TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 718/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 718 dell'anno 2016 avente ad oggetto contratti bancari
TRA già Parte_1 [...]
, in persona del suo Parte_2
commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. Pt_3
, in forza del decreto di nomina del Ministero dello Sviluppo
[...]
Economico n.545/2013 del 31/10/2013, C.F. , rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Pesacane presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture (PZ), via Galliano Palazzo
Trapanese s.n.c.;
ATTORE
E
(C.F. n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Bianchini, presso il cui studio elettivamente domicilia in via del Cavallerizzo CP_1
n. 4;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 718/2016 R.G.
1. Con atto di citazione, datato 11/02/2016, la società , già Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi Parte_4 all'intestato Tribunale, la per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) voglia il Giudice riconoscere, in rapporto al contratto di conto corrente de quo, che la banca convenuta abbia operato una illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici, percepita durante l'intero arco del rapporto, ossia dal primo trimestre del
1992 al primo trimestre 2013, per un ammontare complessivo pari ad euro
120.589,70, nonché un illegittimo computo di interessi corrispettivi, perché mai determinato per iscritto con la cliente, per complessivi euro
343.210,01, effettivamente percepiti durante la pendenza del contratto di conto corrente, in violazione degli artt. 1284, comma II cc. e 117, comma
VII, d.lgs. n. 385/93; b) voglia l'adito Tribunale accertare inoltre che la convenuta abbia percepito, per l'intera durata del rapporto, illegittimamente la somma di euro 150.820,24, a titolo di commissione massimo scoperto, nonché quella pari ad euro 69.281,64, a titolo di non meglio precisate spese;
c) in conseguenza di quanto sopra e per le causali innanzi spiegate, voglia il Giudice condannare la banca convenuta al pagamento delle rispettive somme di euro 120.589,70, 343.210,01, euro
150.820,24 ed euro 69.281,64, per un totale complessivo di euro
683.901,59, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo;
d) in subordine, qualora non dovesse essere ritenuta parzialmente o totalmente fondata la richiesta della somma di euro 343.210,01, a titolo di interessi in violazione dell'art. 117 TUB, voglia il Tribunale di Potenza dichiarare che la banca
abbia applicato interessi ultra soglia, giusta Controparte_1
l'art. 2 comma IV legge n. 108/96, per euro 291.916,27, con seguente condanna della convenuta al pagamento della detta somma a titolo di ristorno ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta conforme a legge;
e) il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
1.1. L'attrice, nello specifico, deduceva che: 1) la società
[...]
apriva, nell'anno 1992, un conto corrente distinto dal Parte_4
n.365534 presso la banca filiale di Controparte_1 CP_1
Potenza; 2) pur non essendo in possesso del documento contrattuale,
2 Proc. n. 718/2016 R.G.
l'analisi econometrica del rapporto aveva evidenziato l'impiego illegittimo di usi piazza, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari.
2. Instaurato il contraddittorio, la banca convenuta rimaneva contumace, costituendosi (tardivamente) soltanto in data 17/05/2019.
3. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, in seguito al cui deposito (datato 19/12/2017) veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/10/2024, infine, la controversia veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, la domanda attorea è fondata, e pertanto va accolta nei termini e nei limiti di cui infra.
5. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
5.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità
3 Proc. n. 718/2016 R.G.
può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
5.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo giurisprudenza consolidata, l'ammissibilità di tale domanda è subordinata alla chiusura del conto (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale Nola sez. I, 31/05/2023,
n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022, n.3911; Cass. Civ., S.U.
n. 24418 del 2010) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
5.3. Orbene, del tutto pacifica l'ammissibilità della domanda di accertamento, nel caso di specie è da ritenersi pienamente ammissibile anche la domanda di ripetizione dell'indebito, posto che la chiusura dei rapporti (allegata dall'attrice sin dall'atto di citazione) non è stata in alcun modo contestata ex adverso, sicché può dirsi acquisita a norma dell'art. 115
c.p.c.
6. Acclarata l'ammissibilità delle domande, venendo al merito, occorre anzitutto premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697
c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
6.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione
4 Proc. n. 718/2016 R.G.
dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile , sez.
III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
In particolare, l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
6.2. Infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
6.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
6.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di
5 Proc. n. 718/2016 R.G.
conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
6.5. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
6.6. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia, (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto dell'onus probandi qualora venga dallo stesso correntista dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto
20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib.
6 Proc. n. 718/2016 R.G.
Pavia 21.4.2018, in ilcaso.it; Trib. Sulmona 28.11.2018, in Trib. Email_1
Pavia 18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 in Email_2
Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la Email_3 quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
6.7. Orbene, nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo l'attrice ha evidenziato ed eccepito l'insussistenza di valide pattuizioni scritte, in tal modo traslando sulla controparte (che non vi ha provveduto) l'onere di produrre il documento contrattuale, onde giustificare e legittimare l'applicazione delle relative condizioni.
Ne consegue che la carenza del contratto non può, nel caso di specie, andare a detrimento delle ragioni attoree, avendo la società istante debitamente ottemperato al proprio onere assertivo.
6.8. Ad ulteriore conferma di tale assunto va, dipoi, valorizzata la richiesta documentale inoltrata, da parte dell'attrice, nei confronti della banca nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., cui ha fatto da contraltare la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. – avente ad oggetto la documentazione contrattuale del rapporto di causa – respinta dal precedente giudice istruttore.
Orbene, contrariamente a quanto rilevato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 06/03/2017, deve osservarsi come il diritto del cliente a conseguire copia della documentazione bancaria (di cui all'art. 119
T.U.B.), avente natura di diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario (cfr. Cass. 13 settembre 2021, n.
24641) e che può essere esercitato anche nelle forme di cui all'art. 210
c.p.c., “non presuppone che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210
c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma TUB, per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima
7 Proc. n. 718/2016 R.G.
abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento” (così
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022, in motivazione;
nello stesso senso anche Cass. n. 24641 del 2021).
Nel caso di specie, è stata documentata, dall'attrice, la richiesta stragiudiziale inoltrata alla banca in data 07/06/2016, e in data 21/09/2016, in seno alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. tempestivamente depositata
(ossia decorsi i 90 giorni di cui all'art. 119 T.U.B. senza che la banca adempisse) è stata formulata istanza ex art. 210 c.p.c.
Ne deriva che la condotta, sia processuale che stragiudiziale, della società attrice risulta immune da censure, e pertanto l'assenza del contratto non può essere fatta ricadere, in termini probatori, su di essa.
7. Chiarito quanto precede, occorre confrontarsi con le risultanze cui è pervenuta la consulente d'ufficio, la quale, pur a fronte della frammentarietà della documentazione, è riuscita ad operare una puntuale ricostruzione del rapporto di causa (si rammenta, al riguardo, che la ricostruzione dell'andamento del rapporto, pur in presenza di documentazione incompleta, è ben possibile anche mediante impiego di documentazione di raccordo, purché si assuma un dato di partenza che sia concretamente affidabile: v. Cass. civ., 2 maggio 2019, n. 11543, nonché
Cass. civ., 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass. civ., 4 febbraio 2020, n. 2435;
Cass. civ., 3 dicembre 2018, n. 31187).
Ebbene, la consulente d'ufficio ha provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto di conto corrente n. 3655.34 attraverso:
a) l'impiego dei tassi di interesse legale per la parte di rapporto svoltosi fino al 9.7.1992 e, per la parte successiva del rapporto, il criterio di cui all'art.117 co.7 del D. Lgs.385/1993, vale a dire il tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro come da dati acquisiti dai Bollettini della
Banca d'Italia;
b) la verifica dell'anatocismo;
c) lo storno delle commissioni di massimo scoperto, in assenza di prova di valida pattuizione di esse;
d) la verifica dell'usura secondo due schemi, l'uno ricomprensivo della c.m.s. nel calcolo del TEG e l'altro no;
8 Proc. n. 718/2016 R.G.
e) storno delle spese diverse da quelle di cui al quarto comma dell'art.644
c.p., per l'assenza di una valida pattuizione scritta.
All'esito delle operazioni, la CTU è giunta alle seguenti determinazioni:
“- il totale degli interessi passivi addebitati dalla banca e di competenza del c/c ordinario n. 3655.34 ammonta, per l'intero periodo di riferimento, ad euro 531.474,92;
- il totale degli oneri addebitati dalla banca e di competenza del c/c ordinario n. 3655.34 ammonta, per l'intero periodo di riferimento, a complessivi euro 63.421,66;
- il totale delle cms addebitate dalla banca e di competenza del c/c ordinario n. 3655.34 ammonta, per l'intero periodo di riferimento, a complessivi euro 144.937,80;
- gli interessi calcolati al tasso legale fino al secondo trimestre 1992 e, successivamente, al tasso minimo dei Bot ammontano a complessivi euro
187.007,18;
- il margine relativo agli interessi ed oneri (differenza tra interessi soglia
e interessi ed oneri addebitati dalla banca) non risulta mai negativo;
- il margine relativo alle commissioni di massimo scoperto (differenza tra cms soglia e cms applicate dalla banca) non risulta mai negativo;
- il Teg calcolato secondo la formula indicata dalla Banca d'Italia risulta superiore al Tasso soglia nei trimestri III e IV 2009, e pertanto si rileva usura in tali periodi;
- la formula del Teg finanziario rileva invece usura nei seguenti trimestri:
II trimestre 1998, III e IV trimestre 2004, II e III trimestre 2008, III e IV trimestre 2009, II e III trimestre 2012 e I trimestre 2013. I relativi interessi risultano essere assorbiti dai ristorni calcolati per interessi illegittimi;
- pertanto il saldo a debito del ammonta a Controparte_1
complessivi euro 559.043,36 (totale ristorni euro 692.891,50 - saldo finale
a credito della MPS come da estratto conto euro 133.848,14).”
8. Ne deriva che, in accoglimento della domanda di accertamento dispiegata dall'attrice, va dichiarato che il conto corrente distinto dal n.
365534 reca un saldo a credito della società attrice pari ad € 559.043,36.
9. Pertanto (attesa la tardiva costituzione dell'istituto bancario e, dunque,
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione articolata), la banca
9 Proc. n. 718/2016 R.G.
convenuta va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo di € 559.043,36 in uno con gli interessi al tasso legale su tale somma decorrenti dalla data della domanda (cfr. Cass. S.U. sentenza 13 giugno 2019, n. 15895); trattandosi di debito di valuta (cfr., ex plurimis,
Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 1996, n. 11440; T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez, II, 7 gennaio 2016, n. 12; T.A.R. Milano, sez. II,
07/07/2020, sentenza n.1293) e non essendo stata offerta la dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse possono compensarsi tra le parti in ragione della costituzione soltanto tardiva della banca convenuta, che ha ridimensionato la necessità, per la società attrice, di espletare attività difensive.
11. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione le domande attoree, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente distinto dal n. 365534 reca un saldo a credito della società attrice pari ad € 559.043,36;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 559.043,36, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Potenza il 11/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 718 dell'anno 2016 avente ad oggetto contratti bancari
TRA già Parte_1 [...]
, in persona del suo Parte_2
commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. Pt_3
, in forza del decreto di nomina del Ministero dello Sviluppo
[...]
Economico n.545/2013 del 31/10/2013, C.F. , rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Pesacane presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture (PZ), via Galliano Palazzo
Trapanese s.n.c.;
ATTORE
E
(C.F. n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Bianchini, presso il cui studio elettivamente domicilia in via del Cavallerizzo CP_1
n. 4;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 718/2016 R.G.
1. Con atto di citazione, datato 11/02/2016, la società , già Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi Parte_4 all'intestato Tribunale, la per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) voglia il Giudice riconoscere, in rapporto al contratto di conto corrente de quo, che la banca convenuta abbia operato una illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici, percepita durante l'intero arco del rapporto, ossia dal primo trimestre del
1992 al primo trimestre 2013, per un ammontare complessivo pari ad euro
120.589,70, nonché un illegittimo computo di interessi corrispettivi, perché mai determinato per iscritto con la cliente, per complessivi euro
343.210,01, effettivamente percepiti durante la pendenza del contratto di conto corrente, in violazione degli artt. 1284, comma II cc. e 117, comma
VII, d.lgs. n. 385/93; b) voglia l'adito Tribunale accertare inoltre che la convenuta abbia percepito, per l'intera durata del rapporto, illegittimamente la somma di euro 150.820,24, a titolo di commissione massimo scoperto, nonché quella pari ad euro 69.281,64, a titolo di non meglio precisate spese;
c) in conseguenza di quanto sopra e per le causali innanzi spiegate, voglia il Giudice condannare la banca convenuta al pagamento delle rispettive somme di euro 120.589,70, 343.210,01, euro
150.820,24 ed euro 69.281,64, per un totale complessivo di euro
683.901,59, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo;
d) in subordine, qualora non dovesse essere ritenuta parzialmente o totalmente fondata la richiesta della somma di euro 343.210,01, a titolo di interessi in violazione dell'art. 117 TUB, voglia il Tribunale di Potenza dichiarare che la banca
abbia applicato interessi ultra soglia, giusta Controparte_1
l'art. 2 comma IV legge n. 108/96, per euro 291.916,27, con seguente condanna della convenuta al pagamento della detta somma a titolo di ristorno ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta conforme a legge;
e) il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
1.1. L'attrice, nello specifico, deduceva che: 1) la società
[...]
apriva, nell'anno 1992, un conto corrente distinto dal Parte_4
n.365534 presso la banca filiale di Controparte_1 CP_1
Potenza; 2) pur non essendo in possesso del documento contrattuale,
2 Proc. n. 718/2016 R.G.
l'analisi econometrica del rapporto aveva evidenziato l'impiego illegittimo di usi piazza, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari.
2. Instaurato il contraddittorio, la banca convenuta rimaneva contumace, costituendosi (tardivamente) soltanto in data 17/05/2019.
3. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, in seguito al cui deposito (datato 19/12/2017) veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/10/2024, infine, la controversia veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, la domanda attorea è fondata, e pertanto va accolta nei termini e nei limiti di cui infra.
5. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
5.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità
3 Proc. n. 718/2016 R.G.
può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
5.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo giurisprudenza consolidata, l'ammissibilità di tale domanda è subordinata alla chiusura del conto (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale Nola sez. I, 31/05/2023,
n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022, n.3911; Cass. Civ., S.U.
n. 24418 del 2010) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
5.3. Orbene, del tutto pacifica l'ammissibilità della domanda di accertamento, nel caso di specie è da ritenersi pienamente ammissibile anche la domanda di ripetizione dell'indebito, posto che la chiusura dei rapporti (allegata dall'attrice sin dall'atto di citazione) non è stata in alcun modo contestata ex adverso, sicché può dirsi acquisita a norma dell'art. 115
c.p.c.
6. Acclarata l'ammissibilità delle domande, venendo al merito, occorre anzitutto premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697
c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
6.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione
4 Proc. n. 718/2016 R.G.
dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile , sez.
III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
In particolare, l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
6.2. Infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
6.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
6.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di
5 Proc. n. 718/2016 R.G.
conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
6.5. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
6.6. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia, (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto dell'onus probandi qualora venga dallo stesso correntista dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto
20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib.
6 Proc. n. 718/2016 R.G.
Pavia 21.4.2018, in ilcaso.it; Trib. Sulmona 28.11.2018, in Trib. Email_1
Pavia 18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 in Email_2
Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la Email_3 quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
6.7. Orbene, nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo l'attrice ha evidenziato ed eccepito l'insussistenza di valide pattuizioni scritte, in tal modo traslando sulla controparte (che non vi ha provveduto) l'onere di produrre il documento contrattuale, onde giustificare e legittimare l'applicazione delle relative condizioni.
Ne consegue che la carenza del contratto non può, nel caso di specie, andare a detrimento delle ragioni attoree, avendo la società istante debitamente ottemperato al proprio onere assertivo.
6.8. Ad ulteriore conferma di tale assunto va, dipoi, valorizzata la richiesta documentale inoltrata, da parte dell'attrice, nei confronti della banca nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., cui ha fatto da contraltare la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. – avente ad oggetto la documentazione contrattuale del rapporto di causa – respinta dal precedente giudice istruttore.
Orbene, contrariamente a quanto rilevato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 06/03/2017, deve osservarsi come il diritto del cliente a conseguire copia della documentazione bancaria (di cui all'art. 119
T.U.B.), avente natura di diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario (cfr. Cass. 13 settembre 2021, n.
24641) e che può essere esercitato anche nelle forme di cui all'art. 210
c.p.c., “non presuppone che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210
c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma TUB, per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima
7 Proc. n. 718/2016 R.G.
abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento” (così
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022, in motivazione;
nello stesso senso anche Cass. n. 24641 del 2021).
Nel caso di specie, è stata documentata, dall'attrice, la richiesta stragiudiziale inoltrata alla banca in data 07/06/2016, e in data 21/09/2016, in seno alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. tempestivamente depositata
(ossia decorsi i 90 giorni di cui all'art. 119 T.U.B. senza che la banca adempisse) è stata formulata istanza ex art. 210 c.p.c.
Ne deriva che la condotta, sia processuale che stragiudiziale, della società attrice risulta immune da censure, e pertanto l'assenza del contratto non può essere fatta ricadere, in termini probatori, su di essa.
7. Chiarito quanto precede, occorre confrontarsi con le risultanze cui è pervenuta la consulente d'ufficio, la quale, pur a fronte della frammentarietà della documentazione, è riuscita ad operare una puntuale ricostruzione del rapporto di causa (si rammenta, al riguardo, che la ricostruzione dell'andamento del rapporto, pur in presenza di documentazione incompleta, è ben possibile anche mediante impiego di documentazione di raccordo, purché si assuma un dato di partenza che sia concretamente affidabile: v. Cass. civ., 2 maggio 2019, n. 11543, nonché
Cass. civ., 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass. civ., 4 febbraio 2020, n. 2435;
Cass. civ., 3 dicembre 2018, n. 31187).
Ebbene, la consulente d'ufficio ha provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto di conto corrente n. 3655.34 attraverso:
a) l'impiego dei tassi di interesse legale per la parte di rapporto svoltosi fino al 9.7.1992 e, per la parte successiva del rapporto, il criterio di cui all'art.117 co.7 del D. Lgs.385/1993, vale a dire il tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro come da dati acquisiti dai Bollettini della
Banca d'Italia;
b) la verifica dell'anatocismo;
c) lo storno delle commissioni di massimo scoperto, in assenza di prova di valida pattuizione di esse;
d) la verifica dell'usura secondo due schemi, l'uno ricomprensivo della c.m.s. nel calcolo del TEG e l'altro no;
8 Proc. n. 718/2016 R.G.
e) storno delle spese diverse da quelle di cui al quarto comma dell'art.644
c.p., per l'assenza di una valida pattuizione scritta.
All'esito delle operazioni, la CTU è giunta alle seguenti determinazioni:
“- il totale degli interessi passivi addebitati dalla banca e di competenza del c/c ordinario n. 3655.34 ammonta, per l'intero periodo di riferimento, ad euro 531.474,92;
- il totale degli oneri addebitati dalla banca e di competenza del c/c ordinario n. 3655.34 ammonta, per l'intero periodo di riferimento, a complessivi euro 63.421,66;
- il totale delle cms addebitate dalla banca e di competenza del c/c ordinario n. 3655.34 ammonta, per l'intero periodo di riferimento, a complessivi euro 144.937,80;
- gli interessi calcolati al tasso legale fino al secondo trimestre 1992 e, successivamente, al tasso minimo dei Bot ammontano a complessivi euro
187.007,18;
- il margine relativo agli interessi ed oneri (differenza tra interessi soglia
e interessi ed oneri addebitati dalla banca) non risulta mai negativo;
- il margine relativo alle commissioni di massimo scoperto (differenza tra cms soglia e cms applicate dalla banca) non risulta mai negativo;
- il Teg calcolato secondo la formula indicata dalla Banca d'Italia risulta superiore al Tasso soglia nei trimestri III e IV 2009, e pertanto si rileva usura in tali periodi;
- la formula del Teg finanziario rileva invece usura nei seguenti trimestri:
II trimestre 1998, III e IV trimestre 2004, II e III trimestre 2008, III e IV trimestre 2009, II e III trimestre 2012 e I trimestre 2013. I relativi interessi risultano essere assorbiti dai ristorni calcolati per interessi illegittimi;
- pertanto il saldo a debito del ammonta a Controparte_1
complessivi euro 559.043,36 (totale ristorni euro 692.891,50 - saldo finale
a credito della MPS come da estratto conto euro 133.848,14).”
8. Ne deriva che, in accoglimento della domanda di accertamento dispiegata dall'attrice, va dichiarato che il conto corrente distinto dal n.
365534 reca un saldo a credito della società attrice pari ad € 559.043,36.
9. Pertanto (attesa la tardiva costituzione dell'istituto bancario e, dunque,
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione articolata), la banca
9 Proc. n. 718/2016 R.G.
convenuta va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo di € 559.043,36 in uno con gli interessi al tasso legale su tale somma decorrenti dalla data della domanda (cfr. Cass. S.U. sentenza 13 giugno 2019, n. 15895); trattandosi di debito di valuta (cfr., ex plurimis,
Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 1996, n. 11440; T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez, II, 7 gennaio 2016, n. 12; T.A.R. Milano, sez. II,
07/07/2020, sentenza n.1293) e non essendo stata offerta la dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse possono compensarsi tra le parti in ragione della costituzione soltanto tardiva della banca convenuta, che ha ridimensionato la necessità, per la società attrice, di espletare attività difensive.
11. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione le domande attoree, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente distinto dal n. 365534 reca un saldo a credito della società attrice pari ad € 559.043,36;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 559.043,36, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Potenza il 11/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10