Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 6930/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 21.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 6930/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Fuschino Pasquale;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.06.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità).
L' non si costituiva benchè ritualmente evocato e ne va pertanto dichiarata la CP_1
contumacia.
Disposti dapprima chiarimenti alla perizia al ctu nominato nella fase atp, dott. , e poi il Per_1
rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominata all'uopo ctu la dott.ssa , letta la perizia e le note scritte Persona_2
depositate, la causa è decisa con la presente sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU dott.ssa ha ritenuto che la ricorrente, di anni 62 (al Per_2
momento della visita), è affetta da: "DIABETE MELLITO TIPO II, CARDIOPATIA
IPERTENSIVA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE".
Secondo la CTU “le patologie indicate possono indirizzare per il riconoscimento alla sig.ra
, in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, di una Parte_1
invalidità quantizzabile nella percentuale del 67% con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa”.
La ctu ha difatti chiarito che “…il quadro clinico della ricorrente è caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomici.
Per quanto riguarda l'apparato metabolico, la ricorrente è affetta da diabete mellito tipo II.
[…] In ambito cardiovascolare, la ricorrente è affetta da cardiopatia ipertensiva: in atti vi è certificazione clinico strumentale del 01.06.23 in cui è riportato un esame obiettivo caratterizzato da basi polmonari ipoespanse con FVT ipotrasmesso e MV ridotto con rumori umidi alle basi, inoltre, si segnala aia cardiaca plessimetricamente aumentata, tono parafonici, soffio sistolico 2/6 alla punta. […] All'anamnesi, la ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo. Clinicamente, non si rilevano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. […] Per quanto concerne l'apparato osteoarticolare, all'anamnesi, la ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota: lamenta dolori diffusi. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. […] La deambulazione, con claudicatio sinistra, e la stazione eretta sono autonome. Lo stesso dicasi per i cambi posturali”.
Ha quindi concluso ritenendo la ricorrente invalida in misura pari al 67% con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, e, quindi, che la ricorrente non ha i requisiti sanitari utili per la prestazione richiesta. Le conclusioni rese dal CTU dott.ssa sono logiche e coerenti con gli atti di causa, e sono Per_2
pertanto qui condivise e fatte proprie.
Va infine rilevato che le conclusioi cui è pervenuta la dott.ssa non sono dissimili da Per_2
quelle cui era pervenuto il ctu nominato nella fase atp, dott. , il quale pure ha concluso Per_1
per il riconoscimento di una invalidità in capo alla ricorrente pari al 67%.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, vista la contumacia dell' e la dichiarazione CP_1
reddituale in atti. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 173/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida civile nella percentuale del 67% con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa;
nulla per le spese di lite di entrambe le fasi;
spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 22.05.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo