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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7855 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.2427/2025 R.G.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
elett.te dom.ta in Roma, alla Circonvallazione Trionfale 1, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Caponera e dell'avv. Marzia Guadagni, che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Arturo Maresca giusta procura alle liti allo stesso rilasciata dalla dott.ssa CP_2
nella qualità di Dirigente Responsabile di Risorse Umane e
[...]
Organizzazione della Società, in forza dei poteri conferiti per atto Notaio
, del 18 novembre 2024 n. rep. 57011 - raccolta n. 16799 – Persona_1 reg.to a Roma 5 in data 20 novembre 2024 al n. 11407 serie 1/T, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22.
RESISTENTE
all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 3.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato telematicamente in data 22.1.2025 e ritualmente notificato conveniva in giudizio avanzando Parte_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così pronunciare”: A) accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'illegittimità e infondatezza- degli atti di variazione del luogo di lavoro, del 15 novembre 2023, 28 marzo 2024, 3 settembre 2024 e 19 novembre 2024, rispettivamente contraddistinti al numero di protocollo RURC 8691, RURC 2664, RURC 6970 e RURC 8996 per mezzo dei quali la società Controparte_3 ha disposto l'applicazione temporanea della signora Presso il Centro di
[...] Parte_1
FI . B) - in virtù dell'accoglimento del primo capo di domanda, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad essere applicata al Centro Logistico di Viterbo e per l'effetto Parte_1 ordinare alla società di applicare, la sig.ra per lo svolgimento Controparte_3 Pt_1 delle mansioni di addetta alla produzione, proprie del livello di inquadramento, presso il medesimo centro logistico. C) In via subordinata accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere adibita presso il Centro Logistico di Viterbo a mansioni effettivamente compatibili con la propria salute, e per l'effetto, ordinare a di adibire la signora a Controparte_1 Pt_1 mansioni effettivamente compatibili con la propria salute presso il Centro Logistico di Viterbo. D) Condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2087 c.c. nella misura ritenuta secondo giustizia. E) Con condanna al compenso professionale nonché spese generali e rivalsa c.p.a. (si rinuncia all'iva aderendosi al regime forfettario) da distrarsi “ Deduceva la ricorrente:
- che era dipendente di dal 2006 con mansioni di addetta al recapito da CP_3 ultimo inquadrata nel livello D senior;
- che era stata assegnata all'unità produttiva di Viterbo che era vicino a dove la stessa abitava;
- che aveva sempre espletato fino al 28.2.2023 mansioni di portalettere;
- che a seguito di un episodio morbigeno con attacchi di panico e agorafobia era stata costretta a richiedere un lungo periodo di malattia da marzo 2023 a luglio 2023;
- che malgrado le cure prescritte alla fine della malattia era stata costretta a chiedere un periodo di ferie non potendo ancora rientrare in servizio e guidare l'autovettura di servizio;
- che al termine del periodo di ferie, per interrompere comunque il periodo di assenza, si era presentata in data 1.8.2023 presso il luogo di lavoro a Viterbo via dell'Industria 57 con una certificazione medica che attestava la presenza di una patologia incompatibile con l'uso del mezzo aziendale;
- che la direttrice dell'ufficio dottoressa aveva pertanto assegnato la Per_2 ricorrente alle lavorazioni interne presso la sezione valori confermando l'orario di lavoro che la stessa aveva in precedenza;
- che aveva svolto tutte le attività della sezione valori rappresentate dalle attività di smistamento assegnazione, restituzione, archiviazione di atti giudiziari, posta raccomandata, pacchi, telegrammi, oggetti a firma e contrassegni dal 1.8.2023 al 28.11.2023. Deduceva che “inspiegabilmente e senza che sussistessero reali ragioni organizzative, come di seguito più dettagliatamente e ampiamente si dirà, la compagine sociale e attuale convenuta, a seguito di plurimi giudizi di inidoneità alla mansione specifica di portalettere intervenuti in data: 11 ottobre 2023, 01 marzo 2024, 15 luglio 2024 e 15 ottobre 2024, provvedeva a disporre la sua applicazione temporanea al centro di smistamento di Roma FI a) in data 15 novembre 2023, con atto recante numero di protocollo 8691, b) in data 28 marzo 2024, con atto avente numero di protocollo RURC 2664, c) il giorno 3 settembre 2024, con atto contraddistinto al numero di protocollo RURC 6970 , d) il giorno 19 novembre 2024 con atto recante numero di protocollo RURC 8996 “. Precisava che in data 20.9.2024 aveva richiesto un congedo trimestrale non retribuito anche per poter assistere la madre anziana e fragile e che tale congedo era stato accolto e che pertanto il rapporto di lavoro era stato sospeso Premessi tali fatti deduceva la illegittimità dei provvedimenti emessi da CP_3 perché in violazione dell'art.2087 c.c. e dell'art.42 D.Lgs 81/2008 che imponevano al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute della lavoratrice verificando se esistevano mansioni disponibili alle quali poter adibire la dipendente. Precisava che proprio l'aver adibito in via temporanea la ricorrente all'Ufficio di Viterbo sezione valori, provava che in detto ufficio vi erano posizioni disponibili alle quali adibire la ricorrente e che pertanto il trasferimento alla sede di FI distante molti chilometri dalla abitazione della ricorrente si configurava illegittima e in contrasto anche con la necessità di salvaguardare la sua salute essendo la stessa per motivi di salute impossibilitata ad utilizzare la macchina e a fare viaggi lunghi. Richiamava al riguardo le certificazioni mediche del medico del lavoro e in particolare quella del 15.7.2024 con il seguente giudizio: ““idonea alla mansione di portalettere, “con prescrizioni/o limitazioni;
Non adibire a recapito esterno a piedi;
non adibire a recapito esterno con autoveicolo;
non adibire a recapito esterno con bicicletta;
non adibire a recapito esterno con moto;
non adibire a recapito esterno con quadri ciclo. Si consiglia attività lavorativa presso sede di assegnazione CL Viterbo” Contestava pertanto la legittimità del trasferimento disposto a FI non sussistendo le comprovate ragioni organizzative richieste dall'art.2103 c.c. Deduceva altresì che l'ufficio di Viterbo dove era stata in un primo momento assegnata temporaneamente aveva assunto numerosi dipendenti con contratto a termine e che quindi non vi era una situazione di esubero del personale. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto Evidenziava che la ricorrente era stata assegnata temporaneamente all'Ufficio di FI in base agli accordi sindacali del 2.8.2022 e del 21.11.2022 che erano stati sottoscritti in relazione alle esigenze riorganizzative delle attività anche alla luce delle nuove tecnologie e che per i dipendenti inidonei al recapito avevano previsto l'assegnazione al di rete (CS/CO) più vicino Pt_2 alla sede di lavorio a cui era assegnato il dipendente interessato. Evidenziava che l di FI era il più vicino alla precedente sede CP_4 di lavoro della ricorrente e che l'ufficio di Viterbo non rientrava tra i Centri accipienti oggetto dei citati accordi sindacali per il personale inidoneo al recapito . Deduceva altresì che l'ufficio di Viterbo aveva personale in esubero e che i dipendenti assunti con contratti a termine lavoravano part-time ed erano tutti lavoratori idonei alla movimentazione dei carichi e al lavoro notturno, attività per le quali la ricorrente non era sottoposta a sorveglianza sanitaria e alla quale non poteva essere applicata. Evidenziava che i lavoratori indicati in ricorso dalla ricorrente erano lavoratori in esubero e che alcuni erano cessati dal servizio . Allegava documentazione attestante l'esubero dei dipendenti addetti alle lavorazioni interne del Centro di Viterbo al momento della assegnazione temporanea della ricorrente a FI. Precisava che la ricorrente era stata assegnata temporaneamente alla sede di Viterbo Ufficio lavorazioni interne, malgrado l'esubero del personale per la necessità di tutelare la sua salute ex art.2087 c.c. e in quanto era assente altra dipendente di analogo inquadramento per malattia. Contestava che fosse applicabile la normativa ex art.2103 c.c. e insisteva nella legittimità dei provvedimenti emessi. Evidenziava che comunque la ricorrente non aveva mai preso servizio a FI. 3. Alla udienza dell'11.4.2025, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si procedeva al libero interrogatorio delle parti . All'esito le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice, ammetteva la documentazione medica relativa alla madre della ricorrente esibita in udienza e rinviava la causa per discussione alla udienza del 3.7.2025 con termine per note. Alla udienza del 3.7.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Il ricorso non è fondato. La ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti di assegnazione temporanea della stessa al CS di FI. Occorre esaminare la citata documentazione. In data 11.10.2023 la ricorrente, su richiesta della stessa, è stata sottoposta a visita medica di idoneità alla mansione specifica, all'esito della quale è stata dichiarata “inidonea temporaneamente per sei mesi” alle mansioni di portalettere, con prescrizione di nuova visita entro il 10.4.2024 ( allegato 1 ). CP_3
A seguito di detto giudizio , in virtù degli Accordi Sindacali del 2 agosto CP_3
e del 21 novembre 2022, con provvedimento del 15.11.2023, ha disposto l'assegnazione della lavoratrice dichiarata inidonea temporaneamente per sei mesi alle mansioni di portalettere, con decorrenza dal 29.11.2023, presso il CS di FI per lo svolgimento di mansioni di Addetto alla Produzione e con riconoscimento del trattamento di cui all'art. 40 del Ccnl (all. 2 POSTE) Successivamente, in data 1.3.2024 e sempre su richiesta della lavoratrice, la signora è stata sottoposta ad ulteriore visita medica di idoneità alla Pt_1 mansione specifica risultando “inidonea temporaneamente per sei mesi” alle mansioni di portalettere, con prescrizione di nuova visita entro il'1.9.2024 (all. 4 POSTE) Sulla base di detto certificato con provvedimento del 28.3.2024, la convenuta, in applicazione degli Accordi Sindacali del 2 agosto e del 21 novembre 2022, ha confermato l'applicazione temporanea della ricorrente presso il CS di FI per lo svolgimento di mansioni di Addetto alla Produzione e con riconoscimento del trattamento di cui all'art. 40 del Ccnl (all. 5 ). CP_3
In data 15.7.2024 la ricorrente è stata sottoposta a visita periodica del Medico Competente che ha reso il seguente giudizio di idoneità alle mansioni di portalettere con le prescrizioni: “non adibire a recapito esterno a piedi;
non adibire a recapito esterno con autoveicolo;
non adibire a recapito esterno con bicicletta;
non adibire a recapito esterno con motociclo;
non adibire a recapito esterno con quadriciclo”, con prescrizione di nuova visita entro il 15.10.2024 (all. 6 ) CP_3
Tale giudizio medico ha accertato pertanto che la ricorrente non potesse essere adibita al recapito esterno con nessun mezzo e neanche a piedi. Con provvedimento del 3.9.2024 - in seguito al giudizio di inidoneità alle mansioni di recapito esterno per ulteriori tre mesi la Società convenuta ha comunicato alla ricorrente la prosecuzione dell'applicazione temporanea presso il CS di FI per lo svolgimento di mansioni compatibili al proprio giudizio di inidoneità (all. 7 ). CP_3
Successivamente, allo scadere dei tre mesi dalla precedente visita del 15.7.2024, in data 15.10.2024 la ricorrente è stata sottoposta a visita periodica del Medico Competente che ha reso un giudizio di idoneità alle mansioni di portalettere con le seguenti prescrizioni: “non adibire a recapito esterno a piedi;
non adibire a recapito esterno con autoveicolo;
non adibire a recapito esterno con bicicletta;
non adibire a recapito esterno con motociclo;
non adibire a recapito esterno con quadriciclo”, con prescrizione di nuova visita entro il 15.4.2025 (all. 8 ) CP_3
Con provvedimento del 19.11.2024 - in seguito alla visita medica del 15.10.2024, la Società convenuta ha comunicato alla ricorrente la prosecuzione dell'applicazione temporanea presso il CS di FI per lo svolgimento di mansioni compatibili al proprio giudizio di inidoneità al recapito esterno (all. 9
);. CP_3 Al riguardo si rileva come abbia dedotto che la ricorrente non abbia mai CP_3 preso servizio presso il CS di FI e tale fatto è stato confermato dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio. 5.Occorre altresì esaminare gli accordi sindacali posti a base dei provvedimenti di assegnazione temporanea della ricorrente all di FI. CP_4
Tali accordi sono stati stipulati nell'ottica di migliorare l'organizzazione e l'efficienza del servizio In particolare, si legge nell'Accordo del 2.8.2022: “al fine di efficientare il processo di lavorazione e ripartizione della corrispondenza e dei pacchi da affidare al portalettere per la consegna al destinatario, le Parti hanno convenuto di superare le attività di Lavorazioni Interne attualmente svolte presso i Centri di Distribuzione e di implementare il progetto di evoluzione e trasformazione delle attività stesse che prevede: a) la riconduzione delle attività di Lavorazioni Interne nell'ambito organizzativo dello smistamento;
b) la concentrazione di tali attività nei nodi presso i quali il prodotto verrà lavorato e smistato in ottica di bacino alimentando più Centri di Distribuzione con prodotto già ripartito per sub- zona di recapito attraverso l'ausilio della tecnologia DSM (Ripartizione Statica Assistita); i nodi presso cui verranno accentrate le lavorazioni potranno essere i Centri di Smistamento (CS), i Centri Operativi (CO) e gli attuali Centri di Distribuzione che, in tale nuova configurazione comprensiva di smistamento, oltre che di recapito, verranno rinominati Centri Logistici (CL); c) l'evoluzione della figura di Addetto Lavorazioni Interne in Addetto produzione. […]; (all. 11 POSTE ) Con l'Accordo del 2.8.2022 le Parti, nel definire la nuova macro organizzazione di settore, il dimensionamento complessivo dello stesso e le conseguenti modifiche di processo da apportare alle attività di recapito, hanno demandato ad un successivo accordo la definizione della nuova macro organizzazione dei Centri interessati dalla riorganizzazione, la gestione del personale inidoneo al recapito, i criteri e le modalità di assegnazione del personale presso i Centri Accentranti e di valorizzazione/riqualificazione verso altri ambiti professionali, i criteri di sostituzione in caso di assenza, la definizione delle materie da rimandare - attraverso lo strumento dell'esame congiunto - a livello territoriale (all. 11 ). CP_3
Con l'accordo del 21.11.2022 è stata concordata la modalità di gestione del personale temporaneamente inidoneo al recapito - per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità temporanea allo svolgimento della mansione di portalettere . Detto accordo al punto 4, ha statuito: “Per effetto di quanto previsto dalla manovra di accentramento e razionalizzazione delle attività di lavorazioni interne, secondo la macro organizzazione definita con il Verbale del 2 agosto 2022, le Parti ritengono necessario ridefinire la disciplina della inidoneità allo svolgimento delle attività di recapito da parte dei portalettere al fine di assicurare il più utile reimpiego delle risorse interessate in coerenza con i fabbisogni e con la nuova organizzazione aziendale” e, al punto 4, lett. a) ha previsto: “INIDONEITA' TEMPORANEA AL RECAPITO “Il lavoratore al quale sia stata certificata dalle strutture competenti l'incompatibilità temporanea tra la mansione di portalettere e lo stato di salute sarà applicato, con eventuale riconoscimento del regime di trasferta secondo quanto previsto dall'art. 40 del vigente CCNL, presso il Nodo di Rete (CS/CO) più vicino alla propria sede di lavoro. Tale applicazione sarà disposta sin dalla presentazione, da parte del dipendente, del certificato medico di parte che attesti l'incompatibilità tra il proprio stato di salute e la mansione di portalettere.” (all. 12, Poste).
6.Sulla base della documentazione sopra richiamata emerge chiaramente come l'assegnazione temporanea della ricorrente al CS di FI non possa essere qualificata come trasferimento, bensì come trasferta, avente natura temporanea e non legata ad esigenze organizzative del datore di lavoro ma piuttosto alla esigenza di tutelare la salute del lavoratore dichiarato inidoneo temporaneamente alle mansioni per le quali è stato assunto sulla base degli accordi sindacali sottoscritti dalla azienda con le Organizzazioni sindacali più rappresentative.. Ininfluenti sono quindi i profili di illegittimità richiamati da parte ricorrente in ordine all'art.2103 c.c.
7. L'assegnazione consegue ad una espressa richiesta della lavoratrice che, a seguito di visita di inidoneità temporanea ha richiesto l'assegnazione a mansioni a lei consone alle quali è stata assegnata da sulla base delle CP_3 procedure concordate con le Organizzazioni sindacali più rappresentative che hanno individuato la necessità di assegnare i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione al Nodo di rete (CS /CO) più vicino). La resistente ha provato con la documentazione allegata che il Nodo di rete più vicino alla sede di lavoro della ricorrente è il CS di FI ed ha altresì provato tramite la documentazione allegata di aver sempre informato le OOSS del numero del personale presente presso detti Uffici. La legittimità dell'assegnazione si fonda quindi su detti accordi che hanno contemperato le reciproche esigenze dei lavoratori inidonei temporaneamente alla mansioni di portalettere e del datore di lavoro di usufruire della residua idoneità lavorativa del lavoratore stesso.
8. Il ricorso deve quindi essere rigettato avendo al datrice di lavoro tutelato l'integrità fisica della ricorrente adibendola a mansioni compatibili con la sua patologia nell'ambito delle sedi di lavoro idonee a recepire tale lavoratore temporaneamente inidoneo al servizio come concordato con le Organizzazioni sindacali.
9.Il fatto che al rientro in servizio la ricorrente sia stata assegnata temporaneamente alla sede di Viterbo non contrasta con tali deduzioni, essendo pacifico che tale assegnazione era temporanea a fronte della presentazione di un certificato medico consegnato al momento della ripresa del servizio dalla ricorrente, che escludeva la possibilità per la ricorrente di guidare il mezzo aziendale e dovendo la datrice di lavoro tutelare nell'immediatezza la lavoratrice. Inoltre ha dedotto che in quel periodo la ricorrente ha di fatto sostituito CP_3 altra dipendente con il suo inquadramento assente per malattia e tale fatto non è stato contestato specificamente da parte ricorrente e deve ritenersi pacifico.
10 ha poi provato con la documentazione allegata come l'ufficio di CP_3
Viterbo avesse esubero di personale. 11.L'assegnazione temporanea della ricorrente a detto ufficio era quindi necessariamente transitoria e legata a questioni contingenti a tutela della salute della lavoratrice. Una volta accertata dal medico competente la inidoneità temporanea della lavoratrice alla attività di recapito esterno, accertamento successivo, ha CP_3 legittimamente applicato la procedura concordata con le OO.SS. di assegnazione temporanea della lavoratrice al Nodo di rete più vicino e quindi a FI.
12.Ininfluente è poi la documentazione medica del 7.4.2025 relativa alla situazione di disabilità della madre della ricorrente accertata nelle more del giudizio, essendo l'assegnazione della ricorrente a FI dipesa da presupposti diversi e non essendo stata avanzata nel presente giudizio alcuna impugnativa di trasferimento per violazione della legge 104/1992. La particolarità della vicenda giustifica malgrado la soccombenza la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 3.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.2427/2025 R.G.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
elett.te dom.ta in Roma, alla Circonvallazione Trionfale 1, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Caponera e dell'avv. Marzia Guadagni, che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Arturo Maresca giusta procura alle liti allo stesso rilasciata dalla dott.ssa CP_2
nella qualità di Dirigente Responsabile di Risorse Umane e
[...]
Organizzazione della Società, in forza dei poteri conferiti per atto Notaio
, del 18 novembre 2024 n. rep. 57011 - raccolta n. 16799 – Persona_1 reg.to a Roma 5 in data 20 novembre 2024 al n. 11407 serie 1/T, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22.
RESISTENTE
all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 3.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato telematicamente in data 22.1.2025 e ritualmente notificato conveniva in giudizio avanzando Parte_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così pronunciare”: A) accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'illegittimità e infondatezza- degli atti di variazione del luogo di lavoro, del 15 novembre 2023, 28 marzo 2024, 3 settembre 2024 e 19 novembre 2024, rispettivamente contraddistinti al numero di protocollo RURC 8691, RURC 2664, RURC 6970 e RURC 8996 per mezzo dei quali la società Controparte_3 ha disposto l'applicazione temporanea della signora Presso il Centro di
[...] Parte_1
FI . B) - in virtù dell'accoglimento del primo capo di domanda, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad essere applicata al Centro Logistico di Viterbo e per l'effetto Parte_1 ordinare alla società di applicare, la sig.ra per lo svolgimento Controparte_3 Pt_1 delle mansioni di addetta alla produzione, proprie del livello di inquadramento, presso il medesimo centro logistico. C) In via subordinata accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere adibita presso il Centro Logistico di Viterbo a mansioni effettivamente compatibili con la propria salute, e per l'effetto, ordinare a di adibire la signora a Controparte_1 Pt_1 mansioni effettivamente compatibili con la propria salute presso il Centro Logistico di Viterbo. D) Condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2087 c.c. nella misura ritenuta secondo giustizia. E) Con condanna al compenso professionale nonché spese generali e rivalsa c.p.a. (si rinuncia all'iva aderendosi al regime forfettario) da distrarsi “ Deduceva la ricorrente:
- che era dipendente di dal 2006 con mansioni di addetta al recapito da CP_3 ultimo inquadrata nel livello D senior;
- che era stata assegnata all'unità produttiva di Viterbo che era vicino a dove la stessa abitava;
- che aveva sempre espletato fino al 28.2.2023 mansioni di portalettere;
- che a seguito di un episodio morbigeno con attacchi di panico e agorafobia era stata costretta a richiedere un lungo periodo di malattia da marzo 2023 a luglio 2023;
- che malgrado le cure prescritte alla fine della malattia era stata costretta a chiedere un periodo di ferie non potendo ancora rientrare in servizio e guidare l'autovettura di servizio;
- che al termine del periodo di ferie, per interrompere comunque il periodo di assenza, si era presentata in data 1.8.2023 presso il luogo di lavoro a Viterbo via dell'Industria 57 con una certificazione medica che attestava la presenza di una patologia incompatibile con l'uso del mezzo aziendale;
- che la direttrice dell'ufficio dottoressa aveva pertanto assegnato la Per_2 ricorrente alle lavorazioni interne presso la sezione valori confermando l'orario di lavoro che la stessa aveva in precedenza;
- che aveva svolto tutte le attività della sezione valori rappresentate dalle attività di smistamento assegnazione, restituzione, archiviazione di atti giudiziari, posta raccomandata, pacchi, telegrammi, oggetti a firma e contrassegni dal 1.8.2023 al 28.11.2023. Deduceva che “inspiegabilmente e senza che sussistessero reali ragioni organizzative, come di seguito più dettagliatamente e ampiamente si dirà, la compagine sociale e attuale convenuta, a seguito di plurimi giudizi di inidoneità alla mansione specifica di portalettere intervenuti in data: 11 ottobre 2023, 01 marzo 2024, 15 luglio 2024 e 15 ottobre 2024, provvedeva a disporre la sua applicazione temporanea al centro di smistamento di Roma FI a) in data 15 novembre 2023, con atto recante numero di protocollo 8691, b) in data 28 marzo 2024, con atto avente numero di protocollo RURC 2664, c) il giorno 3 settembre 2024, con atto contraddistinto al numero di protocollo RURC 6970 , d) il giorno 19 novembre 2024 con atto recante numero di protocollo RURC 8996 “. Precisava che in data 20.9.2024 aveva richiesto un congedo trimestrale non retribuito anche per poter assistere la madre anziana e fragile e che tale congedo era stato accolto e che pertanto il rapporto di lavoro era stato sospeso Premessi tali fatti deduceva la illegittimità dei provvedimenti emessi da CP_3 perché in violazione dell'art.2087 c.c. e dell'art.42 D.Lgs 81/2008 che imponevano al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute della lavoratrice verificando se esistevano mansioni disponibili alle quali poter adibire la dipendente. Precisava che proprio l'aver adibito in via temporanea la ricorrente all'Ufficio di Viterbo sezione valori, provava che in detto ufficio vi erano posizioni disponibili alle quali adibire la ricorrente e che pertanto il trasferimento alla sede di FI distante molti chilometri dalla abitazione della ricorrente si configurava illegittima e in contrasto anche con la necessità di salvaguardare la sua salute essendo la stessa per motivi di salute impossibilitata ad utilizzare la macchina e a fare viaggi lunghi. Richiamava al riguardo le certificazioni mediche del medico del lavoro e in particolare quella del 15.7.2024 con il seguente giudizio: ““idonea alla mansione di portalettere, “con prescrizioni/o limitazioni;
Non adibire a recapito esterno a piedi;
non adibire a recapito esterno con autoveicolo;
non adibire a recapito esterno con bicicletta;
non adibire a recapito esterno con moto;
non adibire a recapito esterno con quadri ciclo. Si consiglia attività lavorativa presso sede di assegnazione CL Viterbo” Contestava pertanto la legittimità del trasferimento disposto a FI non sussistendo le comprovate ragioni organizzative richieste dall'art.2103 c.c. Deduceva altresì che l'ufficio di Viterbo dove era stata in un primo momento assegnata temporaneamente aveva assunto numerosi dipendenti con contratto a termine e che quindi non vi era una situazione di esubero del personale. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto Evidenziava che la ricorrente era stata assegnata temporaneamente all'Ufficio di FI in base agli accordi sindacali del 2.8.2022 e del 21.11.2022 che erano stati sottoscritti in relazione alle esigenze riorganizzative delle attività anche alla luce delle nuove tecnologie e che per i dipendenti inidonei al recapito avevano previsto l'assegnazione al di rete (CS/CO) più vicino Pt_2 alla sede di lavorio a cui era assegnato il dipendente interessato. Evidenziava che l di FI era il più vicino alla precedente sede CP_4 di lavoro della ricorrente e che l'ufficio di Viterbo non rientrava tra i Centri accipienti oggetto dei citati accordi sindacali per il personale inidoneo al recapito . Deduceva altresì che l'ufficio di Viterbo aveva personale in esubero e che i dipendenti assunti con contratti a termine lavoravano part-time ed erano tutti lavoratori idonei alla movimentazione dei carichi e al lavoro notturno, attività per le quali la ricorrente non era sottoposta a sorveglianza sanitaria e alla quale non poteva essere applicata. Evidenziava che i lavoratori indicati in ricorso dalla ricorrente erano lavoratori in esubero e che alcuni erano cessati dal servizio . Allegava documentazione attestante l'esubero dei dipendenti addetti alle lavorazioni interne del Centro di Viterbo al momento della assegnazione temporanea della ricorrente a FI. Precisava che la ricorrente era stata assegnata temporaneamente alla sede di Viterbo Ufficio lavorazioni interne, malgrado l'esubero del personale per la necessità di tutelare la sua salute ex art.2087 c.c. e in quanto era assente altra dipendente di analogo inquadramento per malattia. Contestava che fosse applicabile la normativa ex art.2103 c.c. e insisteva nella legittimità dei provvedimenti emessi. Evidenziava che comunque la ricorrente non aveva mai preso servizio a FI. 3. Alla udienza dell'11.4.2025, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si procedeva al libero interrogatorio delle parti . All'esito le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice, ammetteva la documentazione medica relativa alla madre della ricorrente esibita in udienza e rinviava la causa per discussione alla udienza del 3.7.2025 con termine per note. Alla udienza del 3.7.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Il ricorso non è fondato. La ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti di assegnazione temporanea della stessa al CS di FI. Occorre esaminare la citata documentazione. In data 11.10.2023 la ricorrente, su richiesta della stessa, è stata sottoposta a visita medica di idoneità alla mansione specifica, all'esito della quale è stata dichiarata “inidonea temporaneamente per sei mesi” alle mansioni di portalettere, con prescrizione di nuova visita entro il 10.4.2024 ( allegato 1 ). CP_3
A seguito di detto giudizio , in virtù degli Accordi Sindacali del 2 agosto CP_3
e del 21 novembre 2022, con provvedimento del 15.11.2023, ha disposto l'assegnazione della lavoratrice dichiarata inidonea temporaneamente per sei mesi alle mansioni di portalettere, con decorrenza dal 29.11.2023, presso il CS di FI per lo svolgimento di mansioni di Addetto alla Produzione e con riconoscimento del trattamento di cui all'art. 40 del Ccnl (all. 2 POSTE) Successivamente, in data 1.3.2024 e sempre su richiesta della lavoratrice, la signora è stata sottoposta ad ulteriore visita medica di idoneità alla Pt_1 mansione specifica risultando “inidonea temporaneamente per sei mesi” alle mansioni di portalettere, con prescrizione di nuova visita entro il'1.9.2024 (all. 4 POSTE) Sulla base di detto certificato con provvedimento del 28.3.2024, la convenuta, in applicazione degli Accordi Sindacali del 2 agosto e del 21 novembre 2022, ha confermato l'applicazione temporanea della ricorrente presso il CS di FI per lo svolgimento di mansioni di Addetto alla Produzione e con riconoscimento del trattamento di cui all'art. 40 del Ccnl (all. 5 ). CP_3
In data 15.7.2024 la ricorrente è stata sottoposta a visita periodica del Medico Competente che ha reso il seguente giudizio di idoneità alle mansioni di portalettere con le prescrizioni: “non adibire a recapito esterno a piedi;
non adibire a recapito esterno con autoveicolo;
non adibire a recapito esterno con bicicletta;
non adibire a recapito esterno con motociclo;
non adibire a recapito esterno con quadriciclo”, con prescrizione di nuova visita entro il 15.10.2024 (all. 6 ) CP_3
Tale giudizio medico ha accertato pertanto che la ricorrente non potesse essere adibita al recapito esterno con nessun mezzo e neanche a piedi. Con provvedimento del 3.9.2024 - in seguito al giudizio di inidoneità alle mansioni di recapito esterno per ulteriori tre mesi la Società convenuta ha comunicato alla ricorrente la prosecuzione dell'applicazione temporanea presso il CS di FI per lo svolgimento di mansioni compatibili al proprio giudizio di inidoneità (all. 7 ). CP_3
Successivamente, allo scadere dei tre mesi dalla precedente visita del 15.7.2024, in data 15.10.2024 la ricorrente è stata sottoposta a visita periodica del Medico Competente che ha reso un giudizio di idoneità alle mansioni di portalettere con le seguenti prescrizioni: “non adibire a recapito esterno a piedi;
non adibire a recapito esterno con autoveicolo;
non adibire a recapito esterno con bicicletta;
non adibire a recapito esterno con motociclo;
non adibire a recapito esterno con quadriciclo”, con prescrizione di nuova visita entro il 15.4.2025 (all. 8 ) CP_3
Con provvedimento del 19.11.2024 - in seguito alla visita medica del 15.10.2024, la Società convenuta ha comunicato alla ricorrente la prosecuzione dell'applicazione temporanea presso il CS di FI per lo svolgimento di mansioni compatibili al proprio giudizio di inidoneità al recapito esterno (all. 9
);. CP_3 Al riguardo si rileva come abbia dedotto che la ricorrente non abbia mai CP_3 preso servizio presso il CS di FI e tale fatto è stato confermato dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio. 5.Occorre altresì esaminare gli accordi sindacali posti a base dei provvedimenti di assegnazione temporanea della ricorrente all di FI. CP_4
Tali accordi sono stati stipulati nell'ottica di migliorare l'organizzazione e l'efficienza del servizio In particolare, si legge nell'Accordo del 2.8.2022: “al fine di efficientare il processo di lavorazione e ripartizione della corrispondenza e dei pacchi da affidare al portalettere per la consegna al destinatario, le Parti hanno convenuto di superare le attività di Lavorazioni Interne attualmente svolte presso i Centri di Distribuzione e di implementare il progetto di evoluzione e trasformazione delle attività stesse che prevede: a) la riconduzione delle attività di Lavorazioni Interne nell'ambito organizzativo dello smistamento;
b) la concentrazione di tali attività nei nodi presso i quali il prodotto verrà lavorato e smistato in ottica di bacino alimentando più Centri di Distribuzione con prodotto già ripartito per sub- zona di recapito attraverso l'ausilio della tecnologia DSM (Ripartizione Statica Assistita); i nodi presso cui verranno accentrate le lavorazioni potranno essere i Centri di Smistamento (CS), i Centri Operativi (CO) e gli attuali Centri di Distribuzione che, in tale nuova configurazione comprensiva di smistamento, oltre che di recapito, verranno rinominati Centri Logistici (CL); c) l'evoluzione della figura di Addetto Lavorazioni Interne in Addetto produzione. […]; (all. 11 POSTE ) Con l'Accordo del 2.8.2022 le Parti, nel definire la nuova macro organizzazione di settore, il dimensionamento complessivo dello stesso e le conseguenti modifiche di processo da apportare alle attività di recapito, hanno demandato ad un successivo accordo la definizione della nuova macro organizzazione dei Centri interessati dalla riorganizzazione, la gestione del personale inidoneo al recapito, i criteri e le modalità di assegnazione del personale presso i Centri Accentranti e di valorizzazione/riqualificazione verso altri ambiti professionali, i criteri di sostituzione in caso di assenza, la definizione delle materie da rimandare - attraverso lo strumento dell'esame congiunto - a livello territoriale (all. 11 ). CP_3
Con l'accordo del 21.11.2022 è stata concordata la modalità di gestione del personale temporaneamente inidoneo al recapito - per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità temporanea allo svolgimento della mansione di portalettere . Detto accordo al punto 4, ha statuito: “Per effetto di quanto previsto dalla manovra di accentramento e razionalizzazione delle attività di lavorazioni interne, secondo la macro organizzazione definita con il Verbale del 2 agosto 2022, le Parti ritengono necessario ridefinire la disciplina della inidoneità allo svolgimento delle attività di recapito da parte dei portalettere al fine di assicurare il più utile reimpiego delle risorse interessate in coerenza con i fabbisogni e con la nuova organizzazione aziendale” e, al punto 4, lett. a) ha previsto: “INIDONEITA' TEMPORANEA AL RECAPITO “Il lavoratore al quale sia stata certificata dalle strutture competenti l'incompatibilità temporanea tra la mansione di portalettere e lo stato di salute sarà applicato, con eventuale riconoscimento del regime di trasferta secondo quanto previsto dall'art. 40 del vigente CCNL, presso il Nodo di Rete (CS/CO) più vicino alla propria sede di lavoro. Tale applicazione sarà disposta sin dalla presentazione, da parte del dipendente, del certificato medico di parte che attesti l'incompatibilità tra il proprio stato di salute e la mansione di portalettere.” (all. 12, Poste).
6.Sulla base della documentazione sopra richiamata emerge chiaramente come l'assegnazione temporanea della ricorrente al CS di FI non possa essere qualificata come trasferimento, bensì come trasferta, avente natura temporanea e non legata ad esigenze organizzative del datore di lavoro ma piuttosto alla esigenza di tutelare la salute del lavoratore dichiarato inidoneo temporaneamente alle mansioni per le quali è stato assunto sulla base degli accordi sindacali sottoscritti dalla azienda con le Organizzazioni sindacali più rappresentative.. Ininfluenti sono quindi i profili di illegittimità richiamati da parte ricorrente in ordine all'art.2103 c.c.
7. L'assegnazione consegue ad una espressa richiesta della lavoratrice che, a seguito di visita di inidoneità temporanea ha richiesto l'assegnazione a mansioni a lei consone alle quali è stata assegnata da sulla base delle CP_3 procedure concordate con le Organizzazioni sindacali più rappresentative che hanno individuato la necessità di assegnare i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione al Nodo di rete (CS /CO) più vicino). La resistente ha provato con la documentazione allegata che il Nodo di rete più vicino alla sede di lavoro della ricorrente è il CS di FI ed ha altresì provato tramite la documentazione allegata di aver sempre informato le OOSS del numero del personale presente presso detti Uffici. La legittimità dell'assegnazione si fonda quindi su detti accordi che hanno contemperato le reciproche esigenze dei lavoratori inidonei temporaneamente alla mansioni di portalettere e del datore di lavoro di usufruire della residua idoneità lavorativa del lavoratore stesso.
8. Il ricorso deve quindi essere rigettato avendo al datrice di lavoro tutelato l'integrità fisica della ricorrente adibendola a mansioni compatibili con la sua patologia nell'ambito delle sedi di lavoro idonee a recepire tale lavoratore temporaneamente inidoneo al servizio come concordato con le Organizzazioni sindacali.
9.Il fatto che al rientro in servizio la ricorrente sia stata assegnata temporaneamente alla sede di Viterbo non contrasta con tali deduzioni, essendo pacifico che tale assegnazione era temporanea a fronte della presentazione di un certificato medico consegnato al momento della ripresa del servizio dalla ricorrente, che escludeva la possibilità per la ricorrente di guidare il mezzo aziendale e dovendo la datrice di lavoro tutelare nell'immediatezza la lavoratrice. Inoltre ha dedotto che in quel periodo la ricorrente ha di fatto sostituito CP_3 altra dipendente con il suo inquadramento assente per malattia e tale fatto non è stato contestato specificamente da parte ricorrente e deve ritenersi pacifico.
10 ha poi provato con la documentazione allegata come l'ufficio di CP_3
Viterbo avesse esubero di personale. 11.L'assegnazione temporanea della ricorrente a detto ufficio era quindi necessariamente transitoria e legata a questioni contingenti a tutela della salute della lavoratrice. Una volta accertata dal medico competente la inidoneità temporanea della lavoratrice alla attività di recapito esterno, accertamento successivo, ha CP_3 legittimamente applicato la procedura concordata con le OO.SS. di assegnazione temporanea della lavoratrice al Nodo di rete più vicino e quindi a FI.
12.Ininfluente è poi la documentazione medica del 7.4.2025 relativa alla situazione di disabilità della madre della ricorrente accertata nelle more del giudizio, essendo l'assegnazione della ricorrente a FI dipesa da presupposti diversi e non essendo stata avanzata nel presente giudizio alcuna impugnativa di trasferimento per violazione della legge 104/1992. La particolarità della vicenda giustifica malgrado la soccombenza la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 3.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso