Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 24/11/2023, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 03527/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2023, proposto da RT CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Lo Voi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Mariano Stabile n. 200;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Ducato e Luca Vazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;
nei confronti
IA IR, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, nella via Nunzio Morello n. 40;
Alessandro Silvestre Gristina, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria di merito, pubblicata con decreto rettoriale n. 782/2023 in data 6.02.2023, di rettifica al D.R. n. 671 del 1.02.2023, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori e, quindi nei primi due posti in graduatoria;
- dell’esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e della prova orale sostenute dai candidati in data 25.01.2023 e relative alla procedura selettiva di cui sopra;
- dei verbali di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato e di valutazione della prova orale di lingua straniera; -
del decreto rettoriale n. 6048 del 22.12.2022 di nomina della commissione esaminatrice;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui tutti gli atti di convocazione, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- il D.R n. 5495 del 28/11/2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale, n. 92 del 22/11/2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 S.C. 05/A1 – Botanica - S.S.D. – BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, a valere sui progetti PNRR: ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente, nonché di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
e ordinare
la rettifica della graduatoria con la conseguente collocazione della ricorrente, D.ssa RT CA, al primo posto della stessa o, comunque, adottare ogni provvedimento utile a garantire alla ricorrente l'utile collocazione nella graduatoria finale e, conseguentemente
- ordinare alla Amministrazione resistente la assunzione della D.ssa RT CA.
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da IR IA il 12/6/2023:
- della graduatoria di merito, pubblicata con decreto rettorale n. 782/2023 in data 6.02.2023, di rettifica al D.R. n. 671 del 1.02.2023, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori e, quindi nei primi due posti in graduatoria;
- dell'esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e della prova orale sostenute dai candidati in data 25.01.2023 e relative alla procedura selettiva di cui sopra;
- dei verbali di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato e di valutazione della prova orale di lingua straniera;
- del decreto rettorale n. 6048 del 22.12.2022 di nomina della commissione esaminatrice;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui tutti gli atti di convocazione, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- il D.R n. 5495 del 28/11/2022 con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell'art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 S.C. 05/A1 - Botanica - S.S.D. - BIO/03 - Botanica ambientale e applicata - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, a valere sui progetti PNRR: ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente, nonché di ogni altro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo, del Ministero dell’Università e della Ricerca e della dott.ssa IA IR;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.R. 28 novembre 2022 n. 54951 è stata indetta la procedura selettiva per la copertura n. 136 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell'art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010.
Il bando, tra gli altri, ha previsto la copertura di n. 2 posti per i settori S.C. 05/A1 - Botanica - S.S.D. - BIO/03 - Botanica ambientale e applicata a valere su due progetti PNRR: National Biodiversity Fu-ture Center (NBFC) presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali e Partenariati Estesi - RETURN presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare.
In relazione a questa procedura, con D.R. n. 6048 del 22 dicembre 2022, il Rettore nominava la commissione di concorso composta dal Prof. Giuseppe TU (Presidente), dalla Prof. IA Caneva e dalla Prof.ssa Alessandra Zambonelli, tutti docenti nelle materie oggetto della selezione.
In esito allo svolgimento delle prove concorsuali, la Commissione ha redatto una valutazione finale con una graduatoria di merito, poi approvata in via definitiva con D.R. del 1° febbraio 2023 n. 6713, rettificata con il decreto rettorale 6 febbraio 2023 n. 7824, che vede la dott.ssa IA IR e il dott. Alessandro Silvestre Cristina primi ad ex aequo (la dott.ssa IR prima per età), la dott.ssa RT CA al terzo e il dott. Giulio Barone quarto.
La dott.ssa CA ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti di concorso, ed in particolare della graduatoria di merito, pubblicata con decreto rettorale n. 782 del 6 febbraio 2023, di rettifica al D.R. n. 671 del 1° febbraio 2023, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori e, quindi nei primi due posti in graduatoria.
Il ricorso è affidato a due motivi di censura, il primo finalizzato ad affermare il dovere di astensione del Presidente della commissione di valutazione e il secondo diretto a contestare la valutazione posta in essere dalla stessa commissione di concorso in relazione ai titoli e alla discussione orale.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, dott.ssa IR, resistendo ai motivi di annullamento formulati nel ricorso introduttivo e proponendo, altresì, ricorso incidentale avverso i medesimi provvedimenti e attraverso due analoghe censure dirette a contestare sia profili di incompatibilità rispetto ad un componente della commissione di valutazione, sia la stessa valutazione della ricorrente principale posta in essere dalla medesima commissione.
Risulta costituita in giudizio anche l’Università di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso previo esame di due eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso.
All’udienza cautelare del 9 maggio 2023, la ricorrente chiedeva un rinvio per procedere alla notifica del ricorso anche al MUR, così come previsto dall’art. 12, comma 4, del D.L. n. 68/2022.
Veniva quindi fissata la nuova udienza cautelare del 23 maggio 2023, allorquando si procedeva alla cancellazione dal ruolo a seguito della rinuncia all’istanza cautelare da parte della ricorrente.
A seguito della suddetta notificazione, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, senza articolare difese.
In vista dell’odierna udienza pubblica, le parti hanno scambiato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
All'udienza pubblica del 21 novembre 2023 la causa è stata tratta in decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame del Collegio il ricorso con cui la dott.ssa CA ha impugnato gli atti della procedura di selezione per n. 2 posti di ricercato a tempo determinato al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 S.C. 05/A1 – Botanica - S.S.D. – BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, a valere sui progetti PNRR.
2. L’infondatezza nel merito del ricorso consente di assorbire le eccezioni in rito sollevate dalle resistenti.
3. Con un primo motivo di ricorso, la dott.ssa CA lamenta l’illegittimità della composizione della commissione esaminatrice, in quanto il Presidente della stessa, prof. TU, si troverebbe in una situazione di incompatibilità, avendo intrattenuto con la dott.ssa IR frequenti rapporti scientifici.
3.1. Nel prendere atto che la ricorrente non ha comunque presentato istanza di ricusazione del commissario suddetto nei termini previsti di legge ex art. 3, comma 16, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, come richiamato all’art. 7 del bando di concorso, ai fini del rigetto della censura il Collegio fa proprio il costante indirizzo giurisprudenziale in materia per cui, nell'ambito delle procedure concorsuali per la copertura delle funzioni di ricercatore universitario, i rapporti tra commissario e candidato determinano incompatibilità solo laddove la comunanza di interessi economici e di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato venga motivata dalla conoscenza personale, mentre risultano irrilevanti rapporti di collaborazione scientifica come la pubblicazione in comune di opere. Infatti, non comporta l'obbligo di astensione da componente di una Commissione giudicatrice di concorso a posti di ricercatore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondente alle esigenze dell'approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti; per regola, dunque, l'esistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento (di recente, T.A.R., Bologna, sez. I, 03/06/2021, n. 546).
Ciò detto, a fronte per il vero di una poco analitica contestazione circa l’esistenza di un vero e proprio “sodalizio professionale” tra il commissario e la controinteressata, la replica dell’Università risulta puntuale perché ancorata maggiormente alla realtà dei fatti.
In primo luogo, dall’esame del curriculum della dott.ssa IA non traspare un legame stringente con il Presidente della Commissione in relazione alla laurea e al dottorato di ricerca conseguito. Ancora, come rilevato dall’Università e non smentito dalla ricorrente, “nelle attività di laboratorio/esercitazioni compare il nome del Prof. TU quale docente di riferimento due volte su 12 esperienze presentate; tra le pubblicazioni indicizzate e non indicizzate riportate in curriculum il Prof. TU compare 9 su 18 quale coautore insieme a molti altri ricercatori; per ciò che concerne i convegni, il prof. TU viene indicato 6 volte quale contitolare delle comunicazioni orali su 19 esperienze; riguardo alle attività di ricerca nazionali o internazionali il presidente della Commissione compare una volta su tre attività presentate; una volta su quattro compare il Prof. TU in relazione alle partecipazioni quale relatore a congressi della controinteressata; il nome del Presidente della Commissione non compare in relazione ad attività gestionali assolte dalla controinteressata e viene indicato quale referente scientifico, accanto però ad un responsabile scientifico il Prof. Schicchi in relazione ad una borsa di studio”.
A rendere infondata la censura comunque sono anche due ulteriori evidenze, nemmeno smentite dalla ricorrente. Da un lato, il Prof. TU è stato designato quale membro interno della commissione in quanto unico professore ordinario del SC 05/A1 Botanica dell’Ateneo di Palermo inserito nella lista dei commissari sorteggiabili in ASN. Dall’altro, è provato in atti che, anche nel curriculum della ricorrente, emergono attività professionali e di studio svolte in condivisione con il Prof. TU, e ciò a conferma del fatto che la comunità scientifica, in settori come quello oggetto di esame, si compone di un numero ristretto di collaboratori, da cui l’inevitabile rapporto di colleganza professionale tra gli stessi.
La censura, pertanto, deve essere respinta non emergendo dal curriculum della controinteressata l’esistenza di quel rapporto professionale stabile ed esclusivo che poteva portare al suo accoglimento.
4. Con un secondo mezzo, la ricorrente principale passa in rassegna buona parte dell’attività valutativa svolta dalla commissione di concorso (giudizio collegiale sui titoli e sulle pubblicazioni della controinteressata e della stessa ricorrente, nonché l’andamento e l’esito della prova orale).
Anche in questo caso, devono essere condivise le osservazioni dell’Ateneo con le quali viene contestata la stessa ammissibilità del motivo che sembra effettivamente diretto proprio alla sostituzione delle valutazioni della commissione, a forte discrezionalità tecnica, con altre della ricorrente.
A prescindere dalla probabile fondatezza dell’eccezione in parola, la censura non convince nel merito per quanto segue.
4.1. In relazione ai titoli della Dott.ssa IR, l’odierna ricorrente ha sollevato dubbi in ordine alla documentazione prodotta dalla controinteressata, in particolare in relazione al titolo di cultore della materia per le discipline inerenti al SSD AGR/12 e della consistenza della sua partecipazione alla relativa commissione d’esami in quanto “La stessa è divenuta dottore di ricerca solo dal maggio 2021. Pertanto, può essere divenuta cultrice della materia necessariamente dopo la predetta data”.
4.2. Contrariamente all’assunto della ricorrente, il conseguimento del titolo di cultore della materia e lo svolgimento delle attività didattiche correlate non è diretta conseguenza dell’ottenimento del titolo di dottore di ricerca, per come previsto dall’art. 1 del regolamento universitario n. 29656 del 19 aprile 2017 (cfr. “i candidati alla nomina di cultore devono altresì possedere almeno uno dei seguenti altri titoli: a) Dottore di Ricerca o ex assegnista di Ricerca; b) titolarità di una borsa di studio; c) essere stati professori a contratto in materia affine o dello stesso SSD; d) esperto di comprovata esperienza nel SSD laureato da almeno sette anni; e) esperto di comprovata esperienza per i SSD presenti nei Corsi di Studio delle professioni sanitarie, delle scienze motorie e del servizio sociale”). In realtà, il regolamento citato prevede solo che i cultori della materia debbano possedere una laurea specialistica e uno dei titoli ulteriori indicati, anche alternativi rispetto al titolo di dottore di ricerca, da cui discende che il conseguimento del titolo di cultore della materia e lo svolgimento delle attività didattiche correlate non era necessariamente consequenziale all’ottenimento del titolo di dottore di ricerca.
4.3. La dott.ssa CA lamenta poi che alle attività di ricerca svolte dalla dott.sa IR nel campo della Botanica Applicata non sarebbe seguita alcuna produzione scientifica. Per contro, dalla lettura del curriculum della dott.ssa IR, effettivamente risultano attività svolte in questo settore disciplinare, tra cui la pubblicazione di saggi (es. IR G., OR L. (2020). HI fruits rust caused by TU IC (Ditmar) Sacc., anamorph of DI UR (Tul.) Pat. Journal of Plant Diseases and Protection 127, 597–600).
4.4. Nemmeno convince la doglianza per cui la controinteressata non avrebbe svolto un numero adeguato di ore di didattica su discipline correlate ai SSD AGR/12 e BIO/03 in quanto nel verbale 1 la commissione ha inserito quale criterio di valutazione “eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero” , senza prevedere una quantificazione in termini di ore e/o di CFU.
4.5. Viene altresì contestata la valutazione della Commissione di aver attribuito rilevanza al premio di laurea “Giuseppe Gioia 2019” istituito dal Rotary Club Palermo Est e conseguito dalla controinteressata. A suo dire si tratterebbe di titolo non valutabile poiché il Rotary Club “è una associazione privata, senza alcuno scopo scientifico, di studio o di ricerca, priva al suo interno di una commissione scientifica e di un regolamento riconosciuto che regoli l’attribuzione di premi di carattere scientifico”.
4.6. Sul punto occorre rilevare che, per come evidenziato dalla controinteressata, la tesi di laurea è stata valutata da una commissione di 5 membri, di cui n. 2 docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali indicati dal Consiglio di Dipartimento, e quindi sicuramente in grado di valutare la rilevanza scientifica della tesi premiata.
Ad ogni modo la censura risulta anche contraddittoria nella parte in cui la commissione ha ammesso tra i titoli valutabili della candidata CA un premio analogo a quello contestato, e cioè il “Secondo premio per il progetto RiVITE” attribuito dal “Forum Internazionale e premio Ecotechgreen” che, per come evidenziato dalla controinteressata, “non è stato riconosciuto a lei personalmente ma alla Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento Sant’Anna, così come appare dal comunicato stampa un estratto dal sito del forum” (fonte: www.foiv.it/tag/ecotechgreen).
4.7. Non sarebbe nemmeno valutabile, perché affetta da parzialità, la valutazione della Borsa di studio post lauream per attività di ricerca conseguita dalla controinteressata, considerato il fatto che il tutor della Dr.ssa IR è stato proprio il Prof. G. TU.
4.7.1. Ai fini del rigetto della censura si richiama quanto detto al precedente punto 3.1., evidenziando altresì che la stessa risulta anche contraddittoria, seguendo il ragionamento dell’Ateneo non smentito dalla ricorrente, avendo la commissione valutato una borsa di studio conseguita dalla dott.ssa CA per la quale lo stesso Prof. TU aveva svolto la funzione di tutor.
4.8. Ancora, la contestazione sulla valutazione delle prestazioni d’opera occasionali svolta dalla IA e valutate dalla commissione non convince avendo la commissione onestamente evidenziato nel giudizio comparativo che la IA: “Presenta anche titoli non congruenti o parzialmente congruenti con il SSD BIO/03 (dottorato di ricerca, laboratori universitari, partecipazione a gruppi di ricerca su tematiche proprie del SSD AGR/12, premi, partecipazione a convegni in qualità di relatore, contratti di prestazione d’opera occasionale)”.
4.9. In ultimo, la ricorrente lamenta che l’Università, in particolare la commissione di concorso, avrebbe dovuto svolgere una più attenta disamina sulle dichiarazioni rese dalla candidata IR, anche successivamente all’espletamento del concorso.
4.9.1. Anche questa censura, del tutto generica, va disattesa preliminarmente perché le dichiarazioni rese dai candidati in sede di concorsi pubblici non vengono verificate dalle commissioni esaminatrici. Tale compito viene di solito svolto, come nel caso di specie, dagli uffici amministrativi dell’Ateneo che procedono alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Peraltro, l’art. 71 sempre del D.P.R. n. 445/2000 prescrive solo che: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”.
La ricorrente non ha fornito elementi tali da far ritenere le dichiarazioni della controinteressata non veritiere oltre la soglia del “ragionevole dubbio” previsto dalla norma; pertanto, non si intravedono violazioni dei doveri di diligenza da parte dell’Amministrazione nell’esecuzione dei controlli sulla regolarità dei titoli.
5. Con altra censura, la ricorrente principale ritiene il proprio curriculum oggettivamente di maggior rilievo rispetto a quello della dott.ssa IR, sia per la produzione scientifica, sia per le attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, sia per i riconoscimenti ricevuti e la titolarità di brevetti.
La ricorrente principalmente contesta le valutazioni della commissione in relazione alla pertinenza dei titoli posseduti con riferimento al settore scientifico SSD BIO/03 (settori di studio: biologia vegetale applicata, ecologia del paesaggio, studio della diversità floristica e vegetazionale, aspetti floristico-vegetazionali della progettazione ambientale, monitoraggio).
5.1. La doglianza va disattesa nel suo complesso non potendo questo Giudice sostituirsi alla commissione di concorso in valutazioni palesemente di natura tecnica.
In proposito si osserva che nel giudizio complessivo comparativo la commissione così si esprime: “La candidata RT CA allega alla domanda titoli parzialmente congruenti con il SSD BIO/03 (tesi di dottorato, partecipazione a convegni in qualità di relatore, premio), altri non congruenti con il SSD BIO/03 (attività seminariale, partecipazione a gruppi di ricerca, borse di studio inerenti tematiche di altri SSD, brevetto) e titoli congruenti con il SSD BIO/03 (borsa di studio presso il Dipartimento SAAF)”.
Nel verbale della prova orale si evince la probabile ragione della ritenuta non compatibilità dei titoli in parola: “La candidata ha illustrato la propria produzione scientifica con evidenti lacune dal punto di vista della congruenza con il SSD BIO/03 oggetto del Bando ed evidenziando un approccio di osservazione al mondo vegetale rivolto maggiormente verso gli studi di ingegneria ambientale pertinenti ad altro SSD”.
Il giudizio collegiale, in ultimo, conferma le stesse perplessità già emerse nei due precedenti giudizi: “La candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca su argomenti parzialmente pertinenti alle tematiche comprese nel SC 05/A1-Botanica e SSD BIO/03. L’attività didattica a livello universitario è assente mentre è più che sufficiente l’attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri e la organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali e la partecipazione agli stessi ma su tematiche parzialmente pertinenti alle tematiche comprese nel SC 05/A1-Botanica e SSD BIO/03. La candidata è titolare di un brevetto su tematica non coerente con il SSD BIO/03 ed ha partecipato in qualità di relatrice a due congressi internazionali. Infine ha conseguito un premio, su tematiche parzialmente pertinenti alle tematiche comprese nel SC 05/A1-Botanica e SSD BIO/03, nell’ambito del Premio Internazionale EcoTechGreen assegnato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e PAYSAGE, con la Rivista Internazionale TOPSCAPE, e promosso in collaborazione con Padova Hall, in occasione della tredicesima edizione del Forum Internazionale ECOtechGREEN, incontro internazionale che nel settore dell’Architettura del Paesaggio sviluppa e indaga il tema del Verde tecnologico”.
Deve anche rammentarsi che il giudizio finale della commissione di concorso per la copertura di posti di professore ovvero di ricercatore universitario rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati - effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica - incompatibile non soltanto con l'attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri; il giudizio finale della commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum , alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli - la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 18/01/2023, n. 878).
Per quanto evidenziato, non si rinvengono motivi per ritenere illogica una valutazione svolta dalla commissione che ha ragionevolmente chiarito che la candidata è più incline agli studi di ingegneria ambientale, pertinenti ad altro SSD. In questa direzione vanno sicuramente annoverate: la non pertinenza della borsa di studio Erasmus plus for traineeship presso GA y CO SA (San Sebastian, Spagna), avente per oggetto attività di ricerca sui nuovi materiali nel recupero ambientale; la non congruenza con il SSD BIO/03 della titolarità del brevetto industriale per il ripristino ambientale di aree degradate, di cui la candidata è inventore; solo parzialmente congruente la partecipazione al gruppo di ricerca RiVITE nella qualità di consulente botanica; la non congruenza anche della partecipazione presso il Laboratorio L'Urban River Lab. del CEAB- CSIC (Spagna), in qualità di Responsabile scientifico del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo “Characterization of above and belowground biomass of different helophyte species commonly used in river restoration to assess their nutrient retention capacity”.
Inoltre, non era valutabile il tirocinio della CA presso il Servizio Bonifiche dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti della Regione IA, per come evidenziato dalla controinteressata, in quanto l’art. 9 del bando di concorso prevede tra i titoli valutabili solo la “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” .
6. Proseguendo oltre, a dire della ricorrente, anche in sede di giudizio sulle pubblicazioni, la commissione non avrebbe rispettato i principi di imparzialità e il divieto di disparità di trattamento fra i candidati, incorrendo in numerosi errori di valutazione, sempre favorevoli, però, alla candidata vincitrice.
In particolare, la pubblicazione pienamente pertinente con il SSD BIO/03 della candidata IA IR sarebbe solo 1 (n. 6), mentre quelle parzialmente pertinenti sono 3 (nn. 7, 9 e 10 dell’elenco).
La ricorrente ricava queste informazioni dal Portale IRIS che sarebbe, a suo dire, il portale di riferimento per comprendere la natura delle varie pubblicazioni scientifiche che ivi sono iscritte, ed è a questo che, primariamente, la commissione avrebbe dovuto fare riferimento, in tal modo sottraendo alla discrezionalità tale tipo di valutazioni.
6.1. Anche questa censura non può essere accolta alla luce di quanto è dato leggersi nel verbale 1 della Commissione: “a) La Commissione stabilisce che valuterà l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione con i seguenti criteri in ordine di priorità: - posizione del nome del candidato quale primo; autore per la corrispondenza; posizione nella lista degli autori, coerenza con il settore scientifico disciplinare (SSD BIO/03)” e “b) Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori (banca dati SCOPUS)”.
Viene quindi utilizzato dalla commissione un ventaglio di criteri per la valutazione delle pubblicazioni e la presenza della stessa sul portale IRIS non è nemmeno menzionata.
6.2. Ulteriore elemento censurato dalla dott.ssa CA è la valutazione dell’intensità e continuità della produzione scientifica della controinteressata.
La ricorrente contesta il giudizio della commissione che definisce “discreta” tale attività, sebbene vi sia tra le pubblicazioni scientifiche valutabili una sola pubblicazione per l’anno 2019, una sola per l’anno 2020, nessuna per l’anno 2021 e, invece, una improvvisa produzione di titoli (10 pubblicazioni) tra il mese di marzo e il mese di novembre 2022.
6.3. A parere del Collegio, invece, il giudizio della commissione appare ragionevole poiché comunque ancorato alla reale produzione della controinteressata in termini numerici in quanto, come condivisibilmente osservato dalle resistenti, la maggiore intensità in un anno rispetto al precedente può derivare dai diversi tempi di accettazione alla stampa di lavori iniziati con poco sfasamento temporale.
7. Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle pubblicazioni della candidata CA, la commissione ha stabilito che le 12 pubblicazioni, di cui 9 su riviste con Impact Factor e 3 su riviste indicizzate, fossero dotate di buona originalità, innovatività e rigore metodologico, oltre che di una buona continuità temporale e che, fra queste, quelle riconducibili al SSD BIO/03 fossero le pubblicazioni nn. 2-7-8, mentre la pubblicazione n. 10 risulta essere parzialmente pertinente al SSD BIO/03.
In relazione all’apporto individuale della dott.ssa CA all’interno delle pubblicazioni, la commissione la riconosceva sufficiente ed enucleabile in quattro di esse.
Da ciò, la ricorrente lamenta una presunta tendenza della commissione a sminuire e non considerare volutamente attinenti alla procedura concorsuale i titoli in possesso della candidata.
Anche in questo caso la ricorrente passa in rassegna le singole pubblicazioni argomentando una maggiore attinenza rispetto al SSD BIO/03 rispetto alla valutazione offerta dalla commissione.
A questo punto, la ricorrente evidenzia che le candidate RT CA e IA IR sono coautrici della medesima pubblicazione (n. 1 dell’elenco della CA e n. 9 dell’elenco prodotto dalla IR). Dunque, trattandosi della medesima pubblicazione, la valutazione sull’attinenza della stessa all’area scientifica richiesta dal bando di concorso avrebbe dovuto essere identica per entrambe le candidate. E, invece, mentre per la candidata IR la commissione ritiene la pubblicazione “pienamente riconducibile al SC 05/A1-Botanica ed il SSD BIO/03” , per la candidata CA la stessa pubblicazione viene riconosciuta attinente ad un non ben identificabile SSD compreso tra AGR/02, AGR/08, AGR/12, BIO/07, ma non SSD BIO/03.
Questa sarebbe l’ulteriore prova che la candidata IR è stata favorita nelle valutazioni, così consentendole di acquisire una migliore posizione rispetto alla candidata CA.
7.1. Anche questo motivo va respinto in parte rinviando a quanto già chiarito ai punti precedenti, da 5.1. a 6.2.
Peraltro, risulta irrilevante la diversa valutazione della commissione circa la medesima pubblicazione delle candidate, in quanto all’evidenza la censura, seppure accolta, non consente di sovvertire la prevalenza della dott.ssa IR rispetto alla dott.ssa CA in questo ambito (numero di pubblicazioni congruenti con il SSD BIO/03). Infatti, la commissione, per quanto riguarda la controinteressata, nel giudizio collegiale sulle pubblicazioni presentate esprime un giudizio complessivo identico a quello della ricorrente: “Le pubblicazioni sono tutte dotate di buona originalità, innovatività, rigore metodologico e discreta continuità temporale” , per poi precisare che “le pubblicazioni n. 2, 6, 7, 8, 9 e 10 sono pienamente riconducibili al SC 05/A1-Botanica ed il SSD BIO/03” .
Per contro, se anche fosse stata valutata la pertinenza al SSD BIO/03 della pubblicazione della dott.ssa CA, la stessa si aggiungerebbe alle 3 già valutate dalla Commissione come tali (pubblicazioni n. 2, 7 e 8) per un totale di 4, comunque inferiore a quello della controinteressata.
7.2. La ricorrente ritiene anche errata la valutazione del contributo preminente della candidata RT CA nelle pubblicazioni, che si evincerebbe in 9 delle 12 pubblicazioni sottoposte alla valutazione comparativa, in luogo delle 4 indicate dalla commissione: una pubblicazione (10 del suo elenco) come unico autore; 2 pubblicazioni (2 e 8 del suo elenco) come primo autore; 3 pubblicazioni (2, 5 e 7 del suo elenco) come “corresponding author” ; 2 pubblicazioni (9 e 11 del suo elenco) come ultimo autore; 2 pubblicazioni (1 e 3 del suo elenco) in cui l’apporto individuale della candidata è chiaramente enucleabile in calce all’articolo ( Author Contributions ).
E ancora, nel bando erano indicati criteri oggettivi di valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati. In esso si fa infatti riferimento all’indice “Scopus” (relativo al numero totale di citazioni di ogni candidato), e l’indice di “ Hirsch” (H index - criterio oggettivo per quantificare la prolificità e l’impatto scientifico di un autore sulla base del numero delle pubblicazioni e delle citazioni ricevute).
Tuttavia, la commissione non avrebbe tenuto conto di questi indici nel giudizio complessivo comparativo.
Con l’utilizzo di tali indici (anche in quanto la produzione scientifica della IR è concentrata nei 9 mesi antecedenti al bando di concorso di che trattasi), la dott.ssa IR sarebbe risultata in coda a tutti i candidati e segnatamente dopo la dott.ssa CA, le cui pubblicazioni, in base ad essi, sarebbero oggettivamente maggiormente rilevanti.
7.3. Ai fini della confutazione della censura valga quanto precisato al punto 6.1. avendo la commissione valutato l’apporto del candidato sulla scorta di una serie di fattori, non l’unico legato alla posizione del nome nell’elenco degli autori della pubblicazione.
Analogamente, l’art. 10 del bando ha previsto che, in settori concorsuali come quello oggetto di esame, “la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) "impact factor" totale; d) "impact factor" medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.
La disposizione è di ampio respiro e non impone l’utilizzo dell’unico indice voluto dalla ricorrente e cioè l’indice “Hirsch”.
Per quanto detto, non si ravvisa affatto la violazione dei criteri di valutazione accettati dalla stessa commissione nei verbali di concorso.
8. Di nessun pregio anche l’ultima censura con cui la dott.ssa CA ha criticato la valutazione delle competenze linguistiche relative alla prova orale in quanto sarebbe l’unica tra i candidati ad essere in possesso di un attestato di lingua inglese di livello C2.
Infatti, la commissione ha concluso il giudizio sulla prova di lingua in maniera alquanto netta: “La prova di inglese è appena sufficiente con difficoltà di traduzione di termini prettamente botanici”.
Quanto detto in disparte dalla circostanza che il titolo in questione, come altri analoghi posseduti da altri candidati (si veda per esempio il corso intensivo di lingua portoghese del dott. Gristina), sono collocati dalla commissione espressamente tra i titoli non valutabili.
9. Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per carenza di interesse, avendo la controinteressata conservato, in esito alla reiezione del ricorso principale, il bene della vita, e cioè la stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per il S.S.D. BIO/03 e S.C 05/A1.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in favore dell’Università degli Studi di Palermo e della controinteressata, uniche parti che hanno concretamente resistito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00) in favore dell’Università degli Studi di Palermo ed euro 1.500 (millecinquecento/00) in favore della controinteressata, oltre oneri come per legge.
Spese compensate nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO