Articolo 3 della Legge 28 giugno 1956, n. 712
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 agosto 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo inscritto al capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1956-57, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 2 novembre 1955, n. 1117 .
Entrata in vigore il 7 agosto 1956