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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 20.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5025 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Daniele Iavarone ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente reagisce al preavviso di ipoteca notificatogli in data 29.05.2024, in conseguenza del mancato pagamento delle somme portate da taluni avvisi di addebito e cartelle di pagamento (meglio distinti in ricorso) aventi ad oggetto crediti asseritamente CP_ maturati dall' e dall negli anni 2005-2015. Propone opposizione avverso tali avvisi CP_3
e cartelle sostenendo che gli stessi non gli siano mai stati notificati, ed eccepisce, comunque, la prescrizione dei crediti contributivi azionati dall' . Controparte_4
Reputa il giudicante che il ricorso vada respinto per difetto di legittimazione passiva dell'unico convenuto ). Controparte_5 Giova osservare, infatti, che, se da un lato è vero che la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione dei crediti previdenziali riportati negli opposti titoli, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla data di presunta notifica degli stessi, va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.; è altrettanto vero che parte ricorrente ha richiesto, nella sostanza ed esclusivamente, l'accertamento negativo (per CP_ intervenuta prescrizione) di crediti dell' e dell' senza formulare alcuna CP_3 contestazione specifica circa l'operato dell'Agente della Riscossione. In altre parole, il ricorrente non ha contestato il diritto del Concessionario di procedere ad esecuzione forzata (se non implicitamente e come conseguenza dell'accertamento dell'inesistenza dei crediti, da compiersi necessariamente nei confronti dei titolari di questi ultimi), ma ha proposto un'azione di accertamento negativo del credito.
Pertanto, ritiene questo giudice di dover dare continuità all'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo di un credito, allorquando non si faccia valere
(come in questo caso) alcun vizio dell'azione esecutiva – se non nei limiti di un generico e inconferente richiamo al concetto di eccesso di potere – non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente creditore e Concessionario del servizio di riscossione, dovendosi riconoscere la legittimazione passiva esclusivamente in capo al primo soggetto
(cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 16425 del 19 giugno 2019).
CP_ La domanda effettivamente proposta, cioè, andava proposta nei confronti dell' e dell' come del resto hanno confermato le SS.UU. della Suprema Corte risolvendo il CP_3 contrasto giurisprudenziale sorto in relazione all'applicabilità o meno, in questi casi, dei meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c.:
“… In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte
(Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio
2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n.
29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio
2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione.
Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva (…)
Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre
1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria (…) risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) (…)
Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo…” (Cass. SS.UU. n. 7514 dell'8.03.2022).
Il ricorso va quindi immediatamente rigettato perché l Controparte_5 non è legittimata a contraddire rispetto all'unica questione controversa (ossia l'attuale esistenza dei crediti in contestazione).
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
a) Nulla sulle spese.
S.M.C.V., 24.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino