Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 1319 /2022
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere relatore dott. LUCA ARIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1319 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Rino Lucio Mazzilli
Appellante
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Michele Chiariello
Appellato nonché
Controparte_2
Appellata contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.2.2017 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014 2016 Controparte_1
00360578 25000 notificatagli da in data 20.01.2017 per una Controparte_3 debitoria di € 883,88 a titolo di contributo soggettivo minimo e relative somme accessorie per l'anno 2014 dovuti alla . Parte_1
1
1) di essere iscritto dal 18.2.1997 all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Trani e dal 1998 alla e di essere stato cancellato dalla il Pt_1 Parte_1 Parte_1
23.3.2001 per inesistenza di reddito professionale;
2) di esser stato iscritto d'ufficio alla nel 2014, e poi, a seguito di Parte_1 istanza di sospensione che egli stesso presentava a causa delle precarie condizioni di salute in cui versava, di esser stato cancellato dal 3.2.2015;
3) che, con missiva notificata il 14.11.2016, la gli comunicava di aver proceduto alla Pt_1 cancellazione a decorrere dal 3.2.2015 in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di
Attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della L. 247/2012, informandolo al contempo che era emerso a suo carico un debito contributivo;
4) di aver contestato i suddetti presunti debiti contributivi in quanto non aveva svolto nel
2014 e 2015 attività professionale tale da produrre reddito utile per una valida iscrizione alla a fini pensionistici;
Pt_1
5) di aver inoltrato, a causa delle precarie condizioni di salute in cui versava ed ai sensi dell'art. 17 L. 141/92, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani una domanda di
'assistenza ordinaria' in data 5.5.2014, e di aver ottenuto dalla Cassa Nazionale Forense delibera n. 211 in data 13.3.2015 di rigetto nonostante la proposta favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
6) che, con cartella di pagamento n. 01420160036057825000 notificata in data 20.01.2017 da , la gli chiedeva Controparte_3 Parte_1 il pagamento della somma di E 883,88 a titolo di contributo soggettivo minimo per l'anno 2014.
Il ricorrente chiedeva al giudice adito di dichiarare l'illegittimità della richiesta contributiva di cui alla cartella di pagamento 01420160036057825000, assumendo, come detto, l'insussistenza dei relativi presupposti, e, in subordine, di accogliere l'istanza di contributo assistenziale.
Si costituiva in giudizio la e chiedeva il Parte_1 rigetto della domanda.
Deduceva la sussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi da parte dell'opponente, atteso che - poiché, a mente degli art. 1, 6 e 12 del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della legge 247/2012, l'esonero dal versamento dei contributi è ammesso per i professionisti che si cancellino dall'Albo entro 90 giorni dall'iscrizione di ufficio - anche il
2 avrebbe potuto evitare il pagamento dei contributi ponendo in essere il detto CP_1 adempimento e tanto, invece, non aveva fatto, rimanendo perciò tenuto al pagamento dei contributi;
rilevava inoltre l'assenza dei presupposti per l'erogazione del contributo a titolo di
'assistenza ordinaria'.
L rimaneva contumace. Controparte_2
*****
Con sentenza n. 722 dell'11.4.2022 il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella di pagamento impugnata, rigettando nel resto la domanda attorea;
condannava la al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del ricorrente, liquidandole in E 400,00, e nulla disponeva per le spese nei confronti dell' . Controparte_2
In fatto, il giudice rilevava che <<è incontestato che il ricorrente sia stato iscritto alla
[...] dal 2014 al 3.2.2015 (comunque tale situazione è provata documentalmente dalla Pt_1 Pt_1 resistente, che ha depositato sia il provvedimento di iscrizione d'ufficio del 17.12.2014 con decorrenza dal gennaio 2014 sia la comunicazione con cui il ricorrente è stato avvisato che con
Delibera del 26.10.2016 era stata disposta la sua cancellazione dal 3.2.2015)>>.
In diritto, richiamava le norme di interesse, ed, in particolare, l'art. 21 della L. n. 247/2012, commi 8 e 9, ed il regolamento di attuazione del detto art. 21 commi 8 e 9.
L'art 21, commi 8 e 9, della L. n. 247/2012, prevede:
“
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
. Parte_1
9. La con proprio regolamento, Parte_1 determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”.
Il regolamento di attuazione all'art. 21, commi 8 e 9, della L. n. 247/2012, adottato dalla ed entrato in vigore il 21.8.2014, stabilisce all'art. 6: Pt_1
“1.La cancellazione degli avvocati dalla viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Pt_1
Esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012.
3
2. La cancellazione dei praticanti avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta
Esecutiva: a) d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei praticanti, non seguita dall'iscrizione all'Albo degli avvocati;
b) a domanda dell'interessato negli altri casi”.
A sua volta, il successivo art. 12, intitolato 'Norme transitorie', così dispone:
“
1. A coloro che, nelle more dell'approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla , in Pt_1 deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla ai sensi del presente Pt_1
Regolamento.
2. L'esonero di cui al comma precedente sarà revocato per coloro che si reiscriveranno in un Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione.
3. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento erano già iscritti in un Albo forense ma non alla , le agevolazioni contributive di cui all'art. 7 si Pt_1 applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti”.
Tanto premesso, il giudice rilevava che dalla documentazione prodotta dalla si evince Pt_1
<
17.12.2014 (e dunque notificata presumibilmente nei giorni successivi)>> e che < sospensione volontaria, alla quale è seguita la cancellazione con delibera del 26.10.2016, è stata avanzata dal ricorrente il 3.2.2015 (tant'è che la cancellazione viene retrodatata a tale data)>>.
Quindi, riteneva che < del Regolamento innanzi riportato (dovendo il termine decorrere dalla comunicazione della delibera del 17.12.2014 o quanto meno dal 17.12.2014); sicchè l'ipotesi in questione ricade proprio nei casi previsti dall'art. 12 suddetto, in cui vi è un'espressa previsione di esonero dal pagamento dei contributi>>.
Concludeva per la illegittimità della cartella di pagamento, in quanto il - avendo CP_1 tempestivamente presentato istanza di sospensione volontaria, cui era seguito il provvedimento di cancellazione dall'Albo - non era tenuto al pagamento dei contributi richiesti dalla Pt_1
Respingeva la domanda, peraltro formulata in via subordinata, per ottenere il contributo di assistenza a carico della dell'ammontare di € 3.000,00, a causa delle proprie Parte_1
4 condizioni di salute < prima che di prova>>.
*****
Con ricorso del 10.10.2022 la ha Parte_1 interposto appello avverso detta pronuncia, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente respinta, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Ha resistito il depositando apposita memoria con cui ha richiesto la conferma della CP_1 impugnata sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
L è rimasta contumace. Controparte_4
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 4.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
*****
Con un unico motivo di gravame l'appellante si duole della decisione per non essere conforme al dato normativo applicabile al caso di specie, ovverosia all'art. 21 commi 8 e 9 della l.
247/2012 e all'art. 12 del relativo regolamento di attuazione - e lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistente in capo al la condizione per beneficiare CP_1 dell'esonero dal versamento dei contributi, considerandolo 'cancellato' mentre quegli non era stato cancellato dall'albo professionale, ma semmai solo 'sospeso'.
Adduce quindi l'appellante una erronea individuazione e qualificazione da parte del
Tribunale di Trani dello status del come 'cancellato' dall'albo professionale e non già CP_1 come 'sospeso'.
Rammenta, al riguardo, l'appellante rammenta che l'art. 12 del regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della L. 247/2012, prevede l'esonero dal versamento dei contributi minimi solo per i professionisti che si cancellano dall'Albo professionale entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione alla Cassa, e che l'art. 6 del detto regolamento dispone che la cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata di ufficio dalla Giunta esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli albi forensi nonché in caso di sospensione volontaria annotata nell'albo ex art 20 comma 2 e 3 della Legge 247/2012.
5 Inoltre, in merito ai professionisti sospesi dall'albo ex art 20 comma 2 e 3 l. 247/12 in data successiva al 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore del regolamento), precisa che il Consiglio di Amministrazione della ha stabilito, giusta delibera del 16 aprile 2015, che dovranno
Pt_1 essere iscritti alla per il solo periodo compreso tra il 21 agosto 2014 e la data di sospensione,
Pt_1 confermando poi, con delibera del l'11 novembre 2015, che nel caso di sospensione dall'albo “si procederà alla cancellazione dalla ex art. 6 primo comma del regolamento di attuazione
Pt_1 dell'art. 21 della legge 247/2012, con esonero dalla contribuzione a partire dal primo anno successivo a quello della sospensione, fermo restando il pagamento dei contributi obbligatori relativi al periodo maturato in costanza di iscrizione agli albi e alla ” (cfr pag 7 del
Pt_1 gravame) .
Conseguentemente, il sospeso dall'albo ex art 20 secondo comma della L. 247/12 CP_1 in data 3.2.2015 (quindi, successivamente al 21 agosto 2014, data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della L. 247/12 emanato dalla ), risulta Pt_1 pacificamente iscritto alla per il biennio 2014-2015 ed è perciò tenuto al versamento dei Pt_1 contributi, non vigendo a suo favore esonero alcuno.
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In via preliminare, deve evidenziarsi che il ha prestato tacitamente acquiescenza CP_1 alla parte della statuizione con cui il giudice ha respinto la domanda di volta ad ottenere il contributo assistenziale, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, ai sensi degli artt.
324 e 329 c.p.c.
Tanto in conformità al granitico insegnamento della Suprema Corte sul punto, secondo il quale con riferimento alle domande o eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito è necessario proporre puntuale ricorso, giacché con riferimento a tali domande viene meno la posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo l'interesse all'impugnazione limitatamente alla parte della statuizione gravata in cui risulti soccombente.
Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è necessario riproporre specifica doglianza ovvero il ricorso incidentale, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l' eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di appello di dette domande o eccezioni
(ex plurimis, Cass. nn. 7487/91, 12166/95, 12386/00, 3341/01, 1691/06; e v. anche, Cass. n.
15362/08*****
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La Corte condivide il convincimento del primo giudice, e ritiene doveroso compiere qualche breve riflessione.
6 Con la legge del 31 dicembre 2012, n. 247 è stata dettata la 'Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense' e, per quanto qui di interesse, l'attenzione va incentrata sia sull'art. 21, dedicato all' 'Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri;
obbligo di iscrizione alla previdenza forense', sia sull'art. 20, invece rubricato 'Sospensione dall'esercizio professionale'.
Ebbene, l'art. 21 stabilisce che “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla ” (comma 8), e che “la mancanza della Parte_1 effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo” (comma 4).
Vi è pertanto interdipendenza tra esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale e iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza.
Il precedente art. 20, dopo aver individuato al comma 1 una serie di ipotesi in cui l'avvocato
è obbligatoriamente sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo di determinate cariche
(ad esempio, allorquando l'avvocato sia eletto Presidente della Repubblica, o Presidente del
Senato o presidente di Giunta regionale, etc), al comma 2 riconosce all'avvocato iscritto all'albo la possibilità di chiedere la sospensione dall'esercizio professionale ('L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale'), prevedendo anche che della sospensione - sia di quella c.d. obbligatoria di cui al comma 1 che di quella volontaria contemplata al comma 2 - sia fatta annotazione nell'albo.
In definitiva, nell'albo risulterà l'iscrizione di un professionista, al pari della sua cancellazione, nonché la sospensione dall'esercizio della professione.
Tanto chiarito, è utile ricordare anche che il legislatore della disciplina dell'ordinamento della professione forense non esitò a soffermarsi anche sulla necessità che la di Parte_1 previdenza si dotasse di un regolamento attuativo;
invero, al comma 9 dell'articolo 21 Parte_1 della L. 247/12 il legislatore assegnava alla il Parte_1 termine di un anno dall'entrata in vigore della legge per adottare un proprio regolamento con cui determinare i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, e provvedere anche in merito a situazioni di eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni.
Ciò detto, deve darsi atto che la - la quale, appunto, a mente del Parte_1 citato comma 9, avrebbe dovuto provvedere ad emanare un apposito regolamento attuativo entro un anno dall'entrata in vigore della legge 247/2012 - ha licenziato, invece, il regolamento solo a gennaio 2014, giusta delibera del Comitato dei delegati del 31 gennaio 2014, sicchè detto
7 regolamento, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014, è poi entrato in vigore il
21.8.2014.
Tale precisazione è di non poco momento, in quanto, come di qui a breve si avrà modo di spiegare meglio, lo slittamento dell'adozione del regolamento da parte della riverbera i suoi Pt_1 effetti su situazioni, come quella in esame, a valle dell'entrata in vigore del regolamento;
non a caso, infatti, la stessa ha ritenuto necessaria la previsione di una norma ad hoc, l'art. 12 Pt_1 rubricato, appunto, 'Norme transitorie'.
Prima di affrontare tale profilo della questione, e non senza tenere a mente che la iscrizione all'albo comporta la contestuale iscrizione alla Parte_1 con gli annessi obblighi contributivi, deve registrarsi che l'art. 6 del regolamento adottato dalla ricollega la “cancellazione degli avvocati dalla ” sia alla Parte_1 Pt_1
“cancellazione dell'iscritto da tutti gli albi forensi' sia alla “sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art 20 comma 2 e 3 della Legge 247/2012”.
Così infatti recita il comma 1 dell'art.6: “La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art 20 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012”.
Da una piana e combinata lettura delle norme la Corte desume che se la cancellazione dell'avvocato dalla consegue sia alla cancellazione di questi dagli albi professionali sia alla Pt_1 sua sospensione volontaria purchè annotata nell'albo a mente dell'art. 20 comma 2 e 3 della L.
247/12, le conseguenze in punto di cessazione di qualsivoglia obbligo contributivo (connesse alla cancellazione dalla si determineranno sia se il professionista si sia cancellato dall'albo sia Pt_1 se si sia sospeso volontariamente.
Non è un caso la necessità che la sospensione volontaria sia annotata nell'albo, rispondendo all'evidente fine di mettere in risalto che il professionista non esercita la professione, sia pure non in modo definitivo, allo stesso modo che nell'ipotesi in cui sia cancellato dall'albo.
Quanto sin qui detto, consente alla Corte di respingere l'obiezione dell'appellante in merito alla erroneità della decisione del giudice che avrebbe considerato il 'cancellato' dall'albo CP_1 invece che 'sospeso' dall'albo.
Peraltro, il giudice non è incorso in alcun errore qualificatorio dello status del CP_1 avendo registrato dati di fatto contemplati nelle delibere adottate dalla;
invero, è Parte_1 la stessa a far riferimento alla sospensione volontaria del professionista e alla sua Pt_1 cancellazione dalla e ad affermare che 'la Giunta Esecutiva, nella seduta del 26.10.2016, Pt_1 preso atto della sua sospensione volontaria ex art 20 , secondo comma, della legge 247/2012, ha
8 deliberato di procedere alla sua cancellazione dalla cassa dal 3.2.2015, come previsto dall'art. 6 del regolamento di attuazione ex art 21, commi 8 e 9, della suddetta legge” (cfr delibera
26.10.2016).
Ciò chiarito, la Corte registra altresì che il primo giudice ha compiuto una corretta applicazione dell'art. 12 del regolamento entrato in vigore il 21.8.2014, ritenendo sussistente e integrata un'ipotesi di esonero dal pagamento dei contributi.
Invero, ferma l'equiparazione tra cancellazione dall'albo e sospensione volontaria annotata nell'albo, e considerato che l'art. 12, intitolato 'Norme transitorie', effettivamente consente l'esonero contributivo in favore di “coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla ai sensi del presente Regolamento”, non può Pt_1 che convenirsi con il primo giudice che il - venuto a conoscenza che la lo ha CP_1 Pt_1 iscritto di ufficio (la delibera, avente effetti retroattivi a gennaio 2014, è datata 17.12.2014 ed è stata comunicata il 22.12.2014) - il 3.2.2015, e, quindi, entro i 90 giorni dalla comunicazione della iscrizione di ufficio, ha presentato istanza di sospensione volontaria (istanza a sua volta vagliata dalla con delibera del 26.10.2016 e conseguente cancellazione dalla cassa con decorrenza Pt_1
3.2.2015) e ben può quindi beneficiare dell'esonero contributivo.
Per sgombrare il campo da equivoci, si riporta la norma di cui all'art.12:
“1. A coloro che, nelle more dell'approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla , in Pt_1 deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla ai sensi del presente Pt_1
Regolamento”.
Il regolamento è stato approvato con nota ministeriale ad agosto 2014 ed è entrato in vigore il 21.8.2014 .
Ebbene, l'art 12 si occupa delle situazioni transitorie e stabilisce che l'esonero contributivo è previsto sia per coloro che “nelle more dell'approvazione Ministeriale del presente Regolamento
e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore” procedono “alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla “ (cfr Pt_1 comma 1 primo periodo) sia “ per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla ai sensi del presente Regolamento” (cfr comma 1 Pt_1 secondo periodo).
9 Posto che il tenore della norma è tale da regolamentare le ipotesi di cancellazione dagli albi che si verifichino sia prima che dopo l'approvazione del regolamento, vi è che il caso sottoposto alla odierna attenzione riguarda una situazione verificatasi in epoca successiva all'approvazione del regolamento e alla sua entrata in vigore, se è vero, come lo è, che la cassa ha deciso di iscrivere di ufficio il a dicembre 2014. CP_1
Stando così le cose, la non può pretendere il pagamento di contributi afferenti l'anno Pt_1
2014 poiché, nel caso di specie, rispettando il prescritto termine regolamentare di 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla il professionista si è attivato facendo presente di non Pt_1 esercitare la sua professione a causa di problemi di salute, come peraltro riconosciuto dalla Pt_1 stessa che ne ha disposto di conseguenza la cancellazione 8cfr delibera del 26.10.2016).
Da ultimo, osserva la Corte che non rilevano nel caso di specie i richiami dell'appellante alle delibere della cassa del 16.4.2015 (n. 349) e dell'11.11.2015 (n. 1135) e alle situazioni nelle stesse regolamentate, poiché, anche a prescindere dalla non vincolatività degli assunti ivi contemplati, essi attengono a situazioni diverse: si ribadisce, infatti, che non si è al cospetto di una mera sospensione volontaria ex art 20 L 247/12 intervenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento, in quanto il 21.8.2014 il non era iscritto all'albo e alla cassa (e men che meno lo sapeva) CP_1 essendo la iscrizione di ufficio avvenuta il 17.12.2014.
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Sulla scorta delle esposte considerazioni il Collegio rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza della Pt_1
Nulla invece va disposto nei confronti dell' , involgendo Controparte_2 la questione attenzionata solo un profilo impositivo del credito contributivo in capo alla cassa.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 10.10.2022, da e avverso la sentenza resa dal Parte_1 Parte_1
10 Tribunale del lavoro di Trani l'11.4.2022 nei confronti di e Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla refusione in favore del delle spese processuali del secondo CP_1
grado di giudizio, che liquida in E 247,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge;
nulla per le spese nei confronti dell' ; Controparte_2
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 4.3.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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