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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1776/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti: Gaetano Anaclerio (c.f. ) ed Andrea Sacino (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
), C.F._3
pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
Contro
:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
US De AN (c.f. ), con domicilio eletto in Bitonto alla CodiceFiscale_5 via Amm. Vacca n. 33,
pec: Email_3
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_6
ON RU (c.f. ), con domicilio eletto in Acquaviva CodiceFiscale_7 delle Fonti alla via Roma n. 12,
pec: Email_4 nonché
- CONTUMACE Parte_3
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza nr. 3913/2019, pronunciata dal Tribunale di
Bari in data 18 ottobre 2019, pubblicata in data 23 ottobre 2019, a definizione del giudizio RG 7786/2011. Appello del 26 novembre 2019.
Conclusioni: All'udienza del 16 settembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, , assumendo Parte_1 di essere creditore nei confronti, tra l'altro, di , dell'importo di €uro Parte_3
17.800,00, dovuto a titolo di provvisionale e spese processuali liquidate nell'ambito di un processo penale, chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia, o in via subordinata, la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 25 settembre
2007, con il quale aveva trasferito a la Controparte_1 Parte_2 proprietà di un immobile già di proprietà di , del quale esso attore Parte_3 aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo con decreto del 5 maggio 2011.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_1 Parte_2 contestavano le domande avverse chiedendone il rigetto.
Nel contempo, con atto di citazione del 27 ottobre 2012 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo accertarsi la simulazione assoluta della vendita dell'8 settembre 2005, intervenuta tra e , avente ad oggetto la stessa Parte_3 Controparte_1 unità abitativa.
Disposta la riunione dei procedimenti e istruita la causa con produzione documentale, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva respinta.
Quanto al contratto di vendita del 25.09.2007, il Giudice monocratico osservava pag. 2/15 che il , con ricorso 5.04.2011, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari il Pt_1 sequestro conservativo del cespite immobiliare appartenente a - sito Parte_3 in Grumo Appula, alla via Mercadante-Villaggio Quadrifoglio n. 55/A - da questi fittiziamente alienato a , giusta confessione spontanea ex art. 229 Controparte_1
c.p.c. rilasciata da in altro giudizio (r.g. n. 9900/2005) per la Parte_3 dichiarazione della simulazione del menzionato contratto di compravendita, introdotto dal di lui genitore , promissario acquirente del bene de quo, Persona_1 giudizio poi dichiarato estinto in data 10.07.2007 in seguito alla rinuncia agli atti da parte dell'attore. Il provvedimento cautelare ottenuto da , Parte_1 trascritto il 13.05.2011, veniva eseguito nei confronti di e Parte_3 CP_1
che resistevano eccependo concordemente il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva per non avere i medesimi alcuna relazione con il bene de quo in quanto ceduto dal a , giusto successivo atto di vendita del CP_1 Persona_2
25.09.2007. Affermava quindi il che l'atto di vendita del 25.09.2007 non Pt_1 poteva ritenersi validamente compiuto per mancanza di titolo in capo al CP_1 atteso che, in seguito alla rinuncia agli atti del giudizio r.g. n. 9900/2005, sarebbe stata necessaria una “nuova manifestazione di volontà di trasferimento dell'immobile” in suo favore “rivestente necessariamente la forma scritta ad substantiam”.
Osservava il Giudice che tra le parti del giudizio intrapreso da Persona_1 contro e era intervenuta transazione per effetto Parte_3 Controparte_2 della quale l'attore aveva rinunciato agli atti del giudizio in corso, che veniva poi dichiarato estinto con ordinanza del Tribunale in data 10.07.2007, con conseguente cancellazione della trascrizione della domanda. Ciò avrebbe reso inutile “ una nuova manifestazione di volontà di trasferimento dell'immobile, rivestente necessariamente la forma scritta ad substantiam” (come affermato dall'attore a pag. 3 dell'atto di citazione), ben potendo disporre liberamente del bene immobile in Controparte_1 forza dell'atto di acquisto del 18.01.2005. Inoltre, rilevava il Giudice monocratico, che non erano stati offerti elementi probatori a sostegno della invocata simulazione del secondo atto di vendita (25.09.2007), il cui giudizio era stato riunito a quello iniziale.
L'attore, infatti (soggetto estraneo all'atto posto in essere tra i due convenuti) pur disponendo di una ampia gamma di strumenti probatori al fine della dimostrazione della fondatezza della sua pretesa, anche presuntivi, non aveva fornito sufficienti elementi, sia di carattere oggettivo che di natura soggettiva, idonei a far ritenere realmente sussistente la fittizietà dei contratti di compravendita oggetto di causa. In
pag. 3/15 particolare, a nulla rilevavano le dichiarazioni contenute nella memoria costitutiva depositata per conto di nel procedimento civile n. 9900/2005 r.g. Parte_3
(cd. terzo giudizio), posto che le dette dichiarazioni non risultavano sottoscritte dalla parte interessata e non potevano essere ritenute quale confessione giudiziale.
Quanto al prezzo pattuito, la parte attrice non aveva fornito prova circa la inadeguatezza del prezzo indicato nell'atto di vendita, che risultava effettivamente corrisposto dall'acquirente, come la difesa del convenuto aveva Persona_2 provato, producendo il piano di ammortamento del rapporto di mutuo contraddistinto con il n. 276598 della filiale 92 della “ del 03.06.2010, l'atto di Controparte_3 accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario sottoscritto da
[...]
e la “ ”, n. 7 copie di bonifici eseguiti per conto di Per_2 Controparte_4
in favore di “ La circostanza che il non Persona_2 Controparte_3 Per_2 avesse trasferito la propria residenza nell'immobile compravenduto dopo la stipulazione del rogito non veniva ritenuta rilevante.
La domanda veniva quindi rigettata e le spese compensate.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponeva appello il , chiedendone la Parte_1 integrale riforma per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 228 e 229 c.p.c.; erronea presupposizione in fatto.
Il Giudice aveva errato nel non attribuire efficacia confessoria alle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione del 26 febbraio 2007, con la quale il Sig.
convenuto nel giudizio RG 9900/2005, ammetteva la fittizietà Parte_3 della vendita dell'8 settembre 2005.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 306 c.p.c., nonché degli artt. 1325, n. 4 e
1350, n. 1, del Codice civile, in combinato disposto.
Altro errore di valutazione del Giudice era rinvenibile nell'affermazione che non sarebbe stata necessaria una nuova manifestazione di volontà di trasferimento dell'immobile.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1325 n. 3 c.c. in relazione alla vendita del 25 settembre 2007.
Acclarata la simulazione assoluta dell'atto di vendita dell'8 settembre 2005, il pag. 4/15 cespite non era mai uscito dalla disponibilità del per cui, trattandosi Parte_3 di simulazione assoluta, il credito poteva essere fatto valere nei suoi confronti anche se sorto successivamente all'atto di compravendita.
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1415 e 2901 C.c. in relazione alla vendita 8.9.2005; vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
La dedotta simulazione della vendita dell'8 settembre 2005 era stata opposta anche nei confronti del Sig. ai sensi dell'art. 1415 c.c., stante la mala fede Pt_2 con cui quest'ultimo aveva acquistato il bene in oggetto dal titolare apparente Sig.
[...]
, senza adottare alcuna cautela ove venisse riproposta azione di simulazione CP_1 dea parte di creditori e altri aventi causa.
5) Erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari della simulazione e/o delle simulazioni intercorse.
Il Giudice aveva errato nel ritenere che non fossero stati forniti concreti elementi a sostegno della simulazione del secondo atto di vendita, non considerando, da un lato, la non congruità del prezzo del trasferimento, di cui a suo dire non sarebbe stata offerta idonea dimostrazione;
ritenendo altresì assolta l'incombenza della dimostrazione da parte del dell'avvenuto pagamento del prezzo attraverso la Per_2 produzione del contratto di mutuo e dei bonifici di pagamento dei ratei del mutuo, che non provano il versamento del corrispettivo della vendita a terzi. Inoltre, il
Giudice aveva ritenuto irrilevante la circostanza della mancata occupazione dell'immobile compravenduto da parte del Sig. nonostante l'atto notarile Per_2 avesse previsto il trasferimento della residenza entro diciotto mesi. Ciò costituirebbe un ulteriore elemento della simulazione, considerato altresì che l'immobile era restato sempre nella detenzione e disponibilità dei sigg.ri come dimostrato dalla Pt_3 esibizione del certificato di residenza di , contenuto nel fascicolo di Persona_1 primo grado, e dalla notifica dell'atto di appello avvenuta, riguardo al sig. Parte_3
, presso il detto domicilio.
[...]
Su tali presupposti chiedeva la integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
L'atto di appello veniva notificato:
a) Quanto a , in data 27 novembre 2019 a mani dello stesso;
Parte_3
b) Quanto a in data 26 novembre 2019 a mezzo pec presso Controparte_1 il difensore costituito in primo grado, Avv. US DE SANTIS;
pag. 5/15 c) Quanto a in data 26 novembre 2019 a mezzo pec presso il Parte_2 difensore costituito in primo grado, Avv. ON RU.
Si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avv. ON RU, Parte_2 deducendo la inammissibilità delle domande ex adverso proposte nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e per difetto di interesse ad agire. Nel merito, in ordine ai motivi di appello, ne deduceva la assoluta infondatezza, ritenendo, in particolare, congruo il prezzo dell'immobile oggetto di sequestro ed irrilevante la circostanza che il pagamento sarebbe dovuto avvenire a mezzo assegni circolari, atteso che il pagamento era stato poi confermato nel corso della prova orale.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di entrambi gradi di giudizio oltre che della precedente fase cautelare.
Si costituiva in giudizio il Sig. , il quale, nel prendere posizione sui CP_1 singoli motivi di gravame, ne deduceva l'infondatezza e concludeva per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Restava contumace già tale in sentenza. Parte_3
All' udienza del 30 giugno 2023, tenutasi in modalità cartolare , le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 21 maggio 2024, la Corte, rilevava che l'atto di appello risultava notificato quanto a in data 27 novembre 2019 a mani dello stesso Parte_3
e non presso il difensore costituito, atteso che nella vocatio in ius risultava elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonia DE GENNARO: ciò nonostante, la notifica risultava effettuata presso il suo domicilio personale, senza che tale circostanza trovasse giustificazione in atti. Al fine di verificare la ritualità della notifica, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 14 giugno 2024, per chiarire le circostanze indicate nell'ordinanza.
Successivamente, a seguito del deposito da parte dell'appellante di comunicazione del Consiglio Nazionale Forense, da cui risultava che il precedente difensore di l'Avv. Antonia De Gennaro, era stata cancellata dall'Albo Parte_3 professionale ad istanza della stessa in data 6 novembre 2013 e degli avvisi di ricevimento, non risultanti agli atti sino a quel momento, si riteneva raggiunta la prova della regolarità delle notifiche e pertanto, con ordinanza del 18 giugno 2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 17 settembre 2024 allorquando veniva trattenuta pag. 6/15 in decisione.
4: motivi della decisione
In via preliminare rileva la Corte che con ordinanza del 12/06/2025, n. 15666, la
Cassazione civile sez. II, ha ribadito che la morte dell'unico difensore della parte costituita nel corso del giudizio determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. All'evento morte è equiparata ad ogni effetto la cancellazione dall'Albo, sia disposta ad istanza dell'Avvocato che per altri motivi.
Tuttavia, come ribadito da Cassazione civile sez. I, 10/01/2024, n. 999, se da un lato la cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati comporta la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, detta nullità può essere dedotta e provata solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.
È dato dimostrato e non controverso che al sig. l'atto di Parte_3 appello sia stato notificato personalmente, sicché lo stesso, ove avesse voluto far valere la nullità della sentenza, ben ne avrebbe avuto l'occasione.
La causa può pertanto essere decisa nel merito.
a) primo motivo di appello - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 228 e 229 cpc;
erronea presupposizione in fatto
Con il primo motivo di appello il si duole della decisione di primo grado Pt_1 nella parte in cui il Giudice monocratico ha ritenuto l'insussistenza della simulazione dei due contratti di compravendita, reputando non conducenti a tal uopo le dichiarazioni rese dal Sig. nella memoria di costituzione riferita ad Parte_3 altro processo, quello recante il numero n. 9900/2005 r.g.1, poiché la dichiarazione non era stata dalla parte interessata personalmente sottoscritte, né presentava i requisiti oggettivi e soggettivi della confessione giudiziale. Tale conclusione violerebbe gli artt. 228 e 229 CPC, in ragione dei quali la confessione giudiziale può essere anche spontanea e contenuta in qualsiasi atto processuale, purché firmato dalla parte personalmente. Il Giudicante di prime cure non avrebbe rilevato che la comparsa di 1 Oggetto, solo in via incidentale, del presente giudizio, che riguarda i giudizi riuniti 7768/2011 e 1062/2012. pag. 7/15 costituzione del 26.2.2007 del Sig. in cui lo stesso ammetteva la Parte_3 fittizietà della vendita 8.9.2005, recava in calce la sottoscrizione del medesimo, in uno a quella del proprio legale.
Nel merito, è opportuno premettere una breve descrizione delle vicende processuali che hanno visto coinvolte le parti.
i. Con preliminare di vendita del 18 gennaio 2005 prometteva di Parte_3 vendere a (padre) un immobile di sua proprietà; Persona_1
ii. in data 8 settembre 2005 l'immobile veniva venduto da a Parte_3 [...]
(cognato); CP_1
iii. con atto di citazione del 7 ottobre 2005 (padre) conveniva in Persona_1 giudizio (figlio) e (genero) per sentir Parte_3 Controparte_1 dichiarare la simulazione assoluta dell'atto; iv. in data 28 febbraio 2007 si costituiva in giudizio affermando in Parte_3 maniera inequivoca che l'atto di vendita era simulato ed era stato attuato per compiacere la sorella, che non voleva che l'immobile venisse alienato al padre. Ciò avrebbe consentito all'attore di ottenere la pronuncia Persona_1 giudiziale richiesta: sta di fatto, tuttavia, che l'attore rinunciò agli atti del giudizio,
i convenuti accettarono e con ordinanza del 10 luglio 2007 il giudice assegnatario del procedimento (RG 8630/2005 riunito al RG 9900/2005) dispose l'estinzione dei giudizi riuniti e la cancellazione della trascrizione della domanda;
v. successivamente, il ottenne, con decreto del 5 maggio 2011, sequestro Pt_1 conservativo sull'immobile già di proprietà del e alienato in data 25 CP_1 settembre 2007 a Detto sequestro venne revocato e poi, a Parte_2 seguito di reclamo, confermato;
vi. vennero quindi promossi i due giudizi poi riuniti e decisi con la sentenza appellata, ovvero il nr. 7768/2011 (PASQUALE contro e ) e 1062/2012 Pt_2 CP_1
(PASQUALE contro e . Pt_3 CP_1 Pt_2
In merito alla rilevanza della dichiarazione confessoria resa nel giudizio di cui innanzi al punto iv), la questione, così come posta, è stata oggetto di una recente pronuncia della Cassazione civile Sezione III n. 3687 del 9 febbraio 2024, che ha ribadito che le ammissioni contenute "in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. – siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la pag. 8/15 comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto".
Nel caso di specie, l'atto in parola è costituito dalla comparsa di costituzione nel giudizio promosso da contro e Persona_1 Parte_3 CP_1
; trattasi di un atto di due pagine nel quale riconosce
[...] Parte_3 espressamente il contenuto dell'atto di citazione notificatogli, dichiarando di sottoscrivere a tale scopo la memoria di costituzione ad ogni effetto di legge.
Riconosce come propria la firma apposta sul contratto preliminare di vendita intercorso con il padre con il quale era stata regolata ogni Persona_1 pretesa, e per altro verso dichiara espressamente che la vendita in favore del
[...] era del tutto simulata, posta in essere su pressione della sorella – CP_1 legata sentimentalmente al – per evitare il trasferimento dell'immobile in CP_1 favore del padre. Ed espressamente riconosceva a detta dichiarazione il valore di confessione spontanea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 229 c.p.c., sottoscrivendo l'atto defensionale.
Affermata la natura confessoria della dichiarazione testé richiamata, va verificato se tale condotta, come sostenuto dall'appellante, sia idonea a spiegare i propri effetti anche nel giudizio che ci occupa, perché da ritenersi anche qui confessoria, risultando favorevole all'interesse del creditore Sig. attore ex art. 1415 CC, e Pt_1 sfavorevole al Sig. che l'aveva resa in altro giudizio a nulla Parte_3 rilevando che lo stesso fosse stato poi dichiarato estinto, ben potendo il Giudicante porre a base della sua decisione anche le prove raccolte in un altro processo.
In argomento si segnala un arresto della S.C.2, con cui è stato affermato in maniera più definita quanto già in evidenza in precedenti pronunce in materia di procedura civile, ovvero che “ la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze 2 Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza n. 28225 del 9 ottobre 2023 pag. 9/15 di prove dirette.”
In sostanza, l'estinzione del processo, a seguito dell'intervenuto accordo transattivo delle parti, non ha travolto e reso inefficace in maniera assoluta la confessione resa in quel giudizio, da doversi tenere presente e valutare liberamente ai fini della decisione, anche se poi ininfluente per altri profili.
Va altresì rilevato, nella disamina complessiva dei fatti, che nel rinunciare al giudizio – decisione sui cui motivi non è consentito pronunciarsi - Per_1
manifestò la volontà di non avvalersi della confessione di
[...] Parte_3
, consentendo a di permanere nella proprietà senza alcuna
[...] CP_1 turbativa.
Quanto poi esposto dall'appellante (la simulazione assoluta della vendita dell'8 settembre 2005 tra e non è mai stata Parte_3 Controparte_1 avversata dalle controparti nel corso del giudizio, ai sensi degli artt. 115 e 167 CPC, venendo anzi espressamente ammessa negli scritti difensivi sia del che del Pt_2
oltre che del in realtà non trova riscontro negli atti. CP_1 Pt_3
La difesa del riporta le deduzioni del ricorrente3 allo scopo di precisare Pt_2 che la detta dichiarazione avrebbe esaurito la propria efficacia nell'ambito di quel giudizio estinto per rinuncia di parte attrice ( ) e accettazione dei Persona_1 convenuti ( e con successiva cancellazione Parte_3 Controparte_1 della trascrizione della domanda presso la competente Conservatoria;
dello stesso tenore le difese del , che parla di “presunta confessione” resa per altro in CP_1 giudizio intercorso tra altre parti e come tale non estrapolabile e del medesimo tenore la difesa del in primo grado. Tuttavia, anche la valutazione quale Pt_3 elemento meramente indiziario – in uno agli altri elementi di prova raccolti nel processo di primo grado - non consente di riformare sul punto la decisione appellata, sicché il primo motivo di appello non può essere accolto.
b) secondo motivo di appello. violazione e falsa applicazione dell'art. 306 cpc, nonché degli artt. 1325, n. 4, e 1350, n. 1, cc in combinato disposto
Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ritenne che essendo stato estinto il giudizio RG n. 9900/2005
R.G. promosso da per rinuncia agli atti del giudizio in corso, non Persona_1 3 .. nel costituirsi nel giudizio RG 900/2005 avrebbe reso una confessione spontanea… Parte_3 pag. 10/15 occorreva che tra i Sigg.ri e dovesse Parte_3 Controparte_1 intercorrere “«una nuova manifestazione di volontà di trasferimento dell'immobile, rivestente necessariamente la forma scritta ad substantiam».
Nel comportamento del Giudice di prime cure non è ravvisabile alcuna violazione o falsa applicazione di legge.
L'atto di cessione dell'immobile tra il ed il si era già Pt_3 CP_1 perfezionato;
con l'estinzione del giudizio e la conseguente cancellazione della trascrizione venne meno ogni forma di vincolo sulla proprietà già acquisita dal
[...]
, per cui non si comprende a quale titolo le parti avrebbero dovuto ripetere CP_1
l'atto notarile, che, si ribadisce, risaliva all'8 settembre 2005, a nulla rilevando il successivo giudizio estinto e cancellato dal ruolo. Non vi è mai stata pronuncia giudiziale sui vizi del contratto intercorso tra e Parte_4 CP_1
, sicché non può lo stesso ritenersi simulato e affetto da nullità né vi era
[...] bisogno di una ulteriore manifestazione di volontà. La stessa Giurisprudenza citata da parte appellante (Cass. civ., Sez. II, ord. 26.03.2018, n. 7459) parla espressamente di accertata simulazione assoluta dei negozi o contratti, che ne determinerebbe la nullità: nel caso di specie, come sin qui ampiamente dedotto, non vi è stato alcun accertamento della natura simulata del contratto.
Né gli altri elementi offerti al primo Giudice o a questa Corte quali motivi di appello depongono a favore della tesi della simulazione, atteso che la permanenza del villino nella disponibilità del e non in quella del Parte_3 CP_1
avrebbe potuto trovare origine in una pluralità di rapporti, non ultimi quelli
[...] di affinità.
Il secondo motivo di appello è respinto.
3) terzo motivo di appello: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1325, n. 3, cc in relazione alla vendita 25.9.2007
Il terzo motivo presuppone l'acclarata e dichiaranda simulazione assoluta dell'atto di vendita dell'8 settembre 2005. Alla luce di quanto sin qui esposto, lo stesso si palesa infondato: non potendosi affermare la nullità della vendita de qua per simulazione assoluta, il Sig. è divenuto proprietario dell'immobile per cui è CP_1 causa e – conseguentemente – ne ha legittimamente disposto, alienandolo al donde la validità del rogito 25.9.2007. Pt_2
4) quarto motivo di appello: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1415 e 2901 pag. 11/15 cc in relazione alla vendita 8.9.2005; vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cpc
Anche il quarto motivo di appello presuppone l'accertamento della natura simulata della vendita dell'8 settembre 2005. Diretta conseguenza di quanto innanzi argomentato, lo stesso viene assorbito nelle argomentazioni addotte a rigetto dei primi due motivi. Né può ragionevolmente argomentarsi che il Sig. pur Pt_2 conscio che il bene acquistato fosse stato oggetto in passato di accertamento giudiziale in ordine al titolo di trasferimento, mercé la trascrizione della relativa domanda presso l'Agenzia del Territorio, avrebbe dovuto adottare particolari cautele, stante la cancellazione della detta trascrizione.
Quanto alla domanda revocatoria proposta dal Sig. la stessa non Pt_1 può essere accolta.
L'azione di simulazione e quella revocatoria, pur diverse per petitum e causa petendi, possono certamente essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, ma ciò non esime la parte dal fornire alle proprie domande idoneo supporto probatorio in merito a tutti i presupposti costitutivi della azione esperibile ex art. 2901 c.c., la cui valutazione può essere demandata al Giudice ove gli stessi siano rappresentati.
Nel caso di specie, l'appellante testualmente afferma “ ove l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse nullo il contratto 25.9.2007 per quanto rappresentato al punto che precede, la pronuncia de qua dovrà comunque essere riformata – in via gradata – nel senso di ritenere nulla e/o inopponibile al sig. e/o inefficace nei suoi Pt_1 confronti la vendita 8.9.2005 ai sensi degli invocati artt. 1415 e 2901 c.c.”
È evidente – dal tenore letterale dell'atto – che la richiesta di inefficacia dell'atto è stata formulata solo con riferimento alla transazione intercorsa tra il e il CP_1
rispetto alla quale non era decorso il termine quinquennale, maturato invece Pt_2 rispetto a quella tra e Parte_3 Controparte_5
È evidente che il non vantava alcun credito nei confronti delle già Pt_1 menzionate parti facendo così venir meno il primo ed assorbente presupposto, ovvero la natura di creditore nei confronti della parte alienante.
6) quinto motivo di appello. erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari della simulazione e/o delle simulazioni intercorse pag. 12/15 Il quinto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto insufficienti gli elementi forniti a corredo della domanda.
Le argomentazioni svolte in sede di gravame non sono sufficienti a ritenere erroneo il ragionamento argomentativo del Giudice monocratico, atteso che si presentano come una arguta manifestazione dialettica mirata a nascondere la fragilità dell'assetto probatorio di primo grado, onere che non risulta adempiuto a sufficienza dall'originario attore, tanto che, proprio la insufficienza – e non la mancanza assoluta
- di prova, indusse il Giudice a compensare le spese di lite.
Né tanto meno alle tabelle reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate può attribuirsi valore di notorietà. GI ribadire (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024,
n. 4182) che il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo). Non può ragionevolmente affermarsi che un quivis de populo, per quanto di media cultura, sia a conoscenza del fatto che il sito dell'Agenzia delle Entrate sia sede di una banca dati avente ad oggetto le transazioni immobiliari, né si può pretendere che il Giudice attinga a detto archivio di sua iniziativa, surrogandosi alla parte.
Né quanto affermato dall'appellante, ai sensi dell'arresto Cassazione civile sez. I,
13/12/2022, n. 36309, può essere ritenuto fatto notorio: Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice. Le deduzioni dell'appellante superano il rango di mere congetture4 sicché ogni conseguente valutazione in ordine alla congruità del prezzo va rigettata, stante l'evidente deficit probatorio sul punto da parte del Pt_1
Infine, la circostanza della mancata occupazione dell'immobile compravenduto da parte del Sig. nonostante che l'atto notarile prevedesse espressamente che Pt_2 4 Si può ritenere che la consistenza complessiva dell'immobile in parola, sommando ai tre vani catastali interi gli accessori diretti e le dipendenze (per ulteriori mq. 22), può essere ragionevolmente considerata pari a cinque vani catastali (circa mq. 100) per un valore di mercato, che - per l'epoca di cui si discute - poteva essere ragionevolmente stabilito nella misura di almeno € 120.000,00. pag. 13/15 l'acquirente dovesse ivi stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dalla stipula, per godere dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa, non assume rilievo nel presente giudizio, determinando, come detto dallo stesso appellante, unicamente conseguenze di natura fiscale, a nulla rilevando che il abbia tratto o meno Per_2 una utilità manifesta dall'acquisto e che il villino sia restato nella disponibilità dei
Pt_3
Quanto alle certificazioni esibite solo nel presente grado di giudizio, le stesse sono inutilizzabili ai fini probatori, stante le maturate preclusioni, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., nel disposto ratione temporis applicabile. Né possono essere valutate ai fini decisori le ordinanze pronunciate nel corso del giudizio, che parte appellante richiama a conforto delle proprie tesi.
L'appello viene pertanto rigettato ed ogni altra questione posta dalle parti appellate viene assorbita.
Va conseguentemente ordinata la Cancellazione del sequestro conservativo a suo tempo concesso con provvedimento del Tribunale di Bari del 23 agosto – 3 settembre
2012, a seguito dell'accoglimento del reclamo.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della causa. Quanto al lo stesso non ha Pt_2 depositato le comparse conclusionale e la liquidazione viene effettuata in relazione all'attività effettivamente svolta. Quanto al , la liquidazione delle CP_1 competenze del presente grado viene effettuata ai valori medi ma nulla può disporsi in merito alle spese di primo grado, non essendo stato proposto appello incidentale.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata. pag. 14/15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1776/2019, proposta da Parte_1
contro , e avverso
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 18 ottobre 2019, pubblicata in data 23 ottobre 2019, a definizione del giudizio RG 7786/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna a pagare le spese di lite che, come da Parte_1 motivazione, liquida in favore di in €uro 2.055,00, oltre Parte_2 rimborso forf., CPA ed IVA come per legge, se dovuta, sulle somme di condanna ed in favore del in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed Controparte_1
IVA come per legge, se dovuta, sulle somme di condanna, con attribuzione in favore del difensore costituito, Avv. US De AN, dichiaratosi anticipatario;
C) Ordina la Cancellazione del sequestro conservativo a suo tempo c oncesso con provvedimento del Tribunale di Bari del 23 agosto – 3 settembre 2012, a seguito dell'accoglimento del reclamo;
D) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti: Gaetano Anaclerio (c.f. ) ed Andrea Sacino (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
), C.F._3
pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
Contro
:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
US De AN (c.f. ), con domicilio eletto in Bitonto alla CodiceFiscale_5 via Amm. Vacca n. 33,
pec: Email_3
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_6
ON RU (c.f. ), con domicilio eletto in Acquaviva CodiceFiscale_7 delle Fonti alla via Roma n. 12,
pec: Email_4 nonché
- CONTUMACE Parte_3
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza nr. 3913/2019, pronunciata dal Tribunale di
Bari in data 18 ottobre 2019, pubblicata in data 23 ottobre 2019, a definizione del giudizio RG 7786/2011. Appello del 26 novembre 2019.
Conclusioni: All'udienza del 16 settembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, , assumendo Parte_1 di essere creditore nei confronti, tra l'altro, di , dell'importo di €uro Parte_3
17.800,00, dovuto a titolo di provvisionale e spese processuali liquidate nell'ambito di un processo penale, chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia, o in via subordinata, la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 25 settembre
2007, con il quale aveva trasferito a la Controparte_1 Parte_2 proprietà di un immobile già di proprietà di , del quale esso attore Parte_3 aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo con decreto del 5 maggio 2011.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_1 Parte_2 contestavano le domande avverse chiedendone il rigetto.
Nel contempo, con atto di citazione del 27 ottobre 2012 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo accertarsi la simulazione assoluta della vendita dell'8 settembre 2005, intervenuta tra e , avente ad oggetto la stessa Parte_3 Controparte_1 unità abitativa.
Disposta la riunione dei procedimenti e istruita la causa con produzione documentale, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva respinta.
Quanto al contratto di vendita del 25.09.2007, il Giudice monocratico osservava pag. 2/15 che il , con ricorso 5.04.2011, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari il Pt_1 sequestro conservativo del cespite immobiliare appartenente a - sito Parte_3 in Grumo Appula, alla via Mercadante-Villaggio Quadrifoglio n. 55/A - da questi fittiziamente alienato a , giusta confessione spontanea ex art. 229 Controparte_1
c.p.c. rilasciata da in altro giudizio (r.g. n. 9900/2005) per la Parte_3 dichiarazione della simulazione del menzionato contratto di compravendita, introdotto dal di lui genitore , promissario acquirente del bene de quo, Persona_1 giudizio poi dichiarato estinto in data 10.07.2007 in seguito alla rinuncia agli atti da parte dell'attore. Il provvedimento cautelare ottenuto da , Parte_1 trascritto il 13.05.2011, veniva eseguito nei confronti di e Parte_3 CP_1
che resistevano eccependo concordemente il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva per non avere i medesimi alcuna relazione con il bene de quo in quanto ceduto dal a , giusto successivo atto di vendita del CP_1 Persona_2
25.09.2007. Affermava quindi il che l'atto di vendita del 25.09.2007 non Pt_1 poteva ritenersi validamente compiuto per mancanza di titolo in capo al CP_1 atteso che, in seguito alla rinuncia agli atti del giudizio r.g. n. 9900/2005, sarebbe stata necessaria una “nuova manifestazione di volontà di trasferimento dell'immobile” in suo favore “rivestente necessariamente la forma scritta ad substantiam”.
Osservava il Giudice che tra le parti del giudizio intrapreso da Persona_1 contro e era intervenuta transazione per effetto Parte_3 Controparte_2 della quale l'attore aveva rinunciato agli atti del giudizio in corso, che veniva poi dichiarato estinto con ordinanza del Tribunale in data 10.07.2007, con conseguente cancellazione della trascrizione della domanda. Ciò avrebbe reso inutile “ una nuova manifestazione di volontà di trasferimento dell'immobile, rivestente necessariamente la forma scritta ad substantiam” (come affermato dall'attore a pag. 3 dell'atto di citazione), ben potendo disporre liberamente del bene immobile in Controparte_1 forza dell'atto di acquisto del 18.01.2005. Inoltre, rilevava il Giudice monocratico, che non erano stati offerti elementi probatori a sostegno della invocata simulazione del secondo atto di vendita (25.09.2007), il cui giudizio era stato riunito a quello iniziale.
L'attore, infatti (soggetto estraneo all'atto posto in essere tra i due convenuti) pur disponendo di una ampia gamma di strumenti probatori al fine della dimostrazione della fondatezza della sua pretesa, anche presuntivi, non aveva fornito sufficienti elementi, sia di carattere oggettivo che di natura soggettiva, idonei a far ritenere realmente sussistente la fittizietà dei contratti di compravendita oggetto di causa. In
pag. 3/15 particolare, a nulla rilevavano le dichiarazioni contenute nella memoria costitutiva depositata per conto di nel procedimento civile n. 9900/2005 r.g. Parte_3
(cd. terzo giudizio), posto che le dette dichiarazioni non risultavano sottoscritte dalla parte interessata e non potevano essere ritenute quale confessione giudiziale.
Quanto al prezzo pattuito, la parte attrice non aveva fornito prova circa la inadeguatezza del prezzo indicato nell'atto di vendita, che risultava effettivamente corrisposto dall'acquirente, come la difesa del convenuto aveva Persona_2 provato, producendo il piano di ammortamento del rapporto di mutuo contraddistinto con il n. 276598 della filiale 92 della “ del 03.06.2010, l'atto di Controparte_3 accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario sottoscritto da
[...]
e la “ ”, n. 7 copie di bonifici eseguiti per conto di Per_2 Controparte_4
in favore di “ La circostanza che il non Persona_2 Controparte_3 Per_2 avesse trasferito la propria residenza nell'immobile compravenduto dopo la stipulazione del rogito non veniva ritenuta rilevante.
La domanda veniva quindi rigettata e le spese compensate.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponeva appello il , chiedendone la Parte_1 integrale riforma per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 228 e 229 c.p.c.; erronea presupposizione in fatto.
Il Giudice aveva errato nel non attribuire efficacia confessoria alle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione del 26 febbraio 2007, con la quale il Sig.
convenuto nel giudizio RG 9900/2005, ammetteva la fittizietà Parte_3 della vendita dell'8 settembre 2005.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 306 c.p.c., nonché degli artt. 1325, n. 4 e
1350, n. 1, del Codice civile, in combinato disposto.
Altro errore di valutazione del Giudice era rinvenibile nell'affermazione che non sarebbe stata necessaria una nuova manifestazione di volontà di trasferimento dell'immobile.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1325 n. 3 c.c. in relazione alla vendita del 25 settembre 2007.
Acclarata la simulazione assoluta dell'atto di vendita dell'8 settembre 2005, il pag. 4/15 cespite non era mai uscito dalla disponibilità del per cui, trattandosi Parte_3 di simulazione assoluta, il credito poteva essere fatto valere nei suoi confronti anche se sorto successivamente all'atto di compravendita.
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1415 e 2901 C.c. in relazione alla vendita 8.9.2005; vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
La dedotta simulazione della vendita dell'8 settembre 2005 era stata opposta anche nei confronti del Sig. ai sensi dell'art. 1415 c.c., stante la mala fede Pt_2 con cui quest'ultimo aveva acquistato il bene in oggetto dal titolare apparente Sig.
[...]
, senza adottare alcuna cautela ove venisse riproposta azione di simulazione CP_1 dea parte di creditori e altri aventi causa.
5) Erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari della simulazione e/o delle simulazioni intercorse.
Il Giudice aveva errato nel ritenere che non fossero stati forniti concreti elementi a sostegno della simulazione del secondo atto di vendita, non considerando, da un lato, la non congruità del prezzo del trasferimento, di cui a suo dire non sarebbe stata offerta idonea dimostrazione;
ritenendo altresì assolta l'incombenza della dimostrazione da parte del dell'avvenuto pagamento del prezzo attraverso la Per_2 produzione del contratto di mutuo e dei bonifici di pagamento dei ratei del mutuo, che non provano il versamento del corrispettivo della vendita a terzi. Inoltre, il
Giudice aveva ritenuto irrilevante la circostanza della mancata occupazione dell'immobile compravenduto da parte del Sig. nonostante l'atto notarile Per_2 avesse previsto il trasferimento della residenza entro diciotto mesi. Ciò costituirebbe un ulteriore elemento della simulazione, considerato altresì che l'immobile era restato sempre nella detenzione e disponibilità dei sigg.ri come dimostrato dalla Pt_3 esibizione del certificato di residenza di , contenuto nel fascicolo di Persona_1 primo grado, e dalla notifica dell'atto di appello avvenuta, riguardo al sig. Parte_3
, presso il detto domicilio.
[...]
Su tali presupposti chiedeva la integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
L'atto di appello veniva notificato:
a) Quanto a , in data 27 novembre 2019 a mani dello stesso;
Parte_3
b) Quanto a in data 26 novembre 2019 a mezzo pec presso Controparte_1 il difensore costituito in primo grado, Avv. US DE SANTIS;
pag. 5/15 c) Quanto a in data 26 novembre 2019 a mezzo pec presso il Parte_2 difensore costituito in primo grado, Avv. ON RU.
Si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avv. ON RU, Parte_2 deducendo la inammissibilità delle domande ex adverso proposte nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e per difetto di interesse ad agire. Nel merito, in ordine ai motivi di appello, ne deduceva la assoluta infondatezza, ritenendo, in particolare, congruo il prezzo dell'immobile oggetto di sequestro ed irrilevante la circostanza che il pagamento sarebbe dovuto avvenire a mezzo assegni circolari, atteso che il pagamento era stato poi confermato nel corso della prova orale.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di entrambi gradi di giudizio oltre che della precedente fase cautelare.
Si costituiva in giudizio il Sig. , il quale, nel prendere posizione sui CP_1 singoli motivi di gravame, ne deduceva l'infondatezza e concludeva per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Restava contumace già tale in sentenza. Parte_3
All' udienza del 30 giugno 2023, tenutasi in modalità cartolare , le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 21 maggio 2024, la Corte, rilevava che l'atto di appello risultava notificato quanto a in data 27 novembre 2019 a mani dello stesso Parte_3
e non presso il difensore costituito, atteso che nella vocatio in ius risultava elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonia DE GENNARO: ciò nonostante, la notifica risultava effettuata presso il suo domicilio personale, senza che tale circostanza trovasse giustificazione in atti. Al fine di verificare la ritualità della notifica, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 14 giugno 2024, per chiarire le circostanze indicate nell'ordinanza.
Successivamente, a seguito del deposito da parte dell'appellante di comunicazione del Consiglio Nazionale Forense, da cui risultava che il precedente difensore di l'Avv. Antonia De Gennaro, era stata cancellata dall'Albo Parte_3 professionale ad istanza della stessa in data 6 novembre 2013 e degli avvisi di ricevimento, non risultanti agli atti sino a quel momento, si riteneva raggiunta la prova della regolarità delle notifiche e pertanto, con ordinanza del 18 giugno 2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 17 settembre 2024 allorquando veniva trattenuta pag. 6/15 in decisione.
4: motivi della decisione
In via preliminare rileva la Corte che con ordinanza del 12/06/2025, n. 15666, la
Cassazione civile sez. II, ha ribadito che la morte dell'unico difensore della parte costituita nel corso del giudizio determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. All'evento morte è equiparata ad ogni effetto la cancellazione dall'Albo, sia disposta ad istanza dell'Avvocato che per altri motivi.
Tuttavia, come ribadito da Cassazione civile sez. I, 10/01/2024, n. 999, se da un lato la cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati comporta la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, detta nullità può essere dedotta e provata solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.
È dato dimostrato e non controverso che al sig. l'atto di Parte_3 appello sia stato notificato personalmente, sicché lo stesso, ove avesse voluto far valere la nullità della sentenza, ben ne avrebbe avuto l'occasione.
La causa può pertanto essere decisa nel merito.
a) primo motivo di appello - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 228 e 229 cpc;
erronea presupposizione in fatto
Con il primo motivo di appello il si duole della decisione di primo grado Pt_1 nella parte in cui il Giudice monocratico ha ritenuto l'insussistenza della simulazione dei due contratti di compravendita, reputando non conducenti a tal uopo le dichiarazioni rese dal Sig. nella memoria di costituzione riferita ad Parte_3 altro processo, quello recante il numero n. 9900/2005 r.g.1, poiché la dichiarazione non era stata dalla parte interessata personalmente sottoscritte, né presentava i requisiti oggettivi e soggettivi della confessione giudiziale. Tale conclusione violerebbe gli artt. 228 e 229 CPC, in ragione dei quali la confessione giudiziale può essere anche spontanea e contenuta in qualsiasi atto processuale, purché firmato dalla parte personalmente. Il Giudicante di prime cure non avrebbe rilevato che la comparsa di 1 Oggetto, solo in via incidentale, del presente giudizio, che riguarda i giudizi riuniti 7768/2011 e 1062/2012. pag. 7/15 costituzione del 26.2.2007 del Sig. in cui lo stesso ammetteva la Parte_3 fittizietà della vendita 8.9.2005, recava in calce la sottoscrizione del medesimo, in uno a quella del proprio legale.
Nel merito, è opportuno premettere una breve descrizione delle vicende processuali che hanno visto coinvolte le parti.
i. Con preliminare di vendita del 18 gennaio 2005 prometteva di Parte_3 vendere a (padre) un immobile di sua proprietà; Persona_1
ii. in data 8 settembre 2005 l'immobile veniva venduto da a Parte_3 [...]
(cognato); CP_1
iii. con atto di citazione del 7 ottobre 2005 (padre) conveniva in Persona_1 giudizio (figlio) e (genero) per sentir Parte_3 Controparte_1 dichiarare la simulazione assoluta dell'atto; iv. in data 28 febbraio 2007 si costituiva in giudizio affermando in Parte_3 maniera inequivoca che l'atto di vendita era simulato ed era stato attuato per compiacere la sorella, che non voleva che l'immobile venisse alienato al padre. Ciò avrebbe consentito all'attore di ottenere la pronuncia Persona_1 giudiziale richiesta: sta di fatto, tuttavia, che l'attore rinunciò agli atti del giudizio,
i convenuti accettarono e con ordinanza del 10 luglio 2007 il giudice assegnatario del procedimento (RG 8630/2005 riunito al RG 9900/2005) dispose l'estinzione dei giudizi riuniti e la cancellazione della trascrizione della domanda;
v. successivamente, il ottenne, con decreto del 5 maggio 2011, sequestro Pt_1 conservativo sull'immobile già di proprietà del e alienato in data 25 CP_1 settembre 2007 a Detto sequestro venne revocato e poi, a Parte_2 seguito di reclamo, confermato;
vi. vennero quindi promossi i due giudizi poi riuniti e decisi con la sentenza appellata, ovvero il nr. 7768/2011 (PASQUALE contro e ) e 1062/2012 Pt_2 CP_1
(PASQUALE contro e . Pt_3 CP_1 Pt_2
In merito alla rilevanza della dichiarazione confessoria resa nel giudizio di cui innanzi al punto iv), la questione, così come posta, è stata oggetto di una recente pronuncia della Cassazione civile Sezione III n. 3687 del 9 febbraio 2024, che ha ribadito che le ammissioni contenute "in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. – siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la pag. 8/15 comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto".
Nel caso di specie, l'atto in parola è costituito dalla comparsa di costituzione nel giudizio promosso da contro e Persona_1 Parte_3 CP_1
; trattasi di un atto di due pagine nel quale riconosce
[...] Parte_3 espressamente il contenuto dell'atto di citazione notificatogli, dichiarando di sottoscrivere a tale scopo la memoria di costituzione ad ogni effetto di legge.
Riconosce come propria la firma apposta sul contratto preliminare di vendita intercorso con il padre con il quale era stata regolata ogni Persona_1 pretesa, e per altro verso dichiara espressamente che la vendita in favore del
[...] era del tutto simulata, posta in essere su pressione della sorella – CP_1 legata sentimentalmente al – per evitare il trasferimento dell'immobile in CP_1 favore del padre. Ed espressamente riconosceva a detta dichiarazione il valore di confessione spontanea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 229 c.p.c., sottoscrivendo l'atto defensionale.
Affermata la natura confessoria della dichiarazione testé richiamata, va verificato se tale condotta, come sostenuto dall'appellante, sia idonea a spiegare i propri effetti anche nel giudizio che ci occupa, perché da ritenersi anche qui confessoria, risultando favorevole all'interesse del creditore Sig. attore ex art. 1415 CC, e Pt_1 sfavorevole al Sig. che l'aveva resa in altro giudizio a nulla Parte_3 rilevando che lo stesso fosse stato poi dichiarato estinto, ben potendo il Giudicante porre a base della sua decisione anche le prove raccolte in un altro processo.
In argomento si segnala un arresto della S.C.2, con cui è stato affermato in maniera più definita quanto già in evidenza in precedenti pronunce in materia di procedura civile, ovvero che “ la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze 2 Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza n. 28225 del 9 ottobre 2023 pag. 9/15 di prove dirette.”
In sostanza, l'estinzione del processo, a seguito dell'intervenuto accordo transattivo delle parti, non ha travolto e reso inefficace in maniera assoluta la confessione resa in quel giudizio, da doversi tenere presente e valutare liberamente ai fini della decisione, anche se poi ininfluente per altri profili.
Va altresì rilevato, nella disamina complessiva dei fatti, che nel rinunciare al giudizio – decisione sui cui motivi non è consentito pronunciarsi - Per_1
manifestò la volontà di non avvalersi della confessione di
[...] Parte_3
, consentendo a di permanere nella proprietà senza alcuna
[...] CP_1 turbativa.
Quanto poi esposto dall'appellante (la simulazione assoluta della vendita dell'8 settembre 2005 tra e non è mai stata Parte_3 Controparte_1 avversata dalle controparti nel corso del giudizio, ai sensi degli artt. 115 e 167 CPC, venendo anzi espressamente ammessa negli scritti difensivi sia del che del Pt_2
oltre che del in realtà non trova riscontro negli atti. CP_1 Pt_3
La difesa del riporta le deduzioni del ricorrente3 allo scopo di precisare Pt_2 che la detta dichiarazione avrebbe esaurito la propria efficacia nell'ambito di quel giudizio estinto per rinuncia di parte attrice ( ) e accettazione dei Persona_1 convenuti ( e con successiva cancellazione Parte_3 Controparte_1 della trascrizione della domanda presso la competente Conservatoria;
dello stesso tenore le difese del , che parla di “presunta confessione” resa per altro in CP_1 giudizio intercorso tra altre parti e come tale non estrapolabile e del medesimo tenore la difesa del in primo grado. Tuttavia, anche la valutazione quale Pt_3 elemento meramente indiziario – in uno agli altri elementi di prova raccolti nel processo di primo grado - non consente di riformare sul punto la decisione appellata, sicché il primo motivo di appello non può essere accolto.
b) secondo motivo di appello. violazione e falsa applicazione dell'art. 306 cpc, nonché degli artt. 1325, n. 4, e 1350, n. 1, cc in combinato disposto
Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ritenne che essendo stato estinto il giudizio RG n. 9900/2005
R.G. promosso da per rinuncia agli atti del giudizio in corso, non Persona_1 3 .. nel costituirsi nel giudizio RG 900/2005 avrebbe reso una confessione spontanea… Parte_3 pag. 10/15 occorreva che tra i Sigg.ri e dovesse Parte_3 Controparte_1 intercorrere “«una nuova manifestazione di volontà di trasferimento dell'immobile, rivestente necessariamente la forma scritta ad substantiam».
Nel comportamento del Giudice di prime cure non è ravvisabile alcuna violazione o falsa applicazione di legge.
L'atto di cessione dell'immobile tra il ed il si era già Pt_3 CP_1 perfezionato;
con l'estinzione del giudizio e la conseguente cancellazione della trascrizione venne meno ogni forma di vincolo sulla proprietà già acquisita dal
[...]
, per cui non si comprende a quale titolo le parti avrebbero dovuto ripetere CP_1
l'atto notarile, che, si ribadisce, risaliva all'8 settembre 2005, a nulla rilevando il successivo giudizio estinto e cancellato dal ruolo. Non vi è mai stata pronuncia giudiziale sui vizi del contratto intercorso tra e Parte_4 CP_1
, sicché non può lo stesso ritenersi simulato e affetto da nullità né vi era
[...] bisogno di una ulteriore manifestazione di volontà. La stessa Giurisprudenza citata da parte appellante (Cass. civ., Sez. II, ord. 26.03.2018, n. 7459) parla espressamente di accertata simulazione assoluta dei negozi o contratti, che ne determinerebbe la nullità: nel caso di specie, come sin qui ampiamente dedotto, non vi è stato alcun accertamento della natura simulata del contratto.
Né gli altri elementi offerti al primo Giudice o a questa Corte quali motivi di appello depongono a favore della tesi della simulazione, atteso che la permanenza del villino nella disponibilità del e non in quella del Parte_3 CP_1
avrebbe potuto trovare origine in una pluralità di rapporti, non ultimi quelli
[...] di affinità.
Il secondo motivo di appello è respinto.
3) terzo motivo di appello: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1325, n. 3, cc in relazione alla vendita 25.9.2007
Il terzo motivo presuppone l'acclarata e dichiaranda simulazione assoluta dell'atto di vendita dell'8 settembre 2005. Alla luce di quanto sin qui esposto, lo stesso si palesa infondato: non potendosi affermare la nullità della vendita de qua per simulazione assoluta, il Sig. è divenuto proprietario dell'immobile per cui è CP_1 causa e – conseguentemente – ne ha legittimamente disposto, alienandolo al donde la validità del rogito 25.9.2007. Pt_2
4) quarto motivo di appello: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1415 e 2901 pag. 11/15 cc in relazione alla vendita 8.9.2005; vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cpc
Anche il quarto motivo di appello presuppone l'accertamento della natura simulata della vendita dell'8 settembre 2005. Diretta conseguenza di quanto innanzi argomentato, lo stesso viene assorbito nelle argomentazioni addotte a rigetto dei primi due motivi. Né può ragionevolmente argomentarsi che il Sig. pur Pt_2 conscio che il bene acquistato fosse stato oggetto in passato di accertamento giudiziale in ordine al titolo di trasferimento, mercé la trascrizione della relativa domanda presso l'Agenzia del Territorio, avrebbe dovuto adottare particolari cautele, stante la cancellazione della detta trascrizione.
Quanto alla domanda revocatoria proposta dal Sig. la stessa non Pt_1 può essere accolta.
L'azione di simulazione e quella revocatoria, pur diverse per petitum e causa petendi, possono certamente essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, ma ciò non esime la parte dal fornire alle proprie domande idoneo supporto probatorio in merito a tutti i presupposti costitutivi della azione esperibile ex art. 2901 c.c., la cui valutazione può essere demandata al Giudice ove gli stessi siano rappresentati.
Nel caso di specie, l'appellante testualmente afferma “ ove l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse nullo il contratto 25.9.2007 per quanto rappresentato al punto che precede, la pronuncia de qua dovrà comunque essere riformata – in via gradata – nel senso di ritenere nulla e/o inopponibile al sig. e/o inefficace nei suoi Pt_1 confronti la vendita 8.9.2005 ai sensi degli invocati artt. 1415 e 2901 c.c.”
È evidente – dal tenore letterale dell'atto – che la richiesta di inefficacia dell'atto è stata formulata solo con riferimento alla transazione intercorsa tra il e il CP_1
rispetto alla quale non era decorso il termine quinquennale, maturato invece Pt_2 rispetto a quella tra e Parte_3 Controparte_5
È evidente che il non vantava alcun credito nei confronti delle già Pt_1 menzionate parti facendo così venir meno il primo ed assorbente presupposto, ovvero la natura di creditore nei confronti della parte alienante.
6) quinto motivo di appello. erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari della simulazione e/o delle simulazioni intercorse pag. 12/15 Il quinto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto insufficienti gli elementi forniti a corredo della domanda.
Le argomentazioni svolte in sede di gravame non sono sufficienti a ritenere erroneo il ragionamento argomentativo del Giudice monocratico, atteso che si presentano come una arguta manifestazione dialettica mirata a nascondere la fragilità dell'assetto probatorio di primo grado, onere che non risulta adempiuto a sufficienza dall'originario attore, tanto che, proprio la insufficienza – e non la mancanza assoluta
- di prova, indusse il Giudice a compensare le spese di lite.
Né tanto meno alle tabelle reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate può attribuirsi valore di notorietà. GI ribadire (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024,
n. 4182) che il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo). Non può ragionevolmente affermarsi che un quivis de populo, per quanto di media cultura, sia a conoscenza del fatto che il sito dell'Agenzia delle Entrate sia sede di una banca dati avente ad oggetto le transazioni immobiliari, né si può pretendere che il Giudice attinga a detto archivio di sua iniziativa, surrogandosi alla parte.
Né quanto affermato dall'appellante, ai sensi dell'arresto Cassazione civile sez. I,
13/12/2022, n. 36309, può essere ritenuto fatto notorio: Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice. Le deduzioni dell'appellante superano il rango di mere congetture4 sicché ogni conseguente valutazione in ordine alla congruità del prezzo va rigettata, stante l'evidente deficit probatorio sul punto da parte del Pt_1
Infine, la circostanza della mancata occupazione dell'immobile compravenduto da parte del Sig. nonostante che l'atto notarile prevedesse espressamente che Pt_2 4 Si può ritenere che la consistenza complessiva dell'immobile in parola, sommando ai tre vani catastali interi gli accessori diretti e le dipendenze (per ulteriori mq. 22), può essere ragionevolmente considerata pari a cinque vani catastali (circa mq. 100) per un valore di mercato, che - per l'epoca di cui si discute - poteva essere ragionevolmente stabilito nella misura di almeno € 120.000,00. pag. 13/15 l'acquirente dovesse ivi stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dalla stipula, per godere dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa, non assume rilievo nel presente giudizio, determinando, come detto dallo stesso appellante, unicamente conseguenze di natura fiscale, a nulla rilevando che il abbia tratto o meno Per_2 una utilità manifesta dall'acquisto e che il villino sia restato nella disponibilità dei
Pt_3
Quanto alle certificazioni esibite solo nel presente grado di giudizio, le stesse sono inutilizzabili ai fini probatori, stante le maturate preclusioni, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., nel disposto ratione temporis applicabile. Né possono essere valutate ai fini decisori le ordinanze pronunciate nel corso del giudizio, che parte appellante richiama a conforto delle proprie tesi.
L'appello viene pertanto rigettato ed ogni altra questione posta dalle parti appellate viene assorbita.
Va conseguentemente ordinata la Cancellazione del sequestro conservativo a suo tempo concesso con provvedimento del Tribunale di Bari del 23 agosto – 3 settembre
2012, a seguito dell'accoglimento del reclamo.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della causa. Quanto al lo stesso non ha Pt_2 depositato le comparse conclusionale e la liquidazione viene effettuata in relazione all'attività effettivamente svolta. Quanto al , la liquidazione delle CP_1 competenze del presente grado viene effettuata ai valori medi ma nulla può disporsi in merito alle spese di primo grado, non essendo stato proposto appello incidentale.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata. pag. 14/15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1776/2019, proposta da Parte_1
contro , e avverso
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 18 ottobre 2019, pubblicata in data 23 ottobre 2019, a definizione del giudizio RG 7786/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna a pagare le spese di lite che, come da Parte_1 motivazione, liquida in favore di in €uro 2.055,00, oltre Parte_2 rimborso forf., CPA ed IVA come per legge, se dovuta, sulle somme di condanna ed in favore del in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed Controparte_1
IVA come per legge, se dovuta, sulle somme di condanna, con attribuzione in favore del difensore costituito, Avv. US De AN, dichiaratosi anticipatario;
C) Ordina la Cancellazione del sequestro conservativo a suo tempo c oncesso con provvedimento del Tribunale di Bari del 23 agosto – 3 settembre 2012, a seguito dell'accoglimento del reclamo;
D) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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