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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 105/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore Dott.ssa Rosanna Scollo,
nella causa civile iscritta al n. 105/2021 R.G., a seguito di ricorso ex art. 702-bis c.p.c.,
sciogliendo la riserva del 29.01.2025, nell'ambito del giudizio di cui in epigrafe, promosso da:
Avv. , nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Scicli, Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Riccotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...] (C.F: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Ragusa, in viale dei Platani n. 133, presso lo studio dell'avv. Michele Savarese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA
letto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 12.01.2021, con cui l'Avv. Pt_1
rappresentava di essere stata nominata difensore d'ufficio del Sig.
[...] CP_1
el procedimento penale n. 964/2012 R.G.N.R., e n. 581/2014 R.G., dinanzi al
[...]
Tribunale Penale di Ragusa- composizione monocratica, e di avere svolto la propria attività difensiva assistendo il resistente alle udienze del 9.10.2015, 30.10.2015, discutendo all'udienza dell'8.1.2016, avanti il Giudice Monocratico, Dott. Ignaccolo;
in data 14.1.2016 veniva depositata sentenza penale di condanna n. 8/2016 R.G.
Sent., che dichiarava l'imputato “colpevole dei reati allo stesso ascritti, qualificati entrambi ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975, ritenuto il concorso formale omogeneo, esclusa la recidiva contestata”, con condanna “alla pena di mesi otto di arresto ed €
1.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali”. Tale decisione veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Catania, che pronunciava sentenza n. 1534/2019 R.G.Sent., depositata il 3.5.2019, a definizione del procedimento di appello n. 1999/2016 R.G. C.APP., con cui, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Ragusa l'8.1.2016, “dichiara non doversi procedere nei confronti del medesimo perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione”. Riferiva la ricorrente di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività professionale svolta, nonostante i ripetuti solleciti;
chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento della CP_1
somma complessiva di € 2.500,00, quale compenso per il servizio reso, oltre oneri come per legge;
vista la comparsa costitutiva di il quale eccepiva: l'inammissibilità CP_1
dell'azione introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., richiamando a tal fine la pronuncia della Cassazione Sez. Unite n. 4485/2018, dovendo l'azione essere introdotta con le forme del rito speciale previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che prevedeva la competenza del Tribunale in composizione collegiale;
l'incompetenza del Giudice adìto in favore della Corte di Appello di Catania, alla luce della sentenza delle S.U. n. 4247/2020, ovvero “dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”; la mancata prova del quantum debeatur
ritenuto che dalla documentazione allegata al ricorso emergeva che la ricorrente aveva svolto l'ufficio di difensore del resistente, nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, sia per il primo grado davanti al Giudice Monocratico che per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania
ritenuta la fondatezza, e conseguente accoglibilità della pretesa di parte ricorrente, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, non possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate dal resistente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il procedimento previsto dagli artt. 28 e ss. della L. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, ove anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla medesima legge (cfr. Cass. n. 19025/2016; Cass. n. 20293; Cass n.
31391/2022); è stato, in particolare, chiarito (da ultimo Cass. n. 6817/2021) che la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 – applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della L. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario, ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al
Tribunale in composizione monocratica … in relazione alla causa intentata dall'Avv… per l'ottenimento dei compensi professionali riguardanti l'espletamento di prestazioni penali in più gradi di giudizio nell'interesse del citato assistito – la competenza del Tribunale civile di Torre Annunziata, in composizione monocratica…” (cfr. Cass. sent. 11376/2024); ed ancora, “Il rito semplificato di cui all'art. 702-bis c.p.c. si applica alle controversie previste dalla l. n. 794 del 1942 riguardanti il pagamento delle competenze dell'avvocato per prestazioni rese esclusivamente in materia civile e non quindi per le prestazioni svolte in processi amministrativi o penali, caso nel quale la liquidazione deve seguire invece le forme ordinarie previste dal c.p.c., ossia il rito ordinario di cognizione, il rito sommario codicistico (e non quello "speciale" ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011) e il ricorso per decreto ingiuntivo” (cfr. Tribunale sez. III - Bari, 25/09/2024, n. 3938); “Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art.
702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Sicché in caso di errata qualificazione del procedimento nei termini di cui all' art. 14, la relativa sentenza è nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge” (cfr. Cassazione civile sez. II -
12/07/2024, n. 19228)
Ritenuta la legittimità della procedura adottata da parte ricorrente, e correttamente incoato il giudizio innanzi a codesto Tribunale, in ordine al quantum, dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente ha assistito il resistente nell'ambito delle udienze sopra menzionate, nelle quali è stata svolta attività istruttoria, senza che tuttavia appaiano essersi poste particolari problematiche processuali, sia in primo che in secondo grado, atteso che il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania si è concluso con sentenza predibattimentale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ex art. 129 c.p.p.
Si ritiene, pertanto, di dover quantificare il credito in complessive € 2.500,00, così come richiesto dalla ricorrente, la quale ha correttamente applicato, nella determinazione del compenso dovuto, le tariffe portate dal D.M. 55/2014 per l'attività svolta.
L'accoglimento della pretesa giustifica la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
in totale accoglimento del ricorso, condanna a pagare all'Avv. CP_1
la somma di € 2.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese Parte_1
generali nella misura del 15%;
condanna a rifondere all'Avv. le spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 24.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore Dott.ssa Rosanna Scollo,
nella causa civile iscritta al n. 105/2021 R.G., a seguito di ricorso ex art. 702-bis c.p.c.,
sciogliendo la riserva del 29.01.2025, nell'ambito del giudizio di cui in epigrafe, promosso da:
Avv. , nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Scicli, Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Riccotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...] (C.F: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Ragusa, in viale dei Platani n. 133, presso lo studio dell'avv. Michele Savarese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA
letto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 12.01.2021, con cui l'Avv. Pt_1
rappresentava di essere stata nominata difensore d'ufficio del Sig.
[...] CP_1
el procedimento penale n. 964/2012 R.G.N.R., e n. 581/2014 R.G., dinanzi al
[...]
Tribunale Penale di Ragusa- composizione monocratica, e di avere svolto la propria attività difensiva assistendo il resistente alle udienze del 9.10.2015, 30.10.2015, discutendo all'udienza dell'8.1.2016, avanti il Giudice Monocratico, Dott. Ignaccolo;
in data 14.1.2016 veniva depositata sentenza penale di condanna n. 8/2016 R.G.
Sent., che dichiarava l'imputato “colpevole dei reati allo stesso ascritti, qualificati entrambi ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975, ritenuto il concorso formale omogeneo, esclusa la recidiva contestata”, con condanna “alla pena di mesi otto di arresto ed €
1.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali”. Tale decisione veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Catania, che pronunciava sentenza n. 1534/2019 R.G.Sent., depositata il 3.5.2019, a definizione del procedimento di appello n. 1999/2016 R.G. C.APP., con cui, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Ragusa l'8.1.2016, “dichiara non doversi procedere nei confronti del medesimo perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione”. Riferiva la ricorrente di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività professionale svolta, nonostante i ripetuti solleciti;
chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento della CP_1
somma complessiva di € 2.500,00, quale compenso per il servizio reso, oltre oneri come per legge;
vista la comparsa costitutiva di il quale eccepiva: l'inammissibilità CP_1
dell'azione introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., richiamando a tal fine la pronuncia della Cassazione Sez. Unite n. 4485/2018, dovendo l'azione essere introdotta con le forme del rito speciale previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che prevedeva la competenza del Tribunale in composizione collegiale;
l'incompetenza del Giudice adìto in favore della Corte di Appello di Catania, alla luce della sentenza delle S.U. n. 4247/2020, ovvero “dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”; la mancata prova del quantum debeatur
ritenuto che dalla documentazione allegata al ricorso emergeva che la ricorrente aveva svolto l'ufficio di difensore del resistente, nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, sia per il primo grado davanti al Giudice Monocratico che per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania
ritenuta la fondatezza, e conseguente accoglibilità della pretesa di parte ricorrente, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, non possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate dal resistente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il procedimento previsto dagli artt. 28 e ss. della L. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, ove anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla medesima legge (cfr. Cass. n. 19025/2016; Cass. n. 20293; Cass n.
31391/2022); è stato, in particolare, chiarito (da ultimo Cass. n. 6817/2021) che la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 – applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della L. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario, ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al
Tribunale in composizione monocratica … in relazione alla causa intentata dall'Avv… per l'ottenimento dei compensi professionali riguardanti l'espletamento di prestazioni penali in più gradi di giudizio nell'interesse del citato assistito – la competenza del Tribunale civile di Torre Annunziata, in composizione monocratica…” (cfr. Cass. sent. 11376/2024); ed ancora, “Il rito semplificato di cui all'art. 702-bis c.p.c. si applica alle controversie previste dalla l. n. 794 del 1942 riguardanti il pagamento delle competenze dell'avvocato per prestazioni rese esclusivamente in materia civile e non quindi per le prestazioni svolte in processi amministrativi o penali, caso nel quale la liquidazione deve seguire invece le forme ordinarie previste dal c.p.c., ossia il rito ordinario di cognizione, il rito sommario codicistico (e non quello "speciale" ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011) e il ricorso per decreto ingiuntivo” (cfr. Tribunale sez. III - Bari, 25/09/2024, n. 3938); “Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art.
702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Sicché in caso di errata qualificazione del procedimento nei termini di cui all' art. 14, la relativa sentenza è nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge” (cfr. Cassazione civile sez. II -
12/07/2024, n. 19228)
Ritenuta la legittimità della procedura adottata da parte ricorrente, e correttamente incoato il giudizio innanzi a codesto Tribunale, in ordine al quantum, dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente ha assistito il resistente nell'ambito delle udienze sopra menzionate, nelle quali è stata svolta attività istruttoria, senza che tuttavia appaiano essersi poste particolari problematiche processuali, sia in primo che in secondo grado, atteso che il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania si è concluso con sentenza predibattimentale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ex art. 129 c.p.p.
Si ritiene, pertanto, di dover quantificare il credito in complessive € 2.500,00, così come richiesto dalla ricorrente, la quale ha correttamente applicato, nella determinazione del compenso dovuto, le tariffe portate dal D.M. 55/2014 per l'attività svolta.
L'accoglimento della pretesa giustifica la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
in totale accoglimento del ricorso, condanna a pagare all'Avv. CP_1
la somma di € 2.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese Parte_1
generali nella misura del 15%;
condanna a rifondere all'Avv. le spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 24.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo