Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2022 riunito al N.R.G. 1056/2022
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 251 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022 riunita alla causa civile di primo grado iscritta al n. 1056 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Barbara D'Amore, per procura in atti;
RICORRENTE (r.g. 251/2022)
RESISTENTE (r.g. 1056/2022)
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Maurizio Forte e Benedetta Orticelli, per procura in atti;
RESISTENTE (r.g. 251/2022)
RICORRENTE (r.g. 1056/2022)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie alla separazione pagina 1 di 9
Per parte ricorrente: precisa le proprie conclusioni, riportandosi al tenore di tutti gli scritti
difensivi/introduttivi in atti (che in questa sede debbano intendersi come ritrascritti) e chiedendone
completo accoglimento. Chiede concedersi termini ex art. 190 cpc, per redazione di comparse
conclusionali.
Per parte resistente: si riporta integralmente alla propria memoria difensiva di costituzione e
successiva comparsa di costituzione e risposta integrativa nonché a tutti i propri successivi scritti
difensivi e note scritte di udienza, qui da intendersi tutto integralmente riportato e trascritto,
insistendo per l'accoglimento di tutte le domande e richieste formulate;
si reitera l'ammissione delle
richieste istruttorie tutte formulate ed articolate da questa difesa nella memoria ex art. 183 comma 6
n.2 c.p.c. depositata in atti. Fermo restando la superiore richiesta, si precisano le conclusioni già
rassegnate in atti qui da intendersi trascritte e riportate. Si chiede che la causa venga trattenuta in
decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 534/2024, pubblicata il 5.3.2024, il Tribunale di Latina dichiarava la separazione personale dei coniugi e (matrimonio contratto in Parte_1 Parte_2
Sonnino, il 2.9.2018).
Quindi, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale sulle domande accessorie, con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, in questa sede deve disporsi sulle domande di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minorenni.
Rimessione della causa in istruttoria
La richiesta avanzata dalla difesa di parte resistente di ammissione delle richieste istruttorie
tutte formulate ed articolate con la seconda memoria istruttoria, previa remissione della causa in istruttoria, va rigettata essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Statuizioni relative alla prole pagina 2 di 9 I figli minorenni delle parti, ed , vanno affidati in via esclusiva alla madre, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso quest'ultima, per quanto di seguito esposto.
Secondo costante orientamento della Cassazione, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio,
può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass.
n. 13454 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016; Cass. n. 28244 del 2019).
Nel caso di specie, va osservato che i bambini non hanno rapporti significativi con il padre dall'estate del 2021.
L' risulta attualmente del tutto estraneo alle abitudini di vita ed alla quotidianità dei Parte_2
minori.
Dalle relazioni degli Enti incaricati di fornire supporto alla genitorialità delle parti e favorire una ripresa dei rapporti padre-figli mediante incontri protetti, inoltre, è emerso che l' nonostante una dichiarata disponibilità ad intraprendere i percorsi in suo favore Parte_2
attivati, ha poi mostrato, nei confronti degli stessi, poca continuità.
Nella relazione di aggiornamento trasmessa dalla SL , UOS Sostegno alla CP_1
genitorialità e percorso giovani , difatti, è emerso che: si è Parte_3
presentato a due dei quattro appuntamenti concordati insieme. A seguito dell'ultima assenza del 19
luglio c.a., non comunicata, non si è più presentato al Servizio né tantomeno ha richiamato Parte_2
per concordarne uno nuovo.
Anche dalla relazione dell'operatore preposto alla gestione degli incontri protetti, svoltisi presso lo spazio neutro dell'Ambito Distrettuale Marsica 1 Unione dei Comuni Montagna
Marsicana, è emersa un'estrema difficoltà da parte dell' nell'attenersi alla Parte_2
programmazione prevista, oltre ad un atteggiamento poco collaborativo da parte della madre dei minori (v. relazione incontri protetti, in atti, ove è dato leggersi: In conclusione dei sei
incontri programmati solo tre hanno avuto luogo, per via delle difficoltà logistiche riscontrate (distanza
pagina 3 di 9 fisica dei partecipanti, durata forse eccessiva dell'incontro) e della inesistente partecipazione della
madre che seppur sempre presente agli incontri e puntuale si è altresì dimostrata fredda e a tratti ostile
nei confronti degli incontri).
La seppur con qualche criticità (come la di lei difficoltà nel superare il conflitto con Pt_1
il resistente nell'interesse dei figli o nel condividere il ruolo genitoriale con il padre dei minori) costituisce certamente per ed il principale riferimento affettivo, avendo Per_1 Per_2
dimostrato adeguate capacità nel prestare ai minori le cure morali e materiali necessarie alla loro crescita, cui la stessa ha provveduto con costanza (v. relazione dell'Assistente Sociale del
Comune di MO, Dott.ssa : risulta essere attenta ai bisogni dei figli, l'uno di Testimone_1
8 anni e l'altra di 4, quindi anche con esigenze diverse, soprattutto è attenta alle problematiche di
salute del figlio consentendogli di sottoporsi regolarmente alle visite mediche, ai vari accertamenti
sanitari a cui deve sottoporsi e all'impegno settimanale di quest'ultimo, per seguire la Per_1
riabilitazione in acqua, quale prescrizione dello specialista. La relazione tra la madre e i minori, risulta
una buona relazione, la comunicazione tra loro è aperta e partecipata, le dinamiche osservate sono
adeguate cosi come risulta idoneo e accogliente l'ambiente di vita dei bambini, nel quale, si è potuto
osservare, si muovono a loro agio).
Ciò posto, considerato altresì che la figlia secondogenita (di anni 5) si è allontanata dalla casa coniugale, ancor prima di compiere un anno e, quindi, con il padre non ha pressoché avuto rapporto alcuno, valutata la pressoché totale estraneità dell' alle consuetudini di vita Parte_2
dei bambini e la discontinuità dallo stesso manifestata nei confronti dei percorsi in suo favore attivati, considerata la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori, va disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente dagli stessi presso di lei,
come già disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti, non sussistendo attualmente le condizioni per disporre un affidamento condiviso.
Le decisioni di maggior interesse per la salute di andranno prese dalla sola madre, Per_1
tenuto conto della patologia (neoplasia ossea) di cui è affetto (v. documentazione Per_1
medica in atti), e della conseguente necessità di assumere tempestivamente decisioni di carattere medico.
pagina 4 di 9 Rispetto al diritto di visita paterno, il Collegio ritiene che non sussistano ancora i presupposti per liberalizzare la frequentazione dei minori con il padre, stante la totale assenza di familiarità tra genitore e figli e lo svolgimento unicamente di tre dei sei incontri in modalità
protetta programmati.
La frequentazione tra l' ed i minori dovrà quindi proseguire in modalità protetta, Parte_2
secondo l'organizzazione (frequenza e durata degli incontri) che il Servizio Sociale del
Comune di MO, tramite gli Enti incaricati, riterrà maggiormente rispondente all'interesse dei minori, a favore dei quali dovranno, altresì, essere attivati tutti i percorsi ritenuti utili.
in ogni caso, potrà avere contatti telefonici con i figli, anche in video Parte_2
chiamata, con modalità da concordare tra le parti (in mancanza di accordo il padre potrà
contattare i figli in videochiamata il martedì ed il giovedì dalla 19:00 alle 19:30).
Il Servizio Sociale del Comune di MO (AQ) dovrà vigilare sull'effettiva attuazione della disposta frequentazione padre-figli.
Considerata la discontinuità manifestata dall' nei confronti dei percorsi attivati e Parte_2
delle resistenze mostrate dalla (fredda e a tratti ostile nei confronti degli incontri) Pt_1
verso gli incontri protetti, appare indispensabile la prosecuzione del percorso a sostegno della genitorialità per entrambe le parti così da permettere alla coppia genitoriale di trovare modalità comunicative più efficaci finalizzate al benessere di ed Per_1 Per_2
I Servizi Sociali di MO (AQ) e di NA (LT), dovranno quindi indirizzare le parti alla prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità già attivati, da compiersi anche, ove possibile, con modalità congiunte.
Laddove risultasse opportuno, i Servizi Sociali incaricati dovranno altresì indirizzare i genitori al compimento di un percorso di sostegno psicologico presso le strutture territorialmente competenti.
Entrambi i genitori devono essere ammoniti ad astenersi dal tenere condotte che arrechino pregiudizio ai minori, da individuarsi, in riferimento al padre, nella discontinuità manifestata verso i percorsi attivati ed in riferimento alla madre nelle significative difficoltà mostrate nel superare il conflitto con il resistente nell'interesse dei figli (non essendosi sufficientemente pagina 5 di 9 prodigata per preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, anche assicurando i prescritti contatti telefonici tra padre e figli) oltre che nelle difficoltà manifestate nel condividere il ruolo genitoriale con il padre dei minori.
Il Servizio Sociale del Comune di MO (AQ), coordinandosi con il Servizio Sociale di
NA (LT), dovrà monitorare il nucleo familiare, segnalando tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per i minori.
Assegno di mantenimento per i figli minorenni
Sull'assegno di mantenimento per figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922). Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore,
legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento,
che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale” (Cass. n. 2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Deve inoltre rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
pagina 6 di 9 Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di essere disoccupata e di provvedere al sostentamento proprio e dei minori grazie al sostegno economico della propria famiglia d'origine.
ha riferito di essere disoccupata anche al Servizio Sociale incaricato (v. Parte_1
relazione S.S., in atti, ove è dato leggersi: Al momento è casalinga e si occupa a tempo pieno dei
bambini; viene ovviamente sostenuta a livello economico dai suoi genitori commercianti).
La ricorrente ha versato in atti un contratto di locazione, con naturale scadenza al 22.6.2022,
che prevedeva un canone di euro 250,00 mensili.
La ricorrente nulla ha dedotto in ordine al rinnovo o meno del contratto di locazione successivamente alla sua naturale scadenza né in ordine al persistere del suo stato di disoccupazione.
risulta essere disoccupato (v. anagrafica lavoratore modello C2 storico della Parte_2
Regione Lazio del 6.12.2023).
Il resistente, inoltre, ha dedotto di essere mensilmente onerato del mantenimento di un'altra figlia, nata da precedente relazione, per la quale corrisponde euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento. Tale circostanza non è stata contestata e deve quindi ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Tutto ciò premesso, valutato lo stato di disoccupazione dell' e l'obbligo di Parte_2
mantenimento da cui quest'ultimo è gravato per il mantenimento della prima figlia, tenuto conto delle esigenze di vita di (9 anni) e (5 anni), reputa equo il Collegio porre a Per_1 Per_2
carico di l'assegno di mantenimento per i figli ed Parte_2 Per_1 Per_2
nell'ammontare già individuato con i provvedimenti temporanei ed urgenti (euro 200,00 per pagina 7 di 9 ciascun figlio, come già rivalutati), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, determinate come da Protocollo in uso al Tribunale di Latina.
In ultimo, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni chiesto dall' ai sensi Parte_2
dell'art. 709 ter c.p.c., risultando in ogni caso la allo stato - l'unico genitore idoneo CP_2
all'affidamento dei minori né sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, comprensive del subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di separazione personale n.534/2024, pubblicata il 5.3.2024, così provvede:
AFFIDA in via esclusiva i figli minori e alla madre, con le specificazioni di cui Per_1 Per_2
alla parte motiva, con collocamento presso la stessa e diritto di visita del padre, come indicato in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di MO (AQ) e di NA (LT) forniscano supporto alla genitorialità delle parti;
il Servizio Sociale del Comune di MO (AQ),
coadiuvato dal Comune di NA (LT), previa valutazione dell'assenza di criticità per i minori, dovrà predisporre un calendario di incontri protetti per la frequentazione padre-figli;
INVITA entrambe le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dai rispettivi Servizi
Sociali;
DISPONE, altresì, che il Servizio Sociale del Comune di MO (AQ), coadiuvato dal
Servizio Sociale del Comune di NA, monitori il nucleo familiare, attivando in favore dello stesso tutti gli interventi ritenuti utili anche, eventualmente, coinvolgendo risorse di rete esterne al Servizio o il T.S.M.R.E.E. territorialmente competente per i bambini, segnalando pagina 8 di 9 tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per i minori;
ed ad astenersi dal tenere condotte Controparte_3 Parte_2
che arrechino pregiudizio ai minori;
RIGETTA la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 709 ter, comma 2, avanzata da
Parte_2
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a Parte_2
a titolo di mantenimento dei figli minori ed , l'importo Parte_1 Per_1 Per_2
mensile di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie, come determinate dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al Servizio Sociale dei Comuni di MO
(AQ) e di NA (LT).
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 25.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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