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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2695/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2695 2023
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Miserendino Carmelina Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. ), con l'Avv. Cicero Giuseppina Controparte_1 C.F._2
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
e , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Palermo, il 1 ottobre 1999 e di avere due figli: (classe Parte_2
2001) e (classe 2006), hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la Parte_3 separazione personale dei coniugi alle condizioni esplicitate nel ricorso congiunto depositato in data 8 novembre 2023.
Trasmessi gli atti al Pubblico ministero, che non ha fatto opposizione, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024, le parti hanno dichiarato di non
1 volersi riconciliare, ed hanno insistito nelle condizioni esplicitate nel ricorso depositato in data 8 novembre 2023, come rettificate su indicazione del Tribunale con l'accordo del 16 dicembre 2024.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, da intendersi qui richiamate e trascritte, che appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico o all'interesse della prole.
Data la natura del procedimento, non si farà luogo alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il 23 Parte_1 marzo 1972, e , nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al Controparte_1 ricorso congiunto depositato in data 8 novembre 2023 come rettificate con l'accordo del 16 dicembre 2024;
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 1 ottobre 1999 a Palermo;
atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 234, p. II, serie A, anno 1999);
NULLA sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2695 2023
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Miserendino Carmelina Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. ), con l'Avv. Cicero Giuseppina Controparte_1 C.F._2
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
e , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Palermo, il 1 ottobre 1999 e di avere due figli: (classe Parte_2
2001) e (classe 2006), hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la Parte_3 separazione personale dei coniugi alle condizioni esplicitate nel ricorso congiunto depositato in data 8 novembre 2023.
Trasmessi gli atti al Pubblico ministero, che non ha fatto opposizione, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024, le parti hanno dichiarato di non
1 volersi riconciliare, ed hanno insistito nelle condizioni esplicitate nel ricorso depositato in data 8 novembre 2023, come rettificate su indicazione del Tribunale con l'accordo del 16 dicembre 2024.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, da intendersi qui richiamate e trascritte, che appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico o all'interesse della prole.
Data la natura del procedimento, non si farà luogo alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il 23 Parte_1 marzo 1972, e , nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al Controparte_1 ricorso congiunto depositato in data 8 novembre 2023 come rettificate con l'accordo del 16 dicembre 2024;
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 1 ottobre 1999 a Palermo;
atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 234, p. II, serie A, anno 1999);
NULLA sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
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