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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/09/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2251/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI OV
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2251/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso “LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” reddito: euro 17.308,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio presso S.E.S.A. reddito: euro 21.002,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Margherita Balzan presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OA SA (PD) il 2-9-2006 (anno 2006, Numero 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 Per_ e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 28-1-2008 e il Per_1
22-12-2016.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli e sono affidati in via condivisa ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione della madre sita in OA SA (PD), via Vallazza, 20/A; Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale, sita in OA SA (PD), via Vallazza, 20/A, di proprietà della sig.ra è assegnata alla predetta quale genitore collocatario prevalente dei Pt_3 Per_ figli e;
Per_1
4. I coniugi danno atto che il ha già lasciato la casa coniugale, d'intesa Parte_2 con la sig.ra e si è trasferito presso l'abitazione dei propri genitori sita in Pt_3
OA SA (PD) Via Pascolon n. 19 ed ha già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali;
5. Il sig. potrà frequentare liberamente i propri figli concordando Parte_2 autonomamente con vista l'età dello stesso, le occasioni di incontro;
per Per_1 Per_ quanto concerne la figlia , le i genitori concordano che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola con pranzo presso il papà e rientro presso l'abitazione materna entro le ore 18.30, nonché due week end al mese alternati dal sabato mattina (ore 9.00) sino alla domenica sera (entro le ore 20.00) e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
Il sig. potrà poi vedere e tenere con sé la figlia: Parte_2
- 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie comprendente il Natale ad anni alterni, con la precisazione che il giorno di Natale il genitore cui non spetterà di trascorrere la Festività di Natale con la figlia andrà a prenderla dall'altro Per_ genitore alle ore 12.00 del 26.12; Per l'anno 2025 trascorrerà il giorno Natale con il papà che andrà a prenderla presso l'abitazione materna al mattino del giorno 25.12;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua, con la precisazione che il genitore che non trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua, passerà con la stessa il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare in via anticipata entro il 31 maggio di ciascun anno;
Qualora a causa di impegni di lavoro o di natura personale del padre o della madre o di esigenze scolastiche, sportive o ricreative della minore non potesse essere rispettato quanto sopra, i genitori concorderanno altri giorni di recupero dei tempi
2 di permanenza purché ciò avvenga di comune accordo, sia comunicato con tempistiche congrue e nel pieno rispetto dei desideri e degli impegni della figlia;
Resta inteso tra i genitori che ulteriori occasioni di visita potranno essere concordate, tenuto conto degli impegni della figlia e delle sue esigenze;
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig. a Parte_2 CP_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma complessiva Per_1 Per_ di € 450,00 (dei quali 350,00 € per la figlia e 100,00 per il figlio entro Per_1 il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a mezzo bonifico alle coordinate IBAN intestate alla stessa già note al sig. ; Parte_2
7. Oltre a quanto previsto al punto 6 delle presenti condizioni, il sig. Parte_2 provvederà a corrispondere alla sig.ra la quota del 50 % delle spese Pt_3 straordinarie da sostenere o sostenute nell'interesse dei figli come di seguito indicate: 1) SPESE MEDICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di
€ 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) SPESE SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) retta della scuola dell'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) doposcuola;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter;
d) spese relative a cerimonie/compleanni; Il genitore che, di volta in volta, sosterrà in via anticipata tali spese potrà pretenderne dunque il rimborso, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (da inviarsi anche a mezzo Whatsapp), con cadenza mensile entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Per le altre spese per il cui rimborso è necessaria la previa concertazione, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta (a mezzo mail, pec, o whatsapp) dovrà manifestare un motivato dissenso entro giorni 5 dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e dunque
3 impegno al rimborso, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dello stesso;
L'assegno unico erogato da INPS il cui importo è pari ad oggi ad € 430,00 e che è attualmente percepito al 100 % dal sig. , continuerà ad essere percepito Parte_2 per intero dallo stesso;
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole (ad eccezione dell'assegno unico per quanto sopra precisato) andranno a beneficio di entrambi i genitori in parti uguali ossia al 50% ciascuno;
8. I coniugi si autorizzano all'espatrio solo per motivi di turismo e con il presente accordo esprimono consenso al rilascio dei documenti (carta d'identità e passaporto) relativi ai minori e;
Persona_3 Persona_4
9. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro e di aver definito ogni reciproco rapporto di dare/avere;
10. Spese legali integralmente compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Per_ regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e , Per_1 entrambi minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
4 Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2251/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a OA SA (PD) il 2-9- Parte_2
2006, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OA SA (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a IG, il 3 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI OV
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2251/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso “LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” reddito: euro 17.308,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio presso S.E.S.A. reddito: euro 21.002,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Margherita Balzan presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OA SA (PD) il 2-9-2006 (anno 2006, Numero 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 Per_ e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 28-1-2008 e il Per_1
22-12-2016.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli e sono affidati in via condivisa ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione della madre sita in OA SA (PD), via Vallazza, 20/A; Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale, sita in OA SA (PD), via Vallazza, 20/A, di proprietà della sig.ra è assegnata alla predetta quale genitore collocatario prevalente dei Pt_3 Per_ figli e;
Per_1
4. I coniugi danno atto che il ha già lasciato la casa coniugale, d'intesa Parte_2 con la sig.ra e si è trasferito presso l'abitazione dei propri genitori sita in Pt_3
OA SA (PD) Via Pascolon n. 19 ed ha già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali;
5. Il sig. potrà frequentare liberamente i propri figli concordando Parte_2 autonomamente con vista l'età dello stesso, le occasioni di incontro;
per Per_1 Per_ quanto concerne la figlia , le i genitori concordano che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola con pranzo presso il papà e rientro presso l'abitazione materna entro le ore 18.30, nonché due week end al mese alternati dal sabato mattina (ore 9.00) sino alla domenica sera (entro le ore 20.00) e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
Il sig. potrà poi vedere e tenere con sé la figlia: Parte_2
- 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie comprendente il Natale ad anni alterni, con la precisazione che il giorno di Natale il genitore cui non spetterà di trascorrere la Festività di Natale con la figlia andrà a prenderla dall'altro Per_ genitore alle ore 12.00 del 26.12; Per l'anno 2025 trascorrerà il giorno Natale con il papà che andrà a prenderla presso l'abitazione materna al mattino del giorno 25.12;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua, con la precisazione che il genitore che non trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua, passerà con la stessa il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare in via anticipata entro il 31 maggio di ciascun anno;
Qualora a causa di impegni di lavoro o di natura personale del padre o della madre o di esigenze scolastiche, sportive o ricreative della minore non potesse essere rispettato quanto sopra, i genitori concorderanno altri giorni di recupero dei tempi
2 di permanenza purché ciò avvenga di comune accordo, sia comunicato con tempistiche congrue e nel pieno rispetto dei desideri e degli impegni della figlia;
Resta inteso tra i genitori che ulteriori occasioni di visita potranno essere concordate, tenuto conto degli impegni della figlia e delle sue esigenze;
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig. a Parte_2 CP_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma complessiva Per_1 Per_ di € 450,00 (dei quali 350,00 € per la figlia e 100,00 per il figlio entro Per_1 il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a mezzo bonifico alle coordinate IBAN intestate alla stessa già note al sig. ; Parte_2
7. Oltre a quanto previsto al punto 6 delle presenti condizioni, il sig. Parte_2 provvederà a corrispondere alla sig.ra la quota del 50 % delle spese Pt_3 straordinarie da sostenere o sostenute nell'interesse dei figli come di seguito indicate: 1) SPESE MEDICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di
€ 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) SPESE SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) retta della scuola dell'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) doposcuola;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter;
d) spese relative a cerimonie/compleanni; Il genitore che, di volta in volta, sosterrà in via anticipata tali spese potrà pretenderne dunque il rimborso, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (da inviarsi anche a mezzo Whatsapp), con cadenza mensile entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Per le altre spese per il cui rimborso è necessaria la previa concertazione, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta (a mezzo mail, pec, o whatsapp) dovrà manifestare un motivato dissenso entro giorni 5 dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e dunque
3 impegno al rimborso, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dello stesso;
L'assegno unico erogato da INPS il cui importo è pari ad oggi ad € 430,00 e che è attualmente percepito al 100 % dal sig. , continuerà ad essere percepito Parte_2 per intero dallo stesso;
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole (ad eccezione dell'assegno unico per quanto sopra precisato) andranno a beneficio di entrambi i genitori in parti uguali ossia al 50% ciascuno;
8. I coniugi si autorizzano all'espatrio solo per motivi di turismo e con il presente accordo esprimono consenso al rilascio dei documenti (carta d'identità e passaporto) relativi ai minori e;
Persona_3 Persona_4
9. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro e di aver definito ogni reciproco rapporto di dare/avere;
10. Spese legali integralmente compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Per_ regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e , Per_1 entrambi minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
4 Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2251/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a OA SA (PD) il 2-9- Parte_2
2006, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OA SA (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a IG, il 3 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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