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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 362 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2021,
promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), in proprio e quali legali rappresentanti della minore C.F._2
figlia (C.F.: ), elettivamente domiciliati Persona_1 C.F._3
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Racugno, rappresentati e difesi dall'avv.
Gioacchino La Palma del Foro di Lanusei per procura speciale a margine dell'atto introduttivo di primo grado,
appellanti
contro
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti
Angelo Luminoso e Alberto Luminoso, che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
appellata
Controparte_2
[...] appellati-contumaci
All'udienza del 9-05-2025 la causa, previa discussione orale ai sensi dell'art. 352 c. 2 c.p.c.,
è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte
1) accertare e quindi riconoscere e condannare i convenuti alla invalidità temporanea sofferta da riformando del tutto l'impugnata Persona_1
sentenza sul punto, riconoscendo che detto periodo di invalidità è da ricondurre ad 800 giorni e non ai 508 come in sentenza, con il riconoscimento della maggiore percentuale dovuta così come indicata in parte motiva di quest'atto;
2) accertare e quindi riconoscere e condannare i convenuti rispetto all'invalidità permanente riportata da anzitutto Persona_1
riconoscendone la sussistenza perché risulta provato il nesso causale tra il danno subìto e l'omissione contestata ed inoltre rispetto alla quantificazione conclusiva si riconosca fondata la richiesta di: a) una valutazione maggiore rispetto a quella riconosciuta dal CTU, b) il maggior danno subìto nel periodo che va dal 2009 al 2011, c) l'incidenza che ha avuto il periodo di ritardo sulla vita relazionale, psicologica e formativa di , con la Per_2
conseguente maggiore quantificazione, d) tenendo conto della personalizzazione del danno, e) riconoscendo a anche il danno Per_1
morale;
3) riformare l'impugnata sentenza anche in relazione alle decisioni sulle spese e gli onorari e di cui ai punti 3, 4, 5, per tutti i motivi esposti, riportandosi sia alla documentazione depositata in atti sia alla nota spese ugualmente depositata e sulla quale il giudice di prime cure non ha argomentato con motivazioni in concreto sul rigetto della stessa:
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso spese generali, oltre
2 oneri di legge.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) in via pregiudiziale, ordinare agli appellanti di notificare l'atto d'appello alla Controparte_2
2) nel merito, per tutti i motivi dedotti nella superiore espositiva e per quelli dedotti negli atti difensivi del primo grado del giudizio, rigettare l'appello proposto da e e per l'effetto confermare la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 138/2021 il Tribunale di Lanusei accoglieva in parte la domanda proposta da e , anche in rappresentanza della minore Parte_1 Parte_2
figlia condannando in solido il dott. e l' Per_1 Controparte_2 [...]
al pagamento della somma di euro 7.932,00 Controparte_1
in favore di ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea sopportato dalla minore per effetto del ritardo nella diagnosi di colesteatoma e del danno morale sopportato di genitori, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute in misura di euro 564,00
ed alla rifusione delle spese processuali nella misura di un terzo;
condannava altresì
Contr la a tenere indenne l' dagli esborsi dovuti da quest'ultima Controparte_2
per effetto della accertata responsabilità medica, comprese le spese di lite.
I coniugi adivano il Tribunale di Lanusei, esponendo che: Parte_3
- la figlia al terzo anno d'età aveva manifestato frequenti episodi di Per_1
otite ad entrambe le orecchie;
- nel 2008 si erano rivolti allo specialista otorinolaringoiatra, dott.
[...]
il quale aveva diagnosticato una otite semplice ad entrambe le CP_2
orecchie e prescritto cure farmacologiche;
- persistendo la problematica, nel novembre 2009, sempre dietro indicazione
3 del dott. la bambina era stata sottoposta ad intervento CP_2
chirurgico di adenoidectomia e timpanotomia bilaterale, con apposizione di drenaggi trans timpanici, presso l'ospedale San Giovanni di Dio in Cagliari, che non aveva tuttavia risolto l'otite purulenta acuta all'orecchio sinistro;
- a fronte della persistenza della malattia nell'agosto 2011 si erano rivolti ad un altro specialista, dott. , il quale aveva immediatamente Persona_3
diagnosticato una otite cronica di origine colesteatomatosa, per superare la quale si era reso necessario un intervento chirurgico di timpanoplastica,
eseguito presso la casa di cura Piacenza s.p.a., ed un successivo intervento di ricostruzione.
Gli attori deducevano quindi che l'errata diagnosi e trattamento medico avevano cagionato dolore e turbamento alla bambina ed avevano prodotto ripercussioni negative sulla sua vita relazionale, di tal che era stato necessario farla seguire a scuola da un insegnante di sostegno;
chiedevano il riconoscimento del complessivo danno biologico e morale sofferto dalla paziente in conseguenza della ritardata diagnosi nonché del danno morale sofferto in proprio a causa della situazione familiare venutasi a creare.
Si costituiva l' eccependo Controparte_1
preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di
Cagliari e contestando la sussistenza di un danno iatrogeno al più riconoscibile in termini di mero ritardo diagnostico.
La convenuta chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice . Stante le difficoltà di notifica alla CP_2
compagnia assicuratrice, la domanda di garanzia veniva separata da quella risarcitoria e le due cause venivano riunite nella fase decisoria.
Rimanevano contumaci il dott. e la Controparte_2 Controparte_2
Respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, non avendo il convenuto contestato l'incompetenza con riferimento a tutti i fori alternativi previsti dagli artt.
18, 19 e 20 c.p.c., il tribunale inquadrava la fattispecie in esame nell'ambito della
4 responsabilità contrattuale sulla scorta di un consolidato orientamento interpretativo della domanda risarcitoria per inadempimento della prestazione sanitaria ed alla luce della disciplina introdotta dalla legge n.24/2017 cosicché
riteneva i convenuti onerati della prova di aver correttamente adempiuto al contratto di spedalità intercorso con i genitori della minore.
A tal fine il primo giudice ripercorreva le fasi del trattamento medico eseguito dal dott. all'interno della struttura sanitaria e, segnatamente, la prima visita CP_2
in data 18-06-2009, il controllo del 19-11-2009 e il successivo controllo del 18-03-
2010, condividendo le risultanze del consulente tecnico d'ufficio circa l'operato dello specialista. In particolare, veniva considerata corretta e conforme alle leges
artis l'iniziale diagnosi e la terapia antibiotica prescritta dal dott. CP_2
parimenti corretta e funzionale alla guarigione era giudicata l'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione delle vegetazioni adenoidee con contestuale posizionamento di un tubicino transtimpanico finalizzato a consentire il deflusso delle secrezioni mucose del condotto uditivo.
Di contro, emergevano profili di negligenza e imperizia nella condotta del sanitario al momento del controllo risalente al 18-03-2010, all'esito del quale, pur verificando l'estrusione del DDT dall'orecchio sinistro, egli non aveva disposto alcun esame ed accertamento strumentale, prescrivendo soltanto la prosecuzione della cura farmacologica. La persistenza di materiale corpuscolato e dell'estrusione del tubicino di sinistra avrebbero invece - secondo le conclusioni del c.t.u. accolte dal tribunale - dovuto indurre il medico a sospettare la problematica del timpano poi accertata dall'otorino intervenuto successivamente e cioè il colesteatoma, asportato con successo nell'ottobre 2011, quindi con diciassette mesi di ritardo.
Il tribunale concludeva pertanto che la patologia riscontrata dal secondo medico nell'agosto 2011 a seguito degli esami omessi dal dott. non poteva CP_2
essere ricondotta alla condotta colposa del convenuto, al quale era imputabile solo il ritardo nella diagnosi e quindi il danno biologico temporaneo sopportato dalla bambina, quantificato dal c.t.u. nella misura del 25% per 508 giorni e liquidato con
5 riferimento alle tabelle per le c.d. micropermanenti. Era invece escluso che il deficit uditivo, determinato dal c.t.u. nella misura del 2%, fosse causalmente collegato alle scelte mediche operate dal convenuto, non essendo altamente probabile, secondo le leggi scientifiche, che l'intervento tempestivo sul colesteatoma avrebbe integralmente salvaguardato la funzione uditiva.
Era, inoltre, respinta la domanda risarcitoria del deficit di sviluppo e relazionale,
asseritamente causato alla paziente dalla ipoacusia, non essendo emersa alcuna limitazione uditiva fino ai quattro anni, mentre nella fase successiva la compensazione derivata dall'altro orecchio aveva garantito la funzionalità complessiva peraltro facilmente integrabile con l'uso di una protesi.
Le difficoltà relazionali e scolastiche manifestatesi fin dal 2008, che avevano reso opportuno l'intervento di un insegnante di sostegno, erano spiegate, secondo la valutazione resa dall'ausiliare e assunta dal tribunale, da pregresse ragioni di origine neurologica (epilessia) e psicorganica (ritardo mentale lieve) e non potevano essere causalmente collegate al ritardo diagnostico da parte del dott.
CP_2
Il primo giudice riconosceva, infine, un danno piscologico a carico dei genitori per la sofferenza da ansia e frustrazione sopportata, come comprovate dalle relazioni mediche prodotte, durante la malattia della figlia nel periodo in cui la diagnosi corretta era stata ritardata, liquidandolo equitativamente nella stessa misura del danno biologico determinata a favore della minore.
Le spese mediche sostenute nel periodo marzo 2010-agosto 2011 erano poste a carico dei responsabili nella somma di euro 564,00, riconosciuta congrua dal c.t.u.,
mentre le spese di c.t.p. erano riportate a quella liquidata in favore del c.t.u., in quanto eccessive ai sensi dell'art. 92 c. 1 c.p.c.
Nei rapporti tra i convenuti e la società assicuratrice Controparte_2
quest'ultima era condannata a tenere indenne l'assicurata dalle somme liquidate a suo carico per i danni riscontrati e coperti da assicurazione.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e , nella Parte_1 Parte_2
6 qualità in atti, deducendo la contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove il primo giudice, pur dando atto della natura contrattuale della responsabilità medica, ne disattendeva i principi regolatori dell'onere della prova e dell'accertamento dei relativi fatti costitutivi ed in particolare (i) non traeva le dovute conseguenze dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla percentuale di invalidità sofferta dalla bambina dal momento in cui era stata in cura presso al dott. fino al momento in cui, dopo la rimozione degli ossicini CP_2
dell'apparato auricolare avvenuta nel novembre 2011, aveva subìto l'intervento ricostruttivo nel novembre 2012, (ii) non parametrava la casistica astratta riferita dal c.t.u. sulla ricorrenza delle otiti medie al caso concreto, in cui, data la sintomatologia, il medico curante avrebbe dovuto riconoscere subito la formazione di un colesteoma e così evitare gli interventi chirurgici del 2011 e 2012, come esposto dal c.t.p., (iii) non calcolava il danno biologico derivato dalla negligenza del medico dal momento (2008) in cui aveva preso in carico la paziente né
accordava la percentuale di invalidità permanente determinata dal c.t.u. per quel periodo in misura pari al 10%, (iv) non operava la personalizzazione del danno e non considerava il danno psicologico e formativo subìto dalla bambina a cagione della sordità nonostante lo stesso ctu evidenziasse che lo sviluppo del linguaggio si struttura nei primi sei anni di vita, (v) non accordava il rimborso di tutte le spese mediche documentate e delle consulenze di parte, queste ultime ritenute eccessive e tagliate nei limiti del compenso liquidato al ctu, (vi) liquidava le spese processuali secondo un criterio non congruo rispetto alla complessità della causa ed alla attività
compiuta e senza tener conto della mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione.
Si è costituita l' eccependo Controparte_1
preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
parte del procedimento di primo grado e quindi litisconsorte CP_2
processuale; nel merito, ha resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto.
La causa, previo ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
[...] [...]
è stata quindi spedita a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. CP_4
A seguito dell'istanza di discussione orale proposta tempestivamente dagli appellanti la causa è stata tenuta a decisione all'udienza del 9-05-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società di diritto rumeno, aveva assicurato il rischio da Controparte_2
prestazione sanitaria a favore dell' la Controparte_1
quale, convenuta in giudizio dai signori la chiamava in causa per essere Per_1
manlevata nell'eventualità di accoglimento della domanda risarcitoria promossa nei suoi confronti.
A seguito delle difficoltà di notifica, essendo venuta meno l'operatività di tale società in Italia per effetto del provvedimento ISVAP n. 2988/2012 (v. documento prodotto dagli attori), il tribunale separava la domanda principale da quella di garanzia, che venivano poi riunite nella fase decisoria.
Nel presente grado l'Azienda appellata, costituendosi, ha in via pregiudiziale rilevato la lesione del litisconsorzio necessario, non avendo l'appellante evocato la società assicuratrice già parte in primo grado.
La Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
con ordinanza 9/16-12-2021, rinnovata in data 27/28-12-2021, CP_2
fissando l'udienza di prima comparizione al 16-12-2022.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che propone appello in via principale riguardo al rigetto della sua domanda deve necessariamente introdurlo evocando oltre che il responsabile anche il garante e ciò in quanto “la natura litisconsortile necessaria del giudizio insorta sul piano processuale per effetto della chiamata meramente estensiva della legittimazione al garante, impone all'unico soccombente riguardo al modo di essere del rapporto principale, cioè all'attore originario (pretendente) di impugnare anche nei
confronti del garante, perché costui era divenuto parte legittimata a contraddire su
quel rapporto per effetto della chiamata e l'estensione della legittimazione non può essere sciolta. Il rapporto nel processo era divenuto trilatero” (Cass. Civ. n.
8 9013/2022; v. n. 25822/2017, S.U. n. 24707/2015).
Nella specie, parte attrice vedeva accolta solo in minima parte la domanda risarcitoria ed ha proposto appello per ottenere la condanna del sanitario e
Contr dell' al pagamento di maggiori somme;
ne consegue che in virtù del principio sopra richiamato l'appellante è tenuto ad impugnare anche nei confronti del garante, trattandosi di causa inscindibile ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 331 c.p.c.
Orbene, gli odierni appellanti hanno segnalato le difficoltà di eseguire la notifica alla società , in quanto interdetta all'operatività in Italia e CP_2
successivamente dichiarata fallita in Romania (v. documento proveniente dalla
[...]
, nel quale si dà atto della revoca dell'autorizzazione da parte CP_2
dell'Autorità di Sorveglianza Finanziaria in Romania, risalente al 2021 e dell'instaurazione della procedura di fallimento). Hanno comunque prodotto la relata di notifica dell'atto d'appello presso il soggetto nominato curatore fallimentare in Romania e relativa cartolina di ricevimento, dalle quali si ricava che gli appellanti hanno spedito l'atto in Romania in data 16-06-2022 e che l'atto è stato ricevuto il 28-06-2022 dalla IT IA CL PR (nel timbro recante tale denominazione è apposta una sigla riferibile a tale , Persona_4
nominativo riportato a fianco).
Nella contestazione dell'appellata circa la regolarità della notifica sia con riferimento alla qualità del destinatario che riguardo alla tempestività, si osserva quanto segue.
La società è sicuramente non operativa in Italia per effetto del CP_2
provvedimento ISVAP del 2-07-2012 prodotto dagli appellanti e le è stata vietata l'autorizzazione al funzionamento in Romania con provvedimento dell'Autorità di
Sorveglianza Finanziaria del 17-09-2021, come da comunicazione ufficiale della società medesima (depositata sempre dagli appellanti), da cui si apprende anche che
è stata sottoposta procedura di accertamento di insolvenza.
Non è stata comprovata la qualità di curatore fallimentare in capo al soggetto destinatario della notifica avviata dagli appellanti nel termine di legge;
tuttavia,
9 parte appellata, a fronte delle documentate allegazioni della controparte circa l'instaurazione del procedimento di dichiarazione di insolvenza, non ha, a sua volta, fornito alcun elemento da cui desumere l'attuale e perdurante esercizio dell'attività da parte della società assicuratrice.
Ne consegue che la verifica della qualità di curatore fallimentare in capo al soggetto indicato dal notificante e del rispetto del termine a comparire perde di rilevanza ai fini della salvaguardia del litisconsorzio necessario, essendo la Controparte_2
comunque impossibilitata ad esercitare la sua attività in Romania ed in Italia e quindi a svolgere quella funzione di garanzia per adempiere alla quale dovrebbe essere citata.
Trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale: “Il rispetto del diritto
fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi
degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di
ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si
traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue
perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal
rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e
dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella
cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue
che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo,
pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per
l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla
o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un
aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di
cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti”. (Cass. Civ. n. 12515/2018; v. n. 8980/20).
Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'impugnazione verte complessivamente sulla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle voci di danno sopportate dagli aventi diritto.
10 In primo luogo, gli appellanti hanno contestato la durata dell'invalidità temporanea riconosciuta dal tribunale per il periodo di ritardata diagnosi e cioè dal marzo 2010 fino all'agosto 2011 allorché il secondo sanitario aveva disposto idonei esami strumentali e poi riscontrato i segni del colesteatoma.
Hanno sostenuto i signori che fin dal giugno 2009 il dott. – il quale Per_1 CP_2
aveva in cura dal 2008 – avrebbe dovuto rilevare i sintomi di tale malattia e Per_1
che la tempestiva diagnosi avrebbe verosimilmente evitato il deteriorarsi dell'apparato auricolare ed avrebbe così evitato i successivi interventi chirurgici eseguiti nel 2011-2012. Pertanto, era da imputare all'imperizia del medico convenuto sia una maggiore durata della invalidità temporanea al 25% (percentuale calcolata dal c.t.u.) che l'invalidità al 10% accertata dall'ausiliare del giudice durante il lasso temporale tra il primo intervento chirurgico di bonifica dell'orecchio sinistro (ottobre 2011) e il secondo intervento di ricostruzione
(novembre 2012).
Gli appellanti hanno altresì censurato l'esclusione di responsabilità dichiarata in prime cure in ordine all'invalidità permanente residuata all'esito degli interventi risolutivi della malattia e calcolata dal c.t.u. nella misura del 2% senza tener conto della necessaria personalizzazione del danno e dell'incidenza del danno psicologico prodottosi per effetto della sordità anche nel periodo tra la prima e la seconda operazione. Sul punto hanno ribadito che il dott. aveva per anni CP_2
trascurato l'infezione in corso così consentendo al colesteatoma di erodere gli ossicini dell'apparato auricolare e da ultimo cagionando la riduzione della funzione uditiva.
Parimenti a carico dei convenuti doveva essere posto, secondo gli appellanti, il danno alla vita di relazione ed allo sviluppo del linguaggio cagionati dal deficit uditivo patito dalla paziente per tutto il periodo delle cure, come emergeva dall'istruttoria documentale e orale.
Da ultimo la sentenza del tribunale è censurata laddove le spese mediche rimborsabili erano quantificate in misura ridotta rispetto a quelle documentate e
11 quelle per la c.t.p. ridotte nei limiti di quelle liquidate al c.t.u.
Il primo profilo non trova conferma negli atti di causa.
E' vero che il dott. rispondendo all'interrogatorio formale, dichiarava CP_2
di aver avuto in cura dall'anno 2008 (capo 2 atto di citazione primo Persona_1
grado); tuttavia dai documenti prodotti risulta che il primo riscontro di “ipertrofia
adeno-tonsillare, linfoadeniti sottomandibolari e retrazione timpatica dell'orecchio destro”) risale al 18-06-2009 (v. ricostruzione offerta dal c.t.u. e pag.
10 sentenza di primo grado). A fronte della persistenza dei sintomi, il medico curante aveva consigliato l'esecuzione di un intervento di adenoidectomia e timpanotomia con posizione di drenaggio, eseguito nel novembre 2009, all'esito del quale aveva prescritto una terapia antibiotica per la presenza di essudato corpuscolato nell'orecchio sinistro.
Il consulente tecnico d'ufficio, incaricato di verificare la correttezza dell'operato del sanitario, riteneva conforme alle leges artis “il tentativo messo in atto dal Dr.
, di fronte al permanere di otiti mucose recidivanti, di eseguire CP_2
l'intervento di asportazione delle vegetazioni adenoidee (liberare l'uscita della tuba in rinofaringe) e contestualmente di posizionare un tubicino transtimpanico
(DTT) mediante miringotomia (piccola incisione della membrana timpanica); tale
procedura, in mancanza di risoluzione autonoma degli episodi otitici, di norma
consente di far defluire le secrezioni mucose nel condotto uditivo e quindi all'esterno allo scopo di garantire la ventilazione della cassa e conseguentemente una normale funzione uditiva considerato che l'aria è il mezzo in cui si propaga
l'onda sonora (onda di pressione) e che invece i liquidi sono incompressibili”.
Fino al successivo controllo del marzo 2010 alcun elemento era sintomatico della formazione di un colesteatoma, che il c.t.u. riteneva a quella data individuabile sulla base della precoce estrusione del DTT sinistro, che normalmente viene estruso spontaneamente 6-12 mesi dopo l'operazione (“nel giugno 2009 il colesteatoma
non era neanche sospettabile;
la sintomatologia presentata da era Per_1
facilmente interpretabile come otite siero mucosa da deficit tubarico ovvero quanto
12 di più comune riscontro in individui di quella fascia di età … censurabile appare
invece il ritardo di approfondimento della diagnosi mediante esami strumentali e
di diagnostica per immagini (TC) che avrebbero consentito con altissima
probabilità di individuare la presenza del colesteatoma ed interrompere gli effetti
di rimaneggiamento della catena ossiculare (con conseguente ipoacusia) dallo stesso provocata”).
La censura formulata al riguardo si fonda su considerazioni generali (“nei due
lunghi anni di cure antibiotiche inutili (2009-2011), il dr. non venne CP_2
nemmeno sfiorato dall'idea che piuttosto che formazione di muco fosse in atto una infezione batterica”, pag. 7 atto d'appello) e sul richiamo alle considerazioni del c.t. di parte dott. , il quale, nel riportare la casistica dell'otite media Per_5
secretiva (“spesso risolta con le diverse terapie mediche farmacologiche o chirurgiche”) e delle possibili evoluzioni anche in otite colesteatomatosa, non indica con la necessaria specificità quali sintomi il avrebbe ignorato CP_2
prima del marzo 2010 e dai quali invece si sarebbe potuta trarre la relativa diagnosi né elementi in tal senso sono stati addotti dagli appellanti, i quali hanno evidenziato la presenza del caratteristico odore causato dall'infezione, che era stato rilevato dal dott. in epoca posteriore (nel 2011) per cui non è dato sapere se fosse Per_3
apprezzabile già nel 2009; devono quindi essere condivise le conclusioni esposte dal c.t.u.: “Non è possibile avvalorare quanto sostenuto dal ctp attoreo in merito alla genesi del colesteatoma secondario ad un ritardato o inefficace trattamento
della patologia otitica;
conseguentemente non si può ritenere il sanitario convenuto
responsabile del manifestarsi del colesteatoma (fortunatamente poche otiti registrano un'evoluzione colesteatomosa ed in una piccola percentuale di casi il colesteatoma è congenito) mentre motivate censure possono essere mosse in ordine alla ritardata diagnosi di tale entità patologica”.
Se alcun nesso causale può essere riconosciuto tra la condotta sanitaria e la formazione del colesteatoma, e sul punto non vi è contestazione, la percentuale di danno biologico (2%) determinata dal c.t.u. non può essere addebitata all'operato
13 del dott. avuto riguardo alle considerazioni rese dal medesimo CP_2
ausiliario, il quale affermava che il primo intervento (bonifica del processo flogistico cronico) avrebbe dovuto essere eseguito ragionevolmente nella prima settimana dell'aprile 2010 ma “non è scientificamente onesto asserire che, seppure con il criterio del più probabile che non, la funzione uditiva avrebbe potuto essere
salvaguardata interamente poiché (a) ogni intervento chirurgico modifica lo stato naturale dei tessuti e l'anatomia locale lasciando spazio ad esiti cicatriziali (b) tale tipo di intervento prevede una prima fase (I tempo) di bonifica del processo infettivo
cronico ed una seconda fase (ii) tempo ricostruttiva della catena ossiculare e della
membrana timpanica che consentono la trasmissione dell'onda sonora alle strutture dell'orecchio interno. Appare chiaro che l'esito del tempo ricostruttivo dipende dalle strutture ancora presenti nella cassa del timpano e dalle loro
condizioni, dovendosi con elevata frequenza ricorre a ricostruzioni della catena
ossiculare mediante dispositivi protesici. Inoltre, se è vero che esistono colesteatomi iniziali a catena intatta e che in condizioni particolari l'intervento può essere eseguito in un tempo unico, non è possibile asserire che anche in questi casi
la funzione uditiva sarà salvaguardata interamente. Nel caso de quo non abbiamo
a disposizione un esame obiettivo né un esame strumentale riferito al periodo
marzo/aprile 2010 che consenta di definire quale fosse lo stato della mucosa e della catena ossiculare ma è pur vero che l'esame TC del 9-08-11 evidenziò “… la catena ossiculare è indenne nelle sue componenti maggiori mentre appaiono scarsamente
visuabilizzabili la staffa ed il processo lungo dell'incudine” ciò a significare che
nel periodo marzo 2010-agosto 2011 il colesteatoma produsse significativi
rimaneggiamenti dello stato precedente … allo stato attuale il deficit uditivo
riscontrato in orecchio sinistro risulta di lieve entità e limitato alle frequenze di
250-500-1000 Hz ed è quantificabile con una percentuale del 2%; giova però
precisare che non è possibile asserire che nel caso in cui il colesteatoma fosse stato
rimosso nel marzo/aprile 2010 la funzione uditiva sarebbe stata salvaguardata interamente”.
14 In questi termini non è apprezzabile la prova del nesso causale tra l'operato del sanitario e del danno biologico da invalidità permanente al 2% accertato dal c.t.u.
né può dirsi, come sostenuto dagli appellanti, che la tempestiva diagnosi avrebbe evitato gli interventi chirurgici del 2011 e del 2012, posto che lo stesso c.t. di parte attrice, in accordo con il c.t.u., affermava che la terapia del colesteatoma è
esclusivamente chirurgica e viene realizzata in due tempi (per asportare il colesteatoma e per la ricostruzione del timpano).
Ne consegue, sempre alla luce delle indagini peritali, che il periodo di invalidità
temporanea tra il primo e il secondo intervento si sarebbe prodotto anche qualora la diagnosi fosse stata tempestiva cosicché il temporaneo deficit della funzione uditiva, calcolato dal c.t.u. nel 10%, non può essere addebitato al dott. CP_2
ma al naturale decorso della malattia, come ritenuto dal primo giudice - e al riguardo non si ravvisa l'omessa pronuncia contestata dagli appellanti - laddove osservava che la piccola avrebbe comunque dovuto subire i due interventi ed i relativi Per_1
effetti.
Non può trovare accoglimento nemmeno la doglianza relativa al mancato riconoscimento di un danno relazionale e di sviluppo.
Il primo giudice, raccogliendo le valutazioni espresse dal c.t.u., escludeva fosse ravvisabile un nesso causale tra il ritardo nella diagnosi/ cura del colesteatoma e il denunciato deficit di sviluppo e della capacità di relazione, ascrivibili invece ad un'origine neurologica (epilessia) e psicorganica (ritardo mentale lieve).
Gli appellanti hanno contestato tale conclusione, richiamando le indicazioni contenute nelle direttive sanitarie sulla sordità dell'infanzia a proposito degli effetti sull'acquisizione linguistica della ipoacusia nei primi tre anni dell'infanzia
(“Poiché l'udito rappresenta il canale principale per l'apprendimento in generale
e per quello linguistico in particolare, la prevenzione, la diagnosi precoce ed il
trattamento tempestivo costituiscono delle attività determinanti per la crescita cognitiva futura del piccolo paziente”) nonché le dichiarazioni testimoniali rese dalle insegnanti di le quali riferivano delle difficoltà di inserimento, di Per_1
15 esposizione linguistica (se non sentiva bene) e fonologica e della tendenza all'isolamento della bambina.
Le argomentazioni esposte dal c.t.u. non risultano però inficiate, anzi sono confermate, dalle direttive sopra richiamate.
L'ausiliario del giudice osservava, infatti, che non era emerso “alcun sospetto di deficit uditivo almeno per i primi tre, quattro anni (di solito nei primi tre anni di
vita si strutturano gli schemi linguistici di base quali la sintattica e la semantica) e
comunque il corretto imput uditivo ai fini dello sviluppo del linguaggio venne garantito da un normale funzionamento (normoacusia) dell'orecchio controlaterale potendo essere soltanto parzialmente inficiata la binaturalità
(corretto funzionamento di entrambi gli orecchi) utile in particolare alla
localizzazione sonora ed all'orientamento … I disturbi e disagi sofferti da Per_1
sul piano cognitivo e relazionale riconoscono altra causa (relazione di
[...]
aggiornamento neuropsichiatrico del 12-2-14 con valutazione cognitiva, epilessia in anamnesi)”.
Invero, dovendosi presumere che la bambina avesse un udito normale fino ai quattro anni - in assenza di elementi di segno contrario - e considerato che è ascrivibile a colpa del dott. soltanto il ritardo di diciassette mesi nella diagnosi, il CP_2
c.t.u. spiegava che durante questo periodo la bambina non era certamente deprivata sensorialmente “poiché l'orecchio controlaterale era perfettamente funzionante e
l'ipoacusia sviluppatasi in orecchio sinistro era di tipo trasmissivo (facilmente e temporaneamente protesizzabile), pantonale, sui 60 dB … Conseguentemente non
è possibile asserire che un tale deficit, insorto gradualmente tra i 4 e i 6 anni e con udito normale nell'orecchio adelfo, abbia potuto determinare un ritardato sviluppo del linguaggio”.
La prova testimoniale espletata in primo grado non offriva circostanze idonee a supportare la tesi attrice.
L'insegnante della scuola dell'infanzia ( aveva avuto l'ultimo Persona_6 Per_1
anno di frequenza ed aveva notato la sua tendenza ad isolarsi rispetto ai giochi degli
16 altri bambini;
l'insegnante della scuola media e l'insegnante di sostegno hanno confermato questa tendenza e le difficoltà fonologiche incontrate dall'alunna.
La pedagogista la quale aveva seguito la bambina presso il suo Persona_7
domicilio quando aveva circa 8 anni, riferiva della necessità di di disporre Per_1
di programmi e metodi di studio a lei adeguati e dello stato d'ansia che manifestava per l'interazione con i suoi compagni.
Trattasi di fatti aspecifici così come riferiti, dai quali non può desumersi sic et
simpliciter il nesso causale con il ritardo diagnostico di cui il dott. è CP_2
responsabile.
Non risulta indicativo per l'individuazione di un danno conseguenza dall'ipoacusia sofferta tra il marzo 2010 e l'agosto 2011 il certificato rilasciato dalla dott.ssa
[...]
(neuropsichiatra infantile) il 17-04-2012, nel quale si dà atto che, a seguito Per_8
dell'intervento chirurgico subito da nel 2011, la stessa continuava a soffrire Per_1
di un'ipoacusia trasmissiva con acufeni e conseguenti disturbi nello sviluppo psico- affettivo, sulle modalità di interazione con gli altri, irritabilità, ansia e deficit attentivo. Dette considerazioni, anche a voler prescindere dalle altre problematiche che affliggevano la bambina, di cui la dottoressa non fa cenno, sono riferite all'intervento chirurgico che la paziente aveva necessariamente dovuto subire per eliminare il colesteatoma.
Di contro, l'aggiornamento clinico del Servizio di neuropsichiatria ASL n. 4, risalente al febbraio 2014, dava atto che all'epoca in terza elementare, Per_1
riportava un ritardo mentale di tipo lieve (“I test mettono in rilievo delle marcate difficoltà nelle abilità visuo-spaziali, nel ragionamento aritmetico e nella
integrazione delle competenze. Deficit delle funzioni esecutive in particolare nella
memoria di lavoro, nella programmazione e nella pianificazione. Il livello di
conoscenze generali scolastiche della bambina risulta inferiore rispetto al grado
di scolarizzazione. Nelle prove supportate da materiale visivo, immagini e schede
la bambina si è dimostrata maggiormente sicura e autonoma pertanto si consiglia
a livello scolastico un apprendimento supportato da materiale visivo, che possa
17 essere utilizzato da anche durante l'esposizione orale e/o scritta. Nelle Per_1
prove di apprendimento presenta notevoli difficoltà nella comprensione dei brani, nell'esposizione di contenuti complessi e nell'elaborazione scritta e orale delle informazioni, nella comprensione dei meccanismi di base di calcolo”) e il responsabile dell'Unità di Epilettologia refertava alla data del 18-11-2013
“Anomalie parossistiche plurifocali attivate dal sonno”.
Da ultimo va respinto anche il motivo relativo alla liquidazione delle spese mediche rimborsabili.
Il tribunale valutava congrue, e ne accordava il risarcimento, le spese mediche sostenute dai genitori di nel periodo marzo 2010-agosto 2011 nella misura Per_1
di euro 564,00.
Gli appellanti si sono limitati ad insistere nella richiesta di rimborso delle spese integrali come formulata in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione esposta in sentenza, ed in particolare con il periodo temporale cui erano riferite le spese giudicate rimborsabili, e neppure con il rilievo del c.t.u. secondo il quale “Non risultano eventuali spese da sostenere al di fuori della tutela del SSN”.
Non è proposta specifica censura neanche in ordine all'applicazione dell'art. 92 c.
1 c.p.c. alla liquidazione delle spese di c.t.p., che il primo giudice, ritenendole eccessive (cfr. Cass. Civ. n. 26729/2024), quantificava nella stessa misura di quelle liquidate al c.t.u., mentre l'ulteriore riduzione lamentata dagli appellanti concerne il regime delle spese processuali e non la determinazione delle spese risarcibili.
Quanto alle spese di lite, la censura è generica, essendo incentrata sulla sproporzione tra l'attività prestata dal legale rispetto all'importo liquidato senza indicare quali parametri del D.M. n. 55/2014 sarebbero stati violati (cfr. Cass. Civ.
n. 19419/2009; n. 30716/2017). La contestazione circa la mancata partecipazione dei convenuti all'incontro di mediazione è, infine, superata dalla circostanza che l'azienda convenuta aveva offerto agli attori il pagamento di una somma satisfattiva della pretesa (v. pag. 23 sentenza).
L'appello deve dunque essere respinto, condannando gli appellati alla rifusione in
18 favore dell'appellata delle spese del presente grado, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità bassa, considerato l'orientamento interpretativo consolidato in ordine alle questioni trattate e l'attività svolta nel secondo grado.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
avverso la sentenza n. 138/2021 del Tribunale di Lanusei;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 6.946,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
Così deciso in Cagliari il 9-05-2025
Il Presidente rel.
Dott. M.Teresa Spanu
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 362 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2021,
promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), in proprio e quali legali rappresentanti della minore C.F._2
figlia (C.F.: ), elettivamente domiciliati Persona_1 C.F._3
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Racugno, rappresentati e difesi dall'avv.
Gioacchino La Palma del Foro di Lanusei per procura speciale a margine dell'atto introduttivo di primo grado,
appellanti
contro
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti
Angelo Luminoso e Alberto Luminoso, che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
appellata
Controparte_2
[...] appellati-contumaci
All'udienza del 9-05-2025 la causa, previa discussione orale ai sensi dell'art. 352 c. 2 c.p.c.,
è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte
1) accertare e quindi riconoscere e condannare i convenuti alla invalidità temporanea sofferta da riformando del tutto l'impugnata Persona_1
sentenza sul punto, riconoscendo che detto periodo di invalidità è da ricondurre ad 800 giorni e non ai 508 come in sentenza, con il riconoscimento della maggiore percentuale dovuta così come indicata in parte motiva di quest'atto;
2) accertare e quindi riconoscere e condannare i convenuti rispetto all'invalidità permanente riportata da anzitutto Persona_1
riconoscendone la sussistenza perché risulta provato il nesso causale tra il danno subìto e l'omissione contestata ed inoltre rispetto alla quantificazione conclusiva si riconosca fondata la richiesta di: a) una valutazione maggiore rispetto a quella riconosciuta dal CTU, b) il maggior danno subìto nel periodo che va dal 2009 al 2011, c) l'incidenza che ha avuto il periodo di ritardo sulla vita relazionale, psicologica e formativa di , con la Per_2
conseguente maggiore quantificazione, d) tenendo conto della personalizzazione del danno, e) riconoscendo a anche il danno Per_1
morale;
3) riformare l'impugnata sentenza anche in relazione alle decisioni sulle spese e gli onorari e di cui ai punti 3, 4, 5, per tutti i motivi esposti, riportandosi sia alla documentazione depositata in atti sia alla nota spese ugualmente depositata e sulla quale il giudice di prime cure non ha argomentato con motivazioni in concreto sul rigetto della stessa:
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso spese generali, oltre
2 oneri di legge.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) in via pregiudiziale, ordinare agli appellanti di notificare l'atto d'appello alla Controparte_2
2) nel merito, per tutti i motivi dedotti nella superiore espositiva e per quelli dedotti negli atti difensivi del primo grado del giudizio, rigettare l'appello proposto da e e per l'effetto confermare la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 138/2021 il Tribunale di Lanusei accoglieva in parte la domanda proposta da e , anche in rappresentanza della minore Parte_1 Parte_2
figlia condannando in solido il dott. e l' Per_1 Controparte_2 [...]
al pagamento della somma di euro 7.932,00 Controparte_1
in favore di ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea sopportato dalla minore per effetto del ritardo nella diagnosi di colesteatoma e del danno morale sopportato di genitori, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute in misura di euro 564,00
ed alla rifusione delle spese processuali nella misura di un terzo;
condannava altresì
Contr la a tenere indenne l' dagli esborsi dovuti da quest'ultima Controparte_2
per effetto della accertata responsabilità medica, comprese le spese di lite.
I coniugi adivano il Tribunale di Lanusei, esponendo che: Parte_3
- la figlia al terzo anno d'età aveva manifestato frequenti episodi di Per_1
otite ad entrambe le orecchie;
- nel 2008 si erano rivolti allo specialista otorinolaringoiatra, dott.
[...]
il quale aveva diagnosticato una otite semplice ad entrambe le CP_2
orecchie e prescritto cure farmacologiche;
- persistendo la problematica, nel novembre 2009, sempre dietro indicazione
3 del dott. la bambina era stata sottoposta ad intervento CP_2
chirurgico di adenoidectomia e timpanotomia bilaterale, con apposizione di drenaggi trans timpanici, presso l'ospedale San Giovanni di Dio in Cagliari, che non aveva tuttavia risolto l'otite purulenta acuta all'orecchio sinistro;
- a fronte della persistenza della malattia nell'agosto 2011 si erano rivolti ad un altro specialista, dott. , il quale aveva immediatamente Persona_3
diagnosticato una otite cronica di origine colesteatomatosa, per superare la quale si era reso necessario un intervento chirurgico di timpanoplastica,
eseguito presso la casa di cura Piacenza s.p.a., ed un successivo intervento di ricostruzione.
Gli attori deducevano quindi che l'errata diagnosi e trattamento medico avevano cagionato dolore e turbamento alla bambina ed avevano prodotto ripercussioni negative sulla sua vita relazionale, di tal che era stato necessario farla seguire a scuola da un insegnante di sostegno;
chiedevano il riconoscimento del complessivo danno biologico e morale sofferto dalla paziente in conseguenza della ritardata diagnosi nonché del danno morale sofferto in proprio a causa della situazione familiare venutasi a creare.
Si costituiva l' eccependo Controparte_1
preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di
Cagliari e contestando la sussistenza di un danno iatrogeno al più riconoscibile in termini di mero ritardo diagnostico.
La convenuta chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice . Stante le difficoltà di notifica alla CP_2
compagnia assicuratrice, la domanda di garanzia veniva separata da quella risarcitoria e le due cause venivano riunite nella fase decisoria.
Rimanevano contumaci il dott. e la Controparte_2 Controparte_2
Respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, non avendo il convenuto contestato l'incompetenza con riferimento a tutti i fori alternativi previsti dagli artt.
18, 19 e 20 c.p.c., il tribunale inquadrava la fattispecie in esame nell'ambito della
4 responsabilità contrattuale sulla scorta di un consolidato orientamento interpretativo della domanda risarcitoria per inadempimento della prestazione sanitaria ed alla luce della disciplina introdotta dalla legge n.24/2017 cosicché
riteneva i convenuti onerati della prova di aver correttamente adempiuto al contratto di spedalità intercorso con i genitori della minore.
A tal fine il primo giudice ripercorreva le fasi del trattamento medico eseguito dal dott. all'interno della struttura sanitaria e, segnatamente, la prima visita CP_2
in data 18-06-2009, il controllo del 19-11-2009 e il successivo controllo del 18-03-
2010, condividendo le risultanze del consulente tecnico d'ufficio circa l'operato dello specialista. In particolare, veniva considerata corretta e conforme alle leges
artis l'iniziale diagnosi e la terapia antibiotica prescritta dal dott. CP_2
parimenti corretta e funzionale alla guarigione era giudicata l'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione delle vegetazioni adenoidee con contestuale posizionamento di un tubicino transtimpanico finalizzato a consentire il deflusso delle secrezioni mucose del condotto uditivo.
Di contro, emergevano profili di negligenza e imperizia nella condotta del sanitario al momento del controllo risalente al 18-03-2010, all'esito del quale, pur verificando l'estrusione del DDT dall'orecchio sinistro, egli non aveva disposto alcun esame ed accertamento strumentale, prescrivendo soltanto la prosecuzione della cura farmacologica. La persistenza di materiale corpuscolato e dell'estrusione del tubicino di sinistra avrebbero invece - secondo le conclusioni del c.t.u. accolte dal tribunale - dovuto indurre il medico a sospettare la problematica del timpano poi accertata dall'otorino intervenuto successivamente e cioè il colesteatoma, asportato con successo nell'ottobre 2011, quindi con diciassette mesi di ritardo.
Il tribunale concludeva pertanto che la patologia riscontrata dal secondo medico nell'agosto 2011 a seguito degli esami omessi dal dott. non poteva CP_2
essere ricondotta alla condotta colposa del convenuto, al quale era imputabile solo il ritardo nella diagnosi e quindi il danno biologico temporaneo sopportato dalla bambina, quantificato dal c.t.u. nella misura del 25% per 508 giorni e liquidato con
5 riferimento alle tabelle per le c.d. micropermanenti. Era invece escluso che il deficit uditivo, determinato dal c.t.u. nella misura del 2%, fosse causalmente collegato alle scelte mediche operate dal convenuto, non essendo altamente probabile, secondo le leggi scientifiche, che l'intervento tempestivo sul colesteatoma avrebbe integralmente salvaguardato la funzione uditiva.
Era, inoltre, respinta la domanda risarcitoria del deficit di sviluppo e relazionale,
asseritamente causato alla paziente dalla ipoacusia, non essendo emersa alcuna limitazione uditiva fino ai quattro anni, mentre nella fase successiva la compensazione derivata dall'altro orecchio aveva garantito la funzionalità complessiva peraltro facilmente integrabile con l'uso di una protesi.
Le difficoltà relazionali e scolastiche manifestatesi fin dal 2008, che avevano reso opportuno l'intervento di un insegnante di sostegno, erano spiegate, secondo la valutazione resa dall'ausiliare e assunta dal tribunale, da pregresse ragioni di origine neurologica (epilessia) e psicorganica (ritardo mentale lieve) e non potevano essere causalmente collegate al ritardo diagnostico da parte del dott.
CP_2
Il primo giudice riconosceva, infine, un danno piscologico a carico dei genitori per la sofferenza da ansia e frustrazione sopportata, come comprovate dalle relazioni mediche prodotte, durante la malattia della figlia nel periodo in cui la diagnosi corretta era stata ritardata, liquidandolo equitativamente nella stessa misura del danno biologico determinata a favore della minore.
Le spese mediche sostenute nel periodo marzo 2010-agosto 2011 erano poste a carico dei responsabili nella somma di euro 564,00, riconosciuta congrua dal c.t.u.,
mentre le spese di c.t.p. erano riportate a quella liquidata in favore del c.t.u., in quanto eccessive ai sensi dell'art. 92 c. 1 c.p.c.
Nei rapporti tra i convenuti e la società assicuratrice Controparte_2
quest'ultima era condannata a tenere indenne l'assicurata dalle somme liquidate a suo carico per i danni riscontrati e coperti da assicurazione.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e , nella Parte_1 Parte_2
6 qualità in atti, deducendo la contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove il primo giudice, pur dando atto della natura contrattuale della responsabilità medica, ne disattendeva i principi regolatori dell'onere della prova e dell'accertamento dei relativi fatti costitutivi ed in particolare (i) non traeva le dovute conseguenze dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla percentuale di invalidità sofferta dalla bambina dal momento in cui era stata in cura presso al dott. fino al momento in cui, dopo la rimozione degli ossicini CP_2
dell'apparato auricolare avvenuta nel novembre 2011, aveva subìto l'intervento ricostruttivo nel novembre 2012, (ii) non parametrava la casistica astratta riferita dal c.t.u. sulla ricorrenza delle otiti medie al caso concreto, in cui, data la sintomatologia, il medico curante avrebbe dovuto riconoscere subito la formazione di un colesteoma e così evitare gli interventi chirurgici del 2011 e 2012, come esposto dal c.t.p., (iii) non calcolava il danno biologico derivato dalla negligenza del medico dal momento (2008) in cui aveva preso in carico la paziente né
accordava la percentuale di invalidità permanente determinata dal c.t.u. per quel periodo in misura pari al 10%, (iv) non operava la personalizzazione del danno e non considerava il danno psicologico e formativo subìto dalla bambina a cagione della sordità nonostante lo stesso ctu evidenziasse che lo sviluppo del linguaggio si struttura nei primi sei anni di vita, (v) non accordava il rimborso di tutte le spese mediche documentate e delle consulenze di parte, queste ultime ritenute eccessive e tagliate nei limiti del compenso liquidato al ctu, (vi) liquidava le spese processuali secondo un criterio non congruo rispetto alla complessità della causa ed alla attività
compiuta e senza tener conto della mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione.
Si è costituita l' eccependo Controparte_1
preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
parte del procedimento di primo grado e quindi litisconsorte CP_2
processuale; nel merito, ha resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto.
La causa, previo ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
[...] [...]
è stata quindi spedita a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. CP_4
A seguito dell'istanza di discussione orale proposta tempestivamente dagli appellanti la causa è stata tenuta a decisione all'udienza del 9-05-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società di diritto rumeno, aveva assicurato il rischio da Controparte_2
prestazione sanitaria a favore dell' la Controparte_1
quale, convenuta in giudizio dai signori la chiamava in causa per essere Per_1
manlevata nell'eventualità di accoglimento della domanda risarcitoria promossa nei suoi confronti.
A seguito delle difficoltà di notifica, essendo venuta meno l'operatività di tale società in Italia per effetto del provvedimento ISVAP n. 2988/2012 (v. documento prodotto dagli attori), il tribunale separava la domanda principale da quella di garanzia, che venivano poi riunite nella fase decisoria.
Nel presente grado l'Azienda appellata, costituendosi, ha in via pregiudiziale rilevato la lesione del litisconsorzio necessario, non avendo l'appellante evocato la società assicuratrice già parte in primo grado.
La Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
con ordinanza 9/16-12-2021, rinnovata in data 27/28-12-2021, CP_2
fissando l'udienza di prima comparizione al 16-12-2022.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che propone appello in via principale riguardo al rigetto della sua domanda deve necessariamente introdurlo evocando oltre che il responsabile anche il garante e ciò in quanto “la natura litisconsortile necessaria del giudizio insorta sul piano processuale per effetto della chiamata meramente estensiva della legittimazione al garante, impone all'unico soccombente riguardo al modo di essere del rapporto principale, cioè all'attore originario (pretendente) di impugnare anche nei
confronti del garante, perché costui era divenuto parte legittimata a contraddire su
quel rapporto per effetto della chiamata e l'estensione della legittimazione non può essere sciolta. Il rapporto nel processo era divenuto trilatero” (Cass. Civ. n.
8 9013/2022; v. n. 25822/2017, S.U. n. 24707/2015).
Nella specie, parte attrice vedeva accolta solo in minima parte la domanda risarcitoria ed ha proposto appello per ottenere la condanna del sanitario e
Contr dell' al pagamento di maggiori somme;
ne consegue che in virtù del principio sopra richiamato l'appellante è tenuto ad impugnare anche nei confronti del garante, trattandosi di causa inscindibile ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 331 c.p.c.
Orbene, gli odierni appellanti hanno segnalato le difficoltà di eseguire la notifica alla società , in quanto interdetta all'operatività in Italia e CP_2
successivamente dichiarata fallita in Romania (v. documento proveniente dalla
[...]
, nel quale si dà atto della revoca dell'autorizzazione da parte CP_2
dell'Autorità di Sorveglianza Finanziaria in Romania, risalente al 2021 e dell'instaurazione della procedura di fallimento). Hanno comunque prodotto la relata di notifica dell'atto d'appello presso il soggetto nominato curatore fallimentare in Romania e relativa cartolina di ricevimento, dalle quali si ricava che gli appellanti hanno spedito l'atto in Romania in data 16-06-2022 e che l'atto è stato ricevuto il 28-06-2022 dalla IT IA CL PR (nel timbro recante tale denominazione è apposta una sigla riferibile a tale , Persona_4
nominativo riportato a fianco).
Nella contestazione dell'appellata circa la regolarità della notifica sia con riferimento alla qualità del destinatario che riguardo alla tempestività, si osserva quanto segue.
La società è sicuramente non operativa in Italia per effetto del CP_2
provvedimento ISVAP del 2-07-2012 prodotto dagli appellanti e le è stata vietata l'autorizzazione al funzionamento in Romania con provvedimento dell'Autorità di
Sorveglianza Finanziaria del 17-09-2021, come da comunicazione ufficiale della società medesima (depositata sempre dagli appellanti), da cui si apprende anche che
è stata sottoposta procedura di accertamento di insolvenza.
Non è stata comprovata la qualità di curatore fallimentare in capo al soggetto destinatario della notifica avviata dagli appellanti nel termine di legge;
tuttavia,
9 parte appellata, a fronte delle documentate allegazioni della controparte circa l'instaurazione del procedimento di dichiarazione di insolvenza, non ha, a sua volta, fornito alcun elemento da cui desumere l'attuale e perdurante esercizio dell'attività da parte della società assicuratrice.
Ne consegue che la verifica della qualità di curatore fallimentare in capo al soggetto indicato dal notificante e del rispetto del termine a comparire perde di rilevanza ai fini della salvaguardia del litisconsorzio necessario, essendo la Controparte_2
comunque impossibilitata ad esercitare la sua attività in Romania ed in Italia e quindi a svolgere quella funzione di garanzia per adempiere alla quale dovrebbe essere citata.
Trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale: “Il rispetto del diritto
fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi
degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di
ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si
traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue
perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal
rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e
dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella
cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue
che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo,
pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per
l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla
o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un
aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di
cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti”. (Cass. Civ. n. 12515/2018; v. n. 8980/20).
Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'impugnazione verte complessivamente sulla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle voci di danno sopportate dagli aventi diritto.
10 In primo luogo, gli appellanti hanno contestato la durata dell'invalidità temporanea riconosciuta dal tribunale per il periodo di ritardata diagnosi e cioè dal marzo 2010 fino all'agosto 2011 allorché il secondo sanitario aveva disposto idonei esami strumentali e poi riscontrato i segni del colesteatoma.
Hanno sostenuto i signori che fin dal giugno 2009 il dott. – il quale Per_1 CP_2
aveva in cura dal 2008 – avrebbe dovuto rilevare i sintomi di tale malattia e Per_1
che la tempestiva diagnosi avrebbe verosimilmente evitato il deteriorarsi dell'apparato auricolare ed avrebbe così evitato i successivi interventi chirurgici eseguiti nel 2011-2012. Pertanto, era da imputare all'imperizia del medico convenuto sia una maggiore durata della invalidità temporanea al 25% (percentuale calcolata dal c.t.u.) che l'invalidità al 10% accertata dall'ausiliare del giudice durante il lasso temporale tra il primo intervento chirurgico di bonifica dell'orecchio sinistro (ottobre 2011) e il secondo intervento di ricostruzione
(novembre 2012).
Gli appellanti hanno altresì censurato l'esclusione di responsabilità dichiarata in prime cure in ordine all'invalidità permanente residuata all'esito degli interventi risolutivi della malattia e calcolata dal c.t.u. nella misura del 2% senza tener conto della necessaria personalizzazione del danno e dell'incidenza del danno psicologico prodottosi per effetto della sordità anche nel periodo tra la prima e la seconda operazione. Sul punto hanno ribadito che il dott. aveva per anni CP_2
trascurato l'infezione in corso così consentendo al colesteatoma di erodere gli ossicini dell'apparato auricolare e da ultimo cagionando la riduzione della funzione uditiva.
Parimenti a carico dei convenuti doveva essere posto, secondo gli appellanti, il danno alla vita di relazione ed allo sviluppo del linguaggio cagionati dal deficit uditivo patito dalla paziente per tutto il periodo delle cure, come emergeva dall'istruttoria documentale e orale.
Da ultimo la sentenza del tribunale è censurata laddove le spese mediche rimborsabili erano quantificate in misura ridotta rispetto a quelle documentate e
11 quelle per la c.t.p. ridotte nei limiti di quelle liquidate al c.t.u.
Il primo profilo non trova conferma negli atti di causa.
E' vero che il dott. rispondendo all'interrogatorio formale, dichiarava CP_2
di aver avuto in cura dall'anno 2008 (capo 2 atto di citazione primo Persona_1
grado); tuttavia dai documenti prodotti risulta che il primo riscontro di “ipertrofia
adeno-tonsillare, linfoadeniti sottomandibolari e retrazione timpatica dell'orecchio destro”) risale al 18-06-2009 (v. ricostruzione offerta dal c.t.u. e pag.
10 sentenza di primo grado). A fronte della persistenza dei sintomi, il medico curante aveva consigliato l'esecuzione di un intervento di adenoidectomia e timpanotomia con posizione di drenaggio, eseguito nel novembre 2009, all'esito del quale aveva prescritto una terapia antibiotica per la presenza di essudato corpuscolato nell'orecchio sinistro.
Il consulente tecnico d'ufficio, incaricato di verificare la correttezza dell'operato del sanitario, riteneva conforme alle leges artis “il tentativo messo in atto dal Dr.
, di fronte al permanere di otiti mucose recidivanti, di eseguire CP_2
l'intervento di asportazione delle vegetazioni adenoidee (liberare l'uscita della tuba in rinofaringe) e contestualmente di posizionare un tubicino transtimpanico
(DTT) mediante miringotomia (piccola incisione della membrana timpanica); tale
procedura, in mancanza di risoluzione autonoma degli episodi otitici, di norma
consente di far defluire le secrezioni mucose nel condotto uditivo e quindi all'esterno allo scopo di garantire la ventilazione della cassa e conseguentemente una normale funzione uditiva considerato che l'aria è il mezzo in cui si propaga
l'onda sonora (onda di pressione) e che invece i liquidi sono incompressibili”.
Fino al successivo controllo del marzo 2010 alcun elemento era sintomatico della formazione di un colesteatoma, che il c.t.u. riteneva a quella data individuabile sulla base della precoce estrusione del DTT sinistro, che normalmente viene estruso spontaneamente 6-12 mesi dopo l'operazione (“nel giugno 2009 il colesteatoma
non era neanche sospettabile;
la sintomatologia presentata da era Per_1
facilmente interpretabile come otite siero mucosa da deficit tubarico ovvero quanto
12 di più comune riscontro in individui di quella fascia di età … censurabile appare
invece il ritardo di approfondimento della diagnosi mediante esami strumentali e
di diagnostica per immagini (TC) che avrebbero consentito con altissima
probabilità di individuare la presenza del colesteatoma ed interrompere gli effetti
di rimaneggiamento della catena ossiculare (con conseguente ipoacusia) dallo stesso provocata”).
La censura formulata al riguardo si fonda su considerazioni generali (“nei due
lunghi anni di cure antibiotiche inutili (2009-2011), il dr. non venne CP_2
nemmeno sfiorato dall'idea che piuttosto che formazione di muco fosse in atto una infezione batterica”, pag. 7 atto d'appello) e sul richiamo alle considerazioni del c.t. di parte dott. , il quale, nel riportare la casistica dell'otite media Per_5
secretiva (“spesso risolta con le diverse terapie mediche farmacologiche o chirurgiche”) e delle possibili evoluzioni anche in otite colesteatomatosa, non indica con la necessaria specificità quali sintomi il avrebbe ignorato CP_2
prima del marzo 2010 e dai quali invece si sarebbe potuta trarre la relativa diagnosi né elementi in tal senso sono stati addotti dagli appellanti, i quali hanno evidenziato la presenza del caratteristico odore causato dall'infezione, che era stato rilevato dal dott. in epoca posteriore (nel 2011) per cui non è dato sapere se fosse Per_3
apprezzabile già nel 2009; devono quindi essere condivise le conclusioni esposte dal c.t.u.: “Non è possibile avvalorare quanto sostenuto dal ctp attoreo in merito alla genesi del colesteatoma secondario ad un ritardato o inefficace trattamento
della patologia otitica;
conseguentemente non si può ritenere il sanitario convenuto
responsabile del manifestarsi del colesteatoma (fortunatamente poche otiti registrano un'evoluzione colesteatomosa ed in una piccola percentuale di casi il colesteatoma è congenito) mentre motivate censure possono essere mosse in ordine alla ritardata diagnosi di tale entità patologica”.
Se alcun nesso causale può essere riconosciuto tra la condotta sanitaria e la formazione del colesteatoma, e sul punto non vi è contestazione, la percentuale di danno biologico (2%) determinata dal c.t.u. non può essere addebitata all'operato
13 del dott. avuto riguardo alle considerazioni rese dal medesimo CP_2
ausiliario, il quale affermava che il primo intervento (bonifica del processo flogistico cronico) avrebbe dovuto essere eseguito ragionevolmente nella prima settimana dell'aprile 2010 ma “non è scientificamente onesto asserire che, seppure con il criterio del più probabile che non, la funzione uditiva avrebbe potuto essere
salvaguardata interamente poiché (a) ogni intervento chirurgico modifica lo stato naturale dei tessuti e l'anatomia locale lasciando spazio ad esiti cicatriziali (b) tale tipo di intervento prevede una prima fase (I tempo) di bonifica del processo infettivo
cronico ed una seconda fase (ii) tempo ricostruttiva della catena ossiculare e della
membrana timpanica che consentono la trasmissione dell'onda sonora alle strutture dell'orecchio interno. Appare chiaro che l'esito del tempo ricostruttivo dipende dalle strutture ancora presenti nella cassa del timpano e dalle loro
condizioni, dovendosi con elevata frequenza ricorre a ricostruzioni della catena
ossiculare mediante dispositivi protesici. Inoltre, se è vero che esistono colesteatomi iniziali a catena intatta e che in condizioni particolari l'intervento può essere eseguito in un tempo unico, non è possibile asserire che anche in questi casi
la funzione uditiva sarà salvaguardata interamente. Nel caso de quo non abbiamo
a disposizione un esame obiettivo né un esame strumentale riferito al periodo
marzo/aprile 2010 che consenta di definire quale fosse lo stato della mucosa e della catena ossiculare ma è pur vero che l'esame TC del 9-08-11 evidenziò “… la catena ossiculare è indenne nelle sue componenti maggiori mentre appaiono scarsamente
visuabilizzabili la staffa ed il processo lungo dell'incudine” ciò a significare che
nel periodo marzo 2010-agosto 2011 il colesteatoma produsse significativi
rimaneggiamenti dello stato precedente … allo stato attuale il deficit uditivo
riscontrato in orecchio sinistro risulta di lieve entità e limitato alle frequenze di
250-500-1000 Hz ed è quantificabile con una percentuale del 2%; giova però
precisare che non è possibile asserire che nel caso in cui il colesteatoma fosse stato
rimosso nel marzo/aprile 2010 la funzione uditiva sarebbe stata salvaguardata interamente”.
14 In questi termini non è apprezzabile la prova del nesso causale tra l'operato del sanitario e del danno biologico da invalidità permanente al 2% accertato dal c.t.u.
né può dirsi, come sostenuto dagli appellanti, che la tempestiva diagnosi avrebbe evitato gli interventi chirurgici del 2011 e del 2012, posto che lo stesso c.t. di parte attrice, in accordo con il c.t.u., affermava che la terapia del colesteatoma è
esclusivamente chirurgica e viene realizzata in due tempi (per asportare il colesteatoma e per la ricostruzione del timpano).
Ne consegue, sempre alla luce delle indagini peritali, che il periodo di invalidità
temporanea tra il primo e il secondo intervento si sarebbe prodotto anche qualora la diagnosi fosse stata tempestiva cosicché il temporaneo deficit della funzione uditiva, calcolato dal c.t.u. nel 10%, non può essere addebitato al dott. CP_2
ma al naturale decorso della malattia, come ritenuto dal primo giudice - e al riguardo non si ravvisa l'omessa pronuncia contestata dagli appellanti - laddove osservava che la piccola avrebbe comunque dovuto subire i due interventi ed i relativi Per_1
effetti.
Non può trovare accoglimento nemmeno la doglianza relativa al mancato riconoscimento di un danno relazionale e di sviluppo.
Il primo giudice, raccogliendo le valutazioni espresse dal c.t.u., escludeva fosse ravvisabile un nesso causale tra il ritardo nella diagnosi/ cura del colesteatoma e il denunciato deficit di sviluppo e della capacità di relazione, ascrivibili invece ad un'origine neurologica (epilessia) e psicorganica (ritardo mentale lieve).
Gli appellanti hanno contestato tale conclusione, richiamando le indicazioni contenute nelle direttive sanitarie sulla sordità dell'infanzia a proposito degli effetti sull'acquisizione linguistica della ipoacusia nei primi tre anni dell'infanzia
(“Poiché l'udito rappresenta il canale principale per l'apprendimento in generale
e per quello linguistico in particolare, la prevenzione, la diagnosi precoce ed il
trattamento tempestivo costituiscono delle attività determinanti per la crescita cognitiva futura del piccolo paziente”) nonché le dichiarazioni testimoniali rese dalle insegnanti di le quali riferivano delle difficoltà di inserimento, di Per_1
15 esposizione linguistica (se non sentiva bene) e fonologica e della tendenza all'isolamento della bambina.
Le argomentazioni esposte dal c.t.u. non risultano però inficiate, anzi sono confermate, dalle direttive sopra richiamate.
L'ausiliario del giudice osservava, infatti, che non era emerso “alcun sospetto di deficit uditivo almeno per i primi tre, quattro anni (di solito nei primi tre anni di
vita si strutturano gli schemi linguistici di base quali la sintattica e la semantica) e
comunque il corretto imput uditivo ai fini dello sviluppo del linguaggio venne garantito da un normale funzionamento (normoacusia) dell'orecchio controlaterale potendo essere soltanto parzialmente inficiata la binaturalità
(corretto funzionamento di entrambi gli orecchi) utile in particolare alla
localizzazione sonora ed all'orientamento … I disturbi e disagi sofferti da Per_1
sul piano cognitivo e relazionale riconoscono altra causa (relazione di
[...]
aggiornamento neuropsichiatrico del 12-2-14 con valutazione cognitiva, epilessia in anamnesi)”.
Invero, dovendosi presumere che la bambina avesse un udito normale fino ai quattro anni - in assenza di elementi di segno contrario - e considerato che è ascrivibile a colpa del dott. soltanto il ritardo di diciassette mesi nella diagnosi, il CP_2
c.t.u. spiegava che durante questo periodo la bambina non era certamente deprivata sensorialmente “poiché l'orecchio controlaterale era perfettamente funzionante e
l'ipoacusia sviluppatasi in orecchio sinistro era di tipo trasmissivo (facilmente e temporaneamente protesizzabile), pantonale, sui 60 dB … Conseguentemente non
è possibile asserire che un tale deficit, insorto gradualmente tra i 4 e i 6 anni e con udito normale nell'orecchio adelfo, abbia potuto determinare un ritardato sviluppo del linguaggio”.
La prova testimoniale espletata in primo grado non offriva circostanze idonee a supportare la tesi attrice.
L'insegnante della scuola dell'infanzia ( aveva avuto l'ultimo Persona_6 Per_1
anno di frequenza ed aveva notato la sua tendenza ad isolarsi rispetto ai giochi degli
16 altri bambini;
l'insegnante della scuola media e l'insegnante di sostegno hanno confermato questa tendenza e le difficoltà fonologiche incontrate dall'alunna.
La pedagogista la quale aveva seguito la bambina presso il suo Persona_7
domicilio quando aveva circa 8 anni, riferiva della necessità di di disporre Per_1
di programmi e metodi di studio a lei adeguati e dello stato d'ansia che manifestava per l'interazione con i suoi compagni.
Trattasi di fatti aspecifici così come riferiti, dai quali non può desumersi sic et
simpliciter il nesso causale con il ritardo diagnostico di cui il dott. è CP_2
responsabile.
Non risulta indicativo per l'individuazione di un danno conseguenza dall'ipoacusia sofferta tra il marzo 2010 e l'agosto 2011 il certificato rilasciato dalla dott.ssa
[...]
(neuropsichiatra infantile) il 17-04-2012, nel quale si dà atto che, a seguito Per_8
dell'intervento chirurgico subito da nel 2011, la stessa continuava a soffrire Per_1
di un'ipoacusia trasmissiva con acufeni e conseguenti disturbi nello sviluppo psico- affettivo, sulle modalità di interazione con gli altri, irritabilità, ansia e deficit attentivo. Dette considerazioni, anche a voler prescindere dalle altre problematiche che affliggevano la bambina, di cui la dottoressa non fa cenno, sono riferite all'intervento chirurgico che la paziente aveva necessariamente dovuto subire per eliminare il colesteatoma.
Di contro, l'aggiornamento clinico del Servizio di neuropsichiatria ASL n. 4, risalente al febbraio 2014, dava atto che all'epoca in terza elementare, Per_1
riportava un ritardo mentale di tipo lieve (“I test mettono in rilievo delle marcate difficoltà nelle abilità visuo-spaziali, nel ragionamento aritmetico e nella
integrazione delle competenze. Deficit delle funzioni esecutive in particolare nella
memoria di lavoro, nella programmazione e nella pianificazione. Il livello di
conoscenze generali scolastiche della bambina risulta inferiore rispetto al grado
di scolarizzazione. Nelle prove supportate da materiale visivo, immagini e schede
la bambina si è dimostrata maggiormente sicura e autonoma pertanto si consiglia
a livello scolastico un apprendimento supportato da materiale visivo, che possa
17 essere utilizzato da anche durante l'esposizione orale e/o scritta. Nelle Per_1
prove di apprendimento presenta notevoli difficoltà nella comprensione dei brani, nell'esposizione di contenuti complessi e nell'elaborazione scritta e orale delle informazioni, nella comprensione dei meccanismi di base di calcolo”) e il responsabile dell'Unità di Epilettologia refertava alla data del 18-11-2013
“Anomalie parossistiche plurifocali attivate dal sonno”.
Da ultimo va respinto anche il motivo relativo alla liquidazione delle spese mediche rimborsabili.
Il tribunale valutava congrue, e ne accordava il risarcimento, le spese mediche sostenute dai genitori di nel periodo marzo 2010-agosto 2011 nella misura Per_1
di euro 564,00.
Gli appellanti si sono limitati ad insistere nella richiesta di rimborso delle spese integrali come formulata in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione esposta in sentenza, ed in particolare con il periodo temporale cui erano riferite le spese giudicate rimborsabili, e neppure con il rilievo del c.t.u. secondo il quale “Non risultano eventuali spese da sostenere al di fuori della tutela del SSN”.
Non è proposta specifica censura neanche in ordine all'applicazione dell'art. 92 c.
1 c.p.c. alla liquidazione delle spese di c.t.p., che il primo giudice, ritenendole eccessive (cfr. Cass. Civ. n. 26729/2024), quantificava nella stessa misura di quelle liquidate al c.t.u., mentre l'ulteriore riduzione lamentata dagli appellanti concerne il regime delle spese processuali e non la determinazione delle spese risarcibili.
Quanto alle spese di lite, la censura è generica, essendo incentrata sulla sproporzione tra l'attività prestata dal legale rispetto all'importo liquidato senza indicare quali parametri del D.M. n. 55/2014 sarebbero stati violati (cfr. Cass. Civ.
n. 19419/2009; n. 30716/2017). La contestazione circa la mancata partecipazione dei convenuti all'incontro di mediazione è, infine, superata dalla circostanza che l'azienda convenuta aveva offerto agli attori il pagamento di una somma satisfattiva della pretesa (v. pag. 23 sentenza).
L'appello deve dunque essere respinto, condannando gli appellati alla rifusione in
18 favore dell'appellata delle spese del presente grado, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità bassa, considerato l'orientamento interpretativo consolidato in ordine alle questioni trattate e l'attività svolta nel secondo grado.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
avverso la sentenza n. 138/2021 del Tribunale di Lanusei;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 6.946,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
Così deciso in Cagliari il 9-05-2025
Il Presidente rel.
Dott. M.Teresa Spanu
19