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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 323/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere ist. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 323/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato via pec il 4 aprile 2023 e posta in decisione il 26 febbraio 2025
d a
(C.F. Parte_1
OGGETTO:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 opposizione esecuzione difesa anche in via disgiunta, in forza di procura in calce all'atto di citazione 100011 in appello, dall'avv. Ermes Coffrini e dall'avv. Marcello Coffrini del Foro di
Reggio nell'Emilia, presso i quali ha eletto domicilio
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. , in persona dei Curatori, P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, riformare la sentenza del Tribunale, di AN n. 219/2023 del
20/03/2023 appellata, con accoglimento delle conclusioni rese in primo grado, disattese dal Tribunale, con ogni conseguente pronuncia di legge e di giustizia, anche con riferimento alle spese di lite ed al ristoro dei contributi unificati corrisposti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato il 15 marzo
2021, conveniva, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di AN, in concordato Controparte_1 preventivo, opponendosi all'atto di precetto notificatole dalla “
[...]
, oggi in concordato CP_2 Controparte_1 Controparte_1
preventivo, con sede legale a Roma alla via Angelo Secchi 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo notificato dall'avv.
Mariagiuseppina Marzano del Foro di Napoli”.
Eccepiva il difetto di procura a sostegno dell'atto di precetto, dal momento che la era nel frattempo diventata Controparte_2 [...]
e in concordato preventivo. Controparte_3
Secondo l'opponente, il precetto sarebbe stato, quindi, nullo.
Nel merito, rappresentava di aver formulato appello, avverso la sentenza portata in esecuzione e di non dover alcunché alla società opposta.
La società opponente riassumeva il giudizio, dopo che, all'udienza del 29 giugno 2021, era stata dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società opposta.
Con ordinanza del 15 febbraio 2022, il Tribunale dichiarava la contumacia del e rigettava l'istanza di Controparte_1
sospensione dell'azione esecutiva formulata dall'opponente.
All'udienza del 20 settembre 2022, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di AN rigettava l'opposizione con la sentenza n. 219/2023, pubblicata il 20 marzo 2023.
Richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità, affermava che la trasformazione in ambito societario comportava unicamente il mutamento formale di un'organizzazione e non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio, anche nell'ipotesi di procura alle liti conferita dal legale rappresentante della società successivamente posta in liquidazione. Sul punto richiamava la Suprema Corte che, dopo aver ribadito il principio secondo cui ogni specie di trasformazione verificatasi nell'ambito societario comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, affermava che “ciò vale anche nell'ipotesi di procura alle liti conferita dal legale rappresentante della società che venga successivamente posta in liquidazione ed in cui la persona del rappresentante venga sostituita da quella del liquidatore in quanto anche in tal caso la revoca della rappresentanza sociale intervenuta in forza di tale evento non fa venir meno, retroattivamente, la validità del mandato “ad litem” a suo tempo conferito, perché quel conferimento è atto dell'ente non della persona fisica che la rappresenta. E resta quindi insensibile al mutamento di questa, rilevando soltanto la sua provenienza dalla persona effettivamente investita del potere rappresentativo (Cass. 11 dicembre 1999 n. 13881; 17 maggio 1993 n. 5589; 16 novembre 1981 n.
6062)”. (Cass. Civ., Sez. I, 22/5/07 n. 11847)”.
Nello specifico, qualificava l'azione promossa da come Parte_1
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c.:
“l'opposizione al precetto di cui si discute va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c. in relazione a quanto dedotto sub B1) dell'atto introduttivo (difetto di procura)”; qualificava, invece, come “opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c. in relazione a quanto dedotto sub C) che qui si trascrive. 'per quanto attiene, poi, più specificatamente al merito, essendo la sentenza esecutata sub iudice avanti alla competente Corte di Appello, si ritiene di rinviare per critiche di merito contro il precetto, a quanto eccepito nella proposta impugnazione, qui bastando ribadire la convinzione di non dover nulla alla . CP_1
Escludeva, infine, la possibilità per il debitore di sollevare, con l'opposizione avverso esecuzione forzata, eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori, deducibili, al contrario, esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo, richiamando, sul punto, giurisprudenza di legittimità.
Con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2023, Parte_1 promuoveva appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
AN.
Alla prima udienza del 19 luglio 2023 il consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del Controparte_1
e fissava, contestualmente, l'udienza di rimessione della causa
[...]
in decisione al 30 ottobre 2024.
Con ordinanza depositata il 16 dicembre 2024, la Corte rimetteva la causa in istruttoria, avendo rilevato che parte appellante aveva proposto appello anziché ricorso per Cassazione, ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost., nonostante la qualificazione operata dal Tribunale dell'opposizione ai sensi dell'art 617 c.p.c., onde il tema dell'ammissibilità dell'appello.
La Corte riteneva, pertanto, che si trattasse di questione rilevabile d'ufficio sulla quale dovesse essere instaurato il contraddittorio. Rinviava, quindi, la causa all'udienza del 26 febbraio 2025, assegnando termini di quaranta giorni per il deposito di memorie sulla questione dell'ammissibilità dell'appello.
All'esito della predetta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'appello, Parte_1
censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto valida la procura conferita dal precedente amministratore della società, anche in seguito alla modifica sostanziale della società.
Nello specifico, rappresenta che la procura allegata al ricorso, rilasciata in data 22 novembre 2016, conferiva all'avv. Marzano l'incarico di depositare il ricorso contro presso il Tribunale di Roma. Parte_1
Dal tenore letterale della comunicazione ricevuta dall'avv. Marzano
(prodotta nel precedente grado all'udienza del 14 giugno 2022), deduce un esplicito riconoscimento del fondamento dell'eccezione sollevata.
Conclude ricordando che “per quanto attiene alla problematica di merito, il Part rinvio fatto a quanto eccepito nel corso dell'appello proposto, da contro
e pendente avanti alla Corte di Appello di Roma, non ha certo voluto CP_1
investire di tale problematica il Tribunale. Si intendeva, infatti, evidenziare, soprattutto, come esistessero ragioni concrete e sostanziali a supporto della opposizione a precetto, seppure di esse investito altro giudice”.
Per quanto concerne la questione rilevata d'ufficio dalla Corte, l'appellante, con la memoria ex art. 101 comma 2 c.p.c., contesta tale qualificazione, precisando che “in questo caso si è in presenza di una opposizione pre- esecutiva. Essendo questa la fattispecie che qui si presenta, non si affronterà la tematica conseguente all'inizio della opposizione”. Non condivide “la conclusione così tratta dal Tribunale di AN (tant'è vero che la sentenza
è stata appellata) sull'essere la contestazione riguardante la assenza di idonea procura ad agire riferibile a quanto prevede l'art. 617 c.p.c., primo comma, dal momento che detto comma, sempre testualmente, si riferisce
“alle opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto”. Se dunque in discussione è una carenza tale – per quanto qui rileva – del precetto, tale da sconfinare in una nullità assoluta, per non parlare di inesistenza, è il diritto a procedere ad esecuzione forzata, che ne esce coinvolto”.
Va preliminarmente esaminato il profilo di inammissibilità del presente appello.
Con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione” (Cass. 32833/2021).
Il Tribunale di AN, come si legge alla terza pagina della sentenza impugnata, ha affermato che “l'opposizione al precetto di cui si discute va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo
c.p.c. in relazione a quanto dedotto sub B1) dell'atto introduttivo (difetto di procura)”. Va ricordato, inoltre, ricordato che, in relazione al merito che, come si è già rilevato, costituiva oggetto del capo C) dell'opposizione,
l'appellante, come già trascritto, ha dichiarato per quanto attiene alla problematica di merito, il rinvio fatto a quanto eccepito nel corso Part dell'appello proposto, da contro e pendente avanti alla Corte di CP_1
Appello di Roma, non ha certo voluto investire di tale problematica il
Tribunale. Si intendeva, infatti, evidenziare, soprattutto, come esistessero ragioni concrete e sostanziali a supporto della opposizione a precetto, seppure di esse investito altro giudice. Sul punto non vi è, quindi, appello.
Ciò premesso, deve, quindi, rilevarsi che l'art 618 c.p.c. prevede che non sono impugnabili le sentenze pronunciate su opposizione agli atti esecutivi, sia nel caso in cui siano introdotte prima dell'inizio della esecuzione, sia nel corso della medesima;
pertanto, esse sono ricorribili in Cassazione ex art. 111
Cost. (ex multis Cass. 29723/2022).
Per completezza, va ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione “impedisce
l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la traslatio iudicii in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinnanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado” (Cass 10419/2020).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese di lite, stante la contumacia di parte appellata. Infatti, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art.
91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”
(Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord.
n. 12897/19 del 15.05.2019).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di AN, n.
[...]
219/2023, pubblicata in data 20 marzo 2023; nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE dott. Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 323/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere ist. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 323/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato via pec il 4 aprile 2023 e posta in decisione il 26 febbraio 2025
d a
(C.F. Parte_1
OGGETTO:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 opposizione esecuzione difesa anche in via disgiunta, in forza di procura in calce all'atto di citazione 100011 in appello, dall'avv. Ermes Coffrini e dall'avv. Marcello Coffrini del Foro di
Reggio nell'Emilia, presso i quali ha eletto domicilio
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. , in persona dei Curatori, P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, riformare la sentenza del Tribunale, di AN n. 219/2023 del
20/03/2023 appellata, con accoglimento delle conclusioni rese in primo grado, disattese dal Tribunale, con ogni conseguente pronuncia di legge e di giustizia, anche con riferimento alle spese di lite ed al ristoro dei contributi unificati corrisposti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato il 15 marzo
2021, conveniva, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di AN, in concordato Controparte_1 preventivo, opponendosi all'atto di precetto notificatole dalla “
[...]
, oggi in concordato CP_2 Controparte_1 Controparte_1
preventivo, con sede legale a Roma alla via Angelo Secchi 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo notificato dall'avv.
Mariagiuseppina Marzano del Foro di Napoli”.
Eccepiva il difetto di procura a sostegno dell'atto di precetto, dal momento che la era nel frattempo diventata Controparte_2 [...]
e in concordato preventivo. Controparte_3
Secondo l'opponente, il precetto sarebbe stato, quindi, nullo.
Nel merito, rappresentava di aver formulato appello, avverso la sentenza portata in esecuzione e di non dover alcunché alla società opposta.
La società opponente riassumeva il giudizio, dopo che, all'udienza del 29 giugno 2021, era stata dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società opposta.
Con ordinanza del 15 febbraio 2022, il Tribunale dichiarava la contumacia del e rigettava l'istanza di Controparte_1
sospensione dell'azione esecutiva formulata dall'opponente.
All'udienza del 20 settembre 2022, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di AN rigettava l'opposizione con la sentenza n. 219/2023, pubblicata il 20 marzo 2023.
Richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità, affermava che la trasformazione in ambito societario comportava unicamente il mutamento formale di un'organizzazione e non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio, anche nell'ipotesi di procura alle liti conferita dal legale rappresentante della società successivamente posta in liquidazione. Sul punto richiamava la Suprema Corte che, dopo aver ribadito il principio secondo cui ogni specie di trasformazione verificatasi nell'ambito societario comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, affermava che “ciò vale anche nell'ipotesi di procura alle liti conferita dal legale rappresentante della società che venga successivamente posta in liquidazione ed in cui la persona del rappresentante venga sostituita da quella del liquidatore in quanto anche in tal caso la revoca della rappresentanza sociale intervenuta in forza di tale evento non fa venir meno, retroattivamente, la validità del mandato “ad litem” a suo tempo conferito, perché quel conferimento è atto dell'ente non della persona fisica che la rappresenta. E resta quindi insensibile al mutamento di questa, rilevando soltanto la sua provenienza dalla persona effettivamente investita del potere rappresentativo (Cass. 11 dicembre 1999 n. 13881; 17 maggio 1993 n. 5589; 16 novembre 1981 n.
6062)”. (Cass. Civ., Sez. I, 22/5/07 n. 11847)”.
Nello specifico, qualificava l'azione promossa da come Parte_1
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c.:
“l'opposizione al precetto di cui si discute va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c. in relazione a quanto dedotto sub B1) dell'atto introduttivo (difetto di procura)”; qualificava, invece, come “opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c. in relazione a quanto dedotto sub C) che qui si trascrive. 'per quanto attiene, poi, più specificatamente al merito, essendo la sentenza esecutata sub iudice avanti alla competente Corte di Appello, si ritiene di rinviare per critiche di merito contro il precetto, a quanto eccepito nella proposta impugnazione, qui bastando ribadire la convinzione di non dover nulla alla . CP_1
Escludeva, infine, la possibilità per il debitore di sollevare, con l'opposizione avverso esecuzione forzata, eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori, deducibili, al contrario, esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo, richiamando, sul punto, giurisprudenza di legittimità.
Con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2023, Parte_1 promuoveva appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
AN.
Alla prima udienza del 19 luglio 2023 il consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del Controparte_1
e fissava, contestualmente, l'udienza di rimessione della causa
[...]
in decisione al 30 ottobre 2024.
Con ordinanza depositata il 16 dicembre 2024, la Corte rimetteva la causa in istruttoria, avendo rilevato che parte appellante aveva proposto appello anziché ricorso per Cassazione, ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost., nonostante la qualificazione operata dal Tribunale dell'opposizione ai sensi dell'art 617 c.p.c., onde il tema dell'ammissibilità dell'appello.
La Corte riteneva, pertanto, che si trattasse di questione rilevabile d'ufficio sulla quale dovesse essere instaurato il contraddittorio. Rinviava, quindi, la causa all'udienza del 26 febbraio 2025, assegnando termini di quaranta giorni per il deposito di memorie sulla questione dell'ammissibilità dell'appello.
All'esito della predetta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'appello, Parte_1
censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto valida la procura conferita dal precedente amministratore della società, anche in seguito alla modifica sostanziale della società.
Nello specifico, rappresenta che la procura allegata al ricorso, rilasciata in data 22 novembre 2016, conferiva all'avv. Marzano l'incarico di depositare il ricorso contro presso il Tribunale di Roma. Parte_1
Dal tenore letterale della comunicazione ricevuta dall'avv. Marzano
(prodotta nel precedente grado all'udienza del 14 giugno 2022), deduce un esplicito riconoscimento del fondamento dell'eccezione sollevata.
Conclude ricordando che “per quanto attiene alla problematica di merito, il Part rinvio fatto a quanto eccepito nel corso dell'appello proposto, da contro
e pendente avanti alla Corte di Appello di Roma, non ha certo voluto CP_1
investire di tale problematica il Tribunale. Si intendeva, infatti, evidenziare, soprattutto, come esistessero ragioni concrete e sostanziali a supporto della opposizione a precetto, seppure di esse investito altro giudice”.
Per quanto concerne la questione rilevata d'ufficio dalla Corte, l'appellante, con la memoria ex art. 101 comma 2 c.p.c., contesta tale qualificazione, precisando che “in questo caso si è in presenza di una opposizione pre- esecutiva. Essendo questa la fattispecie che qui si presenta, non si affronterà la tematica conseguente all'inizio della opposizione”. Non condivide “la conclusione così tratta dal Tribunale di AN (tant'è vero che la sentenza
è stata appellata) sull'essere la contestazione riguardante la assenza di idonea procura ad agire riferibile a quanto prevede l'art. 617 c.p.c., primo comma, dal momento che detto comma, sempre testualmente, si riferisce
“alle opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto”. Se dunque in discussione è una carenza tale – per quanto qui rileva – del precetto, tale da sconfinare in una nullità assoluta, per non parlare di inesistenza, è il diritto a procedere ad esecuzione forzata, che ne esce coinvolto”.
Va preliminarmente esaminato il profilo di inammissibilità del presente appello.
Con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione” (Cass. 32833/2021).
Il Tribunale di AN, come si legge alla terza pagina della sentenza impugnata, ha affermato che “l'opposizione al precetto di cui si discute va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo
c.p.c. in relazione a quanto dedotto sub B1) dell'atto introduttivo (difetto di procura)”. Va ricordato, inoltre, ricordato che, in relazione al merito che, come si è già rilevato, costituiva oggetto del capo C) dell'opposizione,
l'appellante, come già trascritto, ha dichiarato per quanto attiene alla problematica di merito, il rinvio fatto a quanto eccepito nel corso Part dell'appello proposto, da contro e pendente avanti alla Corte di CP_1
Appello di Roma, non ha certo voluto investire di tale problematica il
Tribunale. Si intendeva, infatti, evidenziare, soprattutto, come esistessero ragioni concrete e sostanziali a supporto della opposizione a precetto, seppure di esse investito altro giudice. Sul punto non vi è, quindi, appello.
Ciò premesso, deve, quindi, rilevarsi che l'art 618 c.p.c. prevede che non sono impugnabili le sentenze pronunciate su opposizione agli atti esecutivi, sia nel caso in cui siano introdotte prima dell'inizio della esecuzione, sia nel corso della medesima;
pertanto, esse sono ricorribili in Cassazione ex art. 111
Cost. (ex multis Cass. 29723/2022).
Per completezza, va ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione “impedisce
l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la traslatio iudicii in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinnanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado” (Cass 10419/2020).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese di lite, stante la contumacia di parte appellata. Infatti, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art.
91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”
(Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord.
n. 12897/19 del 15.05.2019).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di AN, n.
[...]
219/2023, pubblicata in data 20 marzo 2023; nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE dott. Vittoria Gabriele