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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
pagina 1 di 13 Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1819/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato a ME (Brasile) il [...], in [...] e, Controparte_1
unitamente a nella qualità di genitore esercente la Controparte_2
responsabilità genitoriale sui minori:
, nato a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
, nata a [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Carosi Vincenzo, ed elettivamente domiciliati in Roma, piazza
Benedetto Cairoli n. 2
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_5 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.11.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_5 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_5 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti in via diretta del cittadino italiano nato il Persona_2
13.05.1878 nel Comune di Matrice (CB); costui, dopo essersi traferito in Brasile, contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva Persona_3 Per_4
il 23.06.1909; sposava dalla loro unione nasceva
[...] Persona_4 Persona_5
in data 27.03.1938; sposava Persona_6 Persona_6 [...]
e dalla loro unione nascevano due figli: il CP_6 Persona_7
19.11.1959 e il 26.12.1961; sposava CP_7 Persona_7
pagina 2 di 13 e dalla loro unione, il 20.02.1982, nasceva Controparte_8 Controparte_1
sposava
[...] Controparte_1 CP_2 CP_2
e dalla loro unione nascevano tre figli: il
[...] Persona_1
9.05.2011; il 13.03.2014; Controparte_3 Controparte_4
il 10.05.2021; sposava e dalla
[...] CP_7 Controparte_9
loro unione nasceva in data 23.09.1987; Parte_1
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile, né aveva Persona_8
mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis ovvero ai sensi della Legge n. 91/1992 ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versavano i competenti Consolati italiani all'estero, i quali, solo ora, stavano procedendo all'esame di domande di cittadinanza avanzate circa un decennio fa.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_5 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Si costituiva il chiedendo, in via principale, la declaratoria di Controparte_5 inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., attesa l'omessa previa proposizione dell'istanza all'autorità amministrativa competente ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 362/1994; in via subordinata, la sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 275 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26.11.2024 sull'art. 1 della legge n. 91/1992.
Evidenziava, nel merito, la mancanza di prova dell'avvio del procedimento amministrativo e l'assenza, conseguentemente, di un effettivo interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria;
la carenza di prova in ordine alla continuità della conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo e alla sua comunicabilità ai ricorrenti, nonché l'insussistenza di un effettivo legame di quest'ultimi con lo Stato italiano, in contrasto con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 della legge n. 91/1992.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
pagina 3 di 13 3. Preliminarmente occorre rilevare l'inammissibilità per intervenuta decadenza delle eccezioni sollevate dal . Controparte_5
A norma dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., la costituzione del convenuto deve avvenire non oltre 10 giorni prima della data fissata per la prima udienza, proponendo – a pena di decadenza – eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel caso in esame, il , ritualmente evocato in giudizio come da notifiche Controparte_5 presenti in atti, si è costituito solo in data 11.03.2025, ovvero 1 giorno prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti (ud. del 12.03.2025), così precludendosi ogni possibilità di formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Ad ogni modo, data la rilevanza delle questioni sollevate, si ritiene opportuno analizzarle e confutarle punto per punto nei paragrafi che seguono.
4. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. Sul punto, sarà sufficiente evidenziare quanto CP_5
segue:
- ciascun ricorrente agisce iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- non è richiesta pronuncia alcuna in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti;
- non consentire il riconoscimento della cittadinanza, sulla scorta della disciplina vigente al momento della proposizione della domanda, condurrebbe ad un'inammissibile interpretatio abrogans della predetta normativa;
- “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.”
[...] “resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta
a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/20022);
- “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato
pagina 4 di 13 all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”
(Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo
e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
5. Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si rivela infondata e deve essere respinta: il mancato decorso del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del DPR n. 362/1994, entro cui la PA può decidere, è irrilevante in quanto, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi che il decorso di tale termine sia previsto a pena di improcedibilità, atteso che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (24 Cost.), non sono suscettibili di applicazione analogica. In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge. Ed ancora, “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per
l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr.
pagina 5 di 13 Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege”
(Tribunale Genova, sent. 802/2025). È stato dunque escluso che tale domanda costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, richiamandosi espressamente il principio del “doppio binario”, secondo cui “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto”
(Cass. Civ. SSUU 28873/2008),
6. Sulla carenza di prova: genericità dell'eccezione
Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SSUU
25317/2022 e 25318/2022): nel caso di specie, la documentazione posta a corredo della domanda si rivela completa ed esaustiva e la parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
7. Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295
c.p.c.
In primo luogo, si osserva che l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. non può trovare accoglimento, non essendo contemplata dall'ordinamento la possibilità dell'invocata sospensione: la parte convenuta non ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – diversamente, ove l'avesse proposta, il Giudicante avrebbe potuto optare per la rimessione alla Corte Costituzionale, nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza, ovvero pagina 6 di 13 per la decisione nel merito della causa. Invero, la sospensione ex art. 295 c.p.c. costituirebbe una “decisione non coerente con la fisionomia dell'incidente di legittimità costituzionale, dovendosi escludere «la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e “per mere ragioni di opportunità”», tanto che la Consulta si è spinta «a stigmatizzare la prassi della cosiddetta
“sospensione impropria”, vale a dire di quella sospensione disposta, senza l'adozione di un'ordinanza di rimessione a questa Corte, in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stesse norme, sollevata da altro giudice»; ciò sul presupposto che tale prassi «priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro, offerto alla Corte, delle varie posizioni soggettive in gioco», con il rischio così di vedere «alterata la struttura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale» [Corte cost. n. 218/2021, considerato in diritto n. 2]” (cfr. sul punto, nella condivisibile giurisprudenza di merito, Tribunale Torino ord.
Emessa a verbale di udienza del 16.1.2025); ed ancora, "La sospensione del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice quale ipotesi di sospensione facoltativa "ope iudicis" del giudizio, al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, non è configurabile nell'attuale quadro normativo: ove ammessa, infatti, una tale facoltà del giudice - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. Dalla esclusione della configurabilità della detta sospensione facoltativa
"ope iudicis" del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità della stessa, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. " (cfr. Cass. civ. 6121/2024).
Ritiene il giudicante che non vi sia spazio alcuno per l'invocata pregiudizialità, in ragione della manifesta infondatezza della questione.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_5
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul pagina 7 di 13 Funzionamento dell'Unione Europea, ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
La questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante – trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe –, si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass.
SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque,
a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del pagina 8 di 13 potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla
Corte Costituzionale.
Ciò che costituisce orientamento della Sezione Specializzata in intestazione, come da orientamento pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Campobasso.
In conclusione, la questione in commento è manifestamente infondata e deve essere respinta, di tal che occorre procedere alla definizione del contenzioso nel merito.
8. Nel merito
I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato – quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana – di essere discendenti in via diretta del cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Matrice (CB). Persona_2
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, contraeva matrimonio con e Persona_3
dalla loro unione nasceva il 23.06.1909, dando inizio alla linea di discendenza Persona_4
degli odierni ricorrenti.
9. In primo luogo, non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo Per_2
in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del
[...]
15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
pagina 9 di 13 Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire – con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero – che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n.
555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario
(“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma
pagina 10 di 13 espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, abbia posto in essere Persona_2
alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana (quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
10. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da;
Persona_2 Persona_4
- da a;
Persona_4 Persona_6
- da ai suoi due figli: ; Persona_6 Persona_7 CP_7
- da Persona_7 Controparte_1
- da ai suoi tre figli: , Controparte_1 Persona_1
e ; Controparte_3 Controparte_4
- da a . CP_7 Parte_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ali ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo Persona_2
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 11 di 13 La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo al figlio e da costui a Persona_2 Persona_4
atteso che tali passaggi, sebbene intervenuti prima dell'1.01.1948, si Persona_6
pagina 12 di 13 sono registrati da parte di padre;
non si delineano criticità neppure in merito alle ulteriori trasmissioni, parimenti verificatesi in via paterna.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che con la sentenza n. 4466/2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il carattere inesauribile del diritto alla cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni in cui perdura una discriminazione, anche quando si tratti di fatti verificatisi prima dell'1.01.1948, ma i cui effetti si protraggano tuttora.
Accertato, allora, che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata documentata in atti, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani.
11. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_5
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
12. La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1819/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara cittadini italiani i ricorrenti indicati in epigrafe;
2) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) compensa le spese di lite.
Campobasso, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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