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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5247 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1535 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
nato a [...] l' 8/03/1973 (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
a Parma, rapp.to e difeso dall'Avv. Scappaticci Maria Lucia ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 38; appellante e
(c.f. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Montanari ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, alla Via Gaspara Stampa, 125;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 2237/24 emessa il 7.2.2024 dal Tribunale di
Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 12707/19.
Conclusioni
: Parte_1
““1) Casa coniugale di proprietà dell'Aeronautica Militare.
1 Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla con obbligo della stessa a CP_1 sostenere il canone di alloggio e le spese comuni e conseguente obbligo a regolarizzare la concessione dell'alloggio a proprio nome.
2) Affidamento minore – Mantenimento. Per_1
- Affidare il figlio minore diciassettenne ad entrambi i genitori e, tenuto conto Per_1 del domicilio stabile - dal 2021/2022 ad oggi in modo consecutivo - ad Arezzo con collocazione paritaria tra i genitori durante il soggiorno del minore a Roma.
- Revocare l'obbligo del a corrispondere alla l'importo dell'assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento in favore del figlio minore e, conseguentemente
- Disporre, durante il soggiorno ad Arezzo di Simone, che ciascun genitore partecipi in misura equa ai bisogni quotidiani del figlio nella misura mensile di euro 100,00 cadauno ovvero nella misura ritenuta adeguata tenuto conto che il soggiorno nel Convitto è di euro 100,00 mensile.
- Disporre, durante il soggiorno a Roma di che ciascun genitore contribuisca Per_1 in modo diretto ai bisogni del figlio.
- Revocare in ogni caso l'attribuzione diretta del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento.
- In via subordinata, fermo restando la revoca dell'attribuzione diretta del datore di lavoro del , confermare l'obbligo di mantenimento determinando un importo Pt_1 che tenga conto delle reali condizioni di vita di e della capacità contributiva di Per_1 entrambi i genitori entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat.
3) Mantenimento figli maggiorenni: : - Controparte_2 CP_2
In via principale:
Revocare l'obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne in quanto ha dato prova di aver fatto ingresso nel mondo lavorativo e, stante l'attività di musicista, di essere autosufficiente economicamente.
Revocare in ogni caso l'attribuzione diretta del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento.
In via subordinata:
Stabilire l'obbligo di corrispondere il mantenimento nella misura proporzionale alle capacità economiche di entrambi i genitori.
In ogni caso, fermo restando la revoca di attribuzione diretta del datore di lavoro del
, stabilire che sia quest'ultimo a corrispondere l'importo dell'assegno di Pt_1 mantenimento direttamente al figlio, entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat.
- . CP_2
Confermare l'obbligo del di corrispondere l'importo di euro 300,00 mensile Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia stabilendo che il versamento avvenga CP_2 direttamente a quest'ultima entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat.
2 4) Spese straordinarie in favore dei figli
Prevedere in caso di riconoscimento dell'assegno di mantenimento anche per il figlio CP_ maggiorenne che ciascun genitore debba corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie in favore dei figli secondo quanto previsto nel Protocollo del Tribunale.
5) Mantenimento moglie:
- Revocare l'obbligo di mantenimento in favore della signora essendo la CP_1 medesima economicamente autosufficiente e stabilmente occupata nonché proprietaria esclusiva di un appartamento sito a Roma Via Jacoucci, regolarmente concesso in locazione a terzi dal 2021, oltre che comproprietaria di altro immobile a Napoli.
- Ordinare alla di rimborsare il di tutte le somme da questo corrisposte CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento e dei canoni di affitto/spese comuni corrisposte dal mese di gennaio 2021 (anno di inizio del contratto di locazione e dell'attività lavorativa accertata) alla data di pubblicazione della sentenza di definizione del presente giudizio per un totale di € 23.998,16.
Conseguentemente revocare il prelievo diretto dal Controparte_3
.
[...]
6) Spese di lite:
Tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla condannarla alle CP_1 spese di lite”.
: CP_1
a) In via preliminare: accertare la nullità e/o l'inesistenza della notifica del decreto di fissazione di udienza con ricorso in appello ai sensi dell'art. 330 cpc. in quanto notificato solo alla parte personalmente e non al procuratore costituito in primo grado.
b) In via principale, per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa, rigettare ogni domanda di parte appellante ivi compresa tra le altre, quella di revoca dell'assegno divorzile e di revoca dell'ordine di pagamento diretto a carico del
[...]
e di restituzione di importi in favore del sig. e la Controparte_4 Pt_1 richiesta di revoca del mantenimento in favore del figlio e pagamento diretto Per_1 del mantenimento alla figlia , ivi comprese le eccezioni di di insussistenza dei CP_2 presupposti per l'assegno divorzile, e b1) Confermare integralmente la sentenza appellata n. 2237/2024 resa inter partes dal Tribunale di Roma resa a definizione della controversia civile n. RG 12707/2019 promossa da , pubblicata in data Parte_1
07.02.2024, notificata il 09.02.2024 nell'ambito del procedimento di scioglimento del matrimonio civile e per l'effetto condannare il sig. a) al pagamento Parte_1 dell'assegno divorzile per la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e ordina al , terzo datore di lavoro del Controparte_3 ricorrente, di corrispondere direttamente tale importo a prelevandolo CP_1 dalla maggior somma dovuta mensilmente a titolo di retribuzione a;
e Parte_1
b2) al pagamento alla madre sig.ra a titolo di assegno perequativo di CP_1 mantenimento per i figli (2000) e (2006), la somma mensile di euro CP_2 Per_1
3 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2016, comprensiva delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17/12/2014, e ordina al , terzo Controparte_3 datore di lavoro del ricorrente, di corrispondere direttamente a il CP_1 suindicato importo comprensivo delle spese di cui al Protocollo di Intesa prelevandolo dalla maggior somma dovuta mensilmente a;
e c) a continuare a Parte_1 pagare il canone di locazione e gli oneri accessori afferenti il predetto alloggio di servizio della casa familiare sita in Roma Via Salaria n. 825 assegnata alla sig.ra
CP_1
Con vittoria di spese, spese generali (15%), competenze ed onorari da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: ordine di esibizione di tutta la documentazione bancaria e lavorativa (buste paghe comprese) e degli estratti conto de conti correnti e delle carte di credito del sig. . Parte_1
* * *
Con ricorso del 3/4/2019 , premesso che in data 08/03/1997 aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario con e che dall'unione erano nati i figli CP_1
(16/04/1998), (08/11/2000) e (11/08/2006), esponeva che con CP_2 CP_2 Per_1 decreto del 14/11/2012 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione personale di essi coniugi alle condizioni successivamente modificate con decreto del 17/12/2015 in forza delle quali egli era obbligato a corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 900,00 per il mantenimento dei tre figli, nonché la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento della stessa;
la casa familiare, costituita da un alloggio dell'aeronautica miliare cui egli apparteneva, era stata assegnata alla con suo CP_1 onere di corrispondere il canone di locazione e le spese accessorie per euro 320,00 mensili circa;
era stato disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, con elisione del mantenimento per il primogenito CP_2 he aveva abbandonato gli studi e per la moglie che aveva reperito diverse attività
[...] lavorative.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori avverse deduzioni e istanze chiedendo ordinarsi al , terzo datore di lavoro del Controparte_3 Pt_1
4 appartenente all'Aeronautica Militare, di corrisponderle direttamente il mantenimento per sé e per i figli, essendosi il ricorrente reso inadempiente in tal senso.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni separative e ordinava al , Controparte_3 terzo datore di lavoro del , di corrispondere direttamente alla l'importo Pt_1 CP_1 mensile di euro 1.200,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con base gennaio 2016, prelevandolo dalla maggior somma dovuta mensilmente al ricorrente a titolo di retribuzione;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 12977/2020 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisite le prove orali, con sentenza del 7.2.2024 il Tribunale così definiva il giudizio:
dichiara l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dal ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.; affida il figlio minore (11/08/2006) in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza presso la madre e possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo diretto con il ragazzo e avviso alla madre;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dichiara cessato a far data dal mese di febbraio 2024 l'obbligo del di corrispondere alla l'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento per il figlio nonché la quota parte delle spese extra;
CP_2
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di assegno perequativo di mantenimento per i figli (2000) e (2006), la somma mensile di euro CP_2 Per_1
600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2016, comprensiva delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17/12/2014, e ordina al , terzo Controparte_3 datore di lavoro del ricorrente, di corrispondere direttamente a il CP_1 suindicato importo prelevandolo dalla maggior somma dovuta mensilmente a
[...]
; Pt_1
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i figli e con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
CP_2 Per_1
dispone che corrisponda a a titolo di assegno divorzile Parte_1 CP_1
e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e ordina al , terzo datore di lavoro del ricorrente, di corrispondere Controparte_3
5 direttamente tale importo a prelevandolo dalla maggior somma dovuta CP_1 mensilmente a titolo di retribuzione a;
Parte_1
assegna la casa familiare sita in Roma Via Salaria n. 825 alla resistente CP_1 fermo l'obbligo di di corrispondere il canone di locazione e gli oneri Parte_1 accessori afferenti il predetto alloggio di servizio;
spese compensate.
Così motivava le sue decisioni:
«Orbene nel caso specifico è pacifico e incontestato che la resistente si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita dei tre figli, seguendo il marito, appartenente all'Aeronautica Militare, nelle diverse sedi di lavoro cui lo stesso è stato destinato negli anni e ha iniziato a prestare attività lavorative a termine e non continuative solo dopo la separazione. Allo stato la resistente percepisce la retribuzione mensile di euro 1.300,00 in forza di contratto a termine con scadenza il 1° marzo 2024 oltre al canone di locazione, pari ad euro 800,00 mensili, dell'appartamento in Roma di cui era nuda proprietaria all'epoca della separazione e all'inizio del presente giudizio e di cui è divenuta medio tempore piena proprietaria a seguito del decesso dell'usufruttuaria, oltre ad essere comproprietaria di un appartamento in Napoli abitato dal fratello disabile. Il , Pt_1 dal canto suo, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 3.850,00 su dodici mensilità, ed è onerato dal pagamento del mutuo contratto per la casa di abitazione, per euro 900,00 mensili circa, di un finanziamento contratto anche per la casa di abitazione per euro 275,00 mensili, di un ulteriore finanziamento per l'acquisito di apparecchi acustici di euro 136,00 mensili circa, della rata della c.d. cessione del quinto per euro 500,00 mensili, oltre al finanziamento per l'acquisto dell'autovettura per ulteriori euro 247,00 mensili. Alla stregua di talie emergenze istruttorie, tenuto anche conto che la non sostiene oneri alloggiativi in quanto assegnataria di alloggio di servizio il cui CP_1 canone e spese accessorie vengono trattenute mensilmente dalla retribuzione del per circa euro 320,00 mensili, oltre che della durata ultraventennale del Pt_1 matrimonio, il collegio reputa equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla a titolo di assegno divorzile e a far data dal passaggio in CP_1 giudicato della sentenza non definitiva sullo status, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, deve essere dichiarato cessato a far data dal mese di febbraio 2024 l'obbligo del di corrispondere il mantenimento e le spese extra per il Pt_1 figlio primogenito (1998), prossimo al compimento del 26° anno di età, CP_2 avendo egli lasciato da anni gli studi per dedicarsi ad attività artistiche in ambito musicale, con inserimento nel contesto relativo lavorativo, mentre deve essere confermato l'obbligo del di corrispondere alla l'assegno perequativo di Pt_1 CP_1 mantenimento di euro 600,00, oltre rivalutazione Istat con base gennaio 2016, per i figli (2000), studentessa universitaria, e (11/08/2006), prossimo al CP_2 Per_1 raggiungimento della maggiore età, studente in Arezzo, con stabile legame con la casa familiare presso cui fa rientro e che deve essere assegnata anche in questa sede alla con cui vive stabilmente anche la figlia fermo l'obbligo del di CP_1 CP_2 Pt_1 provvedere al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie di tale alloggio. Resta altresì fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al
6 pagamento delle spese extra afferenti i figli e con le specificazioni di cui CP_2 Per_1 al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014. In ragione dell'inadempimento del all'obbligo di corrispondere alla il Pt_1 CP_1 mantenimento per la stessa e i figli deve essere confermato l'ordine di versamento diretto degli assegni di cui sopra al , terzo datore di lavoro del ricorrente. Controparte_3
Infine mette conto evidenziare che non vi è contestazione alcuna sull'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e possibilità Per_1 del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo diretto con il ragazzo, considerata la sua età.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite».
Ha proposto appello lamentando che il Tribunale: stante il contenuto Parte_1 dell'ultima dichiarazione sostitutiva di notorietà versata in atti dalla controparte e la natura delle questioni in contesa, avrebbe dovuto ammettere le sue produzioni documentali allegate alle comparse conclusionali (copia del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
relazione investigativa del maggio 2023; comunicazione Inps riguardo il Convitto frequentato dal figlio storia calcistica Per_1 dello stesso figlio;
scambio di chat tra lui ed il figlio negli anni 2020-2023; estratti CP_2 conto catta di credito;
si era limitato a motivare il riconoscimento Controparte_5 dell'assegno divorzile solo sulla durata ultraventennale del matrimonio (la separazione essendo avvenuta dopo 15 anni dal matrimonio) e richiamando generiche aspettative professionali della la quale da anni lavorava percependo euro 1.300,oo mensili, CP_1 alle quali aggiungeva la riscossione di un canone mensile di euro 800,oo ricavato dalla locazione a terzi di un suo immobile in via Jacoucci, Roma;
avrebbe dovuto riscontrare il difetto di prova circa le dichiarate rinunce lavorative della moglie per l'asserita intesa circa il suo totale impegno nell'accudimento della prole e nella gestione degli affari domestici, a tal fine non potendo giovare le generiche testimonianze rese dai figli Per_2
e
[...] CP_2
Pertanto, egli concludeva nei termini riportati in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, si è opposta alle richieste avverse eccependo, in CP_1 via preliminare, la nullità dell'avverso atto di appello in quanto notificato personalmente ad essa parte invece che al suo precedente difensore, domiciliatario;
nel merito asserendo che: correttamente il Tribunale aveva escluso l'avversa ultima produzione documentale in quanto tardiva;
giusta la conferma dell'ordine di versamento diretto ai sensi dell'art156 c.c. stante l'inadempimento di controparte, non potendo accogliersi la sua giustificazione di aver tardato il versamento di alcuni ratei per ragioni di salute, ben
7 potendo gli stessi esser eseguiti senza necessità di recarsi in banca;
per altro, il Pt_1 era ancor oggi inadempiente in merito al rimborso della quota a lui spettante sulle spese straordinarie occorse ai figli per un totale di euro 15.000,oo; il costo della locazione e gli oneri accessori relativi all'alloggio di servizio assegnatole era stato ragionevolmente posto a carico del ricorrente sempre in ragione della rilevante sperequazione fra i rispettivi loro redditi, oggi dovendo ritenersi accresciuto a circa euro 4.000,oo il metto mensile spettante al a seguito della sua promozione a colonnello, con Pt_1 distaccamento a Parma, in altro alloggio militare, il che gli aveva consentito di vendere il suo appartamento in Roma;
dal canto suo, ella aveva ha un mero contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza in data 6 marzo 2025 con la Virtual Dream srl per euro
1.300,00 al mese, aveva concesso in comodato al figlio l'immobile sito in Roma CP_2 alla Via Jacoucci n. 12 il contratto con i locatari essendo stato consensualmente sciolto in data 31 Maggio 2024 ella avendo dovuto pagare l'arretrato di euro 3.000 per spese condominiali rimaste inevase, stava affrontando proprio per il figlio dei lavori di CP_2 ristrutturazione di detto immobile per oltre 30.000,00 euro al fine di consentire al figlio di viverci in maniera adeguata e sicura, era titolare per 1/7 di un immobile sito in Napoli,
Via Montagna Spaccata n. 260 insieme ai fratelli, immobile in cui attualmente vive il fratello disabile con l'altro fratello che è anche il suo Persona_3 Persona_4 tutore, aveva in atto un prestito euro 14.860,00 dell'11 Giugno 2020 per n. 72 Pt_2 rate con scadenza nel giugno 2026 intestato alla sig.ra ma richiesto e Persona_5 ottenuto per essa sig.ra che non aveva le garanzie ed i presupposti per richiedere CP_1 ed ottenere un finanziamento, sicché ogni mese restituiva a detta sig.ra Persona_5 un importo attualmente di Euro 180,00 euro con ricarica poste pay e ora con bonifico
(allegava documentazione); ella non aveva mai lavorato, e ciò proprio per seguire ed accudire al meglio sia il sig. che i tre figli;
solo dopo la separazione dal Pt_1
aveva iniziato a svolgere piccoli lavori come commessa, lavori sempre poco Pt_1 impegnativi proprio per essere sempre vicina ai suoi figli e poterli aiutare economicamente atteso che il sig. non vi provvedeva né in termini di loro Pt_1 mantenimento né di compartecipazione alle spese dovute ex lege al 50%; il figlio Per_1 necessitava ancora di aiuto economico ed era corretto che ella continuasse a ricevere l'assegno per lui, dovendolo aiutare economicamente ogni qualvolta rientrava da
Arezzo; ancor più tanto era a dirsi per che viveva stabilmente con lei;
CP_2 incomprensibile la richiesta dell'appellante per la revoca del contributo in favore del primogenito, visto che detto emolumento già era stato revocato dal Tribunale.
8 Pertanto, ella concludeva nei termini trascritti in epigrafe.
La Procura generale si è astenuta dall'esprimere il parere in difetto di interessi relativi a soggetti minorenni.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., ha disposto la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del giorno 11.9.20205 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La sentenza appellata merita conferma.
La revoca del contributo economico paterno per il mantenimento del primogenito della coppia è stata già disposta dal primo giudice, sicché il relativo motivo di impugnazione formulato dal per insistere nella stessa richiesta è da ritenersi inammissibile. Pt_1
L'ultimogenito ha terminato la sua esperienza giovanile in campo calcistico ad Per_1
Arezzo e si è iscritto al concorso per tentare l'accesso alla facoltà di fisioterapia dell'
Università nella città di Parma o in quella di ZA (così documentato dal ricorrente in allegato alle sue note sostitutive dell'udienza).
Non v'è prova alcuna, pertanto, che il giovane, bisognoso del mantenimento da parte dei genitori, si sia trasferito a vivere nella casa paterna di Parma, ove, a seguito della sua promozione a colonnello dell'Aeronautica, oggi vive l'appellante, tantomeno che il padre provveda direttamente ad ogni esborso economico occorrente al suo sostentamento.
Deve restare, pertanto, inalterato l'importo dell'assegno stabilito a carico del Pt_1 per il mantenimento dei figli e CP_2 Per_1
La figlia della coppia, in difetto di diverse deduzioni del ricorrente, deve ritenersi ancor oggi convivere con la madre, il che impone di confermare l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare con l'onere a carico del marito di sostenere ogni costo di locazione ed accessorio all'utilizzo dell'immobile.
Oggi la sig.ra ha allegato il suo nuovo contratto di lavoro per sole 10 ore CP_1 settimanali e la cessione in comodato d'uso gratuito del suo appartamento in Roma in favore del primo figlio che ora vi abita. Pertanto, emerge una condizione reddituale della
9 ben peggiore di quella goduta nel corso del primo grado di giudizio, avendo ella CP_1 perduto la rendita di euro 800,oo mensili ricavata dalla locazione di detto immobile ed avendo visto ridursi le ore di lavoro in precedenza prestate con la stessa ditta, come commessa, con contratto full time a tempo determinato.
Accanto alla evidente funzione compensativa dell'assegno divorzile – correttamente riconosciutale dal Tribunale in ragione del fatto che la convenuta, da casalinga, si era occupata dell'accudimento di ben tre figli, seguendo il coniuge nei necessari spostamenti impostigli dalla carriera da ufficiale – oggi, a seguito dell'intervenuta separazione, pur essendosi ella meritoriamente impegnata nella ricerca di lavori, anche se poco remunerativi, emerge anche la funzione assistenziale dell'emolumento. Da un lato, infatti, la resistente si sta affannando per sostenersi, non potendo godere in futuro di alcuna significativa anzianità di lavoro a fini contributivi, dall'altro il ricorrente può oggi disporre di circa euro 4.000,oo netti mensili di stipendio, risultando altresì sollevato dal contributo economico per il primo figlio, al quale la madre ha assicurato l'alloggio.
In difetto di richiesta da parte della beneficiaria, nemmeno può esser accolta la richiesta del ricorrente di versare direttamente il dovuto nelle mani della figlia CP_2
Non v'è ragione per revocare l'ordine di versamento diretto disposto ai sensi dell'art 156
c.c. a seguito di pregressi parziali inadempimenti dell'appellante.
Segue al rigetto dell'appello la condanna del a rimborso delle spese di lite in Pt_1 favore del difensore della dichiaratosene anticipatario per come si liquidano in CP_1 dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22, stimatosi il valore della controversia ai sensi dell'art 13 co. 1° c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza nr 2237/24 Parte_1 emessa il 7.2.2024 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 12707/19;
- condanna lo stesso appellante a rimborsare all' Avv Michela Montanari, dichiaratasene anticipataria in favore della sua assistita, le spese di lite che si liquidano in € 4.500,oo, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
10 - dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare all'appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 17.9.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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