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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 94 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. Gemma Maurizi, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di costituzione in riassunzione,
appellante
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, CP_1 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Giampiero Tronci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
appellata-appellante incidentale OGGETTO: accertamento negativo del saldo c/c bancario e ripetizione di indebito.
All'udienza del 13-12-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto;
2) in via principale, respingere per intervenuta prescrizione la domanda di ripetizione delle somme accreditate sul conto corrente e/o per infondatezza le domande proposte da CP_1
3) in subordine, determinare il saldo del conto corrente de quo sulla base delle condizioni di volta in volta applicate dalla banca, comunicate ed accettate dal correntista e conformi alle disposizioni normative e regolamentari in materia, con detrazioni degli accrediti oggetto di prescrizione,
disponendo ctu con la riformulazione dei quesiti sulla base delle contestazioni mosse dalla banca convenuta;
4) con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata-appellante incidentale: voglia la Corte
1) rigettare l'impugnazione principale e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta,
accertare il saldo dei rapporti nn.174726 e 12534 per cui è causa, con condanna di parte appellante principale al pagamento della somma che risulterà dovuta;
2) vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 2005/2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario n. 1747.26, stipulato tra e in CP_1 Parte_1
data 1°-06-1984, contenente il rinvio alle condizioni normalmente praticate dalle banche su piazza per la determinazione del saggio d'interesse nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, per l'effetto dichiarando che il saldo del predetto conto all'estinzione del 3-02-2004 doveva essere determinato senza capitalizzazione alcuna e con l'addebito di interessi al tasso legale fino all'entrata in vigore del Tub e al tasso ex art. 117 Tub dal periodo successivo;
rigettava invece la domanda di nullità proposta relativamente alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione dei c.d. giorni banca rispetto alla data delle operazioni ed alle ulteriori commissioni e spese applicate al rapporto. Disponeva la prosecuzione della causa per l'accertamento del saldo sulla base dei criteri enunciati.
CP_ La società conveniva in giudizio la - presso la quale intratteneva un Parte_1
rapporto di conto corrente, cui era appoggiata un'apertura di credito, fin dal 30-06-1984, originariamente contrassegnato dal numero 1747.26, poi chiuso in data 3-02-2004, il cui saldo era confluito nel conto n.
125.34 - chiedendo fosse dichiarata la nullità delle clausole contrattuali regolanti la misura degli interessi mediante rinvio agli usi, l'applicazione dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni e spese nonché l'antergazione e/o postergazione delle valute ed anche il superamento dei tassi soglia.
Nella resistenza della banca, la quale eccepiva in primis la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo l'attrice stipulato due distinti conti correnti, nonché la prescrizione del credito restitutorio per le poste annotate nel periodo antecedente ai dieci anni prima della notifica della citazione, il tribunale prendeva atto dell'ammissione da parte della convenuta dell'esistenza di un contratto di c/c contenente le clausole di rinvio agli usi su piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito nonché la commissione di massimo scoperto e quella sull'accordato.
Sulla scorta delle allegazioni di parte attrice, il primo giudice delimitava la domanda ad un unico conto corrente, affidato fin dall'origine, contrassegnato dal n. 1747.26, che era stato aperto in data 30-06-1984 e chiuso il 3-02-2004, il cui saldo era stato addebitato sul diverso conto n. 125.34, regolamentato per iscritto alle condizioni sottoscritte dal cliente in data 23-01-2004, come da produzione della banca non contestata dall'attrice.
Il primo contratto, osservava il giudicante, era invece prodotto parzialmente e consentiva soltanto di individuare il rinvio alle norme bancarie uniformi;
tuttavia, dal complesso della difesa formulata dalla banca,
poteva evincersi con chiarezza il riconoscimento dell'applicazione, al rapporto in esame, degli interessi ultralegali su piazza e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, mentre – concludeva il tribunale – non potevano essere esaminate le ulteriori contestazioni, in quanto non era documentata la relativa clausola e quindi non erano verificabili i profili di invalidità denunciati.
Con riferimento alla dedotta nullità sugli interessi determinati mediante rinvio ai c.d. usi su piazza, il tribunale
- ribadendo un costante orientamento interpretativo - affermava che detto rinvio non soddisfaceva il requisito della sufficiente determinatezza a norma dell'art. 1346 c.c., stante la dizione generica del rinvio alle condizioni discrezionalmente previste dalle banche per determinate categorie di clienti, e si poneva in contrasto con la previsione di forma scritta stabilita dall'art. 117 Tub, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, ove era prevista la nullità della clausola di rinvio agli usi.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, il tribunale richiamava il consolidato principio secondo il quale detta pratica si poneva contro il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. ed evidenziava che mancava in atti la prova di una modifica contrattuale che introducesse la paritaria chiusura trimestrale degli interessi debitori e creditori.
Concludeva pertanto il primo giudice per la rideterminazione del saldo del conto n. 1747.26 con applicazione degli interessi legali fino all'entrata in vigore del Tub e degli interessi sostitutivi ex art. 117 Tub per il periodo successivo, senza capitalizzazione alcuna. Stabiliva, inoltre, che nel conteggio non si dovesse tener conto della prescrizione decennale eccepita dalla convenuta, avuto riguardo al pagamento eseguito dalla correntista sul conto n. 125.34 per estinguere il saldo negativo formatosi sul conto 1747.26, che fondava altresì l'interesse ad agire per la ripetizione delle poste nulle.
La causa era indi rimessa in istruttoria per il ricalcolo del saldo.
Avverso la sentenza non definitiva la convenuta formulava riserva di appello all'udienza del 28-09-2016.
Con sentenza definitiva n. 1716/2016 il tribunale, preso atto della rinuncia dell'attrice in ordine alla deduzione di usurarietà dei tassi applicati, comunque accertati sempre sotto soglia, e dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata per la ricostruzione del saldo, accertava che il saldo del conto n.
1747.26 era pari ad euro 68.661,48 a credito della correntista, condannando la banca al pagamento in favore della del pari importo, oltre interessi legali. Le spese processuali erano compensate nella misura di CP_1
un quarto e poste nel resto a carico della Parte_1
In particolare, il tribunale concordava con la ricostruzione del rapporto operata dall'ausiliario e faceva decorrere l'applicazione delle condizioni stabilite nella sentenza non definitiva dal 1° gennaio 1987, data a partire della quale l'andamento del conto risultava documentato da una serie continua di estratti conto fino alla chiusura.
Riteneva, infine, di dover riconoscere alla correntista gli interessi sulle somme indebite dal giorno del pagamento, versando indubitabilmente la in mala fede. CP_2
La ha proposto appello avverso entrambe le pronunce, formulando le Parte_1
seguenti censure:
avverso la sentenza non definitiva
(i)la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice, superando l'eccezione di indeterminatezza della domanda e nullità dell'atto di citazione, interpretava le deduzioni dell'attrice come rivolte ad unico contratto di conto corrente, mentre emergeva testualmente che la contestazione era rivolta alle condizioni applicate sull'apertura di credito e che la parte si doleva dell'applicazione di poste sfornite di valido titolo su due conti correnti pur considerandoli unitariamente;
l'interpretazione adottata dal giudicante di primo grado comportava quindi l'alterazione delle allegazioni attrici, di fatto supplendo a carenze difensive in violazione del principio dispositivo;
(ii) la violazione dell'onere della prova e l'illogicità della motivazione laddove il tribunale, pur rilevando la mancanza di un contratto scritto, riteneva che l'esistenza di alcune clausole potesse essere desunta dalla non contestazione da parte della convenuta, a fronte dell'eccezione svolta da quest'ultima circa la nullità per indeterminatezza dell'atto introduttivo, dal quale non era dato comprendere a quale rapporto fosse rivolta la critica;
(iii) l'erronea valutazione dei presupposti di ammissibilità della domanda, avente ad oggetto un contratto di apertura di credito appoggiato sul conto corrente n. 1747.26, poi rinominato n. 125.34, ancora aperto alla data della domanda, nel quale non erano dunque apprezzabili pagamenti ripetibili, mancando la prova della concessione di un affidamento;
ancora, l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione dei versamenti eseguiti in un momento precedente al decennio anteriore alla notifica della citazione, a nulla rilevando in contrario che la correntista avesse pagato il saldo negativo del primo conto alla data della chiusura.
Avverso la sentenza definitiva.
(iv)la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale pronunciato sulla domanda di rettifica nonostante l'attrice non avesse depositato la serie integrale di estratti conto, necessari per la ricostruzione dell'andamento unitario del rapporto, sul presupposto della rinuncia al ricalcolo del periodo non documentato invece non formulata nonché in spregio dell'onere della prova in materia di ripetizione di indebito cui non poteva supplire la disposizione di consulenza tecnica d'ufficio.
Si è costituita resistendo all'appello e proponendo a sua volta appello incidentale tardivo per CP_1
ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale riteneva che la domanda investisse soltanto il conto corrente n. 1747.26, mentre era testualmente riferita anche al secondo contratto di c/c, stipulato tra le parti in data 23-01-2004, il cui documento era prodotto dalla banca.
L'appellante incidentale ha quindi chiesto che la ricostruzione del saldo venga estesa al secondo conto e tenga conto anche della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, come regolata dal testo contrattuale già prodotto in primo grado e riprodotto in appello in originale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo e la prima parte del terzo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale devono essere esaminati congiuntamente, in quanto parzialmente sovrapponibili.
Nella sentenza non definitiva viene fatto richiamo dell'ordinanza emessa in data 7-07-2014 e segnatamente dell'individuazione del thema decidendum ivi esposta. In particolare, l'indagine veniva limitata al conto corrente n. 1747.26, su cui era appoggiata un'apertura di credito, aperto in data 30-06-1984 e chiuso il 3-02- 2004 - il cui saldo negativo era girocontato sul separato conto n. 125.34, aperto il 23-01-2004 - ritenendo il tribunale che le contestazioni mosse dall'attrice non riguardassero il secondo conto.
La banca ha censurato tale lettura della domanda, evidenziando che l'interpretazione “correttiva” assunta dal tribunale aggirava l'eccezione di nullità della citazione proposta da essa convenuta in primo grado e si poneva in contrasto con il principio della domanda, non essendo desumibile dal testo dell'atto alcun riferimento alle condizioni del conto corrente bensì soltanto a quelle dell'apertura di credito.
CP_ La focalizzazione dell'oggetto della domanda al primo dei due conti correnti distintamente aperti da ,
ad avviso dell'appellante principale, non solo non era supportata dal tenore letterale dell'atto introduttivo,
ma introduceva d'ufficio una modifica della domanda proposta. In sostanza, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione in primo grado per assoluta indeterminatezza della domanda così definendo il giudizio (v. il primo punto delle conclusioni rassegnate in questo grado).
Dal canto suo, l'appellante incidentale ha sostenuto che le allegazioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio erano chiare ed univoche: l'attrice riferiva di aver stipulato in data 30-06-1984 “un contratto di
apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. 1747, poi numerato 12534”
(pag. 1 atto di citazione primo grado e conclusioni ivi rassegnate), e che tale conto esponeva, alla data del
20-01-2012, un saldo negativo di euro 114.068,29; affermava, inoltre, che detto saldo era afflitto dall'addebito di poste nulle (interessi ultralegali e financo usurari, capitalizzazione trimestrale, c.m.s.,
variazioni unilaterali delle condizioni e delle valute), in quanto prive di valido titolo, e chiedeva la rettifica del saldo previa espunzione degli addebiti illegittimi.
Alla luce delle rispettive allegazioni, ritiene questa Corte che vada confermata la reiezione dell'eccezione di nullità avanzata dalla banca, ma in termini diversi da quelli esplicitati in prime cure.
Invero, il tribunale, riscontrata negli atti prodotti dalle parti la dualità dei rapporti di conto corrente - il n.
1747.26 e il n. 125.34 - concludeva che il riferimento ad un conto unico contenuto nella domanda di rettifica ponesse la delimitazione dell'oggetto del giudizio al solo conto n. 1747.26, aperto nel 1984 e chiuso nel 2004. L'indicazione dei fatti costitutivi della domanda di rettifica contenuta nella citazione orienta invece verso una differente interpretazione.
Intanto, non sono apprezzabili profili di incertezza: l'attrice indicava il rapporto di apertura in credito in conto corrente intendendo con tutta evidenza il conto di evidenza contabile ove erano annotate le competenze asseritamente illegittime derivanti dall'operatività dell'apertura di credito che investiva il c/c n. 1747 e successivamente il c/c n. 125. Alcuna opacità può ravvisarsi in tale esposizione né apporta confusione l'allegazione che il conto fosse unico con successive numerazioni, avendo l'attrice fatto riferimento al saldo contabile del conto corrente alla data del 20-01-2012 allorché il primo conto era già chiuso, contestualmente producendo estratti conto relativi anche al secondo conto.
Non è dunque seriamente contestabile che la correntista intendesse includere nella rettifica il conto in quel momento in corso tra le parti, nel quale era stato annotato il saldo debitore del precedente c/c. e il cui documento contrattuale era prodotto dalla convenuta. La circostanza che si trattasse di un conto distinto dal primo e non di una prosecuzione senza soluzione di continuità, come esposto dall'attrice, emergeva dagli atti
(v. doc. 1 e 2 della convenuta), essendosi peraltro verificata la coesistenza tra gli stessi per un breve periodo,
ed era sostenuta dalla stessa banca.
D'altronde, l'annotazione in conto corrente degli interessi ultralegali e anatocistici applicati sull'affidamento
CP_ concesso alla non era contestata dalla banca, la quale - come rilevato dal primo giudice - affermava la legittimità delle relative clausole contrattuali (v. pag. 6 comparsa di risposta citata nella sentenza non definitiva), dimostrando di avere piena contezza del contenuto di tali clausole e di non avere difficoltà ad approntare una puntuale difesa.
In ogni caso, l'applicazione di tali poste risulta dagli estratti conto e può essere oggetto di verifica, nei limiti della deduzione attrice, indipendentemente dal contenuto del contratto stipulato tra le parti, in quanto affetta da nullità insanabile per i motivi già esposti dal tribunale (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: “… non esiste un
diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o
risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla
base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso
e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile”).
L'appello principale deve dunque essere respinto in parte qua, mentre deve essere accolto l'appello incidentale nella parte in cui è richiesta l'estensione del ricalcolo al secondo conto limitatamente al periodo rappresentato negli estratti conto prodotti.
In primo luogo, non osta al riguardo il fatto che il secondo conto fosse ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
Giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista, anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023; n. 6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto
non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della determinazione di un saldo purgato delle annotazioni
illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno
la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè,
esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme illegittimamente
incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (Cass. Civ. n.
13586/24; n. 4214/24).
Inoltre, la contestazione relativa all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, di commissioni prive di causa, variazioni non autorizzate, antergazione/postergazione di valute ben può essere estesa alle clausole del secondo contratto, che era prodotto in giudizio dalla banca,
considerando che il saldo di apertura del secondo conto deve essere rettificato in misura pari al saldo ricalcolato di chiusura del primo conto. Il contratto 23-01-2004 risulta, tuttavia, immune da censure per quanto riguarda la determinazione degli interessi, specificamente determinati nel valore nominale ed effettivo e quindi rispettosi del disposto di cui all'art. 117 Tub, nonché nella variazione ex art. 118 Tub, sulle cui modalità di esecuzione non è stata proposta apposita censura. Sono parimenti regolamentati i giorni di valuta e le spese e l'anatocismo paritario, secondo le previsioni di cui alla Delibera CICR del 9-02-2000.
Deve altresì essere considerata affatto indeterminata la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, individuata nella misura percentuale sul massimo scoperto (a fronte di regolare affidamento o di sconfinamento) contabilizzato nelle chiusure trimestrali.
Infatti, risulta chiaramente dal testo del contratto che la c.m.s. era calcolata trimestralmente sul picco di affidamento/scoperto cosicché, in un'ottica di interpretazione complessiva di tutte le clausole, deve escludersi il profilo di nullità denunciato, ricorrente nei soli casi in cui l'indeterminatezza sia radicale, come nel caso sia indicata la mera misura percentuale senza riferimento alcuno alla periodicità e alla base di calcolo
(cfr. Cass. Civ. n. 19825/22; n. 1373/2024).
L'appello incidentale non può trovare accoglimento nemmeno nella parte in cui è chiesta l'espunzione della c.m.s. dagli addebiti del primo conto.
Dalla lettera del contratto consegnato dalla banca al cliente e datato 1°-06-1984, prodotto in copia in primo grado, si evince il richiamo alle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, di seguito riportate, tra le quali la chiusura trimestrale del conto a debito e il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza per la determinazione degli interessi debitori.
L'originale di tale documento è stato prodotto in appello per una migliore lettura, anche se non introduce alcun elemento di novità rispetto alla fotocopia già versata in causa e non contestata nel suo contenuto dalla convenuta.
Tra le clausole ivi riportate non figura quella sulla commissione di massimo scoperto né quella sulla antergazione/postergazione valute o su altre commissioni e spese. Pertanto, alla luce delle deduzioni dell'attrice - che sosteneva l'invalidità di alcune clausole di un contratto scritto -, deve convenirsi con l'argomentazione assunta dal tribunale laddove affermava che l'indisponibilità
della parte del documento riguardante la c.m.s., le valute ed altre spese era ostativa alla valutazione del profilo di indeterminatezza denunciato dalla correntista.
Sul punto l'appellante non ha fornito elementi idonei a confutare tale conclusione, essendosi limitato a richiamare la prassi bancaria dell'epoca nonché l'assenza di disposizioni espresse sulla c.m.s. e sulla regolamentazione delle valute, circostanza questa che, come detto, non vale a supplire all'onere probatorio di produrre il documento contenente le clausole da parte del soggetto che invochi la nullità parziale di un contratto scritto (cfr. Cass. Civ. n. 6480/21 che ribadisce la regola generale secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto di cui sia dedotta la conclusione in forma scritta, mentre è a carico della banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto
verbis tantum).
Deve invece essere in parte accolta la doglianza mossa dall'appellante principale in ordine alla statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Il tribunale osservava che il pagamento eseguito dalla correntista per estinguere il saldo negativo di chiusura al 3-02-2004 era infradecennale rispetto alla notifica dell'atto di citazione (27-09-2013) così da escludere fosse decorso il termine ordinario di prescrizione per ottenere la ripetizione dell'indebito.
L'appellante ha obiettato, in linea con il costante orientamento in materia, che il termine prescrizionale decorre invece dalla data del singolo pagamento e che in assenza di affidamento, la cui esistenza nella specie non era dimostrata, tutte le rimesse dovevano essere considerate solutorie.
Va premesso che per far valere l'eccezione di prescrizione è sufficiente il richiamo all'inerzia dell'avente diritto per il tempo necessario al compiersi dell'estinzione del diritto (cfr. S.U. n. 15895/19: “…
l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente
compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare … la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della
banca, del dies a quo del decorso della prescrizione … Resta da aggiungere che il problema della specifica
indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle
allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del
riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”).
Ciò posto, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 24084/04), il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore. Detto
principio è stato riaffermato con portata più ampia dalle S.U. n. 24418/10 laddove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.
Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può
trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi,
rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Quindi, per stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista
(c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza
tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c.
limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che
presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il
superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà
provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento”
(Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20; n. 7721/2023; n. 5577/2025). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacchè “il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito
principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo
degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale
prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle
rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da
prescrizione” (n. 9141/20 cit.).
Nella specie, occorre dunque procedere a consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte effettuate nel periodo anteriore al decennio rispetto alla notifica dell'atto introduttivo di primo grado (27-09-2013), da svolgersi con riguardo all'apertura di credito, escludendo le anticipazioni che non accordano al cliente un'immediata e incondizionata disponibilità del credito (cfr. Cass.
Civ. n. 6575/18).
Alla verifica delle rimesse solutorie (rispetto a quelle meramente ripristinatorie) non osta la mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta.
Va, in primo luogo, ricordato che per i rapporti sorti prima della L. n. 154/1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia (v. Cass. Civ. n.
16445/2024). Per il periodo successivo l'eventuale vizio di forma del contratto di apertura di credito non può riverberarsi in danno del correntista, posto che “il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite
dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale
rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi
diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il
reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in
assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un
finanziamento, o la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano
essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della
correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Civ. n.
2338/2024; v. anche n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).
Il quarto motivo è infondato.
In ordine alla completezza del corredo documentale necessario per la rideterminazione del saldo, va ricordato che è rimessa al cliente la scelta processuale di far valere gli effetti della nullità di protezione partendo da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: “Qualora il cliente limiti l'adempimento
del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto,
versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni
delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione del documenti) – può integrare la prova
carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti
d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e
avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”; (cfr.
Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in
giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi
delle movimentazioni… va assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante
dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle
risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22; 24095/22; n.
5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un dato periodo di
svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole
una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla
banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto”).
Nella specie, è stata prodotta una serie completa di estratti conto relativi al conto n. 1747.26 ed al conto n.
125.34 a partire dal 1° gennaio 1987, secondo la ricognizione già svolta in primo grado, fino al dicembre 2010.
Con separata ordinanza questa Corte incaricherà il consulente tecnico d'ufficio, all'uopo nominato, di procedere alla rettifica del saldo dell'ultimo estratto prodotto afferente il c/c n. 125.34, partendo dal saldo dell'estratto conto al 1° gennaio 1987 afferente il c/c n. 1747.26, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e applicando il tasso debitore legale fino all'entrata in vigore del Tub e il tasso sostitutivo ex art. 117 Tub per il periodo successivo fino al 22-01-2004, data in cui sono state convenute tra le parti le nuove condizioni (interesse convenzionale e anatocismo paritario).
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo dell'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza non definitiva n. 2005/2016 e avverso la sentenza definitiva
[...]
n. 1716/2020 del Tribunale di Cagliari;
2) accoglie in parte l'appello incidentale, estendendo la rideterminazione del saldo all'ultimo estratto del conto n. 125.34 prodotto in giudizio;
3) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del processo.
Così deciso in Cagliari, il 13-03-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 94 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. Gemma Maurizi, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di costituzione in riassunzione,
appellante
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, CP_1 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Giampiero Tronci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
appellata-appellante incidentale OGGETTO: accertamento negativo del saldo c/c bancario e ripetizione di indebito.
All'udienza del 13-12-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto;
2) in via principale, respingere per intervenuta prescrizione la domanda di ripetizione delle somme accreditate sul conto corrente e/o per infondatezza le domande proposte da CP_1
3) in subordine, determinare il saldo del conto corrente de quo sulla base delle condizioni di volta in volta applicate dalla banca, comunicate ed accettate dal correntista e conformi alle disposizioni normative e regolamentari in materia, con detrazioni degli accrediti oggetto di prescrizione,
disponendo ctu con la riformulazione dei quesiti sulla base delle contestazioni mosse dalla banca convenuta;
4) con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata-appellante incidentale: voglia la Corte
1) rigettare l'impugnazione principale e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta,
accertare il saldo dei rapporti nn.174726 e 12534 per cui è causa, con condanna di parte appellante principale al pagamento della somma che risulterà dovuta;
2) vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 2005/2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario n. 1747.26, stipulato tra e in CP_1 Parte_1
data 1°-06-1984, contenente il rinvio alle condizioni normalmente praticate dalle banche su piazza per la determinazione del saggio d'interesse nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, per l'effetto dichiarando che il saldo del predetto conto all'estinzione del 3-02-2004 doveva essere determinato senza capitalizzazione alcuna e con l'addebito di interessi al tasso legale fino all'entrata in vigore del Tub e al tasso ex art. 117 Tub dal periodo successivo;
rigettava invece la domanda di nullità proposta relativamente alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione dei c.d. giorni banca rispetto alla data delle operazioni ed alle ulteriori commissioni e spese applicate al rapporto. Disponeva la prosecuzione della causa per l'accertamento del saldo sulla base dei criteri enunciati.
CP_ La società conveniva in giudizio la - presso la quale intratteneva un Parte_1
rapporto di conto corrente, cui era appoggiata un'apertura di credito, fin dal 30-06-1984, originariamente contrassegnato dal numero 1747.26, poi chiuso in data 3-02-2004, il cui saldo era confluito nel conto n.
125.34 - chiedendo fosse dichiarata la nullità delle clausole contrattuali regolanti la misura degli interessi mediante rinvio agli usi, l'applicazione dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni e spese nonché l'antergazione e/o postergazione delle valute ed anche il superamento dei tassi soglia.
Nella resistenza della banca, la quale eccepiva in primis la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo l'attrice stipulato due distinti conti correnti, nonché la prescrizione del credito restitutorio per le poste annotate nel periodo antecedente ai dieci anni prima della notifica della citazione, il tribunale prendeva atto dell'ammissione da parte della convenuta dell'esistenza di un contratto di c/c contenente le clausole di rinvio agli usi su piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito nonché la commissione di massimo scoperto e quella sull'accordato.
Sulla scorta delle allegazioni di parte attrice, il primo giudice delimitava la domanda ad un unico conto corrente, affidato fin dall'origine, contrassegnato dal n. 1747.26, che era stato aperto in data 30-06-1984 e chiuso il 3-02-2004, il cui saldo era stato addebitato sul diverso conto n. 125.34, regolamentato per iscritto alle condizioni sottoscritte dal cliente in data 23-01-2004, come da produzione della banca non contestata dall'attrice.
Il primo contratto, osservava il giudicante, era invece prodotto parzialmente e consentiva soltanto di individuare il rinvio alle norme bancarie uniformi;
tuttavia, dal complesso della difesa formulata dalla banca,
poteva evincersi con chiarezza il riconoscimento dell'applicazione, al rapporto in esame, degli interessi ultralegali su piazza e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, mentre – concludeva il tribunale – non potevano essere esaminate le ulteriori contestazioni, in quanto non era documentata la relativa clausola e quindi non erano verificabili i profili di invalidità denunciati.
Con riferimento alla dedotta nullità sugli interessi determinati mediante rinvio ai c.d. usi su piazza, il tribunale
- ribadendo un costante orientamento interpretativo - affermava che detto rinvio non soddisfaceva il requisito della sufficiente determinatezza a norma dell'art. 1346 c.c., stante la dizione generica del rinvio alle condizioni discrezionalmente previste dalle banche per determinate categorie di clienti, e si poneva in contrasto con la previsione di forma scritta stabilita dall'art. 117 Tub, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, ove era prevista la nullità della clausola di rinvio agli usi.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, il tribunale richiamava il consolidato principio secondo il quale detta pratica si poneva contro il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. ed evidenziava che mancava in atti la prova di una modifica contrattuale che introducesse la paritaria chiusura trimestrale degli interessi debitori e creditori.
Concludeva pertanto il primo giudice per la rideterminazione del saldo del conto n. 1747.26 con applicazione degli interessi legali fino all'entrata in vigore del Tub e degli interessi sostitutivi ex art. 117 Tub per il periodo successivo, senza capitalizzazione alcuna. Stabiliva, inoltre, che nel conteggio non si dovesse tener conto della prescrizione decennale eccepita dalla convenuta, avuto riguardo al pagamento eseguito dalla correntista sul conto n. 125.34 per estinguere il saldo negativo formatosi sul conto 1747.26, che fondava altresì l'interesse ad agire per la ripetizione delle poste nulle.
La causa era indi rimessa in istruttoria per il ricalcolo del saldo.
Avverso la sentenza non definitiva la convenuta formulava riserva di appello all'udienza del 28-09-2016.
Con sentenza definitiva n. 1716/2016 il tribunale, preso atto della rinuncia dell'attrice in ordine alla deduzione di usurarietà dei tassi applicati, comunque accertati sempre sotto soglia, e dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata per la ricostruzione del saldo, accertava che il saldo del conto n.
1747.26 era pari ad euro 68.661,48 a credito della correntista, condannando la banca al pagamento in favore della del pari importo, oltre interessi legali. Le spese processuali erano compensate nella misura di CP_1
un quarto e poste nel resto a carico della Parte_1
In particolare, il tribunale concordava con la ricostruzione del rapporto operata dall'ausiliario e faceva decorrere l'applicazione delle condizioni stabilite nella sentenza non definitiva dal 1° gennaio 1987, data a partire della quale l'andamento del conto risultava documentato da una serie continua di estratti conto fino alla chiusura.
Riteneva, infine, di dover riconoscere alla correntista gli interessi sulle somme indebite dal giorno del pagamento, versando indubitabilmente la in mala fede. CP_2
La ha proposto appello avverso entrambe le pronunce, formulando le Parte_1
seguenti censure:
avverso la sentenza non definitiva
(i)la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice, superando l'eccezione di indeterminatezza della domanda e nullità dell'atto di citazione, interpretava le deduzioni dell'attrice come rivolte ad unico contratto di conto corrente, mentre emergeva testualmente che la contestazione era rivolta alle condizioni applicate sull'apertura di credito e che la parte si doleva dell'applicazione di poste sfornite di valido titolo su due conti correnti pur considerandoli unitariamente;
l'interpretazione adottata dal giudicante di primo grado comportava quindi l'alterazione delle allegazioni attrici, di fatto supplendo a carenze difensive in violazione del principio dispositivo;
(ii) la violazione dell'onere della prova e l'illogicità della motivazione laddove il tribunale, pur rilevando la mancanza di un contratto scritto, riteneva che l'esistenza di alcune clausole potesse essere desunta dalla non contestazione da parte della convenuta, a fronte dell'eccezione svolta da quest'ultima circa la nullità per indeterminatezza dell'atto introduttivo, dal quale non era dato comprendere a quale rapporto fosse rivolta la critica;
(iii) l'erronea valutazione dei presupposti di ammissibilità della domanda, avente ad oggetto un contratto di apertura di credito appoggiato sul conto corrente n. 1747.26, poi rinominato n. 125.34, ancora aperto alla data della domanda, nel quale non erano dunque apprezzabili pagamenti ripetibili, mancando la prova della concessione di un affidamento;
ancora, l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione dei versamenti eseguiti in un momento precedente al decennio anteriore alla notifica della citazione, a nulla rilevando in contrario che la correntista avesse pagato il saldo negativo del primo conto alla data della chiusura.
Avverso la sentenza definitiva.
(iv)la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale pronunciato sulla domanda di rettifica nonostante l'attrice non avesse depositato la serie integrale di estratti conto, necessari per la ricostruzione dell'andamento unitario del rapporto, sul presupposto della rinuncia al ricalcolo del periodo non documentato invece non formulata nonché in spregio dell'onere della prova in materia di ripetizione di indebito cui non poteva supplire la disposizione di consulenza tecnica d'ufficio.
Si è costituita resistendo all'appello e proponendo a sua volta appello incidentale tardivo per CP_1
ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale riteneva che la domanda investisse soltanto il conto corrente n. 1747.26, mentre era testualmente riferita anche al secondo contratto di c/c, stipulato tra le parti in data 23-01-2004, il cui documento era prodotto dalla banca.
L'appellante incidentale ha quindi chiesto che la ricostruzione del saldo venga estesa al secondo conto e tenga conto anche della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, come regolata dal testo contrattuale già prodotto in primo grado e riprodotto in appello in originale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo e la prima parte del terzo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale devono essere esaminati congiuntamente, in quanto parzialmente sovrapponibili.
Nella sentenza non definitiva viene fatto richiamo dell'ordinanza emessa in data 7-07-2014 e segnatamente dell'individuazione del thema decidendum ivi esposta. In particolare, l'indagine veniva limitata al conto corrente n. 1747.26, su cui era appoggiata un'apertura di credito, aperto in data 30-06-1984 e chiuso il 3-02- 2004 - il cui saldo negativo era girocontato sul separato conto n. 125.34, aperto il 23-01-2004 - ritenendo il tribunale che le contestazioni mosse dall'attrice non riguardassero il secondo conto.
La banca ha censurato tale lettura della domanda, evidenziando che l'interpretazione “correttiva” assunta dal tribunale aggirava l'eccezione di nullità della citazione proposta da essa convenuta in primo grado e si poneva in contrasto con il principio della domanda, non essendo desumibile dal testo dell'atto alcun riferimento alle condizioni del conto corrente bensì soltanto a quelle dell'apertura di credito.
CP_ La focalizzazione dell'oggetto della domanda al primo dei due conti correnti distintamente aperti da ,
ad avviso dell'appellante principale, non solo non era supportata dal tenore letterale dell'atto introduttivo,
ma introduceva d'ufficio una modifica della domanda proposta. In sostanza, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione in primo grado per assoluta indeterminatezza della domanda così definendo il giudizio (v. il primo punto delle conclusioni rassegnate in questo grado).
Dal canto suo, l'appellante incidentale ha sostenuto che le allegazioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio erano chiare ed univoche: l'attrice riferiva di aver stipulato in data 30-06-1984 “un contratto di
apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. 1747, poi numerato 12534”
(pag. 1 atto di citazione primo grado e conclusioni ivi rassegnate), e che tale conto esponeva, alla data del
20-01-2012, un saldo negativo di euro 114.068,29; affermava, inoltre, che detto saldo era afflitto dall'addebito di poste nulle (interessi ultralegali e financo usurari, capitalizzazione trimestrale, c.m.s.,
variazioni unilaterali delle condizioni e delle valute), in quanto prive di valido titolo, e chiedeva la rettifica del saldo previa espunzione degli addebiti illegittimi.
Alla luce delle rispettive allegazioni, ritiene questa Corte che vada confermata la reiezione dell'eccezione di nullità avanzata dalla banca, ma in termini diversi da quelli esplicitati in prime cure.
Invero, il tribunale, riscontrata negli atti prodotti dalle parti la dualità dei rapporti di conto corrente - il n.
1747.26 e il n. 125.34 - concludeva che il riferimento ad un conto unico contenuto nella domanda di rettifica ponesse la delimitazione dell'oggetto del giudizio al solo conto n. 1747.26, aperto nel 1984 e chiuso nel 2004. L'indicazione dei fatti costitutivi della domanda di rettifica contenuta nella citazione orienta invece verso una differente interpretazione.
Intanto, non sono apprezzabili profili di incertezza: l'attrice indicava il rapporto di apertura in credito in conto corrente intendendo con tutta evidenza il conto di evidenza contabile ove erano annotate le competenze asseritamente illegittime derivanti dall'operatività dell'apertura di credito che investiva il c/c n. 1747 e successivamente il c/c n. 125. Alcuna opacità può ravvisarsi in tale esposizione né apporta confusione l'allegazione che il conto fosse unico con successive numerazioni, avendo l'attrice fatto riferimento al saldo contabile del conto corrente alla data del 20-01-2012 allorché il primo conto era già chiuso, contestualmente producendo estratti conto relativi anche al secondo conto.
Non è dunque seriamente contestabile che la correntista intendesse includere nella rettifica il conto in quel momento in corso tra le parti, nel quale era stato annotato il saldo debitore del precedente c/c. e il cui documento contrattuale era prodotto dalla convenuta. La circostanza che si trattasse di un conto distinto dal primo e non di una prosecuzione senza soluzione di continuità, come esposto dall'attrice, emergeva dagli atti
(v. doc. 1 e 2 della convenuta), essendosi peraltro verificata la coesistenza tra gli stessi per un breve periodo,
ed era sostenuta dalla stessa banca.
D'altronde, l'annotazione in conto corrente degli interessi ultralegali e anatocistici applicati sull'affidamento
CP_ concesso alla non era contestata dalla banca, la quale - come rilevato dal primo giudice - affermava la legittimità delle relative clausole contrattuali (v. pag. 6 comparsa di risposta citata nella sentenza non definitiva), dimostrando di avere piena contezza del contenuto di tali clausole e di non avere difficoltà ad approntare una puntuale difesa.
In ogni caso, l'applicazione di tali poste risulta dagli estratti conto e può essere oggetto di verifica, nei limiti della deduzione attrice, indipendentemente dal contenuto del contratto stipulato tra le parti, in quanto affetta da nullità insanabile per i motivi già esposti dal tribunale (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: “… non esiste un
diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o
risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla
base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso
e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile”).
L'appello principale deve dunque essere respinto in parte qua, mentre deve essere accolto l'appello incidentale nella parte in cui è richiesta l'estensione del ricalcolo al secondo conto limitatamente al periodo rappresentato negli estratti conto prodotti.
In primo luogo, non osta al riguardo il fatto che il secondo conto fosse ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
Giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista, anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023; n. 6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto
non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della determinazione di un saldo purgato delle annotazioni
illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno
la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè,
esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme illegittimamente
incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (Cass. Civ. n.
13586/24; n. 4214/24).
Inoltre, la contestazione relativa all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, di commissioni prive di causa, variazioni non autorizzate, antergazione/postergazione di valute ben può essere estesa alle clausole del secondo contratto, che era prodotto in giudizio dalla banca,
considerando che il saldo di apertura del secondo conto deve essere rettificato in misura pari al saldo ricalcolato di chiusura del primo conto. Il contratto 23-01-2004 risulta, tuttavia, immune da censure per quanto riguarda la determinazione degli interessi, specificamente determinati nel valore nominale ed effettivo e quindi rispettosi del disposto di cui all'art. 117 Tub, nonché nella variazione ex art. 118 Tub, sulle cui modalità di esecuzione non è stata proposta apposita censura. Sono parimenti regolamentati i giorni di valuta e le spese e l'anatocismo paritario, secondo le previsioni di cui alla Delibera CICR del 9-02-2000.
Deve altresì essere considerata affatto indeterminata la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, individuata nella misura percentuale sul massimo scoperto (a fronte di regolare affidamento o di sconfinamento) contabilizzato nelle chiusure trimestrali.
Infatti, risulta chiaramente dal testo del contratto che la c.m.s. era calcolata trimestralmente sul picco di affidamento/scoperto cosicché, in un'ottica di interpretazione complessiva di tutte le clausole, deve escludersi il profilo di nullità denunciato, ricorrente nei soli casi in cui l'indeterminatezza sia radicale, come nel caso sia indicata la mera misura percentuale senza riferimento alcuno alla periodicità e alla base di calcolo
(cfr. Cass. Civ. n. 19825/22; n. 1373/2024).
L'appello incidentale non può trovare accoglimento nemmeno nella parte in cui è chiesta l'espunzione della c.m.s. dagli addebiti del primo conto.
Dalla lettera del contratto consegnato dalla banca al cliente e datato 1°-06-1984, prodotto in copia in primo grado, si evince il richiamo alle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, di seguito riportate, tra le quali la chiusura trimestrale del conto a debito e il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza per la determinazione degli interessi debitori.
L'originale di tale documento è stato prodotto in appello per una migliore lettura, anche se non introduce alcun elemento di novità rispetto alla fotocopia già versata in causa e non contestata nel suo contenuto dalla convenuta.
Tra le clausole ivi riportate non figura quella sulla commissione di massimo scoperto né quella sulla antergazione/postergazione valute o su altre commissioni e spese. Pertanto, alla luce delle deduzioni dell'attrice - che sosteneva l'invalidità di alcune clausole di un contratto scritto -, deve convenirsi con l'argomentazione assunta dal tribunale laddove affermava che l'indisponibilità
della parte del documento riguardante la c.m.s., le valute ed altre spese era ostativa alla valutazione del profilo di indeterminatezza denunciato dalla correntista.
Sul punto l'appellante non ha fornito elementi idonei a confutare tale conclusione, essendosi limitato a richiamare la prassi bancaria dell'epoca nonché l'assenza di disposizioni espresse sulla c.m.s. e sulla regolamentazione delle valute, circostanza questa che, come detto, non vale a supplire all'onere probatorio di produrre il documento contenente le clausole da parte del soggetto che invochi la nullità parziale di un contratto scritto (cfr. Cass. Civ. n. 6480/21 che ribadisce la regola generale secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto di cui sia dedotta la conclusione in forma scritta, mentre è a carico della banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto
verbis tantum).
Deve invece essere in parte accolta la doglianza mossa dall'appellante principale in ordine alla statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Il tribunale osservava che il pagamento eseguito dalla correntista per estinguere il saldo negativo di chiusura al 3-02-2004 era infradecennale rispetto alla notifica dell'atto di citazione (27-09-2013) così da escludere fosse decorso il termine ordinario di prescrizione per ottenere la ripetizione dell'indebito.
L'appellante ha obiettato, in linea con il costante orientamento in materia, che il termine prescrizionale decorre invece dalla data del singolo pagamento e che in assenza di affidamento, la cui esistenza nella specie non era dimostrata, tutte le rimesse dovevano essere considerate solutorie.
Va premesso che per far valere l'eccezione di prescrizione è sufficiente il richiamo all'inerzia dell'avente diritto per il tempo necessario al compiersi dell'estinzione del diritto (cfr. S.U. n. 15895/19: “…
l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente
compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare … la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della
banca, del dies a quo del decorso della prescrizione … Resta da aggiungere che il problema della specifica
indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle
allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del
riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”).
Ciò posto, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 24084/04), il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore. Detto
principio è stato riaffermato con portata più ampia dalle S.U. n. 24418/10 laddove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.
Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può
trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi,
rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Quindi, per stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista
(c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza
tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c.
limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che
presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il
superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà
provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento”
(Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20; n. 7721/2023; n. 5577/2025). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacchè “il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito
principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo
degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale
prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle
rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da
prescrizione” (n. 9141/20 cit.).
Nella specie, occorre dunque procedere a consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte effettuate nel periodo anteriore al decennio rispetto alla notifica dell'atto introduttivo di primo grado (27-09-2013), da svolgersi con riguardo all'apertura di credito, escludendo le anticipazioni che non accordano al cliente un'immediata e incondizionata disponibilità del credito (cfr. Cass.
Civ. n. 6575/18).
Alla verifica delle rimesse solutorie (rispetto a quelle meramente ripristinatorie) non osta la mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta.
Va, in primo luogo, ricordato che per i rapporti sorti prima della L. n. 154/1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia (v. Cass. Civ. n.
16445/2024). Per il periodo successivo l'eventuale vizio di forma del contratto di apertura di credito non può riverberarsi in danno del correntista, posto che “il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite
dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale
rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi
diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il
reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in
assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un
finanziamento, o la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano
essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della
correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Civ. n.
2338/2024; v. anche n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).
Il quarto motivo è infondato.
In ordine alla completezza del corredo documentale necessario per la rideterminazione del saldo, va ricordato che è rimessa al cliente la scelta processuale di far valere gli effetti della nullità di protezione partendo da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: “Qualora il cliente limiti l'adempimento
del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto,
versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni
delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione del documenti) – può integrare la prova
carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti
d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e
avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”; (cfr.
Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in
giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi
delle movimentazioni… va assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante
dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle
risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22; 24095/22; n.
5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un dato periodo di
svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole
una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla
banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto”).
Nella specie, è stata prodotta una serie completa di estratti conto relativi al conto n. 1747.26 ed al conto n.
125.34 a partire dal 1° gennaio 1987, secondo la ricognizione già svolta in primo grado, fino al dicembre 2010.
Con separata ordinanza questa Corte incaricherà il consulente tecnico d'ufficio, all'uopo nominato, di procedere alla rettifica del saldo dell'ultimo estratto prodotto afferente il c/c n. 125.34, partendo dal saldo dell'estratto conto al 1° gennaio 1987 afferente il c/c n. 1747.26, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e applicando il tasso debitore legale fino all'entrata in vigore del Tub e il tasso sostitutivo ex art. 117 Tub per il periodo successivo fino al 22-01-2004, data in cui sono state convenute tra le parti le nuove condizioni (interesse convenzionale e anatocismo paritario).
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo dell'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza non definitiva n. 2005/2016 e avverso la sentenza definitiva
[...]
n. 1716/2020 del Tribunale di Cagliari;
2) accoglie in parte l'appello incidentale, estendendo la rideterminazione del saldo all'ultimo estratto del conto n. 125.34 prodotto in giudizio;
3) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del processo.
Così deciso in Cagliari, il 13-03-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu