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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/10/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. LA TI Presidente dott. IC EN OR Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2374/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola
Sclapari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cesano Maderno (MB), P.zza
Arese n. 4, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Marta
Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n 28, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 07.10.2025 hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. La domanda di pronuncia della separazione personale avanzata dalla ricorrente è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, emettersi la relativa pronuncia.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 02.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cesano Maderno in data 21 ottobre 2013 (Atto n. 62, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesano Maderno),
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025
Il Giudice est.
IC EN OR
Il Presidente
LA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. LA TI Presidente dott. IC EN OR Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2374/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola
Sclapari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cesano Maderno (MB), P.zza
Arese n. 4, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Marta
Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n 28, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 07.10.2025 hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. La domanda di pronuncia della separazione personale avanzata dalla ricorrente è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, emettersi la relativa pronuncia.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 02.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cesano Maderno in data 21 ottobre 2013 (Atto n. 62, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesano Maderno),
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025
Il Giudice est.
IC EN OR
Il Presidente
LA TI