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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1857/2024 R.G. promosso da:
( ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(FE), località Mezzogoro, Via Piave n. 86, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di RR
( - pec: - fax 0533 453000) presso e nel C.F._2 Email_1 cui Studio in Codigoro (FE) alla Via IV Novembre n. 16 int. 1 la ricorrente ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], difeso, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Arianna Zucchi
(C.F.: ) e dall'Avv. Alessandra Faggioli (C.F. ) C.F._4 C.F._5 entrambe del Foro di RR, eleggendo domicilio presso e nel cui Studio in RR (FE), Via
Mascheraio n. 12, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni, relative al presente giudizio, a mezzo PEC all'indirizzo: ed all'indirizzo: Email_2
ovvero a mezzo fax al numero 0532 – 243646 Email_3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica dei provvedimenti di regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 quinquies c.c.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “1) Dato atto del mancato rispetto da parte del IG. degli CP_1 accordi precedentemente assunti, sia nel procedimento rubricato al n. 988/2020 R.G. VOL. che in quello identificato al n.69/2022 R.G. VOL., dato atto che ad ogni esigenza quotidiana di
CP_2 provvede esclusivamente l'odierna ricorrente, la quale da anni si occupa del minore nel totale disinteresse del di lui padre, dato atto che la mancata partecipazione del resistente alla vita quotidiana di determina per la ricorrente l'estrema difficoltà di gestire le esigenze del minore faticando ad
CP_2 ottenere dall'ex compagno consensi ed aiuti per lo svolgimento di attività sportive ludiche e scolastiche, DISPORRE che il minore , figlio naturale dei IG.ri e
CP_2 Parte_1 [...] sia affidato in via super esclusiva all'odierna ricorrente, così che la IG.ra possa CP_1 Pt_1 svolgere prontamente in favore del figlio ed in assenza di spontanea collaborazione e presenza paterna tutte le attività quotidiane ordinarie e straordinarie attinenti alla vita di . 2) Disporre che il
CP_2 minore mantenga poi la propria residenza e dimora nella casa sita in Codigoro (FE) Loc.
CP_2
Mezzogoro, Via Piave n. 86 convivendo, entro detto immobile, con la propria madre e con la sorellina;
3) Stante l'assenza di abituali rapporti tra ed il padre Voglia l'Ill.mo Tribunale di RR CP_2 assumere qualsivoglia valutazione e decisione ritenuta utile ed idonea in relazione alla configurazione delle modalità di frequentazione tra il minore ed il IG. evidenziando però all'Ill.mo Collegio CP_1 che il padre ha, alla data del presente ricorso e come da allegata documentazione, instaurato una nuova convivenza con una compagna che non ha mai interagito con il minore, che i genitori mai hanno convissuto e che il piccolo ha sempre avuto, a causa della sporadica presenza del genitore, un CP_2 rapporto estremamente superficiale con il proprio padre. 4) Poiché alle esigenze personali della prole ha sempre provveduto e continuerà a farlo la ricorrente quale genitore convivente con il minore, appare opportuno porre formalmente a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra CP_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento ordinario di la somma mensile di €. 500,00# o il diverso CP_2 maggior importo che sarà ritenuto di giustizia e congruo rispetto ai redditi del resistente da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da integrare con l'assegno unico che verrà così erogato e trattenuto per intero dalla odierna ricorrente. 5) Il IG. dovrà poi ripartire con la IG.ra CP_1
in misura del 70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre, le spese straordinarie che Pt_1 avessero a rendersi necessarie per e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola CP_2 delle parti, questa avrà diritto di pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare, i IG.ri e dovranno contribuire al Pt_1 CP_1 pagamento delle spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per il figlio adottando il pagina 2 di 11 Protocollo in uso al Tribunale di RR come di seguito dettagliatamente riportato (Omissis). Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente istruire la causa anche per il tramite di prova contraria e ad esisto della costituzione in giudizio del IG. CP_1
e delle argomentazioni che lo stesso andrà a proporre nei propri scritti difensivi si chiede ammettersi prova per testi - con riserva di indicare i nominativi dei testi da escutere oltre alla IG.ra Tes_1
residente a [...] - sui seguenti capitoli di prova: 1) “Dica il teste se durante l'anno
[...] scolastico 2022/2023 e 2023/2024 il IG. si è presentato con regolarità ai colloqui fissati dagli CP_1 insegnanti del minore ”; 2) “Dica il teste se negli anni 2022 - 2023 - 2024 il IG. ha CP_2 CP_1 accompagnato il minore alle partite di calcio o agli allenamenti che si sono tenuti con cadenza CP_2 settimanale in località Ariano (FE) presso l'associazione sportiva alla quale è iscritto”; 3) CP_2
“Vero che il IG. frequenta regolarmente e secondo quando pattuito in giudizio nell'anno 2022 CP_1 il proprio figlio ”; 4) “Dica il teste se negli anni 2022 - 2023 - 2024 il IG. ha CP_2 CP_1 accompagnato il minore alle visite mediche eseguite periodicamente presso il pediatra o alle CP_2 visite dentistiche e ortodontiche per l'installazione dell'apparecchio”; 5) “Vero che l'abitazione in cui la IG.ra vive sita in Codigoro (FE) alla Via Piave n. 86 è di proprietà della di lei madre Tes_2
IG.ra ; 6) “Dica il teste se la IG.ra utilizza per gli spostamenti necessari Parte_2 Pt_1
a se e alla prole l'autovettura di proprietà della IG.ra ”; Testimone_1
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via principale: Disporre l'affidamento condiviso del piccolo , con collocazione prevalente presso la CP_2 madre ricorrente. Disporre che il padre tenga con sé il figlio , nella giornata in cui deve CP_2 osservare il turno del mattino (6:00 - 13:30) e che coincida con la giornata in cui il figlio ha
l'allenamento di calcio - pare il mercoledì - di andare a ritirare a scuola alle 16:20, CP_2 accompagnarlo agli allenamenti e riportalo a casa dalla madre al termine della sessione. Che il padre tenga con sè il figlio tre fine settimana dal venerdì pomeriggio e/o dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando riporterà il figlio alla madre. Che il padre, in accordo con la madre, tenga
quando il padre ha giornate in cui non lavora, ad esempio se chiede ferie o per ponti ecc. e il CP_2 figlio non abbia i propri impegni. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il piccolo CP_2 per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il
31 maggio di ogni anno, nonché una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale, Santo Stefano e del Capodanno;
in ogni caso il minore potrà trascorrere, ad anni alterni, la
Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo; Disporre che il padre versi, a titolo di mantenimento per il minore, tenuto conto pagina 3 di 11 delle esigenze del minore e delle rispettive condizioni economiche, alla ricorrente, l'importo mensile di
Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel
Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale e previa esibizione della relativa documentazione da parte della madre;
Respingere ogni altra istanza di con la condanna di quest'ultima Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio anche in considerazione del fatto che, come sopra evidenziato, la domanda poggia sul presupposto, totalmente infondato, del mancato versamento, da parte del IG.
di somme a titolo di spese straordinarie e sulla mancata presenza del padre nella vita del CP_1 figlio. In via istruttoria: si chiede disporre: Interrogatorio formale della sig.ra sui Parte_1 seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. ha donato al figlio un telefono cellulare? CP_1 CP_2
2) Vero che Lei requisiva a tale cellulare, di fatto vietando al minore l'utilizzo? L'audizione CP_2 della sig.ra sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. telefona alla sig.ra Testimone_3 CP_1 per sapere come sta il figlio e se ci sono comunicazione da parte della scuola o da parte Pt_1 dell'associazione sportiva? 2) Vero che la sig.ra risponde ai contatti telefonici del Parte_1 sig. 3) Vero che il sig. contatta telefonicamente la sig.ra per Controparte_1 CP_1 Pt_1 chiedere se può andare a prendere il figlio ? 4) Vero che il sig. deve osservare tre turni CP_2 CP_1 lavorativi diurno, pomeridiano e notturno? 5) Vero che il sig. attese le mancate risposte da CP_1 parte della sig.ra si è recato personalmente presso la residenza del figlio? L'audizione del Pt_1 teste sig. 6) Vero che Lei ha una figlia con la sig.ra 7) Vero che la Testimone_4 Pt_1 sig.ra Le impedisce di vedere Sua figlia? Pt_1
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato in data 1° ottobre 2024, ritualmente notificato,
, lamentando gravi carenze genitoriali del resistente, domandava (in modifica Parte_1 del decreto di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole n. 3722/2020 del
09/10/2020, come modificato con ulteriore decreto di questo Tribunale n. 1775/2022 del 06/04/2022)
l'affidamento super-esclusivo del figlio minore , nato a [...] il 16 aprile Persona_1
2015 dalla relazione sentimentale fra le parti, ed un aumento del contributo paterno dagli attuali 300,00 euro mensili a 500,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, in ragione dei maggiori, pressocché esclusivi, tempi di permanenza del minore presso la madre e, quindi, del maggior onere di accudimento a suo carico, a fronte della scarsa e, comunque, insufficiente presenza del padre nella vita quotidiana del minore. pagina 4 di 11 si costituiva opponendosi al ricorso e sostenendo l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per la pronuncia di affidamento esclusivo del minore alla madre. Spiegava il resistente come a causa del proprio lavoro, strutturato su tre turni settimanali (mattino, pomeriggio o notte), il previo accordo con la ex compagna fosse necessario per vedere il minore, ma che la mancanza di dialogo fra le parti, imputabile al comportamento ostativo della ricorrente, pregiudica il proprio diritto di vedere il figlio e quello del figlio di poter stare con il padre. Aggiungeva che l'ex compagna non lo coinvolgeva mai nelle scelte relative al minore, non avendo egli mai ricevuto le comunicazioni rese dalla scuola ed eventuali autorizzazioni sempre richieste dall'istituto scolastico da sottoscrivere da entrambi i genitori, né quelle relative al calcio, sport praticato dal figlio;
che l'ex compagna è solita denigrare la figura paterna agli occhi del figlio, con il precipuo intento di far decadere l'affetto che il minore nutre nei propri confronti, senza però raggiungere lo scopo in quanto è molto legato al CP_2 padre ed alla di lui famiglia.
Concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto del ricorso.
Intervenuto il P.M. all'udienza innanzi al giudice delegato in data 22 gennaio 2025 le parti personalmente con i rispettivi difensori chiedevano termine per trovare un accordo e in caso positivo per sperimentare la fattibilità delle nuove condizioni.
All'udienza del 10 luglio 2025 comparivano i soli procuratori delle parti, dando atto del fallimento del tentativo di composizione bonaria della vicenda familiare e chiedendo di trattenere la causa in decisione sulle conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi.
***
Con decreto n. cronol. 3722/2020 del 09/10/2020 questo Tribunale, sul ricorso congiunto depositato dalle odierne parti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della prole non matrimoniale, ritenendo le condizioni concordate conformi agli interessi del minore e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, disponeva: l'affidamento condiviso del piccolo
, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
che il padre potesse vedere e tenere CP_2 con sé il minore ogni volta che lo avrebbe voluto, previo accordo anche telefonico con la madre ed in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori (detti incontri andranno concordati anticipatamente
e settimanalmente il tutto con congruo preavviso, sia in virtù dei turni lavorativi del IG. sia CP_1 per consentire alla IG.ra di potersi organizzare per tempo. Definiti di settimana in settimana Pt_1
i giorni di frequentazione tra il padre ed il minore, gli stessi non potranno essere modificati salvo che per improrogabili motivi di lavoro o ragioni di salute); che, in ogni caso, il padre potesse vedere e tenere con sé il minore, due pomeriggi alla settimana, andandolo a prendere all'uscita da scuola e riconducendolo all'abitazione materna per le ore 21,00; che il padre potesse vedere e tenere con sé il pagina 5 di 11 piccolo , due fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9,00 e sino alla domenica sera CP_2 alle ore 21,00, quando lo avrebbe riaccompagnato a casa dalla madre;
che il padre potesse vedere e tenere con sé il piccolo per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da CP_2 concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (i genitori cureranno di comunicarsi entro detta data anche il luogo e strutture scelte per le vacanze in compagnia del figlio. Il sig. CP_1 trascorrerà inoltre con il minore una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale, Santo Stefano e del Capodanno;
in ogni caso il minore potrà trascorrere, ad anni alterni, la
Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno. Per le vacanze pasquali il piccolo starà con il padre per tre giorni consecutivi con CP_2 alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo tra i genitori. I genitori concordano di applicare la medesima alternanza per tutte le festività sia civili che religiose nel corso dell'anno); che, tenuto conto delle esigenze del minore e delle rispettive condizioni economiche delle parti, il padre versasse, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del minore, alla ricorrente, l'importo mensile di euro 275,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
AUU interamente percepito dalla madre ad integrazione del contributo ordinario al mantenimento;
che ciascuno dei genitori godesse inoltre in ragione del 50% delle detrazioni fiscali per il figlio , con CP_2 ripartizione, in misura del 50% cadauno, delle spese straordinarie in conformità a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di RR.
La ricorrente promuoveva nel 2022 nuovo giudizio di modifica delle condizioni, lamentando il mancato rispetto degli accordi assunti da parte dell'ex compagno il quale, costituitosi nel procedimento, all'udienza del 6 aprile 2022 accettava di sottoscrivere un nuovo e diverso accordo, che veniva integralmente recepito da questo Tribunale con decreto n. 1775/2022 del 06/04/2022.
Il nuovo accordo, fermo il regime di affidamento condiviso del minore, stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore ogni volta che lo avrebbe voluto, in accordo con la madre ed in base alle esigenza lavorative di entrambi, da concordarsi settimanalmente anche in virtù dei turni lavorativi che deve osservare il padre;
il padre si impegnava a comunicare alla madre settimanalmente i turni lavorativi della settimana successiva in modo tale da consentire una migliore organizzazione delle visite;
in ogni caso si stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore, nella settimana in cui avrebbe avuto il turno la mattina, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 quando lo avrebbe poi riaccompagnato dalla madre;
quando la settimana lavorativa con turno alla mattina non sarebbe coincisa con il fine settimana da trascorrere col minore, il venerdì dall'uscita da scuola sino alla mattina del sabato quando lo avrebbe poi riaccompagnato dalla madre;
inoltre due fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9,00 alla domenica sera alle ore 21,00 quando lo pagina 6 di 11 avrebbe poi riaccompagnato dalla madre;
per il mantenimento, 300,00 euro mensili da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
ferme le detrazioni fiscali al 50% e la percezione dell'AUU al 100% da parte della madre.
ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la modifica delle anzidette, ultime, Parte_1 condizioni, lamentando l'incapacità del resistente di attenersi agli accordi presi, il suo disinteresse per la scuola e le altre attività sportive e ricreative del minore e la sua assenza dalla vita del figlio , CP_2 tanto grave da aver di fatto deferito alla ex compagna l'integrale gestione quotidiana ed ogni onere di accudimento del minore, con le relative conseguenti spese di mantenimento.
Il resistente si è opposto alla richiesta di affidamento super esclusivo del figlio alla madre, asserendo, di contro, il tentativo della ex compagna di estrometterlo dalla vita del minore, non coinvolgendolo nelle decisioni ad esso relative fra cui, in particolare, quelle inerenti alla scuola e all'attività sportiva di
. CP_2
Orbene, ciò che emerge dalla storia processuale di questa famiglia è, da un lato, l'incapacità e l'assenza di dialogo e confronto fra le parti, dall'altro, i tentativi operati dalla ricorrente di venir incontro alle esigenze lavorative e ai limiti genitoriali dell'ex compagno dandogli fiducia e sperimentando vari accordi che nel tempo, però, si sono rivelati non risolutivi della crisi genitoriale;
ciò che la ricorrente ha sempre lamentato nei propri scritti difensivi non è la mancanza di affetto nella relazione padre – figlio, bensì la scarsa presenza del padre nella vita quotidiana del minore, il suo rimanere fermo, inerte e disinteressato, almeno apparentemente, rispetto alla scuola e ad ogni altra attività educativa e sportiva di , la delusione che, sistematicamente, con le proprie assenze, il padre provoca nel ragazzino. CP_2
Correttamente la ricorrente ha evidenziato come l'ex compagno abbia sempre avuto a propria disposizione tutti gli strumenti per partecipare attivamente alla vita di : dal registro elettronico CP_2 della scuola, alle chat del calcio;
ciononostante, egli si sarebbe recato al primo colloquio con le insegnanti solo (e per la prima volta) nell'ultimo anno scolastico e solo su sollecitazioni esterne, dando attuazione all'ennesimo tentativo percorso dalla ricorrente e dai legali delle parti di sperimentare
(attraverso la mediazione di terze persone) una nuova organizzazione nella gestione del minore.
Ciò che è emerso nel corso del presente procedimento (anche perché non è stato specificamente contestato dalla difesa del resistente, che si è limitata a dare atto del profondo affetto che lega padre e figlio, delle difficoltà per il padre di gestire il minore quotidianamente per via del proprio lavoro e della distanza che li separa, nonché della assenza di comunicazione fra le parti) è che di fatto la madre continua a provvedere in maniera esclusiva all'accudimento del minore, ad ogni sua esigenza quotidiana, educativa, ricreativa e materiale.
pagina 7 di 11 Con gli ultimi accordi presi era stata prevista una precisa calendarizzazione delle visite padre e figlio, anche in caso di assenza di accordi fra le parti: ebbene, non risulta che il padre si sia attenuto a tale regolamentazione, se non per i week end di relativa spettanza.
Di contro, non emerge che la madre si sia mai mostrata oppositiva al rapporto padre figlio, poiché dagli atti e soprattutto dai comportamenti dalla medesima assunti nel corso degli anni (si vedano gli accordi conclusi nel senso di valorizzare la figura paterna e la sua presenza nella vita del minore) emerge la necessità e la conseguente sua richiesta di un maggior coinvolgimento ed interessamento del padre, tali da poterla sollevare del gravoso, pressocché esclusivo, onere di accudimento del piccolo . CP_2
Nel riferito contesto, considerato che: a) da anni la ricorrente si prende cura in maniera adeguata e pressoché esclusiva del figlio;
b) che il padre ha mostrato scarso interesse per la vita Persona_1 scolastica e ricreativa del minore (tanto da essere sollecitato dalle stesse maestre di ad una CP_2 maggiore presenza nella vita del bambino avendo quest'ultimo mostrato segnali di sofferenza per l'assenza della figura paterna), dovendo sempre essere spronato da terze persone (comprese le maestre di sciola e la stessa ex compagna, madre del bambino) ad assumersi le proprie responsabilità genitoriali;
c) che tale situazione (pur nella consapevolezza dell'affetto sincero che il padre prova per il figlio e del suo recente tentativo di essere più partecipe nella vita del minore) ha pesantemente CP_2 gravato e sta gravando la madre di ogni onere di cura ed accudimento del bambino;
d) che l'assenza, di fatto, del padre nella quotidianità del figlio complica la gestione di vita di , in particolare per CP_2 quanto attiene alle attività che, in forza del regime di affidamento condiviso, debbono svolgersi con il necessario preventivo accordo tra i genitori (segnatamente visite mediche o attività scolastiche e sportive); orbene, tutto ciò considerato e per queste ragioni, si rende necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Nel caso di specie si giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore, tranne per quanto riguarda le decisioni di maggiore importanza per il figlio, che dovranno essere assunte da entrambi i genitori.
pagina 8 di 11 Quanto alle visite, tenuto conto degli impegni lavorativi del resistente, che lavora con tre differenti turni che si alternano di settimana in settimana e della distanza (circa 25 chilometri) che separa la sua abitazione da quella del minore, si ritiene adeguata la seguente regolamentazione: il padre si impegnerà, nella giornata in cui deve osservare il turno del mattino (6:00 - 13:30) e che coincida con la giornata in cui il figlio ha l'allenamento di calcio, ad andare a ritirare a scuola alle 16:20, CP_2 accompagnarlo agli allenamenti e riportalo a casa dalla madre al termine della sessione. Il padre starà col minore, inoltre, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (nel caso in cui non vi sia scuola il sabato mattina;
in caso di scuola al sabato mattina, dal sabato dopo la scuola) alla domenica sera, quando riporterà il figlio alla madre dopo averlo fatto mangiare.
Il padre terrà il figlio minore con sé per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari, il padre negli anni dispari), nonché una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale, Santo Stefano e del Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Per quanto concerne la richiesta di aumento del contributo al mantenimento, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque tenuto conto che oggi ha 10 anni e che le sue Persona_1 esigenze sono quindi aumentate rispetto alla determinazione del contributo paterno risalente al 2022
(cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 11724/2023 e Cass., sentenza n. 13664/2022: secondo cui: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento); della circostanza per cui la madre si è sempre occupata in misura nettamente prevalente dell'accudimento quotidiano del minore, quindi del valore economico del tempo e dell'impegno nell'accudimento domestico della prole;
della circostanza per cui la capacità retributiva del resistente è rimasta invariata nel tempo (in comparsa egli ha affermato di continuare a percepire uno stipendio mensile di circa 1500,00/1600,00 euro e di convivere ancora con la anziana madre, perciò egli non ha spese alloggiative se non per contribuzione pro quota parte alle utenze domestiche); tutto ciò considerato, si ritiene equo disporre a carico del padre, con decorrenza dalla presente pronuncia, detratto quanto eventualmente corrisposto nello stesso periodo per lo stesso titolo, un aumento del contributo mensile per il mantenimento del figlio minore a 370,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, ferma la pagina 9 di 11 compartecipazione al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3)
Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby-sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, del tentativo operato dalle parti di pervenire ad un accordo nelle more del procedimento e della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, si ritiene vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.:
1) Affida il minore , nato a Lagosanto (FE) in data [...], in [...] esclusiva Persona_1 alla madre Parte_1
2) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
3) Con decorrenza dalla presente decisione, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, dispone a carico del padre un aumento del contributo pagina 10 di 11 mensile per il mantenimento del figlio minore a 370,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, ferma la sua compartecipazione al 50% al pagamento delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in RR, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1857/2024 R.G. promosso da:
( ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(FE), località Mezzogoro, Via Piave n. 86, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di RR
( - pec: - fax 0533 453000) presso e nel C.F._2 Email_1 cui Studio in Codigoro (FE) alla Via IV Novembre n. 16 int. 1 la ricorrente ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], difeso, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Arianna Zucchi
(C.F.: ) e dall'Avv. Alessandra Faggioli (C.F. ) C.F._4 C.F._5 entrambe del Foro di RR, eleggendo domicilio presso e nel cui Studio in RR (FE), Via
Mascheraio n. 12, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni, relative al presente giudizio, a mezzo PEC all'indirizzo: ed all'indirizzo: Email_2
ovvero a mezzo fax al numero 0532 – 243646 Email_3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica dei provvedimenti di regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 quinquies c.c.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “1) Dato atto del mancato rispetto da parte del IG. degli CP_1 accordi precedentemente assunti, sia nel procedimento rubricato al n. 988/2020 R.G. VOL. che in quello identificato al n.69/2022 R.G. VOL., dato atto che ad ogni esigenza quotidiana di
CP_2 provvede esclusivamente l'odierna ricorrente, la quale da anni si occupa del minore nel totale disinteresse del di lui padre, dato atto che la mancata partecipazione del resistente alla vita quotidiana di determina per la ricorrente l'estrema difficoltà di gestire le esigenze del minore faticando ad
CP_2 ottenere dall'ex compagno consensi ed aiuti per lo svolgimento di attività sportive ludiche e scolastiche, DISPORRE che il minore , figlio naturale dei IG.ri e
CP_2 Parte_1 [...] sia affidato in via super esclusiva all'odierna ricorrente, così che la IG.ra possa CP_1 Pt_1 svolgere prontamente in favore del figlio ed in assenza di spontanea collaborazione e presenza paterna tutte le attività quotidiane ordinarie e straordinarie attinenti alla vita di . 2) Disporre che il
CP_2 minore mantenga poi la propria residenza e dimora nella casa sita in Codigoro (FE) Loc.
CP_2
Mezzogoro, Via Piave n. 86 convivendo, entro detto immobile, con la propria madre e con la sorellina;
3) Stante l'assenza di abituali rapporti tra ed il padre Voglia l'Ill.mo Tribunale di RR CP_2 assumere qualsivoglia valutazione e decisione ritenuta utile ed idonea in relazione alla configurazione delle modalità di frequentazione tra il minore ed il IG. evidenziando però all'Ill.mo Collegio CP_1 che il padre ha, alla data del presente ricorso e come da allegata documentazione, instaurato una nuova convivenza con una compagna che non ha mai interagito con il minore, che i genitori mai hanno convissuto e che il piccolo ha sempre avuto, a causa della sporadica presenza del genitore, un CP_2 rapporto estremamente superficiale con il proprio padre. 4) Poiché alle esigenze personali della prole ha sempre provveduto e continuerà a farlo la ricorrente quale genitore convivente con il minore, appare opportuno porre formalmente a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra CP_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento ordinario di la somma mensile di €. 500,00# o il diverso CP_2 maggior importo che sarà ritenuto di giustizia e congruo rispetto ai redditi del resistente da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da integrare con l'assegno unico che verrà così erogato e trattenuto per intero dalla odierna ricorrente. 5) Il IG. dovrà poi ripartire con la IG.ra CP_1
in misura del 70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre, le spese straordinarie che Pt_1 avessero a rendersi necessarie per e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola CP_2 delle parti, questa avrà diritto di pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare, i IG.ri e dovranno contribuire al Pt_1 CP_1 pagamento delle spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per il figlio adottando il pagina 2 di 11 Protocollo in uso al Tribunale di RR come di seguito dettagliatamente riportato (Omissis). Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente istruire la causa anche per il tramite di prova contraria e ad esisto della costituzione in giudizio del IG. CP_1
e delle argomentazioni che lo stesso andrà a proporre nei propri scritti difensivi si chiede ammettersi prova per testi - con riserva di indicare i nominativi dei testi da escutere oltre alla IG.ra Tes_1
residente a [...] - sui seguenti capitoli di prova: 1) “Dica il teste se durante l'anno
[...] scolastico 2022/2023 e 2023/2024 il IG. si è presentato con regolarità ai colloqui fissati dagli CP_1 insegnanti del minore ”; 2) “Dica il teste se negli anni 2022 - 2023 - 2024 il IG. ha CP_2 CP_1 accompagnato il minore alle partite di calcio o agli allenamenti che si sono tenuti con cadenza CP_2 settimanale in località Ariano (FE) presso l'associazione sportiva alla quale è iscritto”; 3) CP_2
“Vero che il IG. frequenta regolarmente e secondo quando pattuito in giudizio nell'anno 2022 CP_1 il proprio figlio ”; 4) “Dica il teste se negli anni 2022 - 2023 - 2024 il IG. ha CP_2 CP_1 accompagnato il minore alle visite mediche eseguite periodicamente presso il pediatra o alle CP_2 visite dentistiche e ortodontiche per l'installazione dell'apparecchio”; 5) “Vero che l'abitazione in cui la IG.ra vive sita in Codigoro (FE) alla Via Piave n. 86 è di proprietà della di lei madre Tes_2
IG.ra ; 6) “Dica il teste se la IG.ra utilizza per gli spostamenti necessari Parte_2 Pt_1
a se e alla prole l'autovettura di proprietà della IG.ra ”; Testimone_1
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via principale: Disporre l'affidamento condiviso del piccolo , con collocazione prevalente presso la CP_2 madre ricorrente. Disporre che il padre tenga con sé il figlio , nella giornata in cui deve CP_2 osservare il turno del mattino (6:00 - 13:30) e che coincida con la giornata in cui il figlio ha
l'allenamento di calcio - pare il mercoledì - di andare a ritirare a scuola alle 16:20, CP_2 accompagnarlo agli allenamenti e riportalo a casa dalla madre al termine della sessione. Che il padre tenga con sè il figlio tre fine settimana dal venerdì pomeriggio e/o dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando riporterà il figlio alla madre. Che il padre, in accordo con la madre, tenga
quando il padre ha giornate in cui non lavora, ad esempio se chiede ferie o per ponti ecc. e il CP_2 figlio non abbia i propri impegni. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il piccolo CP_2 per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il
31 maggio di ogni anno, nonché una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale, Santo Stefano e del Capodanno;
in ogni caso il minore potrà trascorrere, ad anni alterni, la
Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo; Disporre che il padre versi, a titolo di mantenimento per il minore, tenuto conto pagina 3 di 11 delle esigenze del minore e delle rispettive condizioni economiche, alla ricorrente, l'importo mensile di
Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie così come indicate nel
Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale e previa esibizione della relativa documentazione da parte della madre;
Respingere ogni altra istanza di con la condanna di quest'ultima Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio anche in considerazione del fatto che, come sopra evidenziato, la domanda poggia sul presupposto, totalmente infondato, del mancato versamento, da parte del IG.
di somme a titolo di spese straordinarie e sulla mancata presenza del padre nella vita del CP_1 figlio. In via istruttoria: si chiede disporre: Interrogatorio formale della sig.ra sui Parte_1 seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. ha donato al figlio un telefono cellulare? CP_1 CP_2
2) Vero che Lei requisiva a tale cellulare, di fatto vietando al minore l'utilizzo? L'audizione CP_2 della sig.ra sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. telefona alla sig.ra Testimone_3 CP_1 per sapere come sta il figlio e se ci sono comunicazione da parte della scuola o da parte Pt_1 dell'associazione sportiva? 2) Vero che la sig.ra risponde ai contatti telefonici del Parte_1 sig. 3) Vero che il sig. contatta telefonicamente la sig.ra per Controparte_1 CP_1 Pt_1 chiedere se può andare a prendere il figlio ? 4) Vero che il sig. deve osservare tre turni CP_2 CP_1 lavorativi diurno, pomeridiano e notturno? 5) Vero che il sig. attese le mancate risposte da CP_1 parte della sig.ra si è recato personalmente presso la residenza del figlio? L'audizione del Pt_1 teste sig. 6) Vero che Lei ha una figlia con la sig.ra 7) Vero che la Testimone_4 Pt_1 sig.ra Le impedisce di vedere Sua figlia? Pt_1
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato in data 1° ottobre 2024, ritualmente notificato,
, lamentando gravi carenze genitoriali del resistente, domandava (in modifica Parte_1 del decreto di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole n. 3722/2020 del
09/10/2020, come modificato con ulteriore decreto di questo Tribunale n. 1775/2022 del 06/04/2022)
l'affidamento super-esclusivo del figlio minore , nato a [...] il 16 aprile Persona_1
2015 dalla relazione sentimentale fra le parti, ed un aumento del contributo paterno dagli attuali 300,00 euro mensili a 500,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, in ragione dei maggiori, pressocché esclusivi, tempi di permanenza del minore presso la madre e, quindi, del maggior onere di accudimento a suo carico, a fronte della scarsa e, comunque, insufficiente presenza del padre nella vita quotidiana del minore. pagina 4 di 11 si costituiva opponendosi al ricorso e sostenendo l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per la pronuncia di affidamento esclusivo del minore alla madre. Spiegava il resistente come a causa del proprio lavoro, strutturato su tre turni settimanali (mattino, pomeriggio o notte), il previo accordo con la ex compagna fosse necessario per vedere il minore, ma che la mancanza di dialogo fra le parti, imputabile al comportamento ostativo della ricorrente, pregiudica il proprio diritto di vedere il figlio e quello del figlio di poter stare con il padre. Aggiungeva che l'ex compagna non lo coinvolgeva mai nelle scelte relative al minore, non avendo egli mai ricevuto le comunicazioni rese dalla scuola ed eventuali autorizzazioni sempre richieste dall'istituto scolastico da sottoscrivere da entrambi i genitori, né quelle relative al calcio, sport praticato dal figlio;
che l'ex compagna è solita denigrare la figura paterna agli occhi del figlio, con il precipuo intento di far decadere l'affetto che il minore nutre nei propri confronti, senza però raggiungere lo scopo in quanto è molto legato al CP_2 padre ed alla di lui famiglia.
Concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto del ricorso.
Intervenuto il P.M. all'udienza innanzi al giudice delegato in data 22 gennaio 2025 le parti personalmente con i rispettivi difensori chiedevano termine per trovare un accordo e in caso positivo per sperimentare la fattibilità delle nuove condizioni.
All'udienza del 10 luglio 2025 comparivano i soli procuratori delle parti, dando atto del fallimento del tentativo di composizione bonaria della vicenda familiare e chiedendo di trattenere la causa in decisione sulle conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi.
***
Con decreto n. cronol. 3722/2020 del 09/10/2020 questo Tribunale, sul ricorso congiunto depositato dalle odierne parti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della prole non matrimoniale, ritenendo le condizioni concordate conformi agli interessi del minore e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, disponeva: l'affidamento condiviso del piccolo
, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
che il padre potesse vedere e tenere CP_2 con sé il minore ogni volta che lo avrebbe voluto, previo accordo anche telefonico con la madre ed in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori (detti incontri andranno concordati anticipatamente
e settimanalmente il tutto con congruo preavviso, sia in virtù dei turni lavorativi del IG. sia CP_1 per consentire alla IG.ra di potersi organizzare per tempo. Definiti di settimana in settimana Pt_1
i giorni di frequentazione tra il padre ed il minore, gli stessi non potranno essere modificati salvo che per improrogabili motivi di lavoro o ragioni di salute); che, in ogni caso, il padre potesse vedere e tenere con sé il minore, due pomeriggi alla settimana, andandolo a prendere all'uscita da scuola e riconducendolo all'abitazione materna per le ore 21,00; che il padre potesse vedere e tenere con sé il pagina 5 di 11 piccolo , due fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9,00 e sino alla domenica sera CP_2 alle ore 21,00, quando lo avrebbe riaccompagnato a casa dalla madre;
che il padre potesse vedere e tenere con sé il piccolo per due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da CP_2 concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (i genitori cureranno di comunicarsi entro detta data anche il luogo e strutture scelte per le vacanze in compagnia del figlio. Il sig. CP_1 trascorrerà inoltre con il minore una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale, Santo Stefano e del Capodanno;
in ogni caso il minore potrà trascorrere, ad anni alterni, la
Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno. Per le vacanze pasquali il piccolo starà con il padre per tre giorni consecutivi con CP_2 alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo tra i genitori. I genitori concordano di applicare la medesima alternanza per tutte le festività sia civili che religiose nel corso dell'anno); che, tenuto conto delle esigenze del minore e delle rispettive condizioni economiche delle parti, il padre versasse, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del minore, alla ricorrente, l'importo mensile di euro 275,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
AUU interamente percepito dalla madre ad integrazione del contributo ordinario al mantenimento;
che ciascuno dei genitori godesse inoltre in ragione del 50% delle detrazioni fiscali per il figlio , con CP_2 ripartizione, in misura del 50% cadauno, delle spese straordinarie in conformità a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di RR.
La ricorrente promuoveva nel 2022 nuovo giudizio di modifica delle condizioni, lamentando il mancato rispetto degli accordi assunti da parte dell'ex compagno il quale, costituitosi nel procedimento, all'udienza del 6 aprile 2022 accettava di sottoscrivere un nuovo e diverso accordo, che veniva integralmente recepito da questo Tribunale con decreto n. 1775/2022 del 06/04/2022.
Il nuovo accordo, fermo il regime di affidamento condiviso del minore, stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore ogni volta che lo avrebbe voluto, in accordo con la madre ed in base alle esigenza lavorative di entrambi, da concordarsi settimanalmente anche in virtù dei turni lavorativi che deve osservare il padre;
il padre si impegnava a comunicare alla madre settimanalmente i turni lavorativi della settimana successiva in modo tale da consentire una migliore organizzazione delle visite;
in ogni caso si stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore, nella settimana in cui avrebbe avuto il turno la mattina, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 quando lo avrebbe poi riaccompagnato dalla madre;
quando la settimana lavorativa con turno alla mattina non sarebbe coincisa con il fine settimana da trascorrere col minore, il venerdì dall'uscita da scuola sino alla mattina del sabato quando lo avrebbe poi riaccompagnato dalla madre;
inoltre due fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9,00 alla domenica sera alle ore 21,00 quando lo pagina 6 di 11 avrebbe poi riaccompagnato dalla madre;
per il mantenimento, 300,00 euro mensili da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
ferme le detrazioni fiscali al 50% e la percezione dell'AUU al 100% da parte della madre.
ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la modifica delle anzidette, ultime, Parte_1 condizioni, lamentando l'incapacità del resistente di attenersi agli accordi presi, il suo disinteresse per la scuola e le altre attività sportive e ricreative del minore e la sua assenza dalla vita del figlio , CP_2 tanto grave da aver di fatto deferito alla ex compagna l'integrale gestione quotidiana ed ogni onere di accudimento del minore, con le relative conseguenti spese di mantenimento.
Il resistente si è opposto alla richiesta di affidamento super esclusivo del figlio alla madre, asserendo, di contro, il tentativo della ex compagna di estrometterlo dalla vita del minore, non coinvolgendolo nelle decisioni ad esso relative fra cui, in particolare, quelle inerenti alla scuola e all'attività sportiva di
. CP_2
Orbene, ciò che emerge dalla storia processuale di questa famiglia è, da un lato, l'incapacità e l'assenza di dialogo e confronto fra le parti, dall'altro, i tentativi operati dalla ricorrente di venir incontro alle esigenze lavorative e ai limiti genitoriali dell'ex compagno dandogli fiducia e sperimentando vari accordi che nel tempo, però, si sono rivelati non risolutivi della crisi genitoriale;
ciò che la ricorrente ha sempre lamentato nei propri scritti difensivi non è la mancanza di affetto nella relazione padre – figlio, bensì la scarsa presenza del padre nella vita quotidiana del minore, il suo rimanere fermo, inerte e disinteressato, almeno apparentemente, rispetto alla scuola e ad ogni altra attività educativa e sportiva di , la delusione che, sistematicamente, con le proprie assenze, il padre provoca nel ragazzino. CP_2
Correttamente la ricorrente ha evidenziato come l'ex compagno abbia sempre avuto a propria disposizione tutti gli strumenti per partecipare attivamente alla vita di : dal registro elettronico CP_2 della scuola, alle chat del calcio;
ciononostante, egli si sarebbe recato al primo colloquio con le insegnanti solo (e per la prima volta) nell'ultimo anno scolastico e solo su sollecitazioni esterne, dando attuazione all'ennesimo tentativo percorso dalla ricorrente e dai legali delle parti di sperimentare
(attraverso la mediazione di terze persone) una nuova organizzazione nella gestione del minore.
Ciò che è emerso nel corso del presente procedimento (anche perché non è stato specificamente contestato dalla difesa del resistente, che si è limitata a dare atto del profondo affetto che lega padre e figlio, delle difficoltà per il padre di gestire il minore quotidianamente per via del proprio lavoro e della distanza che li separa, nonché della assenza di comunicazione fra le parti) è che di fatto la madre continua a provvedere in maniera esclusiva all'accudimento del minore, ad ogni sua esigenza quotidiana, educativa, ricreativa e materiale.
pagina 7 di 11 Con gli ultimi accordi presi era stata prevista una precisa calendarizzazione delle visite padre e figlio, anche in caso di assenza di accordi fra le parti: ebbene, non risulta che il padre si sia attenuto a tale regolamentazione, se non per i week end di relativa spettanza.
Di contro, non emerge che la madre si sia mai mostrata oppositiva al rapporto padre figlio, poiché dagli atti e soprattutto dai comportamenti dalla medesima assunti nel corso degli anni (si vedano gli accordi conclusi nel senso di valorizzare la figura paterna e la sua presenza nella vita del minore) emerge la necessità e la conseguente sua richiesta di un maggior coinvolgimento ed interessamento del padre, tali da poterla sollevare del gravoso, pressocché esclusivo, onere di accudimento del piccolo . CP_2
Nel riferito contesto, considerato che: a) da anni la ricorrente si prende cura in maniera adeguata e pressoché esclusiva del figlio;
b) che il padre ha mostrato scarso interesse per la vita Persona_1 scolastica e ricreativa del minore (tanto da essere sollecitato dalle stesse maestre di ad una CP_2 maggiore presenza nella vita del bambino avendo quest'ultimo mostrato segnali di sofferenza per l'assenza della figura paterna), dovendo sempre essere spronato da terze persone (comprese le maestre di sciola e la stessa ex compagna, madre del bambino) ad assumersi le proprie responsabilità genitoriali;
c) che tale situazione (pur nella consapevolezza dell'affetto sincero che il padre prova per il figlio e del suo recente tentativo di essere più partecipe nella vita del minore) ha pesantemente CP_2 gravato e sta gravando la madre di ogni onere di cura ed accudimento del bambino;
d) che l'assenza, di fatto, del padre nella quotidianità del figlio complica la gestione di vita di , in particolare per CP_2 quanto attiene alle attività che, in forza del regime di affidamento condiviso, debbono svolgersi con il necessario preventivo accordo tra i genitori (segnatamente visite mediche o attività scolastiche e sportive); orbene, tutto ciò considerato e per queste ragioni, si rende necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Nel caso di specie si giustifica la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore, tranne per quanto riguarda le decisioni di maggiore importanza per il figlio, che dovranno essere assunte da entrambi i genitori.
pagina 8 di 11 Quanto alle visite, tenuto conto degli impegni lavorativi del resistente, che lavora con tre differenti turni che si alternano di settimana in settimana e della distanza (circa 25 chilometri) che separa la sua abitazione da quella del minore, si ritiene adeguata la seguente regolamentazione: il padre si impegnerà, nella giornata in cui deve osservare il turno del mattino (6:00 - 13:30) e che coincida con la giornata in cui il figlio ha l'allenamento di calcio, ad andare a ritirare a scuola alle 16:20, CP_2 accompagnarlo agli allenamenti e riportalo a casa dalla madre al termine della sessione. Il padre starà col minore, inoltre, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (nel caso in cui non vi sia scuola il sabato mattina;
in caso di scuola al sabato mattina, dal sabato dopo la scuola) alla domenica sera, quando riporterà il figlio alla madre dopo averlo fatto mangiare.
Il padre terrà il figlio minore con sé per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari, il padre negli anni dispari), nonché una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale, Santo Stefano e del Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Per quanto concerne la richiesta di aumento del contributo al mantenimento, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque tenuto conto che oggi ha 10 anni e che le sue Persona_1 esigenze sono quindi aumentate rispetto alla determinazione del contributo paterno risalente al 2022
(cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 11724/2023 e Cass., sentenza n. 13664/2022: secondo cui: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento); della circostanza per cui la madre si è sempre occupata in misura nettamente prevalente dell'accudimento quotidiano del minore, quindi del valore economico del tempo e dell'impegno nell'accudimento domestico della prole;
della circostanza per cui la capacità retributiva del resistente è rimasta invariata nel tempo (in comparsa egli ha affermato di continuare a percepire uno stipendio mensile di circa 1500,00/1600,00 euro e di convivere ancora con la anziana madre, perciò egli non ha spese alloggiative se non per contribuzione pro quota parte alle utenze domestiche); tutto ciò considerato, si ritiene equo disporre a carico del padre, con decorrenza dalla presente pronuncia, detratto quanto eventualmente corrisposto nello stesso periodo per lo stesso titolo, un aumento del contributo mensile per il mantenimento del figlio minore a 370,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, ferma la pagina 9 di 11 compartecipazione al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3)
Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby-sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, del tentativo operato dalle parti di pervenire ad un accordo nelle more del procedimento e della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, si ritiene vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.:
1) Affida il minore , nato a Lagosanto (FE) in data [...], in [...] esclusiva Persona_1 alla madre Parte_1
2) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
3) Con decorrenza dalla presente decisione, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, dispone a carico del padre un aumento del contributo pagina 10 di 11 mensile per il mantenimento del figlio minore a 370,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, ferma la sua compartecipazione al 50% al pagamento delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in RR, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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