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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 163 del 2022
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parafioriti e avv. Alex Belotti;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria Andreotti e avv. Armando Russo;
E
, CP_2 terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv. Remo Costantini;
E
, CP_3 terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sodani;
E
Controparte_4 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fonsi;
all'udienza del 12 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Pone a carico del sig. le spese di c.t.u., in favore del Parte_1 dott. , che liquida in euro 1450,00, oltre IVA se dovuta. Persona_1
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Frosinone, 12 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio al fine di accertare la Parte_1 CP_1 responsabilità della società quale datore di lavoro e di condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'infortunio sul lavoro del 9.6.2016, quantificati nella complessiva somma di euro 2.547.122,69, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti di valore del presente contenzioso e al netto della rendita già percepita. CP_5
Ha esposto di essere stato assunto da con contratto a tempo determinato Controparte_1 in data 25 maggio 2016 fino al 10 giugno 2016 con qualifica di manovale edile e di essere rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro in data 9.6.2016.
In particolare, mentre era intento a svolgere le operazioni di completamento di un controsoffitto mediante l'installazione e il fissaggio, con trapano, viti, spatola e stucco, dei pannelli alla struttura metallica precedentemente montata, il signor Parte_1
è caduto dalla scala a libro sulla quale si trovava, riportando un gravissimo
[...] trauma cranico ed encefalico.
All'esito e a causa dell'infortunio descritto, il ricorrente è oggi affetto da “tetraparesi spastica prevalente sull'emilato six da trauma precipitativo. Epilessia. Portatore di PEG”. In data 22 dicembre 2016, l gli ha riconosciuto un grado di CP_5 menomazione dell'integrità psicofisica ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 38/2000 pari al 90% per “grave encefalopatia con estese aree malaciche sovratentoriali bilaterali EV strumentale” (doc. 8 del ricorso). Previa conferma del “Grado finale” di menomazione al 90%, l' ha costituito in favore del signor una rendita CP_5 Parte_1 annua, il cui valore capitale a titolo di “danno biologico” è pari ad euro 248.898,60 (doc. 9 del ricorso). In data 16 febbraio 2018, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità ha riconosciuto il ricorrente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani con decorrenza dal 27 giugno 2016” (doc. 10 ricorso).
Il sig. ha dedotto la violazione, da parte di dell'art. 2087 c.c. Parte_1 Controparte_1
e delle norme del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) per la mancata valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, l'eliminazione dei rischi e/o la loro riduzione al minimo;
per l'utilizzo della scala a libro inadatta e inadeguata;
per l'omessa formazione;
per la mancata effettuazione della visita medica del lavoratore. Ha quindi rivendicato il diritto, nei confronti del datore di lavoro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'infortunio di giugno 2016, quantificati in euro 2.547.122,69, detratta la rendita erogata dall' CP_5
Si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata. Controparte_1
Ha precisato che l'infortunio è avvenuto a causa di un malore che ha interrotto il nesso causale;
che gli strumenti di lavoro, ed in particolare la scala a libro utilizzata dal ricorrente, erano adeguati per il tipo di lavorazione da eseguire;
che il rischio lavorativo è stato adeguatamente valutato dal datore di lavoro ed è stato altresì predisposto il relativo DVR;
che l'omessa visita medica e l'omessa formazione non potevano avere alcuna incidenza causale nella verificazione dell'infortunio; che la quantificazione del danno è in ogni caso abnorme. In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, ha formulato domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa CP_1 nonché nei confronti dei Sig.ri e Controparte_4 CP_2 CP_3 nella qualità di soci e quest'ultimo anche nella qualità di l.r.p.t. di all'epoca CP_1 dell'infortunio.
Autorizzata la chiamata in causa di e di CP_2 CP_3 Controparte_4
questi si sono ritualmente costituti.
[...]
I terzi chiamati e in via preliminare, hanno eccepito CP_2 CP_3
l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale di Frosinone, ritenendo la domanda di manleva formulata nei loro confronti di competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di Roma;
hanno altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva, nei loro confronti, della nonché il loro difetto di legittimazione Controparte_1 passiva. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. In caso di condanna, hanno chiesto di essere manlevati dalla compagnia assicurativa Controparte_4
ha chiesto il rigetto del ricorso per inesistenza del nesso di Controparte_4 causalità tra l'evento infortunistico e la condotta del datore di lavoro. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di limitare la garanzia al massimale di euro 1.000.000,00. Per quanto riguarda le domande riconvenzionali trasversali dei sig.ri e ha eccepito la non operatività della CP_2 CP_3 garanzia assicurativa, dato che non ha dedotto alcuna responsabilità dei soci CP_1 per i danni lamentati dal lavoratore. Ha precisato che la clausola contenuta a pagina 6 del contratto assicurativo, intitolata “Responsabilità Personale di Quadri e Dirigenti”, non è applicabile al caso di specie.
Sul contraddittorio così instaurato, esperita la prova orale, ammessa c.t.u. medica, la causa è stata poi discussa nel corso della odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro il cd. “obbligo di sicurezza” e cioè il dovere di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori occupati nella propria azienda.
Per pacifica giurisprudenza l'art. 2087 c.c. rappresenta una norma aperta e di chiusura della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, diretta a colmare eventuali lacune della legislazione speciale. In altre parole, l'obbligo datoriale di salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori sussiste anche laddove non vi siano disposizioni espresse che impongano specifiche misure preventive.
In caso di inosservanza degli obblighi menzionati, il datore di lavoro risponde nei confronti del dipendente per i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali a questo cagionati.
Secondo la giurisprudenza, la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro è in questi casi una responsabilità soggettiva che presuppone un danno subito dal lavoratore, causalmente riconducibile ad un inadempimento colpevole del datore di lavoro.
La responsabilità in esame ha inoltre natura contrattuale in quanto deriva dalla violazione di specifici obblighi inerenti al rapporto di lavoro. Ne deriva che, per quanto riguarda la ripartizione dell'onere della prova, il lavoratore dovrà provare la lesione sofferta, il conseguente danno di cui chiede il risarcimento e il nesso causale con l'inadempimento colpevole del datore di lavoro. Sarà invece onere del datore di lavoro dimostrare, per escludere la propria responsabilità, l'esatto adempimento degli obblighi a proprio carico (mancanza di inadempimento) ovvero il difetto di colpa.
La S.C. ha appunto affermato che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass. n. 24742 del 2018; cfr. in senso analogo Cass. n. 26495 del 2018; n. 10319 del 2017).
Cfr. anche Cass. n. 28516 del 2019 secondo cui “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”; Cass. n. 3162 del 2002 dove è statuito che “Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva”; e Cass. n. 14066 del 2019 che conferma che “La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo”.
Sul nesso causale la S.C. ha statuito che “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della 'probabilità prevalente' e del 'più probabile che non'; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. n. 25884 del 2022) e che “In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non', lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” (Cass. n. 47 del 2017).
Sulla causalità omissiva la S.C. ha chiarito “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del 'più probabile che non', conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (così Cass. n. 23197 del 2018).
Per quanto riguarda gli obblighi di sicurezza che secondo la ricostruzione attorea sono stati specificamente violati, sono state dedotte le seguenti inadempienze:
- utilizzo di una scala a libro inadeguata per la specifica lavorazione e conseguente violazione dell'art. 111 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 cit.);
- violazione dell'art. 15 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro che indica, tra “Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, “a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
… e) la riduzione dei rischi alla fonte”, prescrizione normativa cui occorre adeguarsi mediante la predisposizione di idoneo Documento di Valutazione dei Rischi (cd. DVR);
-dell'art. 37 del T.U. cit. in base al quale il lavoratore deve essere adeguatamente informato sui rischi specifici ai quali è esposto e/o formato ed addestrato sull'attività da svolgere;
- degli artt. 18 e 41 del T.U. cit., che pongono l'obbligo, in capo al datore, di sottoporre il lavoratore a visita medica per constatare l'idoneità alla mansione specifica.
Sulla prima inadempienza, il sig. ha dedotto che l'evento lesivo è Parte_1 da ricondurre al mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei precetti dettati dall'art. 2087 cc e dal D. Lgs 81/2008, per l'utilizzo di uno strumento, la scala a libro, del tutto inadeguato in relazione alla lavorazione che gli era stata richiesta, con particolare riferimento all'esigenza di operare in sicurezza pur mantenendo impegnate entrambe le mani (per la movimentazione dei pannelli, per l'impiego del trapano, della spatola con stucco, del frullino per il taglio delle viti) e con lo sguardo costantemente rivolto verso l'alto.
Il lavoratore ha precisato che il signor all'epoca socio di CP_3 CP_1
escusso a sommarie informazioni dai funzionari ASL, ha indicato la tipologia
[...] delle lavorazioni che il ricorrente era intento ad eseguire, specificando: “Fin dalla mattina odierna, (infortunato) si dedicava al completamento del controsoffitto Pt_1 del locale del bagno che si trovava ad altezza di metri 2.95 circa, facendo uso di una scala metallica a libretto h= 2,45 mt., una spatola manuale per stuccare il perimetro del pannello con silicone per fissarlo, un trapano elettrico per effettuare dei fori all'incrocio tra il reticolo in alluminio ed il montante portante, un frullino per eseguire il taglio di eventuale parte di vite che fuoriesce dalla sede. Detto lavoro veniva svolto stando sulla scala metallica ad un metro circa da terra. Inizialmente con il trapano elettrico forava all'incrocio del reticolo in alluminio ed inseriva una vite che avvitava a mano, a volte tagliava la sporgenza della vite se questa era troppo lunga, posizionava il pannello in fibra minerale nella sua sede e lo stuccava, dopodiché passava ad altro riquadro” (doc. 4 del ricorso).
Il sig. ha quindi dedotto che l'utilizzo della scala a libro per lo Parte_1 svolgimento delle operazioni descritte rappresenta un dispositivo inadatto e pericoloso alle lavorazioni di specie, per cui deve ritenersi che il ricorrente svolgesse un'attività non adeguata e pericolosa, atta ad integrare quella nozione di “ambiente di lavoro nocivo” che la giurisprudenza di legittimità reputa necessaria onde configurare una responsabilità del datore di lavoro.
Ha richiamato l'art. 111 del D. Lgs 81/08 che impone al datore di lavoro di utilizzare una scala portatile, nell'ipotesi di posto di lavoro in quota, solo quando l'impiego di altre attrezzature (per esempio di trabattelli, di piattaforme, ecc.), considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata d'impiego.
Secondo la tesi attorea, occorreva l'adozione di strumenti di lavoro più consoni che permettessero al lavoratore di stazionare su una superficie più ampia, quali ad esempio cavallette con idoneo piano di lavoro e/o trabattelli. Nel contesto lavorativo descritto, non poteva ritenersi imprevedibile la perdita di equilibrio del lavoratore, quand'anche fosse riconducibile ad una situazione di contingente malessere psicofisico.
A fondamento della responsabilità del datore di lavoro il ricorrente ha anche richiamato l'art. 28 D. Lgs 81/08, in base al quale la valutazione dei rischi (con la conseguente elaborazione dell'idoneo documento) costituisce un fondamentale passaggio per la prevenzione degli infortuni. Nel caso di specie, invece, nel Documento di Valutazione dei Rischi non era descritta una chiara procedura di lavoro, pur in presenza del manifesto pericolo connaturato alla realizzazione del soffitto in pannelli di fibra minerale. Una corretta valutazione dei rischi avrebbe evitato che il lavoratore utilizzasse, per l'esecuzione della mansione affidatagli, un mezzo improprio ed inadeguato quale la “scala a libro”, in luogo di più idonee strutture di stazionamento.
Ancora, parte ricorrente ha sostenuto che l'infortunio è causalmente riconducibile alla mancante formazione del dipendente, in rapporto alla lavorazione nel cui ambito l'incidente si è verificato. Sulla omessa formazione, il sig. ha precisato che l'ASL di Parte_1
Frosinone ha elevato nei confronti della un verbale di prescrizione (doc. Controparte_1
16 del ricorso).
Ha inoltre rappresentato che la stessa ASL ha contestato a la violazione CP_1 dell'art. 41 D.Lgs 81/08, in quanto il lavoratore non era stato “sottoposto a visita medica per constatare l'idoneità alla mansione specifica”. Il ricorrente ha precisato che l'effettuazione della visita medica rientrava tra gli obblighi del datore di lavoro, il quale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D. Lgs.81/08,
“nell'affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
Il sig. ha affermato che il lavoro in quota ha indiscusse peculiarità Parte_1 di rischio, per cui una sorveglianza sanitaria mirata, per i soggetti che utilizzano scale portatili in un cantiere, trova piena giustificazione e dev'essere ritenuta una misura di tutela della sicurezza dei lavoratori.
Il ricorrente ha altresì sostenuto che, anche in ipotesi di malore improvviso (ipotizzato dai verificatori dell'ASL di Frosinone) sarebbe integrato secondo un criterio di causalità adeguata la il requisito del nesso causale tra l'infortunio subito dall'odierno ricorrente e l'omessa effettuazione della visita medica.
Le doglianze attoree sopra descritte non sono condivisibili.
Si ritiene che l'infortunio subito dal sig. in data 09.06.2016 non sia Parte_1 causalmente riconducibile ad alcuna condotta inadempiente e/o negligente del datore di lavoro, Controparte_1
Dalla documentazione prodotta, le allegazioni delle parti e l'istruttoria orale espletata è emerso che il sig. il giorno del sinistro (09.06.2016) stava Parte_1 effettuando lavori al soffitto di un bagno dalle dimensioni ridotte, presso le Terme
Bonifacio VIII di Fiuggi (precisamente in un locale bagno del Centro di Inalazioni). Dopo il rientro dalla pausa pranzo altri lavoratori, presenti nello stesso cantiere, hanno sentito il rumore di un peso caduto a terra, non hanno sentito urla o grida. Si sono diretti sul luogo dell'infortunio ed hanno trovato il ricorrente riverso a terra, mentre la scala era aperta ed in piedi.
Nonostante non vi fossero testimoni oculari, è ragionevole affermare che il ricorrente si trovasse sulla scala al momento dell'infortunio. Il CTU, nell'elaborato peritale, ha affermato che la “tipologia e l'entità delle lesioni riportate dal Ricorrente a seguito dell'evento de quo sembrano essere più verosimilmente compatibili e proporzionate con una precipitazione da una altezza di circa un metro-1,20 metri avvenuta a seguito di malore seguito da perdita di conoscenza” (perizia del dott. del 26.7.2024). Per_1 Si ritiene altresì che, nonostante l'utilizzo della scala, non si è trattato di un lavoro in quota. In base all' art. 107 del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”. Questa disposizione di legge ha innovato rispetto all'art. 16 del D.P.R. n. 164 del 7.1.1956 n. 164, che prima definiva quali lavori in quota quelli
“eseguiti ad un'altezza superiore a m.2”.
Si ritiene che, in base alla nuova definizione di lavoro in quota posta dall'art. 107 del D.Lgs. 81/2008, non rileva più la quota di “esecuzione dei lavori”, bensì la quota di
“esposizione a rischio di caduta del lavoratore”. Nella specie il sig.
[...]
è caduto dall'altezza massima di mt. 1,30, con conseguente inapplicabilità Parte_1 dell'art. 107 cit..
Non trattandosi di “lavoro in quota”, sono inconsistenti le censure sollevate dal dipendente circa l'inidoneità della scala a libro. Non risulta provato che l'attività lavorativa svolta dal sig. fosse di tale pericolosità da richiedere Parte_1
l'adozione di speciali misure di prevenzione idonee ad impedire il verificarsi dell'evento e, tra l'altro, l'utilizzo di strumenti diversi dalla scala a libro.
Si ritiene altresì che sia rimasto indimostrato che il lavoratore sia caduto dalla scala per la perdita di equilibrio.
Nell'elaborato peritale del C.T.U. dott. depositato il 26.07.2024 è affermato che Per_1
“le lesioni riportate dal Ricorrente a seguito dell'evento del 09.06.2016, accertate a seguito della nostra Consulenza Tecnica d'Ufficio… appaiono per entità, tipologia e localizzazione anatomica, poco compatibili con una caduta a terra a seguito di episodio di perdita di equilibrio – avvertito dal soggetto - da una altezza di circa un metro-1,20 metri;
ciò in quanto l'avvertimento del pericolo avrebbe verosimilmente permesso al Ricorrente di proteggersi dalla caduta con gli arti superiori (con effetti lesivi sugli stessi che, invece, non sono stati riscontrati) e il tono della muscolatura degli arti inferiori, riducendo la velocità della caduta, ne avrebbe verosimilmente contenuto la violenza dell'impatto”.
Il C.T.U. ha poi precisato che “la tipologia e l'entità delle lesioni riportate dal Ricorrente a seguito dell'evento de quo sembrano essere più verosimilmente compatibili e proporzionate con una precipitazione da una altezza di circa un metro- 1,20 metri avvenuta a seguito di malore seguito da perdita di conoscenza (“sincope”) in ragione della conseguente improvvisa perdita del tono muscolare che – nell'eliminare ogni forma di resistenza posturale - avrebbe finito con l'amplificare l'energia cinetica del corpo in caduta determinandone la precipitazione all'indietro”. Il Consulente Tecnico ha quindi concluso che, “posta la non elevata quota di precipitazione di cui all'istruttoria (di 1,20-1,30 metri) e le caratteristiche e dimensioni dell'ambiente di lavoro, ove il Sig. stava operando, nel Parte_1 caso di perdita di equilibrio non associata a perdita di conoscenza, la persistenza dello stato di coscienza avrebbe consentito alla vittima di avvertire il pericolo e di conseguenza, di proteggersi dalla caduta con verosimile maggiore efficacia, magari appoggiandosi alle pareti del bagno, definito da uno dei testi come '… una stanza piccola 1 metro per 1 metro…' (e in questo caso si sarebbero rinvenute lesioni contusivo/escoriative della cute degli arti superiori e/o lesioni fratturative degli stessi arti superiori); inoltre, la presenza del tono muscolare (ancora presumibilmente valido nel caso di perdita di equilibrio non associata a perdita di coscienza) avrebbe presumibilmente ridotto l'energia impressa al corpo dalla caduta a terra da una altezza così modesta e la velocità della caduta sarebbe stata probabilmente rallentata dall'impatto del corpo contro le pareti del bagno. Viceversa, la circostanza di un malore associato a immediata e profonda perdita di conoscenza per via della maggiore energia cinetica impressa al corpo nella caduta a terra e in ragione dell'assenza di qualsiasi meccanismo di autoprotezione, appare maggiormente compatibile con la rovinosa caduta all'indietro osservata nel caso de quo, foriera – alla (non elevata) quota di precipitazione sopra descritta - di lesioni con le caratteristiche osservate”.
Il C.T.U. ha confermato il suo giudizio anche a seguito delle controdeduzioni di parte ricorrente secondo cui “… riguardo la mancanza di effetti locali sugli arti superiori del lavoratore, l'accertamento dei fatti approvato che lo stesso utilizzava guanti, per cui la possibilità di rilievo di lesioni contusive escoriate era preclusa…” e che “… il tempo di caduta di un soggetto di conformazione somatica (peso 85 kg, altezza 1,70 m) come quella del ricorrente, dall'altezza indicata dal CTU è talmente breve da risultare insufficiente – controfattualmente – per mettere in atto movimenti volontari del corpo idonei a ridurre gli effetti della caduta”. Ulteriori osservazioni sono state formulate dai Proff. Ing. e i quali hanno dedotto che “… in caso di perdita Pt_2 Per_2 di equilibrio il tentativo di mantenere la postura ha ragionevolmente comportato la generazione di una spinta sui gradini da parte degli arti inferiori che ha impresso al corpo una accelerazione iniziale con v0 diverso da 0 e pertanto un aumento dell'energia cinetica in questa situazione anche nella situazione di perdita totale di coscienza come sostenuto dal CTU...”.
Nella successiva Consulenza Tecnica di parte ricorrente, depositata in data 11.11.2024 a firma sempre dei Proff. Ing. e è stata ricostruita mediante simulazione Pt_2 Per_2 computerizzata la dinamica della caduta dalla scala del sig. nelle seguenti tre Pt_1 condizioni: a) caduta dovuta a perdita di equilibrio per uno sbilanciamento del lavoratore b) caduta da perdita di coscienza con posizione di partenza con lavoratore dritto c) caduta da perdita di coscienza con posizione di partenza con lavoratore sbilanciato. La predetta ricostruzione parte dal presupposto, non accertato, che, nel caso di caduta da perdita di equilibrio, il primo punto di impatto sarebbe la parete posta alle spalle del ricorrente e la sua posizione, a terra, sarebbe in senso trasversale alla scala.
Sul punto, occorre riportare la deposizione del teste che ha Testimone_1 affermato: “Il aveva i piedi verso la scala, non ricordo se i piedi fossero Parte_1 sopra il gradino, e la testa verso il corridoio”. Le medesime dichiarazioni sono state rese agli Ufficiali di PG dell'ASL. Anche il teste ha osservato che Testimone_2
“Io ho visto la scala in piedi e il ricorrente disteso a terra, aveva i piedi verso la scala ma non sulla scala”.
Queste deposizioni portano a ritenere che il ricorrente, dopo la caduta, si trovasse riverso a terra con i piedi verso la scala e la testa verso il corridoio. Ciò conferma l'attendibilità e verosimiglianza delle conclusioni del CTU, dott. , secondo cui Per_1
“poiché il corpo del è stato rinvenuto – in posizione prona - nella verticale del Pt_1 punto di precipitazione (e, dunque, a distanza 0 da questo), è più probabile che la caduta all'indietro sia stata determinata da un malore, in quanto la improvvisa, marcata, ipotonia dei muscoli antigravitari, non avrebbe potuto determinare alcuna
“spinta sui gradini”.
Alla luce delle osservazioni descritte si ritiene che il metodo logico seguito dal c.t.u. sia rigoroso, le sue considerazioni sono chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure tali da poter essere poste alla base della presente decisione.
Le conclusioni del c.t.u., peraltro, sono conformi agli accertamenti effettuati dai Tecnici della Prevenzione nel Verbale ASL del 29.06.2016. I Tecnici della Prevenzione hanno così concluso: “Dalle indagini svolte e dalla documentazione acquisita, tenuto conto delle precedenti considerazioni, si conclude che le circostanze che hanno portato all'accadimento dell'infortunio del Sig. sono di tipo Parte_1 accidentale non prevedibile, riconducibili presumibilmente ad un malore dello stesso, non si può indicare una responsabilità per quanto accaduto” (cfr. doc. 2 del ricorso).
Per concludere, risulta accertato che il ricorrente è caduto dalla scala mentre si trovava ad una altezza massima di 1,30 mt. e che la caduta è stata conseguenza di un malore. Non è stato dimostrato che la scala a libro fosse inadatta per la specifica lavorazione cui era addetto il ricorrente. L'utilizzo di questo strumento di lavoro, previsto dal datore di lavoro, non costituisce inadempimento agli obblighi di sicurezza e prevenzione sullo stesso incombenti.
Per quanto riguarda il DVR (che secondo il ricorrente sarebbe stato redatto in modo carente e generico), va osservato che nessuna prescrizione e sanzione è stata comminata dalla Asl. In ogni caso, non è stato dimostrato il nesso causale con l'incidente in esame. Per quanto riguarda la mancata formazione del sig. l'omissione Parte_1 datoriale è confermata dalla Asl che ha rilevato l'inosservanza dell'art. 37 del d.lgs. 81/2008 e ne ha prescritto la regolarizzazione (cfr. Verbale di Ispezione e prescrizione n. 11/2016, sub all. 2 ricorso, pagg. 26-29). Tuttavia, non è stato dimostrato che, qualora avesse tenuto la condotta doverosa, l'evento di danno non si sarebbe CP_1 verificato o si sarebbe verificato con minore intensità lesiva.
Dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente aveva già esperienza nel settore edile. Inoltre essendo caduto a causa di un malore, è ininfluente che non abbia avuto una specifica formazione da parte di CP_1
Nonostante la condotta inadempiente di va escluso il nesso causale di CP_1 quest'ultima con l'evento (cd. causalità omissiva;
cfr. pronunce della S.C. sopra richiamate).
Il sig. ha poi censurato la mancata effettuazione della visita medica Parte_1 di idoneità fisica alla mansione specifica conformemente all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Sul punto nell'elaborato peritale integrativo il C.T.U. ha affermato che “non è possibile dire con certezza se l'evento del 09.06.2016, ossia la caduta a terra e le conseguenti lesioni del Sig. avrebbe potuto essere evitato mediante la Parte_1 visita medica di idoneità fisica alla mansione specifica del lavoratore conformemente all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 (ad es. per controindicazioni o preclusioni o speciali cautele da adottare per lo svolgimento di lavoro in altezza); è possibile però osservare che - per quanto rilevabile, in sede anamnestica, la familiarità del Ricorrente per morte improvvisa e la dislipidemia, e, in sede clinica, l'obesità (o il sovrappeso) e valori pressori (presumibilmente) aumentati - l'assenza di positività anamnestica per precedenti episodi sincopali e/o assunzione di terapie croniche difficilmente avrebbe consentito di orientare l'esaminatore (il “medico competente”) a interdire l'attività lavorativa del Ricorrente su scale o in quota e/o a svolgere ulteriori approfondimenti diagnostici”.
In base al criterio del “più probabile che non” non è stato dimostrato che l'esatto adempimento dei doveri datoriali (nella specie, effettuazione della visita medica del dipendente) avrebbe evitato l'evento letale nella situazione in cui si è concretamente verificato. Qualora il ricorrente fosse stato sottoposto alla visita medica di idoneità (azione dovuta), verosimilmente non gli sarebbe stata interdetta quella specifica attività né gli sarebbero state impartite delle limitazioni, per cui l'evento del 9.6.2016 non sarebbe stato evitato. Sostituendo l'omissione con la condotta doverosa, l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato. Secondo i principi sulla causalità omissiva va dunque escluso che l'infortunio sia conseguenza della omissione in esame.
Le risultanze istruttorie confermano che l'infortunio del 9.06.2016, che ha coinvolto il sig. non è causalmente riconducibile ad alcuna inadempienza del Parte_1 datore di lavoro L'infortunio del 9.6.2016 non è conseguenza di un Controparte_1 inadempimento colpevole o altra condotta illecita del datore di lavoro.
Per i motivi descritti, la domanda risarcitoria va respinta.
Il rigetto nel merito della domanda attorea rende superfluo l'esame delle eccezioni di incompetenza e di difetto di legittimazione (attiva e passiva) formulate dai terzi chiamati, e CP_3 CP_2
Le spese di lite sono compensate per la complessità delle questioni trattate. Le spese di c.t.u. sono poste a carico del ricorrente in base al principio di soccombenza.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Frosinone, 12 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parafioriti e avv. Alex Belotti;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria Andreotti e avv. Armando Russo;
E
, CP_2 terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv. Remo Costantini;
E
, CP_3 terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sodani;
E
Controparte_4 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fonsi;
all'udienza del 12 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Pone a carico del sig. le spese di c.t.u., in favore del Parte_1 dott. , che liquida in euro 1450,00, oltre IVA se dovuta. Persona_1
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Frosinone, 12 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio al fine di accertare la Parte_1 CP_1 responsabilità della società quale datore di lavoro e di condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'infortunio sul lavoro del 9.6.2016, quantificati nella complessiva somma di euro 2.547.122,69, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti di valore del presente contenzioso e al netto della rendita già percepita. CP_5
Ha esposto di essere stato assunto da con contratto a tempo determinato Controparte_1 in data 25 maggio 2016 fino al 10 giugno 2016 con qualifica di manovale edile e di essere rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro in data 9.6.2016.
In particolare, mentre era intento a svolgere le operazioni di completamento di un controsoffitto mediante l'installazione e il fissaggio, con trapano, viti, spatola e stucco, dei pannelli alla struttura metallica precedentemente montata, il signor Parte_1
è caduto dalla scala a libro sulla quale si trovava, riportando un gravissimo
[...] trauma cranico ed encefalico.
All'esito e a causa dell'infortunio descritto, il ricorrente è oggi affetto da “tetraparesi spastica prevalente sull'emilato six da trauma precipitativo. Epilessia. Portatore di PEG”. In data 22 dicembre 2016, l gli ha riconosciuto un grado di CP_5 menomazione dell'integrità psicofisica ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 38/2000 pari al 90% per “grave encefalopatia con estese aree malaciche sovratentoriali bilaterali EV strumentale” (doc. 8 del ricorso). Previa conferma del “Grado finale” di menomazione al 90%, l' ha costituito in favore del signor una rendita CP_5 Parte_1 annua, il cui valore capitale a titolo di “danno biologico” è pari ad euro 248.898,60 (doc. 9 del ricorso). In data 16 febbraio 2018, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità ha riconosciuto il ricorrente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani con decorrenza dal 27 giugno 2016” (doc. 10 ricorso).
Il sig. ha dedotto la violazione, da parte di dell'art. 2087 c.c. Parte_1 Controparte_1
e delle norme del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) per la mancata valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, l'eliminazione dei rischi e/o la loro riduzione al minimo;
per l'utilizzo della scala a libro inadatta e inadeguata;
per l'omessa formazione;
per la mancata effettuazione della visita medica del lavoratore. Ha quindi rivendicato il diritto, nei confronti del datore di lavoro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'infortunio di giugno 2016, quantificati in euro 2.547.122,69, detratta la rendita erogata dall' CP_5
Si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata. Controparte_1
Ha precisato che l'infortunio è avvenuto a causa di un malore che ha interrotto il nesso causale;
che gli strumenti di lavoro, ed in particolare la scala a libro utilizzata dal ricorrente, erano adeguati per il tipo di lavorazione da eseguire;
che il rischio lavorativo è stato adeguatamente valutato dal datore di lavoro ed è stato altresì predisposto il relativo DVR;
che l'omessa visita medica e l'omessa formazione non potevano avere alcuna incidenza causale nella verificazione dell'infortunio; che la quantificazione del danno è in ogni caso abnorme. In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, ha formulato domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa CP_1 nonché nei confronti dei Sig.ri e Controparte_4 CP_2 CP_3 nella qualità di soci e quest'ultimo anche nella qualità di l.r.p.t. di all'epoca CP_1 dell'infortunio.
Autorizzata la chiamata in causa di e di CP_2 CP_3 Controparte_4
questi si sono ritualmente costituti.
[...]
I terzi chiamati e in via preliminare, hanno eccepito CP_2 CP_3
l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale di Frosinone, ritenendo la domanda di manleva formulata nei loro confronti di competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di Roma;
hanno altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva, nei loro confronti, della nonché il loro difetto di legittimazione Controparte_1 passiva. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. In caso di condanna, hanno chiesto di essere manlevati dalla compagnia assicurativa Controparte_4
ha chiesto il rigetto del ricorso per inesistenza del nesso di Controparte_4 causalità tra l'evento infortunistico e la condotta del datore di lavoro. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di limitare la garanzia al massimale di euro 1.000.000,00. Per quanto riguarda le domande riconvenzionali trasversali dei sig.ri e ha eccepito la non operatività della CP_2 CP_3 garanzia assicurativa, dato che non ha dedotto alcuna responsabilità dei soci CP_1 per i danni lamentati dal lavoratore. Ha precisato che la clausola contenuta a pagina 6 del contratto assicurativo, intitolata “Responsabilità Personale di Quadri e Dirigenti”, non è applicabile al caso di specie.
Sul contraddittorio così instaurato, esperita la prova orale, ammessa c.t.u. medica, la causa è stata poi discussa nel corso della odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro il cd. “obbligo di sicurezza” e cioè il dovere di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori occupati nella propria azienda.
Per pacifica giurisprudenza l'art. 2087 c.c. rappresenta una norma aperta e di chiusura della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, diretta a colmare eventuali lacune della legislazione speciale. In altre parole, l'obbligo datoriale di salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori sussiste anche laddove non vi siano disposizioni espresse che impongano specifiche misure preventive.
In caso di inosservanza degli obblighi menzionati, il datore di lavoro risponde nei confronti del dipendente per i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali a questo cagionati.
Secondo la giurisprudenza, la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro è in questi casi una responsabilità soggettiva che presuppone un danno subito dal lavoratore, causalmente riconducibile ad un inadempimento colpevole del datore di lavoro.
La responsabilità in esame ha inoltre natura contrattuale in quanto deriva dalla violazione di specifici obblighi inerenti al rapporto di lavoro. Ne deriva che, per quanto riguarda la ripartizione dell'onere della prova, il lavoratore dovrà provare la lesione sofferta, il conseguente danno di cui chiede il risarcimento e il nesso causale con l'inadempimento colpevole del datore di lavoro. Sarà invece onere del datore di lavoro dimostrare, per escludere la propria responsabilità, l'esatto adempimento degli obblighi a proprio carico (mancanza di inadempimento) ovvero il difetto di colpa.
La S.C. ha appunto affermato che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass. n. 24742 del 2018; cfr. in senso analogo Cass. n. 26495 del 2018; n. 10319 del 2017).
Cfr. anche Cass. n. 28516 del 2019 secondo cui “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”; Cass. n. 3162 del 2002 dove è statuito che “Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva”; e Cass. n. 14066 del 2019 che conferma che “La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo”.
Sul nesso causale la S.C. ha statuito che “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della 'probabilità prevalente' e del 'più probabile che non'; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. n. 25884 del 2022) e che “In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non', lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” (Cass. n. 47 del 2017).
Sulla causalità omissiva la S.C. ha chiarito “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del 'più probabile che non', conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (così Cass. n. 23197 del 2018).
Per quanto riguarda gli obblighi di sicurezza che secondo la ricostruzione attorea sono stati specificamente violati, sono state dedotte le seguenti inadempienze:
- utilizzo di una scala a libro inadeguata per la specifica lavorazione e conseguente violazione dell'art. 111 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 cit.);
- violazione dell'art. 15 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro che indica, tra “Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, “a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
… e) la riduzione dei rischi alla fonte”, prescrizione normativa cui occorre adeguarsi mediante la predisposizione di idoneo Documento di Valutazione dei Rischi (cd. DVR);
-dell'art. 37 del T.U. cit. in base al quale il lavoratore deve essere adeguatamente informato sui rischi specifici ai quali è esposto e/o formato ed addestrato sull'attività da svolgere;
- degli artt. 18 e 41 del T.U. cit., che pongono l'obbligo, in capo al datore, di sottoporre il lavoratore a visita medica per constatare l'idoneità alla mansione specifica.
Sulla prima inadempienza, il sig. ha dedotto che l'evento lesivo è Parte_1 da ricondurre al mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei precetti dettati dall'art. 2087 cc e dal D. Lgs 81/2008, per l'utilizzo di uno strumento, la scala a libro, del tutto inadeguato in relazione alla lavorazione che gli era stata richiesta, con particolare riferimento all'esigenza di operare in sicurezza pur mantenendo impegnate entrambe le mani (per la movimentazione dei pannelli, per l'impiego del trapano, della spatola con stucco, del frullino per il taglio delle viti) e con lo sguardo costantemente rivolto verso l'alto.
Il lavoratore ha precisato che il signor all'epoca socio di CP_3 CP_1
escusso a sommarie informazioni dai funzionari ASL, ha indicato la tipologia
[...] delle lavorazioni che il ricorrente era intento ad eseguire, specificando: “Fin dalla mattina odierna, (infortunato) si dedicava al completamento del controsoffitto Pt_1 del locale del bagno che si trovava ad altezza di metri 2.95 circa, facendo uso di una scala metallica a libretto h= 2,45 mt., una spatola manuale per stuccare il perimetro del pannello con silicone per fissarlo, un trapano elettrico per effettuare dei fori all'incrocio tra il reticolo in alluminio ed il montante portante, un frullino per eseguire il taglio di eventuale parte di vite che fuoriesce dalla sede. Detto lavoro veniva svolto stando sulla scala metallica ad un metro circa da terra. Inizialmente con il trapano elettrico forava all'incrocio del reticolo in alluminio ed inseriva una vite che avvitava a mano, a volte tagliava la sporgenza della vite se questa era troppo lunga, posizionava il pannello in fibra minerale nella sua sede e lo stuccava, dopodiché passava ad altro riquadro” (doc. 4 del ricorso).
Il sig. ha quindi dedotto che l'utilizzo della scala a libro per lo Parte_1 svolgimento delle operazioni descritte rappresenta un dispositivo inadatto e pericoloso alle lavorazioni di specie, per cui deve ritenersi che il ricorrente svolgesse un'attività non adeguata e pericolosa, atta ad integrare quella nozione di “ambiente di lavoro nocivo” che la giurisprudenza di legittimità reputa necessaria onde configurare una responsabilità del datore di lavoro.
Ha richiamato l'art. 111 del D. Lgs 81/08 che impone al datore di lavoro di utilizzare una scala portatile, nell'ipotesi di posto di lavoro in quota, solo quando l'impiego di altre attrezzature (per esempio di trabattelli, di piattaforme, ecc.), considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata d'impiego.
Secondo la tesi attorea, occorreva l'adozione di strumenti di lavoro più consoni che permettessero al lavoratore di stazionare su una superficie più ampia, quali ad esempio cavallette con idoneo piano di lavoro e/o trabattelli. Nel contesto lavorativo descritto, non poteva ritenersi imprevedibile la perdita di equilibrio del lavoratore, quand'anche fosse riconducibile ad una situazione di contingente malessere psicofisico.
A fondamento della responsabilità del datore di lavoro il ricorrente ha anche richiamato l'art. 28 D. Lgs 81/08, in base al quale la valutazione dei rischi (con la conseguente elaborazione dell'idoneo documento) costituisce un fondamentale passaggio per la prevenzione degli infortuni. Nel caso di specie, invece, nel Documento di Valutazione dei Rischi non era descritta una chiara procedura di lavoro, pur in presenza del manifesto pericolo connaturato alla realizzazione del soffitto in pannelli di fibra minerale. Una corretta valutazione dei rischi avrebbe evitato che il lavoratore utilizzasse, per l'esecuzione della mansione affidatagli, un mezzo improprio ed inadeguato quale la “scala a libro”, in luogo di più idonee strutture di stazionamento.
Ancora, parte ricorrente ha sostenuto che l'infortunio è causalmente riconducibile alla mancante formazione del dipendente, in rapporto alla lavorazione nel cui ambito l'incidente si è verificato. Sulla omessa formazione, il sig. ha precisato che l'ASL di Parte_1
Frosinone ha elevato nei confronti della un verbale di prescrizione (doc. Controparte_1
16 del ricorso).
Ha inoltre rappresentato che la stessa ASL ha contestato a la violazione CP_1 dell'art. 41 D.Lgs 81/08, in quanto il lavoratore non era stato “sottoposto a visita medica per constatare l'idoneità alla mansione specifica”. Il ricorrente ha precisato che l'effettuazione della visita medica rientrava tra gli obblighi del datore di lavoro, il quale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D. Lgs.81/08,
“nell'affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
Il sig. ha affermato che il lavoro in quota ha indiscusse peculiarità Parte_1 di rischio, per cui una sorveglianza sanitaria mirata, per i soggetti che utilizzano scale portatili in un cantiere, trova piena giustificazione e dev'essere ritenuta una misura di tutela della sicurezza dei lavoratori.
Il ricorrente ha altresì sostenuto che, anche in ipotesi di malore improvviso (ipotizzato dai verificatori dell'ASL di Frosinone) sarebbe integrato secondo un criterio di causalità adeguata la il requisito del nesso causale tra l'infortunio subito dall'odierno ricorrente e l'omessa effettuazione della visita medica.
Le doglianze attoree sopra descritte non sono condivisibili.
Si ritiene che l'infortunio subito dal sig. in data 09.06.2016 non sia Parte_1 causalmente riconducibile ad alcuna condotta inadempiente e/o negligente del datore di lavoro, Controparte_1
Dalla documentazione prodotta, le allegazioni delle parti e l'istruttoria orale espletata è emerso che il sig. il giorno del sinistro (09.06.2016) stava Parte_1 effettuando lavori al soffitto di un bagno dalle dimensioni ridotte, presso le Terme
Bonifacio VIII di Fiuggi (precisamente in un locale bagno del Centro di Inalazioni). Dopo il rientro dalla pausa pranzo altri lavoratori, presenti nello stesso cantiere, hanno sentito il rumore di un peso caduto a terra, non hanno sentito urla o grida. Si sono diretti sul luogo dell'infortunio ed hanno trovato il ricorrente riverso a terra, mentre la scala era aperta ed in piedi.
Nonostante non vi fossero testimoni oculari, è ragionevole affermare che il ricorrente si trovasse sulla scala al momento dell'infortunio. Il CTU, nell'elaborato peritale, ha affermato che la “tipologia e l'entità delle lesioni riportate dal Ricorrente a seguito dell'evento de quo sembrano essere più verosimilmente compatibili e proporzionate con una precipitazione da una altezza di circa un metro-1,20 metri avvenuta a seguito di malore seguito da perdita di conoscenza” (perizia del dott. del 26.7.2024). Per_1 Si ritiene altresì che, nonostante l'utilizzo della scala, non si è trattato di un lavoro in quota. In base all' art. 107 del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”. Questa disposizione di legge ha innovato rispetto all'art. 16 del D.P.R. n. 164 del 7.1.1956 n. 164, che prima definiva quali lavori in quota quelli
“eseguiti ad un'altezza superiore a m.2”.
Si ritiene che, in base alla nuova definizione di lavoro in quota posta dall'art. 107 del D.Lgs. 81/2008, non rileva più la quota di “esecuzione dei lavori”, bensì la quota di
“esposizione a rischio di caduta del lavoratore”. Nella specie il sig.
[...]
è caduto dall'altezza massima di mt. 1,30, con conseguente inapplicabilità Parte_1 dell'art. 107 cit..
Non trattandosi di “lavoro in quota”, sono inconsistenti le censure sollevate dal dipendente circa l'inidoneità della scala a libro. Non risulta provato che l'attività lavorativa svolta dal sig. fosse di tale pericolosità da richiedere Parte_1
l'adozione di speciali misure di prevenzione idonee ad impedire il verificarsi dell'evento e, tra l'altro, l'utilizzo di strumenti diversi dalla scala a libro.
Si ritiene altresì che sia rimasto indimostrato che il lavoratore sia caduto dalla scala per la perdita di equilibrio.
Nell'elaborato peritale del C.T.U. dott. depositato il 26.07.2024 è affermato che Per_1
“le lesioni riportate dal Ricorrente a seguito dell'evento del 09.06.2016, accertate a seguito della nostra Consulenza Tecnica d'Ufficio… appaiono per entità, tipologia e localizzazione anatomica, poco compatibili con una caduta a terra a seguito di episodio di perdita di equilibrio – avvertito dal soggetto - da una altezza di circa un metro-1,20 metri;
ciò in quanto l'avvertimento del pericolo avrebbe verosimilmente permesso al Ricorrente di proteggersi dalla caduta con gli arti superiori (con effetti lesivi sugli stessi che, invece, non sono stati riscontrati) e il tono della muscolatura degli arti inferiori, riducendo la velocità della caduta, ne avrebbe verosimilmente contenuto la violenza dell'impatto”.
Il C.T.U. ha poi precisato che “la tipologia e l'entità delle lesioni riportate dal Ricorrente a seguito dell'evento de quo sembrano essere più verosimilmente compatibili e proporzionate con una precipitazione da una altezza di circa un metro- 1,20 metri avvenuta a seguito di malore seguito da perdita di conoscenza (“sincope”) in ragione della conseguente improvvisa perdita del tono muscolare che – nell'eliminare ogni forma di resistenza posturale - avrebbe finito con l'amplificare l'energia cinetica del corpo in caduta determinandone la precipitazione all'indietro”. Il Consulente Tecnico ha quindi concluso che, “posta la non elevata quota di precipitazione di cui all'istruttoria (di 1,20-1,30 metri) e le caratteristiche e dimensioni dell'ambiente di lavoro, ove il Sig. stava operando, nel Parte_1 caso di perdita di equilibrio non associata a perdita di conoscenza, la persistenza dello stato di coscienza avrebbe consentito alla vittima di avvertire il pericolo e di conseguenza, di proteggersi dalla caduta con verosimile maggiore efficacia, magari appoggiandosi alle pareti del bagno, definito da uno dei testi come '… una stanza piccola 1 metro per 1 metro…' (e in questo caso si sarebbero rinvenute lesioni contusivo/escoriative della cute degli arti superiori e/o lesioni fratturative degli stessi arti superiori); inoltre, la presenza del tono muscolare (ancora presumibilmente valido nel caso di perdita di equilibrio non associata a perdita di coscienza) avrebbe presumibilmente ridotto l'energia impressa al corpo dalla caduta a terra da una altezza così modesta e la velocità della caduta sarebbe stata probabilmente rallentata dall'impatto del corpo contro le pareti del bagno. Viceversa, la circostanza di un malore associato a immediata e profonda perdita di conoscenza per via della maggiore energia cinetica impressa al corpo nella caduta a terra e in ragione dell'assenza di qualsiasi meccanismo di autoprotezione, appare maggiormente compatibile con la rovinosa caduta all'indietro osservata nel caso de quo, foriera – alla (non elevata) quota di precipitazione sopra descritta - di lesioni con le caratteristiche osservate”.
Il C.T.U. ha confermato il suo giudizio anche a seguito delle controdeduzioni di parte ricorrente secondo cui “… riguardo la mancanza di effetti locali sugli arti superiori del lavoratore, l'accertamento dei fatti approvato che lo stesso utilizzava guanti, per cui la possibilità di rilievo di lesioni contusive escoriate era preclusa…” e che “… il tempo di caduta di un soggetto di conformazione somatica (peso 85 kg, altezza 1,70 m) come quella del ricorrente, dall'altezza indicata dal CTU è talmente breve da risultare insufficiente – controfattualmente – per mettere in atto movimenti volontari del corpo idonei a ridurre gli effetti della caduta”. Ulteriori osservazioni sono state formulate dai Proff. Ing. e i quali hanno dedotto che “… in caso di perdita Pt_2 Per_2 di equilibrio il tentativo di mantenere la postura ha ragionevolmente comportato la generazione di una spinta sui gradini da parte degli arti inferiori che ha impresso al corpo una accelerazione iniziale con v0 diverso da 0 e pertanto un aumento dell'energia cinetica in questa situazione anche nella situazione di perdita totale di coscienza come sostenuto dal CTU...”.
Nella successiva Consulenza Tecnica di parte ricorrente, depositata in data 11.11.2024 a firma sempre dei Proff. Ing. e è stata ricostruita mediante simulazione Pt_2 Per_2 computerizzata la dinamica della caduta dalla scala del sig. nelle seguenti tre Pt_1 condizioni: a) caduta dovuta a perdita di equilibrio per uno sbilanciamento del lavoratore b) caduta da perdita di coscienza con posizione di partenza con lavoratore dritto c) caduta da perdita di coscienza con posizione di partenza con lavoratore sbilanciato. La predetta ricostruzione parte dal presupposto, non accertato, che, nel caso di caduta da perdita di equilibrio, il primo punto di impatto sarebbe la parete posta alle spalle del ricorrente e la sua posizione, a terra, sarebbe in senso trasversale alla scala.
Sul punto, occorre riportare la deposizione del teste che ha Testimone_1 affermato: “Il aveva i piedi verso la scala, non ricordo se i piedi fossero Parte_1 sopra il gradino, e la testa verso il corridoio”. Le medesime dichiarazioni sono state rese agli Ufficiali di PG dell'ASL. Anche il teste ha osservato che Testimone_2
“Io ho visto la scala in piedi e il ricorrente disteso a terra, aveva i piedi verso la scala ma non sulla scala”.
Queste deposizioni portano a ritenere che il ricorrente, dopo la caduta, si trovasse riverso a terra con i piedi verso la scala e la testa verso il corridoio. Ciò conferma l'attendibilità e verosimiglianza delle conclusioni del CTU, dott. , secondo cui Per_1
“poiché il corpo del è stato rinvenuto – in posizione prona - nella verticale del Pt_1 punto di precipitazione (e, dunque, a distanza 0 da questo), è più probabile che la caduta all'indietro sia stata determinata da un malore, in quanto la improvvisa, marcata, ipotonia dei muscoli antigravitari, non avrebbe potuto determinare alcuna
“spinta sui gradini”.
Alla luce delle osservazioni descritte si ritiene che il metodo logico seguito dal c.t.u. sia rigoroso, le sue considerazioni sono chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure tali da poter essere poste alla base della presente decisione.
Le conclusioni del c.t.u., peraltro, sono conformi agli accertamenti effettuati dai Tecnici della Prevenzione nel Verbale ASL del 29.06.2016. I Tecnici della Prevenzione hanno così concluso: “Dalle indagini svolte e dalla documentazione acquisita, tenuto conto delle precedenti considerazioni, si conclude che le circostanze che hanno portato all'accadimento dell'infortunio del Sig. sono di tipo Parte_1 accidentale non prevedibile, riconducibili presumibilmente ad un malore dello stesso, non si può indicare una responsabilità per quanto accaduto” (cfr. doc. 2 del ricorso).
Per concludere, risulta accertato che il ricorrente è caduto dalla scala mentre si trovava ad una altezza massima di 1,30 mt. e che la caduta è stata conseguenza di un malore. Non è stato dimostrato che la scala a libro fosse inadatta per la specifica lavorazione cui era addetto il ricorrente. L'utilizzo di questo strumento di lavoro, previsto dal datore di lavoro, non costituisce inadempimento agli obblighi di sicurezza e prevenzione sullo stesso incombenti.
Per quanto riguarda il DVR (che secondo il ricorrente sarebbe stato redatto in modo carente e generico), va osservato che nessuna prescrizione e sanzione è stata comminata dalla Asl. In ogni caso, non è stato dimostrato il nesso causale con l'incidente in esame. Per quanto riguarda la mancata formazione del sig. l'omissione Parte_1 datoriale è confermata dalla Asl che ha rilevato l'inosservanza dell'art. 37 del d.lgs. 81/2008 e ne ha prescritto la regolarizzazione (cfr. Verbale di Ispezione e prescrizione n. 11/2016, sub all. 2 ricorso, pagg. 26-29). Tuttavia, non è stato dimostrato che, qualora avesse tenuto la condotta doverosa, l'evento di danno non si sarebbe CP_1 verificato o si sarebbe verificato con minore intensità lesiva.
Dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente aveva già esperienza nel settore edile. Inoltre essendo caduto a causa di un malore, è ininfluente che non abbia avuto una specifica formazione da parte di CP_1
Nonostante la condotta inadempiente di va escluso il nesso causale di CP_1 quest'ultima con l'evento (cd. causalità omissiva;
cfr. pronunce della S.C. sopra richiamate).
Il sig. ha poi censurato la mancata effettuazione della visita medica Parte_1 di idoneità fisica alla mansione specifica conformemente all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Sul punto nell'elaborato peritale integrativo il C.T.U. ha affermato che “non è possibile dire con certezza se l'evento del 09.06.2016, ossia la caduta a terra e le conseguenti lesioni del Sig. avrebbe potuto essere evitato mediante la Parte_1 visita medica di idoneità fisica alla mansione specifica del lavoratore conformemente all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 (ad es. per controindicazioni o preclusioni o speciali cautele da adottare per lo svolgimento di lavoro in altezza); è possibile però osservare che - per quanto rilevabile, in sede anamnestica, la familiarità del Ricorrente per morte improvvisa e la dislipidemia, e, in sede clinica, l'obesità (o il sovrappeso) e valori pressori (presumibilmente) aumentati - l'assenza di positività anamnestica per precedenti episodi sincopali e/o assunzione di terapie croniche difficilmente avrebbe consentito di orientare l'esaminatore (il “medico competente”) a interdire l'attività lavorativa del Ricorrente su scale o in quota e/o a svolgere ulteriori approfondimenti diagnostici”.
In base al criterio del “più probabile che non” non è stato dimostrato che l'esatto adempimento dei doveri datoriali (nella specie, effettuazione della visita medica del dipendente) avrebbe evitato l'evento letale nella situazione in cui si è concretamente verificato. Qualora il ricorrente fosse stato sottoposto alla visita medica di idoneità (azione dovuta), verosimilmente non gli sarebbe stata interdetta quella specifica attività né gli sarebbero state impartite delle limitazioni, per cui l'evento del 9.6.2016 non sarebbe stato evitato. Sostituendo l'omissione con la condotta doverosa, l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato. Secondo i principi sulla causalità omissiva va dunque escluso che l'infortunio sia conseguenza della omissione in esame.
Le risultanze istruttorie confermano che l'infortunio del 9.06.2016, che ha coinvolto il sig. non è causalmente riconducibile ad alcuna inadempienza del Parte_1 datore di lavoro L'infortunio del 9.6.2016 non è conseguenza di un Controparte_1 inadempimento colpevole o altra condotta illecita del datore di lavoro.
Per i motivi descritti, la domanda risarcitoria va respinta.
Il rigetto nel merito della domanda attorea rende superfluo l'esame delle eccezioni di incompetenza e di difetto di legittimazione (attiva e passiva) formulate dai terzi chiamati, e CP_3 CP_2
Le spese di lite sono compensate per la complessità delle questioni trattate. Le spese di c.t.u. sono poste a carico del ricorrente in base al principio di soccombenza.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Frosinone, 12 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti