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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10640 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE dr.ssa A. Baroncini in data 23.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.16728 /2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Velletri n.21 pres- Parte_1 so lo studio dell' avv. Francesco Maria Arcangeli, che la rappresenta e difende giusta pro- cura in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante “pro– tempore”, con sede in Roma, rappresentato e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Michele Sordillo con cui è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma in via Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2024 la ricorrente in epigrafe chiedeva:
- in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- nel merito, l'accertamento e la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 0I-
000556238, adottata in forza dell'atto di accertamento .7001.28/12/2021.3207374 del CP_1
28.12.2021;
- per l'effetto la declaratoria di nullità/l'annullamento/l'inefficacia/l'invalidità dell'atto impu- gnato;
- con vittoria delle spese di lite.
L'opponente contestava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione:
1. in quanto adottata dall' sulla scorta dell'avviso di accertamento nr. CP_1
.7001.28/12/2021.3207374 del 28.12.2021, nel quale venivano indicate presunte de- CP_1 benze per il periodo dicembre 2018/maggio 2019 (con esclusione di marzo Pt_2
2019) e per i mesi di gennaio, febbraio e aprile 2019, e dunque Parte_3 relativa a contributi previdenziali che erano già stati totalmente saldati prima dell'adozione dell'atto di accertamento;
2. per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo la situazione venutasi a creare ascri- vibile a dolo e neppure a colpa dell'amministratrice, nominata nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria della società.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, l si costituiva conte- CP_1 stando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, principalmente in quanto, pur non disconoscendo i pagamenti effettuati in suo favore dalla società e documentati in atti, imputava detti versamenti ad ulteriori debenze ancora dovute e riconducibili ad un precedente avviso di addebito del 2019, relativo a debiti che, pur riferibili in parte al mede- simo periodo oggetto del predetto atto di accertamento, non sarebbero i medesimi indicati nell'avviso di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione.
All'odierna udienza il giudice, esaurita la discussione, previa produzione di note conclusio- nali e di visura storica della società dallo stesso richiesta, decideva la causa come da sen- tenza.
L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Per il principio della ragione più liquida, di elaborazione giurisprudenziale, il giudice può decidere una causa concentrandosi sulla questione più semplice laddove risolutiva.
Nel caso di specie, a prescindere dal diritto o meno dell' di imputare i pagamenti ef- CP_1 fettuati dalla società ad altre debenze, appare decisivo ad escludere la legittimità dell'ordinanza ingiunzione il difetto dell'elemento soggettivo, che connota in generale la
2 sanzione amministrativa ed a maggior ragione, come nel caso di specie, quella che trovi origine in una depenalizzazione di fatti in precedenza costituenti reato.
Orbene, come si evince dalla visura camerale storica, la ricorrente è stata nominata am- ministratore della società in data 11.6.2018 - dunque in epoca successiva al sequestro da parte del Tribunale di Roma, Sezione Misure di prevenzione, della totalità delle quote della della nomina di tre amministratori giudiziari in data 19.6.2017 – ed è rimasta in Parte_4 carica solo sino al 12.9.2019.
La società veniva poi confiscata con decreto 167/2020 del 15.7.2020 e cancellata in data
16.12.2024.
E' evidente che la ricorrente agiva sotto il controllo degli amministratori giudiziari che non risultano avere elevato alcuna contestazione alla sua condotta ed ha operato sicuramente in buona fede, peraltro disponendo i pagamenti relativi all'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, seppure non imputandoli espressamente a tale titolo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna l alla refusione in favore della società ricorrente delle spese di lite che li- CP_1 quida in euro 2.700,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 23.10.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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