Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1687/2023 RG avente ad
OGGETTO:
Accertamento del rapporto di lavoro e differenze retributive vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Angela Cardillo e Salvatore Mauriello Parte_1
Ricorrente
E Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.23, parte istante in epigrafe deduceva di aver svolto ininterrottamente dal 1.6.21 al 31.7.22 mansioni di addetta al confezionamento di bomboniere (riconducibili al liv. V del CCNL Terziario-Commercio) presso la società resistente gestita dal sig. Controparte_3 Segnatamente deduceva di aver lavorato, durante l'intercorso rapporto, nei giorni e con gli orari dedotti in ricorso (“dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,00 con pausa dalle 13,00 alle 15,00, il Sabato fino alle 20,00”), percependo solo € 400,00 mensili, senza ricevere le differenze per lavoro ordinario e straordinario conformemente al CCNL di settore, mensilità aggiuntive ed emolumenti di fine rapporto. Aggiungeva, infine, che il rapporto non era mai stato regolarizzato ai fini previdenziali ed assicurativi. Chiedeva, pertanto, accertarsi la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e per l'effetto condannarsi parte convenuta al pagamento di €. 28.342,62 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. Parte resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, rimaneva contumace. Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi ammessi di parte istante, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata e va respinta. Parte istante, sulla quale pacificamente incombeva l'onere di provare la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con la società convenuta, non ha adeguatamente adempiuto il detto onere.
I testi di parte ricorrente hanno, infatti, reso dichiarazioni estremamente generiche, lacunose e, perciò, insufficienti a suffragare l'assunto attoreo circa la natura continuativa e subordinata delle prestazioni lavorative rese dalla ricorrente per l'intero periodo dedotto.
Dunque, nulla di puntuale né per scienza diretta ha potuto dichiarare in merito alle specifiche mansioni assolte, alla retribuzione (se e da chi o con che modalità venisse erogata), agli orari di lavoro (di inizio e fine giornata) sistematicamente osservati dall'istante, alla vincolatività o meno degli stessi o all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi. Analogamente il teste , anch'egli collega del padre della ricorrente, ha riferito: “Sono Tes_2 collega di lavoro del padre della ricorrente e quindi l'ho conosciuta tramite il padre. L'ho conosciuta verso metà gennaio 2022. All'epoca mia figlia doveva compiere 18 anni e per la festa avevo bisogno delle bomboniere. Il padre della ricorrente mi suggerì pertanto di contattare la figlia
(odierna ricorrente) che lavorava in un negozio di bomboniere a Comiziano sulla nazionale, MA.BI. Contattai perciò telefonicamente la ricorrente e ci demmo appuntamento al negozio la mattina, verso le 10,30-11,00. Quando entrai nel negozio, vidi la ricorrente intenta a confezionare bomboniere. Oltre lei, in negozio c'erano altre tre ragazze che svolgevano la stessa mansione. Chiesi di lei in negozio perché ancora non l'avevo conosciuta di persona e poi ci presentammo e parlammo per sommi capi delle bomboniere da fare. Dopo un mesetto ci siamo rivisti in negozio per definire preventivo e ordine e in quella occasione mi fu presentato il titolare, tale di cui CP_3 non conosco il cognome. L'ordine lo feci con lui. Dopo qualche tempo sono poi ripassato per ritirare l'ordine. Quindi in totale in negozio sono andato 3 volte. Il ritiro è avvenuto tra marzo e aprile. In tutte e tre le occasioni mi sono interfacciato con la ricorrente e l'ultima volta capitò di pomeriggio. Non conosco esattamente gli orari del negozio, ma l'ultima volta che mi ci sono recato erano le 16,00 circa di pomeriggio. ADR Le prime due volte che ci sono andato di sicuro erano giorni infrasettimanali, mentre l'ultima volta, per il ritiro, ricordo che era un sabato, infatti mi premurai di chiedere se il negozio fosse aperto e mi fu detto di sì. Da allora non ho avuto più contatti con la ricorrente e il negozio. ADR Fu la ricorrente a farmi vedere le bomboniere da scegliere e a confezionarle e solo l'ordine e il preventivo mi fu fatto dal titolare. Ho visto anche il titolare dare indicazioni sulle cose da fare alla ricorrente e alle altre ragazze presenti.”. Ebbene il teste ha riferito circostanze circoscritte ad un brevissimo periodo e, pur Tes_2 dichiarando di esser entrato in negozio per scegliere delle bomboniere per sua figlia e di essersi perciò interfacciato con la ricorrente, ammette di esservi entrato in tutto solo 3 volte tra gennaio e marzo 2022, di non conoscere gli orari del negozio e men che meno quelli osservati dall'istante. Nulla di puntuale in ogni caso viene riferito e per scienza diretta in merito alla retribuzione, all'articolazione oraria della prestazione (giorno per giorno) e sulla vincolatività dell'orario di lavoro con annesso obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi. Né alcunchè di significativo è emerso in ordine alla eventuale soggezione al potere gerarchico e soprattutto disciplinare del datore di lavoro, nemmeno puntualmente identificato.
Peraltro nessuno dei testi escussi ha saputo e potuto riferire in ordine alle circostanze dell'assunzione e della risoluzione del rapporto. In definitiva, pur potendosi ritenere confermata la presenza della ricorrente presso il negozio della società convenuta, dall'istruttoria svolta non sono, tuttavia, emersi quegli indici che granitica giurisprudenza di legittimità ha oramai da tempo enucleato come sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro (retribuzione fissa e predeterminata, prestazione sistematica e continuativa, orario fisso e predeterminato, vincolatività dell'orario, obbligo di giustificare assenze o ritardi, soggezione al potere non solo direttivo ma e soprattutto disciplinare e di controllo del datore etc…).
Pertanto in difetto di prova rigorosa (pacificamente incombente sulla ricorrente), degli indici propri della subordinazione, reputa il giudicante che la domanda così come formulata vada rigettata.
Nulla per le spese attesa la contumacia di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
Rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 3.4.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Fabrizia Di Palma