Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2582/2024 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 10/06/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Boccia per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
La difesa di parte ricorrente, si riporta al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Boccia impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via preliminare, si ritiene infondata la richiesta di riunione avanzata da parte resistente e se ne chiede il rigetto. Nel merito, relativamente alla eccezione sollevata da controparte, si precisa che il CP_1 non ha tenuto in debita considerazione la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione – sent. n. registro generale 10072/2023, n. racconta generale 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023.
Nello specifico, gli hanno chiarito alcuni punti sollevati dal Tribunale di Parte_1
Taranto – sez lavoro – che con ordinanza del 24.04.2023, con rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c, richiedeva alla Suprema Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione nomofilattica relativamente alle seguenti questioni: a) durata del contratto, quindi se la carta spetta a tutti i docenti precari con supplenza breve;
b) inquadramento docente e prescrizione;
c) finalità della Carta, ovvero, se deve essere riconosciuta anche ai docenti che hanno cessato il servizio o solo ai dipendenti in servizio o comunque riassumibili.
Con la sentenza citata, già depistata agli atti in sede di iscrizione a ruolo della causa unitamente alle pronunce di merito favorevoli, la Corte di Cassazione enunciava i seguenti punti di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
Suprema Corte. Oltretutto, in nessun caso la Cassazione ha inteso effettuare una disparità di trattamento tra i docenti a tempo pieno e quelli part-time, in quanto questi ultimi hanno i medesimi oneri e responsabilità, tra cui l'obbligo di formazione professionale. Ed ancora, si sottolinea che il termine delle due annualità per l'utilizzo delle somme erogate in ragione del beneficio “carta docente” può essere invocato esclusivamente qualora l'erogazione sia effettivamente avvenuta;
diversamente si pregiudicherebbe un diritto prima ancora che lo stesso venga riconosciuto.
Dunque, il signor deve vedersi riconoscere il beneficio economico della Parte_2
Carta Docente per cui è causa. Infine, in relazione alla richiesta di compensazione delle spese di lite, si rappresenta che ricorrente ha esperito un tentativo stragiudiziale di risoluzione bonaria della controversia, inviando al una diffida prima dell'instaurazione del giudizio, nonostante tale CP_1 procedura non fosse necessaria o propedeutica all'iscrizione a ruolo del ricorso. Pertanto, NT non avendo avuto alcun riscontro dal , il docente si è visto costretto a ricorrere al
Giudice per vedere riconosciuto il proprio diritto ad ottenere il beneficio della Carta Docente. Ciò posto, l'avv. Boccia, stante la natura documentale del presente giudizio, chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
La difesa dell'amministrazione si riporta integralmente alla memoria di costituzione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 10/06/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2582 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 05/11/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCIA Parte_2 C.F._1
DAVIDE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), NTroparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex NTroparte_4 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 5.11.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo determinato e NTroparte_3
di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico - Carta Elettronica - per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015, dell'importo di € 500,00 annui, per l'anno scolastico 2023/2024. 2. per l'effetto, condannare il resistente, in persona del CP_1
pro tempore, alla corresponsione in favore di parte ricorrente dell'importo di euro CP_5
500,00 per ogni anno di servizio prestato, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. in subordine, condannare, il resistente, in persona del a consentire la CP_1 NTroparte_6
fruizione della Carta Elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici;
4. in via istruttoria, si producono a mezzo deposito
1 documentazione come da foliario;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e rimborso spese, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri NTroparte_3
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
2 5. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
6.Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma trova applicazione all'a.s.
2023/2024 ma solo con riferimento ai contratti fino al 31.8 quindi non è rilevante nel caso di specie.
7. Il ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, “interno” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto (in forza della quale ha svolto supplenze brevi e saltuarie o in sostituzione di personale assente, nell'anno in corso dal 27.11.2024 al 6.12.2024, dal 7.12.2024 al 8.12.2024 dal 9.12.2024 al 13.12.2024, dal 14.12.2024 al 13.12.2024, dal
14.12.2024 al 12.2024, dal 16.12.2024 al 20.12.2024, dal 30.1.2025 al 12.3.2025, dal 13.3.2025 al 12.4.2025 e dal 13.4.2025 all'11.5.2025), ha comprovato dal contratto e dallo stato matricolare allegati di avere svolto un incarico annuali conforme ai parametri fissati dalla S.C.
(iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) nell'anno scolastico: 2023/2024 (6.10.2023-
30.6.2024).
8. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
3 attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
9. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per l'anno scolastico: 2023/2024;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 21,50, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 12.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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