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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott. ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1323 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
già (C.F. in persona Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentate pro tempore, con sede in Milano, piazza Tre Torri n. 3, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Domenico Muratori n. 45, presso lo studio dell'avv.
Attilio Cotroneo dal quale è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_1
Calabria ed ivi elettivamente domiciliato in via Matteo Paviglianiti n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonino Foti da quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti;
-appellato-
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
con sede in Reggio Calabria, via Boschicello n. 10/C;
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 441/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 14.1.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
1 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza n. 441/2021 del Parte_1
29.3.2021, depositata il 30.3.2021, con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda attorea, condannava la compagnia assicurativa al pagamento, in favore di , di € 5.522,18 a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito del Controparte_2
sinistro del 18.4.2017, nonché al pagamento delle spese processuali.
Deduceva l'erroneità della pronuncia impugnata per aver ritenuto, il Giudice di prime cure, sussistente la legittimazione attiva in capo a e provato l'an debetur, Controparte_2
anche sotto il profilo del nesso eziologico, nonché il quantum richiesto. Chiedeva, quindi,
previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in riforma della sentenza medesima, di accogliere l'appello e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
ovvero rigettare la domanda da questo proposta in quanto infondata in fatto ed in CP_2
diritto, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva deducendo la correttezza della pronuncia gravata e Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Non si costituiva Controparte_3
Instaurato il presente procedimento, veniva aperto il sub procedimento cautelare,
conclusosi con ordinanza del 24.6.2021 confermativa del decreto emesso inaudita altera
parte in data 19.5.2021 con cui GI sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, all'udienza del 18.4.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, salva la facoltà di disporne la discussione orale.
Seguivano differimenti dovuti al carico del ruolo, al numero di cause già assunte in decisione nonché alla necessità di dare priorità a cause di più antica iscrizione.
All'udienza del 14.1.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa, esaurita la quale il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma III, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile
2 anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sulla contumacia dell'appellata Controparte_3
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata Controparte_3
la quale, sebbene ritualmente citata, non si costituiva.
[...]
3. Sul difetto di legittimazione attiva di;
Controparte_2
Tanto premesso, l'appello è fondato, pertanto, va accolto.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene sussistente in capo a
[...]
la legittimazione ad agire in giudizio. CP_2
A sostegno di tale censura rappresenta che , al momento Controparte_2
dell'introduzione della domanda giudiziale, aveva già disposto del proprio credito risarcitorio.
Più precisamente, deduce che con atto di cessione del 19.4.2017 l'odierno appellato aveva ceduto a titolare dell'autocarrozzeria sita in Reggio Calabria alla via CP_4
Calveri n. 57- il credito da lui vantato nei confronti del proprietario, del conducente e della compagnia assicurativa del veicolo asseritamente responsabile dei danni riportati CP_5
dalla propria autovettura FIAT 500 X in conseguenza del sinistro del 18.4.2017, di talché,
unico legittimato ad agire in giudizio al fine di ottenere il pagamento del credito risarcitorio cedutogli era (v. all. 3 fascicolo di parte convenuta in primo grado odierna parte CP_4
appellante)
La doglianza è fondata.
Come noto, con il contratto di cessione del credito, di cui all'art. 1260 c.c., il creditore
(cedente) può trasferire ad un terzo (cessionario) il credito vantato nei confronti del debitore
(ceduto).
Il cessionario, per effetto dell'accordo di cessione, subentra nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio e può, quindi, agire nei confronti del debitore per riscuotere il originariamente vantato dal cedente.
Anche il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo, non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti
3 o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa,
e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni (Cfr., ex multis,
Cass. civ. n. 11095/2009).
In definitiva, la cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto, pur se assicuratore per la responsabilità civile auto (si v. Cass. civ. n. 27892/2023).
La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario. Tuttavia,
affinché sia opponibile nei confronti del debitore ceduto -il cui consenso non è necessario al fine del perfezionamento dell'accordo di cessione - occorre che questo venga a lui notificato
(o da questi accettata).
La notificazione ad opera del cedente o del cessionario (o l'accettazione da parte del debitore) costituisce un atto a forma libera.
Costituisce ius receptum il principio - invero più volte ribadito dalla Suprema Corte -
in forza del quale la notificazione dell'accordo di cessione, ex art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cfr., tra le tante, Cass.
civ. n. 12734/2021).
Se tali sono le coordinate ermeneutiche e normative di riferimento questo Giudice,
esaminato il compendio probatorio in atti, ritiene che il contratto di cessione debba ritenersi notificato nei termini sopra indicati.
Invero, anzitutto, risulta documentalmente provato l'accordo di cessione del credito intercorso tra e nella rispettiva qualità di cedente e Controparte_2 CP_4
cessionario (v. all. 3 fascicolo di parte convenuta in primo grado odierna parte appellante);
con il contratto di cessione in oggetto, infatti, ha ceduto a il Controparte_2 CP_4
proprio credito risarcitorio - scaturente dal sinistro del 18.4.2017- quale corrispettivo per le lavorazioni di riparazione e ripristino del mezzo eseguite presso l'autocarrozzeria del . CP_4
4 È, altresì, evidente che la notificazione dell'accordo di cessione al debitore ceduto sia andata a buon fine atteso che è proprio la debitrice, in questo caso la compagnia assicurativa oggi appellante, a produrre in giudizio l'accordo del 19.4.2017.
La produzione in giudizio del contratto in questione da parte dell'assicurazione appellante dimostra non solo la sua consapevolezza in ordine alla mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ma, altresì, la relativa accettazione. Tra l'altro, esaminando attentamente gli atti del primo grado di giudizio, deve rilevarsi che è lo stesso difensore di parte appellata a confermare che la cessione è stata comunicata informalmente al perito della compagnia assicurativa in sede di trattative (cfr. verbale di udienza del 2.10.2019).
Sul punto del tutto destituite di fondamento solo le censure in ordine alle asserite violazioni di legge sulle modalità della notifica della cessione atteso che, per come sopra già
rilevato, la notificazione di cui all'art. 1264 c.c. non soggiace a forme particolari essendo un atto a forma libera.
Per le considerazioni sin qui esposte, la cessione del credito stipulata tra l'appellato e deve ritenersi valida ed efficace anche nei confronti del debitore CP_2 CP_4
ceduto (odierna appellante) atteso che dal compendio probatorio in atti deve ritenersi dimostrata la consapevolezza di quest'ultimo debitore in ordine alla modificazione soggettiva del lato attivo del rapporto obbligatorio.
3.1. Sulla revoca tacita della cessione;
Infine, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure (v. ordinanze rese in primo grado, rispettivamente, del 10.12.2019 e 19.02.2020 v. fascicolo d'ufficio primo grado) nel caso di specie non può ritenersi che il contratto in contestazione si sia sciolto in forza dei comportamenti tenuti dal successivamente alla cessione (segnatamente le CP_2
avanzate richieste di risarcimento) da intendersi, secondo il Giudice di prime cure, quale revoca tacita dell'accordo negoziale di cessione del credito.
Al riguardo si osserva che il contratto di cessione del credito soggiace alla disciplina generale dei contratti dettata, anzitutto, dal codice civile.
Come noto, in forza dell'art. 1372 c.c. “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.
5 Tale norma sancisce il principio dell'indisponibilità unilaterale del vincolo contrattuale.
Orbene, nella vicenda in esame non può certamente ritenersi che il contratto di cessione si sia sciolto per muto consenso o per altre cause ammesse dalla legge non essendo stata,
prima ancora che provata, prospettata una risoluzione consensuale e non potendo la revoca rientrare tra le cause di scioglimento del contratto previste dalla legge dal momento che la revoca attiene ad un negozio unilaterale e differisce senz'altro dal recesso, tra l'altro,
esercitabile solo in forza di particolare disposizione di legge o per volontà delle parti,
evenienze, nella specie, non ravvisabili.
A conferma dei superiori assunti si osserva che il secondo periodo del I comma dell'art. 1372 dell'attuale codice civile ha riprodotto quasi pedissequamente il testo dell'art. 1123 del codice civile del 1865; ma, mentre l'art. 1123 stabiliva che i contratti non possono essere “revocati” che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge, il nuovo testo dispone che il contratto soltanto per tali cause può essere “sciolto”.
L'utilizzo di una diversa espressione nel nuovo codice civile non è casuale.
Invero, l'espressione “revocati” usata dal legislatore nel codice del 1865 è stata prontamente sostituita con il termine “sciolto” anche al fine di superare le criticità evidenziate da attenta dottrina che giustamente ha manifestato l'esigenza di distinguere il contrarius
consensus dalla revoca, osservando che la revoca è un atto unilaterale, mentre il contrarius
consensus è bilaterale.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, deve affermarsi che il contratto di cessione stipulato tra l'autocarrozzeria di e l'appellato non CP_4 Controparte_2
ha cessato di produrre i suoi effetti non essendo occorsa alcuna causa di scioglimento del regolamento negoziale e, pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del
CP_2
L'appello va, dunque, accolto stante il difetto di legittimazione attiva del CP_2
L'accoglimento della superiore eccezione assorbe ogni ulteriore questione.
4. Spese;
6 Le spese e competenze di lite, per quanto concerne i rapporti tra e Controparte_2
seguono, per entrambi i gradi del giudizio, la soccombenza e vengono, Parte_1
pertanto, poste a carico di . Esse si liquidano come in dispositivo secondo i Controparte_2
valori minimi dello scaglione applicabile (D.M. 55/2014 e succ. mod.) per le cause di valore fino ad € 26.000,00 tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III,
13.10.2023, n. 28627).
Nulla sulle spese per quanto concerne i rapporti tra e Controparte_2 [...]
attesa la contumacia di questa ultima in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da avvero la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 441/2021 del 29.3.2021 depositata il 30.3.2021 e, in riforma della stessa, rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_2
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, delle spese del primo grado del giudizio che liquida in € 1.046,00 per compensi oltre
[...]
spese generali iva e cpa;
3. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, delle spese di lite per presente grado di giudizio che liquida in € 355,50 per spese ed €
[...]
2.540,00 per compensi oltre iva e cpa;
4. nulla sulle spese per quanto concerne la posizione dell'appellato contumace,
. Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria in data 5 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott. ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1323 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
già (C.F. in persona Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentate pro tempore, con sede in Milano, piazza Tre Torri n. 3, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Domenico Muratori n. 45, presso lo studio dell'avv.
Attilio Cotroneo dal quale è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_1
Calabria ed ivi elettivamente domiciliato in via Matteo Paviglianiti n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonino Foti da quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti;
-appellato-
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
con sede in Reggio Calabria, via Boschicello n. 10/C;
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 441/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 14.1.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
1 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza n. 441/2021 del Parte_1
29.3.2021, depositata il 30.3.2021, con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda attorea, condannava la compagnia assicurativa al pagamento, in favore di , di € 5.522,18 a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito del Controparte_2
sinistro del 18.4.2017, nonché al pagamento delle spese processuali.
Deduceva l'erroneità della pronuncia impugnata per aver ritenuto, il Giudice di prime cure, sussistente la legittimazione attiva in capo a e provato l'an debetur, Controparte_2
anche sotto il profilo del nesso eziologico, nonché il quantum richiesto. Chiedeva, quindi,
previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in riforma della sentenza medesima, di accogliere l'appello e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
ovvero rigettare la domanda da questo proposta in quanto infondata in fatto ed in CP_2
diritto, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva deducendo la correttezza della pronuncia gravata e Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Non si costituiva Controparte_3
Instaurato il presente procedimento, veniva aperto il sub procedimento cautelare,
conclusosi con ordinanza del 24.6.2021 confermativa del decreto emesso inaudita altera
parte in data 19.5.2021 con cui GI sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, all'udienza del 18.4.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, salva la facoltà di disporne la discussione orale.
Seguivano differimenti dovuti al carico del ruolo, al numero di cause già assunte in decisione nonché alla necessità di dare priorità a cause di più antica iscrizione.
All'udienza del 14.1.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa, esaurita la quale il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma III, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile
2 anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sulla contumacia dell'appellata Controparte_3
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata Controparte_3
la quale, sebbene ritualmente citata, non si costituiva.
[...]
3. Sul difetto di legittimazione attiva di;
Controparte_2
Tanto premesso, l'appello è fondato, pertanto, va accolto.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene sussistente in capo a
[...]
la legittimazione ad agire in giudizio. CP_2
A sostegno di tale censura rappresenta che , al momento Controparte_2
dell'introduzione della domanda giudiziale, aveva già disposto del proprio credito risarcitorio.
Più precisamente, deduce che con atto di cessione del 19.4.2017 l'odierno appellato aveva ceduto a titolare dell'autocarrozzeria sita in Reggio Calabria alla via CP_4
Calveri n. 57- il credito da lui vantato nei confronti del proprietario, del conducente e della compagnia assicurativa del veicolo asseritamente responsabile dei danni riportati CP_5
dalla propria autovettura FIAT 500 X in conseguenza del sinistro del 18.4.2017, di talché,
unico legittimato ad agire in giudizio al fine di ottenere il pagamento del credito risarcitorio cedutogli era (v. all. 3 fascicolo di parte convenuta in primo grado odierna parte CP_4
appellante)
La doglianza è fondata.
Come noto, con il contratto di cessione del credito, di cui all'art. 1260 c.c., il creditore
(cedente) può trasferire ad un terzo (cessionario) il credito vantato nei confronti del debitore
(ceduto).
Il cessionario, per effetto dell'accordo di cessione, subentra nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio e può, quindi, agire nei confronti del debitore per riscuotere il originariamente vantato dal cedente.
Anche il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo, non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti
3 o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa,
e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni (Cfr., ex multis,
Cass. civ. n. 11095/2009).
In definitiva, la cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto, pur se assicuratore per la responsabilità civile auto (si v. Cass. civ. n. 27892/2023).
La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario. Tuttavia,
affinché sia opponibile nei confronti del debitore ceduto -il cui consenso non è necessario al fine del perfezionamento dell'accordo di cessione - occorre che questo venga a lui notificato
(o da questi accettata).
La notificazione ad opera del cedente o del cessionario (o l'accettazione da parte del debitore) costituisce un atto a forma libera.
Costituisce ius receptum il principio - invero più volte ribadito dalla Suprema Corte -
in forza del quale la notificazione dell'accordo di cessione, ex art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cfr., tra le tante, Cass.
civ. n. 12734/2021).
Se tali sono le coordinate ermeneutiche e normative di riferimento questo Giudice,
esaminato il compendio probatorio in atti, ritiene che il contratto di cessione debba ritenersi notificato nei termini sopra indicati.
Invero, anzitutto, risulta documentalmente provato l'accordo di cessione del credito intercorso tra e nella rispettiva qualità di cedente e Controparte_2 CP_4
cessionario (v. all. 3 fascicolo di parte convenuta in primo grado odierna parte appellante);
con il contratto di cessione in oggetto, infatti, ha ceduto a il Controparte_2 CP_4
proprio credito risarcitorio - scaturente dal sinistro del 18.4.2017- quale corrispettivo per le lavorazioni di riparazione e ripristino del mezzo eseguite presso l'autocarrozzeria del . CP_4
4 È, altresì, evidente che la notificazione dell'accordo di cessione al debitore ceduto sia andata a buon fine atteso che è proprio la debitrice, in questo caso la compagnia assicurativa oggi appellante, a produrre in giudizio l'accordo del 19.4.2017.
La produzione in giudizio del contratto in questione da parte dell'assicurazione appellante dimostra non solo la sua consapevolezza in ordine alla mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ma, altresì, la relativa accettazione. Tra l'altro, esaminando attentamente gli atti del primo grado di giudizio, deve rilevarsi che è lo stesso difensore di parte appellata a confermare che la cessione è stata comunicata informalmente al perito della compagnia assicurativa in sede di trattative (cfr. verbale di udienza del 2.10.2019).
Sul punto del tutto destituite di fondamento solo le censure in ordine alle asserite violazioni di legge sulle modalità della notifica della cessione atteso che, per come sopra già
rilevato, la notificazione di cui all'art. 1264 c.c. non soggiace a forme particolari essendo un atto a forma libera.
Per le considerazioni sin qui esposte, la cessione del credito stipulata tra l'appellato e deve ritenersi valida ed efficace anche nei confronti del debitore CP_2 CP_4
ceduto (odierna appellante) atteso che dal compendio probatorio in atti deve ritenersi dimostrata la consapevolezza di quest'ultimo debitore in ordine alla modificazione soggettiva del lato attivo del rapporto obbligatorio.
3.1. Sulla revoca tacita della cessione;
Infine, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure (v. ordinanze rese in primo grado, rispettivamente, del 10.12.2019 e 19.02.2020 v. fascicolo d'ufficio primo grado) nel caso di specie non può ritenersi che il contratto in contestazione si sia sciolto in forza dei comportamenti tenuti dal successivamente alla cessione (segnatamente le CP_2
avanzate richieste di risarcimento) da intendersi, secondo il Giudice di prime cure, quale revoca tacita dell'accordo negoziale di cessione del credito.
Al riguardo si osserva che il contratto di cessione del credito soggiace alla disciplina generale dei contratti dettata, anzitutto, dal codice civile.
Come noto, in forza dell'art. 1372 c.c. “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.
5 Tale norma sancisce il principio dell'indisponibilità unilaterale del vincolo contrattuale.
Orbene, nella vicenda in esame non può certamente ritenersi che il contratto di cessione si sia sciolto per muto consenso o per altre cause ammesse dalla legge non essendo stata,
prima ancora che provata, prospettata una risoluzione consensuale e non potendo la revoca rientrare tra le cause di scioglimento del contratto previste dalla legge dal momento che la revoca attiene ad un negozio unilaterale e differisce senz'altro dal recesso, tra l'altro,
esercitabile solo in forza di particolare disposizione di legge o per volontà delle parti,
evenienze, nella specie, non ravvisabili.
A conferma dei superiori assunti si osserva che il secondo periodo del I comma dell'art. 1372 dell'attuale codice civile ha riprodotto quasi pedissequamente il testo dell'art. 1123 del codice civile del 1865; ma, mentre l'art. 1123 stabiliva che i contratti non possono essere “revocati” che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge, il nuovo testo dispone che il contratto soltanto per tali cause può essere “sciolto”.
L'utilizzo di una diversa espressione nel nuovo codice civile non è casuale.
Invero, l'espressione “revocati” usata dal legislatore nel codice del 1865 è stata prontamente sostituita con il termine “sciolto” anche al fine di superare le criticità evidenziate da attenta dottrina che giustamente ha manifestato l'esigenza di distinguere il contrarius
consensus dalla revoca, osservando che la revoca è un atto unilaterale, mentre il contrarius
consensus è bilaterale.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, deve affermarsi che il contratto di cessione stipulato tra l'autocarrozzeria di e l'appellato non CP_4 Controparte_2
ha cessato di produrre i suoi effetti non essendo occorsa alcuna causa di scioglimento del regolamento negoziale e, pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del
CP_2
L'appello va, dunque, accolto stante il difetto di legittimazione attiva del CP_2
L'accoglimento della superiore eccezione assorbe ogni ulteriore questione.
4. Spese;
6 Le spese e competenze di lite, per quanto concerne i rapporti tra e Controparte_2
seguono, per entrambi i gradi del giudizio, la soccombenza e vengono, Parte_1
pertanto, poste a carico di . Esse si liquidano come in dispositivo secondo i Controparte_2
valori minimi dello scaglione applicabile (D.M. 55/2014 e succ. mod.) per le cause di valore fino ad € 26.000,00 tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III,
13.10.2023, n. 28627).
Nulla sulle spese per quanto concerne i rapporti tra e Controparte_2 [...]
attesa la contumacia di questa ultima in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da avvero la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 441/2021 del 29.3.2021 depositata il 30.3.2021 e, in riforma della stessa, rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_2
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, delle spese del primo grado del giudizio che liquida in € 1.046,00 per compensi oltre
[...]
spese generali iva e cpa;
3. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, delle spese di lite per presente grado di giudizio che liquida in € 355,50 per spese ed €
[...]
2.540,00 per compensi oltre iva e cpa;
4. nulla sulle spese per quanto concerne la posizione dell'appellato contumace,
. Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria in data 5 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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