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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 12.3.2025 seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2732/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
RAJANI GAETANO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
MAIDA MARIA GRAZIA e dall'avv. FORESTA GIOVANNI
Resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premettendo di aver subito in data 1.4.2022 un infortunio sul lavoro dal quale aveva riportato postumi invalidanti che erano stati erroneamente valutati in sede amministrativa nella misura del 6%, rivendica dall' le provvidenze corrispondenti al CP_1 maggior grado di invalidità di cui si dice afflitto, pari almeno al 9% e comunque superiore alla percentuale riconosciutagli.
Nel merito, non si ravvisano – in difetto di specifiche allegazioni delle parti – ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui il deficit funzionale indotto dal politraumatismo sofferto dal ricorrente quale conseguenza del patito infortunio sul lavoro ha determinato un danno biologico in misura che, permanentemente sin dalla data dell'infortunio, può essere valutato pari all'8%.
1 Ne consegue la condanna dell'Istituto assicuratore convenuto a determinare in tale misura l'indennizzo già accordato al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_1
Parimenti, per quanto attiene le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso n 2732/2023
, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro dell'1.4.2022 nella misura dell'8%, al netto dell'importo già liquidatogli per lo stesso titolo, oltre interessi legali dalla data dell'infortunio al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate con separato decreto. CP_1
Crotone, 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
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