CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 696/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. T. Notaro
Appellante
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. M Galeano
Appellato
OGGETTO: indebito assistenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 624/2022 del 9.6.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con il quale chiedeva Parte_1
l'annullamento dei provvedimenti con cui l' esigeva la ripetizione della CP_2
complessiva somma di euro 9.430,11, poiché percepita indebitamente dalla ricorrente – a titolo di pensione di invalidità – nel periodo dall'1.1.2011 al 31.8.2013.
Il tribunale rilevava che, ai sensi dell'art. 52, L. n. 88/1989, come modificato dall'art. 13, L. n. 412/1991, l'indebita percezione era ripetibile, oltre che nei casi di dolo del beneficiario, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo – a conoscenza di informazioni non in possesso dell'ente erogatore e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica – non le avesse comunicate o le avesse comunicate in maniera inesatta;
che nel caso di specie l'indebito era sorto non per avere l valutato in maniera errata i redditi denunziati dalla ricorrente (che CP_2
non risultava avere presentato il mod. 730), ma per avere desunto il superamento reddituale dai due modelli 770 presentati dal datore di lavoro;
che i trattamenti assistenziali, qualora non dovuti, non risultavano assoggettati alla stessa disciplina valida per i trattamenti previdenziali.
Dichiarava, pertanto, infondato il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali, compensando la restante parte.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
2.8.2022. Resisteva al gravame l' . CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 l. n. 412/1991 commi 1 e 2 al fine dell'applicabilità della sanatoria prevista dalla suddetta norma.
1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione delle disposizioni in materia di indebito assistenziale, ripetibile solo successivamente al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il dolo del benficiario.
1.3. Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione delle disposizioni dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., dovendo essere esonerata.
2. Appare fondato il secondo motivo di appello. E' pacifico tra le parti che l'indebito di cui si chiede la restituzione riguarda l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118 del 1971, non più spettante per superamento del limite di reddito. E', altresì, documentato che con il provvedimento del 21 agosto 2013 è stata richiesta la restituzione di quanto corrisposto in periodi precedenti.
Ciò premesso, trattandosi di indebito assistenziale non si applica l'art. 52 della l.
n. 88/1989, né l'art. 13 della l. n. 412/1991.
L'indebito assistenziale determinato dal “mutamento” dei requisiti reddituali per consolidato orientamento giurisprudenziale è soggetto a una disciplina derogatoria rispetto alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui all'art. 2033
c.c., in quanto le prestazioni assistenziali sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia e, pertanto, si esclude la ripetizione se l'erogazione non sia dovuta a dolo del percettore
(Cass. civ. n. 13915/2021: “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza il d.l. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, conv. in l. n. 29 del 1977, il d.l. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. nella l. n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento”).
In particolare quanto alle condizioni di legittimo affidamento si richiama, tra le tante, Cassazione n.13223/2020, secondo cui: “…il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (… …) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_2
quale già il DL n.269 del 2003, art.42, conv. in L.n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. … Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal
D.L. n.78 del 2009, art.15, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009, n.102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare
l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_2
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_2
in via telematica…”.
Nel caso di specie i dati relativi alla situazione reddituale della erano Pt_1
certamente conoscibili dall'istituto ben prima della comunicazione del 21.8.2013 e, in ogni caso, il legittimo affidamento dell'appellante non può escludersi unicamente in virtù della condotta omissiva atteso che, come chiarito dalla Corte di cassazione, il dolo dell'accipiens non può ravvisarsi nel mero omesso invio delle dichiarazioni (cfr.
Cass. n. 13223/2020) e nulla ha allegato e, dunque, dimostrato a riguardo l' CP_2
3. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'irripetibilità dell'indebito di € 9.430,11. Assorbito ogni altro motivo.
4. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irripetibile l'indebito di € 9.430,11; condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 2.697,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 2.906,00 quanto al giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 696/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. T. Notaro
Appellante
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. M Galeano
Appellato
OGGETTO: indebito assistenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 624/2022 del 9.6.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con il quale chiedeva Parte_1
l'annullamento dei provvedimenti con cui l' esigeva la ripetizione della CP_2
complessiva somma di euro 9.430,11, poiché percepita indebitamente dalla ricorrente – a titolo di pensione di invalidità – nel periodo dall'1.1.2011 al 31.8.2013.
Il tribunale rilevava che, ai sensi dell'art. 52, L. n. 88/1989, come modificato dall'art. 13, L. n. 412/1991, l'indebita percezione era ripetibile, oltre che nei casi di dolo del beneficiario, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo – a conoscenza di informazioni non in possesso dell'ente erogatore e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica – non le avesse comunicate o le avesse comunicate in maniera inesatta;
che nel caso di specie l'indebito era sorto non per avere l valutato in maniera errata i redditi denunziati dalla ricorrente (che CP_2
non risultava avere presentato il mod. 730), ma per avere desunto il superamento reddituale dai due modelli 770 presentati dal datore di lavoro;
che i trattamenti assistenziali, qualora non dovuti, non risultavano assoggettati alla stessa disciplina valida per i trattamenti previdenziali.
Dichiarava, pertanto, infondato il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali, compensando la restante parte.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
2.8.2022. Resisteva al gravame l' . CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 l. n. 412/1991 commi 1 e 2 al fine dell'applicabilità della sanatoria prevista dalla suddetta norma.
1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione delle disposizioni in materia di indebito assistenziale, ripetibile solo successivamente al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il dolo del benficiario.
1.3. Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione delle disposizioni dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., dovendo essere esonerata.
2. Appare fondato il secondo motivo di appello. E' pacifico tra le parti che l'indebito di cui si chiede la restituzione riguarda l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118 del 1971, non più spettante per superamento del limite di reddito. E', altresì, documentato che con il provvedimento del 21 agosto 2013 è stata richiesta la restituzione di quanto corrisposto in periodi precedenti.
Ciò premesso, trattandosi di indebito assistenziale non si applica l'art. 52 della l.
n. 88/1989, né l'art. 13 della l. n. 412/1991.
L'indebito assistenziale determinato dal “mutamento” dei requisiti reddituali per consolidato orientamento giurisprudenziale è soggetto a una disciplina derogatoria rispetto alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui all'art. 2033
c.c., in quanto le prestazioni assistenziali sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia e, pertanto, si esclude la ripetizione se l'erogazione non sia dovuta a dolo del percettore
(Cass. civ. n. 13915/2021: “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza il d.l. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, conv. in l. n. 29 del 1977, il d.l. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. nella l. n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento”).
In particolare quanto alle condizioni di legittimo affidamento si richiama, tra le tante, Cassazione n.13223/2020, secondo cui: “…il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (… …) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_2
quale già il DL n.269 del 2003, art.42, conv. in L.n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. … Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal
D.L. n.78 del 2009, art.15, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009, n.102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare
l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_2
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_2
in via telematica…”.
Nel caso di specie i dati relativi alla situazione reddituale della erano Pt_1
certamente conoscibili dall'istituto ben prima della comunicazione del 21.8.2013 e, in ogni caso, il legittimo affidamento dell'appellante non può escludersi unicamente in virtù della condotta omissiva atteso che, come chiarito dalla Corte di cassazione, il dolo dell'accipiens non può ravvisarsi nel mero omesso invio delle dichiarazioni (cfr.
Cass. n. 13223/2020) e nulla ha allegato e, dunque, dimostrato a riguardo l' CP_2
3. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'irripetibilità dell'indebito di € 9.430,11. Assorbito ogni altro motivo.
4. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irripetibile l'indebito di € 9.430,11; condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 2.697,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 2.906,00 quanto al giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi