandosi in ogni caso a regolare detti rapporti, mantenendo manlevato ed indenne da Parte_1 qualsivoglia richiesta restitutoria o comunque connessa al sopra menzionato contributo e ad eventuali altri apporti a vario titolo erogati dai genitori di Controparte_1
4.4.le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione (es.: assegno mensile, di separazione anche in sostituzione di suddetto assegno), avendo definito, nei termini sopra precisati, ogni loro rapporto di ordine economico/patrimoniale e non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque ideabile, nulla escluso o eccettuato;
5.quanto al divorzio: accertata la sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/1970 e dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c. ed a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separa- zione:
5.1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in data 07.10.2017, nel Comune di Porto Mantovano, iscritto nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del comune di Mantova al N. 329 P. 2 S. C anno 2017;
5.2.le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione (es.: assegno mensile di divorzio, o una tantum), avendo definito con la separazione, nei termini sopra precisati, ogni loro rapporto di ordine economico/patrimoniale e non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque ideabile, nulla escluso o eccettuato;
6.ordinare alla Cancelleria di trasmettere le copie autentiche delle emanande sentenze all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
7.spese legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
PORTO MANTOVANO in data 07/10/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 128, parte II, serie C, anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
5.12.2024
La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3973/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
31/07/2024
DA
rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARALDI GABRIELE
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPADINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1.autorizzare i coniugi e a vivere separati, con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto;
2.dichiarare la separazione dei coniugi e omologare con sentenza gli accordi di cui al seguente art. 4;
3.dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
4.quanto alla separazione:
4.1 si impegna ed obbliga a vendere a che si impegna ed Controparte_1 Parte_1 obbliga ad acquistare, la quota di proprietà pari al 50% dei seguenti beni immobili attualmente di proprietà di entrambi i ricorrenti:
a) la piena proprietàdell'unitàimmobiliare, ex casa coniugale, facente parte dell'edificio condominiale sito in Mantova, Via Umberto Norsa n.5 e precisamente appartamento al piano quarto con locale cantina al piano interrato confinanti con: l'appartamento: a prospetto Vicolo Regresso, Piazza Sermide, ragioni di cui al map.282, cavedio, ragioni di cui al map.281, 277 e 279; la cantina: terrapieno condominiale per due lati, ragioni di terzi, vano scale e corridoio comune;
salvi i piùprecisi e come in mappa ed in fatto. Dette unitàimmobiliari figurano distinte presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune ai Fg.36 mappali: 280/33-282/26 Via Umberto Norsa n.CM p.S1-4, cat.A/2, cl.3, vani 7,5 - RC€ 1.065,19; b) la proprietàsuperficiaria, per 99 anni a partire dal 2 febbraio 1987, rinnovabile per altri 99 anni, dell'unitàimmobiliare sita in Mantova, Piazza Sermide n.1 e precisamente rimessa al piano interrato, distinta col numero interno 15, confinante con: corsia di manovra comune, ragioni di cui ai map.845/17, 845/22, 845/19, salvi i piùprecisi e come in mappa ed in fatto. Detta unitàimmobiliare figura distinta presso il Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg.36 mappale: 845/18 Piazza Sermide n.1 p.
1-ST, cat.c/6, cl.7, mq.13 - RC€ 69,15. La quota degli immobili in oggetto sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, con ogni accessione, pertinenza, impianto, fisso e seminfisso, servitùattive e passive con particolare riferimento a quelle costituite in seguito alla costruzione dei rispettivi complessi edilizi, con la proporzionale quota di comproprietàmillesimale (pari a 14,10/1000 per la rimessa), su tutti gli enti comuni degli edifici, quali determinati dalla Legge ed elencati in modo indicativo e non tassativo nel regolamento condominiale.
Le parti rinviano, per una ancor più accurata identificazione dei suddetti beni, all'atto di vendita
La suddetta cessione dovrà intervenire entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione personale, al prezzo di €
116.000,00; a tal fine convocherà, avanti ad un Notaio di sua fiducia, Parte_1
garantendo un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni;
le spese relati- Controparte_1 ve al suddetto atto di cessione saranno a carico di parte acquirente;
in relazione all'atto in parola, le parti richiederanno l'applicazione della agevolazione fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987;
4.2.in sede di compravendita di cui all'art. 4.1., le parti stabiliranno di mantenere in capo al soggetto cedente, ossia le detrazioni fiscali, originariamente Controparte_1 pari ad € 33.839,00, di cui la stessa parte potrà continuare a beneficiare per la parte non ancora fruita, relative alle spese sostenute negli anni 2018 e 2019 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde (50%), nonchéper interventi di risparmio energetico (65%), eseguiti sugli immobili di cui sopra;
4.3.le parti danno atto che i genitori di hanno corrisposto, in occasione Controparte_1 dell'acquisto/ristrutturazione della ex casa coniugale, come sopra identificata, la somma di € 63.000,00, per aiutare ad affrontare i relativi esborsi;
a tal riguardo
[...] si impegna ad effettuare il rimborso a favore dei propri genitori della suddetta CP_1 somma, ovvero del maggior importo che gli stessi potranno vantare, obbligandosi in ogni caso a regolare detti rapporti, mantenendo manlevato ed indenne da Parte_1 qualsivoglia richiesta restitutoria o comunque connessa al sopra menzionato contributo e ad eventuali altri apporti a vario titolo erogati dai genitori di Controparte_1
4.4.le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione (es.: assegno mensile, di separazione anche in sostituzione di suddetto assegno), avendo definito, nei termini sopra precisati, ogni loro rapporto di ordine economico/patrimoniale e non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque ideabile, nulla escluso o eccettuato;
5.quanto al divorzio: accertata la sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/1970 e dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c. ed a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separa- zione:
5.1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in data 07.10.2017, nel Comune di Porto Mantovano, iscritto nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del comune di Mantova al N. 329 P. 2 S. C anno 2017;
5.2.le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione (es.: assegno mensile di divorzio, o una tantum), avendo definito con la separazione, nei termini sopra precisati, ogni loro rapporto di ordine economico/patrimoniale e non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque ideabile, nulla escluso o eccettuato;
6.ordinare alla Cancelleria di trasmettere le copie autentiche delle emanande sentenze all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
7.spese legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
PORTO MANTOVANO in data 07/10/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 128, parte II, serie C, anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
5.12.2024
La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola