Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6385 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha12838
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 19767/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4563/2021 del
09/06/2021 del Tribunale di Napoli (RG. n. 12838/2021) e vertente tra
(C.F. , nato a [...] l'8 Parte_1 C.F._1 gennaio 1975, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Bocchetti;
Attore Opponente
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.08.1977 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Appella;
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
1) Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, invalidità del titolo su cui fonda la pretesa azionata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accertare e dichiarare che le somme ingiunte non sono dovute e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) Accertare e dichiarare l'incapacità di intendere e di volere del Sig. al momento dell'atto di Parte_1 compravendita del 15 luglio 2016, raccolta con atto del
1.923 raccolta n. Persona_1
1.492;
4) Per l'effetto, annullare la predetta compravendita, e dichiarare la restituzione dei beni a titolo gratuito dalla sig.ra , unico titolare dei beni Parte_2 Pt_1 precisati nel corso del processo in virtù del patto fiduciario di cui in premessa;
5) Condannare la signora ex art. 96 c.p.c., Controparte_1 nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio da attribuirsi al difensore di parte attrice per anticipo fattone;
Per la convenuta opposta:
1) Rigettare l'opposizione, e per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo già esecutivo n. 4563/2021 del
09/06/2021;
2) Condannare il signor ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
3) Condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore costituito per averne fatto anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si oppone decreto ingiuntivo n. 4563/2021 del Parte_1
09/06/2021 con il quale gli è stato imposto il pagamento della somma di euro 65000,00, oltre interessi e spese.
Per giustificare l'opposizione l'attore opponente ha dedotto: che era stato legato sentimentalmente a dal 1993 e Controparte_1 che nel 2007 l'aveva sposata;
che dall'unione nel 2010 era nato che nel 2001 la madre, aveva Persona_2 CP_2 stipulato un atto di compravendita relativo all'immobile sito in Napoli alla Via Carlo Della Gatta, n°15 e glielo aveva intestato;
che in seguito lo aveva intestato fiduciariamente alla per evitare l'aggressione dei creditori;
che nel 2008 CP_1 la madre aveva acquistato un altro immobile a Napoli alla Via
Eleonora Pimentel Fonseca, n°16 Sc. B intestandolo ancora una volta in via fiduciaria alla;
che nel 2013 si era CP_1 separato dalla e nel 2016 era stata dichiarata la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che la si era rifiutata di ritrasferire i beni che le erano CP_1 stati intestati fiduciariamente e solo dopo vari tentativi della famiglia aveva accettato di trasferire la titolarità dei Pt_1 beni con un atto di compravendita inducendolo a consegnarle un assegno di euro 65000,00 che avrebbe dovuto essere restituito subito dopo il rogito notarile;
che aveva chiesto più volte la restituzione del predetto assegno ma l'istanza non era stata accolta dalla convenuta;
che a distanza di cinque anni dalla stipula del contratto di vendita la convenuta aveva messo in pagamento l'assegno bancario iniziando una serie di procedure esecutive;
che il contratto di compravendita del 15.7.2016 era nullo in quanto sottoscritto in stato d'incapacità naturale condizione determinata dalla interruzione del rapporto di coppia con la convenuta e delle condotte della ex moglie.
ha resistito all'opposizione e ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto contestando la natura fiduciaria dei trasferimenti indicati dal Durante e la condizione d'incapacità naturale denunciata.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
L'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa sulla base dell'assegno di euro 65000,00 emesso dal ed il rilascio Pt_1 del titolo trova la sua piena giustificazione nell'atto di compravendita del 15.7.2016.
La natura fiduciaria dei trasferimenti effettuati da in CP_2 favore di avrebbe potuto essere fatta valere Controparte_1 dalla e naturalmente avrebbe dovuto essere provata. CP_2 Nessuno dei due presupposti è stato integrato.
Quanto alla menomata condizione personale indicata dal per Pt_1 invocare l'annullamento del contratto del 15.7.2016, va osservato che l'incapacità naturale dalla quale l'art. 428 c.c. fa discendere l'annullamento dell'atto o del contratto richiede l'esistenza non di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive ma la prova rigorosa che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto era privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Spetta al soggetto che denuncia l'incapacità di dare la prova dello stato appena descritto.
Nel caso in esame non sussiste nessun elemento dal quale potersi desumere che il Durante fosse privo in modo assoluto di comprendere il valore ed il significato dell'atto concluso il
15.7.2016.
Il contratto è stato concluso in forma di atto pubblico alla presenza del notaio e già questo depone a favore dell'insussistenza dello stato d'incapacità.
A ciò si aggiunge che il contratto segue di pochi mesi la pronuncia della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il e la Pt_1 CP_1
La sentenza di divorzio è stata emessa a distanza di pochi mesi dalla presentazione del ricorso congiunto dell'attore e della convenuta.
Tale esito della vicenda coniugale sconfessa la ricostruzione dei rapporti tra le parti compiuta dal nell'opposizione. Pt_1
La deduzione dell'opponete che ha imputato alla separazione la sua condizione d'incapacità non appare coerente con la circostanza che la crisi coniugale era già divenuta irreversibile alla fine del
2013. Da ultimo lo stato di alterazione è smentito dal tenore delle conversazioni tra il e la;
si tratta di Pt_1 CP_1 dialoghi in cui emerge un contrasto tra le parti per questioni economiche, come accade più che di frequente nelle separazioni personali tra coniugi, ma non traspare una condizione menomata del ed una sua soggezione piscologica alla Pt_1 CP_1
Alla luce dei rilievi che precedono l'opposizione deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 52000,01 ed euro 260000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4563/2021 proposta da nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 4563/2021 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653
c.p.c.
2) Condanna al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio che liquida in euro 9000,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Aldo
Appella.
Napoli, 25.6.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa