Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n°3436/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°3436 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di responsabilità professionale, vertente
T R A
nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA), alla Via Genova n°16, (C.F.: ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Di Tella e con lo stesso elettivamente domiciliato in S. Maria C. V., alla Via Roberto d'Angiò n°3, angolo Piazza S. Francesco, giusta mandato prodotto in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Napoli, alla Via Belvedere n°204, presso lo studio dell'Avv. Mario Pane, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLATA
A V V E R S O la sentenza n°12483/2017 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, VIIIa Sez. Civ., il 28.12.17, pubblicata in
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pari data, con cui l'adito giudice così provvedeva: “rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore dell'azienda Parte_1 ospedaliera convenuta delle spese di lite che liquida in euro 2238,0 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15% sull'ammontare degli onorari, CPA ed IVA come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione iscritta a ruolo il 31.5.16 agiva in giudizio Parte_1 nei confronti dell' per ottenere sentenza Controparte_2 di accertamento della responsabilità esclusiva dell'azienda convenuta nella causazione delle lesioni da lui riportate e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza di un trattamento sanitario inadeguato;
sosteneva l'attore di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico per trauma facciale e frattura III distale diafisario della tibia e del perone presso l'ospedale in data 29.11.2001 CP_1 allorché, a seguito di un sinistro stradale, era stato ivi condotto per essere sottoposto alle cure dei sanitari del predetto ospedale;
deduceva che, a distanza di diversi anni, precisamente nel 2013, avvertendo dolori lancinanti e perduranti all'occhio e alla tempia destri, si era recato presso la casa di cura Villa dei Fiori di Acerra, dove gli erano stati riscontrati dei
“corpi estranei incistati nella pelle” derivanti, a suo dire, dal sinistro stradale del 2001; denunciava, quindi, l'inadempimento dei sanitari dell'ospedale che, secondo la prospettazione propugnata, CP_1 avrebbero omesso di asportare i corpi estranei introdottisi nella pelle in occasione del sinistro del 2001, così provocandogli danni consistenti nella modifica del profilo del volto e creandogli problemi “psicologici e di relazione” a causa della profonda cicatrice residuatagli.
Costituitasi, l' resisteva nel merito alla Controparte_2 domanda ed eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto azionato, posto che l'inadempimento contestato sarebbe risalito all'anno 2001, epoca dalla quale sarebbe decorso il termine decennale di maturazione dell'evento estintivo.
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Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, commi 1° e 6°, c.p.c., depositate le relative memorie, il giudice, con ordinanza pronunciata fuori udienza a scioglimento di riserva, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. definendola quindi come da sentenza di cui al dispositivo in epigrafe.
Contro la stessa proponeva appello l'attore articolando sostanzialmente un unico motivo di impugnazione con il quale sosteneva la illogicità della sentenza e la errata interpretazione delle norme di diritto applicabili in relazione al thema decidendum e probandum; tanto per avere il giudice, facendo confusione tra onere di allegazione ed onere probatorio, ritenuto di non dover ammettere i mezzi istruttori come articolati non permettendo di fornire la prova della esistenza del nesso causale tra il comportamento dei medici che ebbero in cura il e l'evento Pt_1 riscontrato dai sanitari della Clinica Villa dei Fiori;
in altri termini, diversamente da quanto opinato dall'autore della sentenza impugnata, l'attore non avrebbe mai voluto ricondurre il proprio stato di salute del 2013 al sinistro di circa dieci anni prima asserendo invece, come allegato, che il problema riscontrato nella clinica Villa dei Fiori era dovuto all'imperizia e alla negligenza degli operatori sanitari che lo ebbero in cura presso l'ospedale in seguito al suddetto sinistro;
così che CP_1 il sinistro risultava essere un antefatto storico del tutto irrilevante rispetto al thema decidendum, sinistro la cui esatta dinamica, considerata a torto dirimente ai fini della decisione, quand'anche descritta, non avrebbe modificato la responsabilità dei medici in ordine alle cure malamente eseguite. Precisava le seguenti conclusioni:
“accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 12483/2017 nella parte in cui rigetta la domanda per non avere parte attrice assolto all'onere di allegazione e probatorio, e di conseguenza: a) dichiarare e riconoscere il diritto al risarcimento in favore del sig. e, per l'effetto, condannare l'appellata al Parte_1 pagamento della somma di € 19.099,65, quale importo complessivo relativo al risarcimento, per la lesione al diritto alla salute, dei danni
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patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso, in uno con interessi legali e il danno da svalutazione monetaria, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) Condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Chiedeva ammettersi la prova testimoniale articolata con i testi già indicati nel precedente grado.
Nel costituirsi l'Azienda sanitaria appellata resisteva al gravame e ne invocava il rigetto con vittoria delle spese processuali del grado.
Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, la introitava a sentenza previa concessione alle parti dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.; sennonché, con ordinanza la rimetteva sul ruolo ritenendo indispensabile una indagine medico legale che accertasse: se la presenza dei corpi estranei incistati asportati dal viso dell'attore presso la Villa dei Fiori di Acerra nell'anno 2013 fosse compatibile con i fatti descritti in atti ovvero con il precedente sinistro stradale avvenuto nel 2001 in cui rimase l'istante coinvolto;
se la mancata rilevazione e rimozione dei frammenti incistati fosse ascrivibile a negligenza e/o imperizia dei sanitari dell' CP_2 presso cui l'attore fu ricoverato e sottoposto Controparte_3 ad intervento;
quali furono le conseguenze invalidanti (di natura organica, funzionale, estetica, fisiognomica) delle lesioni riportate in termini di giorni di invalidità totale e/o parziale e di invalidità permanente, indicandone precisamente il grado in termini percentuali nonché specificandone i baremes di riferimento;
se i postumi riscontrati fossero suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi, precisandone costo, natura, difficoltà e rischi. Conferito pertanto l'incarico peritale, sostituito quello dei consulenti ad esso rinunciante, espletata la C.T.U. con il versamento in atti della relazione la Corte, ad epilogo della disposta trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, concessi ancora ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, nuovamente riservava la causa in decisione.
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L'appello non è fondato e non merita quindi accoglimento.
Stando all'assunto della impugnante difesa il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere l'assenza di prova del nesso causale per non avere il dimostrato la presenza di schegge di vetro, causate dal sinistro, Pt_1 rimaste successivamente incistate nel suo volto. Nel costrutto proposto da parte appellante, infatti, il sinistro avvenuto prima dell'originario ricovero ospedaliero sarebbe stato un antefatto storico irrilevante rispetto al thema decidendum del giudizio, atteso che la dinamica del sinistro stradale, ancorché non assodata, non avrebbe modificato e nemmeno influito sulla profilata responsabilità dei medici ospedalieri. In verità, la lettura della statuizione come delineata dall'appellante non coglie le ragioni del punto nodale rappresentato dalla rilevata mancanza del nesso causale. Questo perché il giudice a quo non aveva posto la sua attenzione sulla dinamica del sinistro quale fonte causale del danno oggetto di lite, denotando piuttosto che era onere dell'attore provare che in conseguenza di quel sinistro schegge di vetro si erano incuneate nel volto della vittima, tanto da provocare, dopo dieci anni dall'evento, il ricovero ospedaliero successivo finalizzato allo loro asportazione, cosa non praticata tempestivamente dai sanitari che per primi ebbero in cura il subito dopo l'incidente stradale. Sta di fatto che quest'ultimo Pt_1 non aveva provato, né aveva chiesto di provare in primo grado, la presenza di schegge di vetro in conseguenza di quel sinistro, omettendo per questo verso di fornire la prova, anche solo presuntiva, del nesso causale tra l'antefatto storico, (la presenza di schegge di vetro immediatamente dopo il sinistro stradale), e le pretese, colpevoli negligenze del personale medico. Ma la prova della rappresentata esistenza delle schegge di vetro e del nesso causale non era stata offerta dal nemmeno con il deposito della sentenza del Tribunale di Pt_1
Latina, sez. di Gaeta, n°354/2011, effettuato il 31.1.17, che si riferiva ai fatti di cui al sinistro stradale dedotto dall'appellante; il Tribunale di Latina, nel respingere la domanda di risarcimento del per avere Pt_1 causato il sinistro con sua colpa esclusiva, aveva descritto analiticamente le prove raccolte e nulla aveva evidenziato in merito alla
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denunciata presenza di schegge di vetro nel volto, causate dal sinistro. Né alla divisata carenza di prova aveva ovviato in qualche modo il generico ed inammissibile capo di prova testimoniale articolato al capo 6) dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, c. 6°, n.2, c.p.c., depositata il 31.1.17, (c.f.r. in fasc. uff. I° grado), o il referto della Clinica Villa dei Fiori che aveva riferito la presenza di “verosimilmente vetro”, senza però individuare, cosa che nemmeno avrebbe potuto fare, un legame fra tali corpi estranei e il lontano sinistro del 2001; legame questo che non veniva tampoco descritto nel certificato di pronto soccorso e nella cartella clinica del ricovero presso il laddove CP_1 nulla si diceva in merito alla presenza di schegge di vetro nel viso dell'attore. Il fatto è che nel volto del non vi erano schegge di Pt_1 vetro;
a questa conclusione si giungeva con certezza dall'esame della cartella clinica n°92226 depositata il 31.5.2016, cartella attestante che il , sottoposto a TAC senza mezzo di contrasto nel giorno stesso Pt_1 del ricovero, non aveva manifestato allo stato segni di definita patologia locale, stanti la linea mediana in asse e la tumefazione delle parti molli peri-orbitarie. L'esame TAC è un mezzo di prova oggettivo che dimostra senza dubbio che nel volto del al momento del ricovero del 2001 Pt_1 non vi era alcun corpo estraneo;
la oggettività scientifica dell'esame TAC escludeva l'obbligo di ricerca di corpi estranei da parte dei sanitari. D'altronde il , ricoverato nuovamente il 29.4.02 presso l'Azienda Pt_1 ospedaliera già convenuta, come da cartella clinica n°034362 depositata dall'Azienda ospedaliera il 30.1.2017, per i postumi della frattura alla gamba destra occorsi per il medesimo sinistro stradale, non aveva accusato, né lo avevano rivelato suoi familiari, dolori o infiammazioni di sorta dipendenti dalla presenza di corpi estranei incistati nel viso, per giunta in una parte così delicata. È bene ricordare che, in linea di massima, “in tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all'art. 2, comma 4, c.p., le argomentazioni della sentenza di merito di condanna devono indicare se il caso concreto sia regolato da linee guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico- assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di
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quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali; …” (Cassazione penale, sez. IV, 24/11/2020, n°35058, Rass. dir. farmaceutico 2021, 3, 555). Questo denota come nella ricostruzione del nesso eziologico non possa assolutamente prescindersi dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento perché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è possibile analizzare la condotta (eventualmente omissiva) colposa addebitata al sanitario o alla struttura ospedaliera per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato “al di là di ogni ragionevole dubbio”. La necessità del giudizio controfattuale è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n°10345 del 20.4.21 sottolineando come il paziente danneggiato abbia l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso, considerato che la valutazione delle condotte omissive deve essere fatta secondo il giudizio controfattuale per verificare se il sanitario avesse dovuto tenere una condotta diversa che, valutata ex post, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso. Questi principi sono stati confermati dalla S.C. evidenziando che “nel caso in cui sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della controparte dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione …”. (Cassazione civile, sez. III, 22/09/2023, n°27151, Diritto & Giustizia 2023). Sta di fatto che l'Azienda ospedaliera, con il deposito delle cartelle cliniche relative ai ricoveri, aveva offerto la prova documentale del corretto adempimento della prestazione sanitaria impostale.
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In ogni caso, il supplemento istruttorio che ha connotato il presente grado ha fugato qualsiasi dubbio circa la sussistenza di profili di responsabilità imputabile ai sanitari dell'Azienda sanitaria appellata. Preliminarmente giova osservare come i consulenti d'ufficio abbiano rilevato che il primo ricovero seguito al sinistro stradale avvenne presso il presidio ospedaliero dell' , circostanza questa che Parte_2 radicherebbe la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2 dovendosi la eventuale negligenza per l'omessa rimozione del vetro dallo zigomo ascrivere a diverso personale medico, quello cioè operante all'epoca presso l'ospedale di Acerra, dove la ferita fu suturata. Quanto al successivo ricovero eseguito presso l' gli ausiliari Controparte_2 hanno ben spiegato che il paziente aveva ricevuto le cure dovute e che il vetro è materiale opaco che, se fosse stato presente nella pelle, sarebbe stato certamente individuato con indagini radiografiche e con tac (pagg. 6/7 della relazione); hanno poi denotato come il , nel Pt_1 corso dei due ricoveri subiti, fosse stato sottoposto sia ad indagini radiologiche semplici, - (27-11-2001: PS di Acerra;
27-11-2001: Osp. di Napoli), - sia a TC, - (27-11-2001: PS di Acerra;
27-11- CP_1
2001: Osp. di Napoli), - e come in nessuna di queste quattro CP_1 indagini fosse stato repertato un corpo estraneo radio opaco, corpo dunque non presente oppure di dimensioni inferiori a 1-2 mm, limite di risoluzione delle due tecniche, così precisando che in tale ultimo caso la sua presenza, nell'ambito di una ferita lacero contusa, sarebbe potuta facilmente sfuggire anche ad un'attenta ed accurata ispezione della ferita stessa, evenienza che avrebbe comunque escluso la configurabilità di una condotta scorretta o improvvida dei sanitari. “Teoricamente, - hanno infine precisato i consulenti, - si può formulare una terza ipotesi: il corpo estraneo potrebbe non essere stato di vetro ma di altro materiale e non identificato all'ispezione, ma su ciò non esiste alcun elemento oggettivo. Purtuttavia anche in questo caso una indagine Rx e/o TC avrebbe dovuto evidenziarli se di dimensioni superiori a 1-2 mm, - atteso che - modalità di imaging;
la radiografia convenzionale e la CT sono ottime modalità per scoprire corpi estranei di varia natura>. In aggiunta va
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tenuto presente che nella consulenza del chirurgo plastico del 28-11- 2001 viene riportato che “tale ferita in parte risulta già suturata” (il che dovrebbe presumibilmente essere accaduto durante il ricovero presso il PS di Acerra) e quindi ne conseguirebbe che i sanitari del si CP_1 siano trovati nell'impossibilità di esplorare compiutamente quella porzione di ferita sottostante alla sutura”. In definitiva, hanno concluso i predetti consulenti, “il comportamento dei sanitari dell' CP_4 [...] di Napoli è stato conforme ai criteri di prudenza, diligenza e CP_3 perizia della buona pratica medica”. Queste le risposte ai quesiti ad essi posti: “1) La presenza dei corpi estranei asportai dal viso dell'esaminato nel 2013 è astrattamente compatibile con i fatti descritti. 2) La mancata rilevazione e rimozione dei corpi estranei NON è ascrivibile a negligenza e/o imperizia dei sanitari dell' “ presso cui CP_4 CP_3
l'esaminato fu ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico in conseguenza del sinistro del 27 novembre 2001. 3-4) A seguito dei fatti per cui è causa non si è realizzato alcun danno biologico temporaneo e/o permanente di natura iatrogena. 5) Agli atti non risultano spese mediche documentate. …”. (C.T.U., pag. 9).
Le spese del grado, comprese quelle di C.T.U., come attribuite in corso di causa, seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Alla stregua di tutto quanto precede ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.. “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extra-testuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale si iscrive” (Corte Giustizia Trib. I grado Venezia, sez. II, 05/07/2024,
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n°491, Redazione Giuffrè 2024, 79). Ed invero, posto che “in tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, del Cpc, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cassazione civile, sez. II, 10/04/2024, n°9679, Guida al diritto 2024, 30), non vi è dubbio che nel congegnare la proposta impugnazione vi sia stata scarsa avvedutezza per averla incentrata su un postulato, quello cioè rappresentato dalla errata negazione della prova del nesso eziologico tra evento supposto e danno lamentato, ove sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, la presenza dei corpi estranei nel viso del subito dopo il sinistro avrebbe dovuto integrare Pt_1
l'imprescindibile prius della pretesa risarcitoria, a ragione escluso dal giudice a quo per difetto di prova e maldestramente sostenuto dall'appellante in assenza di elementi, non acquisiti e neppure più acquisibili, che potessero probatoriamente avallarlo. Alla quantificazione del dovuto in parola si provvede come da dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 21.6.18, così provvede:
1°) Rigetta l'appello;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del grado, liquidate, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 4.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'anticipatario;
3°) Pone le spese di C.T.U., come già liquidate con decreto del 17.11.23 in €. 2.747,54, oltre I.V.A. e contributi previdenziali, a definitivo carico di parte appellante;
4°) Condanna ancora l'appellante al pagamento in favore della controparte, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., dell'importo di €. 4.350,00;
5°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.12.24.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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