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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 284 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. SALERNO CARMELO Parte_1
appellante
E
con l'avv. ALITTO OMBRETTA, Controparte_1
, con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, FERRATO UMBERTO, RENZETTI CP_2
GIULIA,
, con gli avv.ti SORACE ILARIO ANTONIO, ALLEGRINI FABRIZIO, CP_3
appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.171/2023 del
7/2/2023; opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO.
1 1.Con ricorso depositato il 4 gennaio 2022 e ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata dal
[...] concessionario in data 1.12.2021 nonché avverso i seguenti atti:
1) cartelle di pagamento, n. 034200110050619879000, presuntivamente notificata il 2.12.2011 di €
8.979,46; n. 03420120048932724000, presuntivamente notificata il 3.1.2013, di € 8.705,88; n.
03420140002014389000, presuntivamente notificata il 29.1.2014, di € 8.366,51; n.
03420140022590234000, presuntivamente notificata il 28.7.2014, di € 8.104.63; n.
03420150020111460000, presuntivamente notificata il 9.12.2015, di € 7.400,10; n.
03420070044223575000, presuntivamente notificata il 19.1.2016, di € 7.219,698; n.
03420170017970305000, presuntivamente notificata il 21.11.2017, di € 6.681,69; n.
03420170033402035000, presuntivamente notificata il 27.06.2018, di € 6.325,56;
2) avvisi di addebito , n. 33420130001979422000, presuntivamente notificato il 10.10.2013, di €
2.317,04; n. 33420150000706904000, presuntivamente notificato il 23.09.2015, di € 3.644,72.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva (a) la nullità dell'intimazione di pagamento siccome non preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
(b) la prescrizione dei crediti maturata, sia in caso di prova che in caso di mancata prova da parte del concessionario dell'avvenuta notifica delle cartelle/avvisi di addebito, essendo comunque decorso un quinquennio dalla data di asserita notifica degli stessi.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle ed avvisi di addebito impugnati.
2.Resistevano al ricorso gli enti impositori ( e ) ed il concessionario della riscossione CP_3 CP_2 instando per il suo rigetto poiché infondato in fatto e in diritto.
Contr
3.A seguito della costituzione di , la difesa attorea con memoria del 15.6.2022 eccepiva una serie di vizi di notificazione delle cartelle.
4.IL Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso.
4.1-In primo luogo ha qualificato il ricorso come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui ha denunciato la irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa, compreso quello relativo alla omessa notifica delle cartelle esattoriali – invalidità derivata dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e l'ha ritenuta tardiva perché violato il
2 termine di cui all'art.617 cpc (l'intimazione di pagamento è stata notificata il 1 dicembre 2021, mentre il ricorso è stato depositato il 4 gennaio 2022).
4.2-Ha poi ritenuto che il ricorso nella parte in cui denuncia la prescrizione dei contributi maturata ante notifica delle cartelle, ha funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 dlgs n.46/99 e l'ha reputata tardiva, perché proposta oltre il termine di 40 gg dal momento in cui ha preso conoscenza dei titoli attraverso due atti di intimazione, che ad essi facevano riferimento e che sono stati notificati il 22.2.2016 e il 18.9.2019.
4.3-Ha infine qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc nella parte in cui
è stata eccepita la prescrizione sopravvenuta alla formazione dei titoli esecutivi e l'ha rigettata perché il termine è stato validamente interrotto con la notifica delle intimazioni del 2016 e del 2019.
Quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento in data 22.6.2016 a mezzo pec, ha rilevato che l'assunto della ricorrente -secondo cui sarebbe avvenuta ad un indirizzo pec del commercialista e non nella disponibilità della società- è infondato perché la notifica risulta effettuata all'indirizzo di Contr posta elettronica certificata della società emergente dalla visura camerale storica (all. 11 fasc. ), variato in data successiva al 22.2.2016 vale a dire in data 10.3.2017.
5. ha interposto appello, sulla base dei motivi che si vanno ad esaminare nel Parte_1 prosieguo.
6.Nella resistenza delle parti appellate, il collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato, in camera di consiglio, la seguente decisione.
DIRITTO.
7.Con il primo motivo, l'appellante ha contestato “Erronea qualificazione della spiegata opposizione come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui l'odierno appellante ha eccepito
l'omessa notifica degli atti presupposti”.
Tale motivo è inammissibile perché:
a) in generale, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla diversa qualificazione dell'azione operata dalla parte (Cass. n. 16379/2015, n. 3338/2012, n. 8103/2007, n. 26294/2007, n. 3288/2006);
3 b) in base all'art. 618, c. 3, c.p.c., le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. non sono appellabili, così come, per l'appunto, la pronuncia che, nel caso in esame, il tribunale ha reso ai sensi di quest'ultima norma;
c) sicché, il capo della sentenza relativo alla qualificazione come motivo di opposizione agli atti esecutivi che il tribunale ha riservato ai vizi formali dedotti in ricorso non è suscettibile di essere censurato in appello.
2.Con il secondo motivo, l' appellante ha lamentato “Erronea valutazione della tempestività della spiegata opposizione all'esecuzione in relazione alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 co. 5 d.lvo 26.02.1999 n. 46 – Motivazione contraddittoria. – In via subordinata: nullità delle intimazioni di pagamento del 2016 e del 2019 per violazione dell'art. 7, comma 2, dello
Statuto del Contribuente.”
In particolare, ha dedotto che:
-avendo eccepito la mancata valida notifica delle cartelle , il prefato termine non opererebbe;
-fermo restando quanto sopra sostenuto, all'interno delle intimazioni del 2016 e del 2019 non vi era alcuna indicazione circa autorità, termini e modalità per proporre il ricorso, ragion per cui non avrebbe potuto consapevolmente decidere se proporre l'impugnativa o meno.
7.1-Tale motivo è infondato.
Precisato che la prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito non può farsi valere con l'opposizione all'esecuzione ( che ha ad oggetto unicamente fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo eseutivo) ma con il recupero, a determinate condizioni, dell'azione prevista dall'art 24 legge n. 46/99, l'insegnamento della
Suprema Corte è nel senso che Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).>. (Cass. Ordinanza 24506/2016).
4 E nella specie è pacifico in giudizio che l'opponente ha preso conoscenza dei titoli in discussione attraverso due intimazioni che ad essi facevano riferimento e che sono stati notificati il 22.2.2016 e il 18.9.2019 e il ricorso è stato depositato in cancelleria nel 2022, ben oltre il termine perentorio di giorni 40 ex art.24 legge n.46/99.
8-Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che la notifica dell'intimazione di pagamento del 22 febbraio 2016 è inesistente in quanto inviata alla pec del commercialista della società; e in subordine, che tale notifica è da ritenersi inesistente in quanto a) l'indirizzo pec da cui l'Ente ha inviato la notifica non risulta da nessun pubblico registro;
b) gli atti notificati sono in formato pdf e privi di firma digitale del responsabile del procedimento.
8.1- Anche tale motivo è infondato.
8.1.1.-Sul primo profilo, il Tribunale ha rilevato che la notifica è stata eseguita alla pec risultante dalla visura e l'appellante continua ad insistere che è stata inviata alla PEC del commercialista senza tuttavia spiegare perché sarebbe errata l'affermazione del primo giudice basata peraltro su una risultanza documentale ( la visura).
Quanto ai residui profili di censura, per disattenderli è sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui:
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>( Cass.
18684/2023) ( pregiudizi che l'opponente non ha in alcun modo allegato);
L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in
"estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.> ( Cass.7665/2016);
9.Infine con l'ultimo motivo, l'appellante ha dedotto “Illegittimità della sentenza nella parte in cui effettua la liquidazione competenze e spese legali. Violazione del D.M. 55/2014 e ss.mm.” in quanto:
5 • tenendo conto della normativa di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., le fasi da considerare ai fini della determinazione dei parametri forensi avrebbero dovuto essere due, ovvero studio e fase introduttiva, essendo mancata sia l'attività istruttoria e sia la fase decisionale;
• tenendo conto, poi, della tipologia di giudizio (“previdenziale”) e dello scaglione di valore
(indeterminabile, complessità bassa), le somme liquidabili, avuto riguardo dei valori medi, avrebbero dovuto essere pari ad € 2905,00 per le due fasi, ovvero una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella liquidata dal primo giudice;
• per la tipologia di giudizio che non comportava l'esame di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, il tribunale avrebbe potuto o applicare i minimi tabellari o esercitare il potere di riduzione;
• inoltre, la somma liquidata sarebbe stata concessa per intero a tutte le parti evocate in giudizio, sebbene queste ultime abbiano sostanzialmente proposto le medesime difese.
9.1-Il motivo è infondato perché:
- la causa ha il valore complessivo di oltre € 70.000 circa;
- anche applicando i valori minimi del relativo scaglione ( da € 52.001 a € 260.000, si perverrebbe alla somma di euro 6.115 che è superiore a quella liquidata dal Tribunale ( 6000 euro);
-ogni parte si è costituita autonomamente svolgendo proprie e distinte difese.
10. Conclusivamente, l'appello va respinto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e success. Modif., stabiliti per le cause di valore ricompreso nello scaglione da 52.000 a 260.000 euro, in relazione alle fasi di studio introduzione trattazione e decisione della causa.
12.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit. , salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 30/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...] giudice del lavoro, n. 171/2023 , pubblicata in data 07/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 7.160,00 in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit., salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
7
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 284 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. SALERNO CARMELO Parte_1
appellante
E
con l'avv. ALITTO OMBRETTA, Controparte_1
, con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, FERRATO UMBERTO, RENZETTI CP_2
GIULIA,
, con gli avv.ti SORACE ILARIO ANTONIO, ALLEGRINI FABRIZIO, CP_3
appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.171/2023 del
7/2/2023; opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO.
1 1.Con ricorso depositato il 4 gennaio 2022 e ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata dal
[...] concessionario in data 1.12.2021 nonché avverso i seguenti atti:
1) cartelle di pagamento, n. 034200110050619879000, presuntivamente notificata il 2.12.2011 di €
8.979,46; n. 03420120048932724000, presuntivamente notificata il 3.1.2013, di € 8.705,88; n.
03420140002014389000, presuntivamente notificata il 29.1.2014, di € 8.366,51; n.
03420140022590234000, presuntivamente notificata il 28.7.2014, di € 8.104.63; n.
03420150020111460000, presuntivamente notificata il 9.12.2015, di € 7.400,10; n.
03420070044223575000, presuntivamente notificata il 19.1.2016, di € 7.219,698; n.
03420170017970305000, presuntivamente notificata il 21.11.2017, di € 6.681,69; n.
03420170033402035000, presuntivamente notificata il 27.06.2018, di € 6.325,56;
2) avvisi di addebito , n. 33420130001979422000, presuntivamente notificato il 10.10.2013, di €
2.317,04; n. 33420150000706904000, presuntivamente notificato il 23.09.2015, di € 3.644,72.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva (a) la nullità dell'intimazione di pagamento siccome non preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
(b) la prescrizione dei crediti maturata, sia in caso di prova che in caso di mancata prova da parte del concessionario dell'avvenuta notifica delle cartelle/avvisi di addebito, essendo comunque decorso un quinquennio dalla data di asserita notifica degli stessi.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle ed avvisi di addebito impugnati.
2.Resistevano al ricorso gli enti impositori ( e ) ed il concessionario della riscossione CP_3 CP_2 instando per il suo rigetto poiché infondato in fatto e in diritto.
Contr
3.A seguito della costituzione di , la difesa attorea con memoria del 15.6.2022 eccepiva una serie di vizi di notificazione delle cartelle.
4.IL Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso.
4.1-In primo luogo ha qualificato il ricorso come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui ha denunciato la irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa, compreso quello relativo alla omessa notifica delle cartelle esattoriali – invalidità derivata dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e l'ha ritenuta tardiva perché violato il
2 termine di cui all'art.617 cpc (l'intimazione di pagamento è stata notificata il 1 dicembre 2021, mentre il ricorso è stato depositato il 4 gennaio 2022).
4.2-Ha poi ritenuto che il ricorso nella parte in cui denuncia la prescrizione dei contributi maturata ante notifica delle cartelle, ha funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 dlgs n.46/99 e l'ha reputata tardiva, perché proposta oltre il termine di 40 gg dal momento in cui ha preso conoscenza dei titoli attraverso due atti di intimazione, che ad essi facevano riferimento e che sono stati notificati il 22.2.2016 e il 18.9.2019.
4.3-Ha infine qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc nella parte in cui
è stata eccepita la prescrizione sopravvenuta alla formazione dei titoli esecutivi e l'ha rigettata perché il termine è stato validamente interrotto con la notifica delle intimazioni del 2016 e del 2019.
Quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento in data 22.6.2016 a mezzo pec, ha rilevato che l'assunto della ricorrente -secondo cui sarebbe avvenuta ad un indirizzo pec del commercialista e non nella disponibilità della società- è infondato perché la notifica risulta effettuata all'indirizzo di Contr posta elettronica certificata della società emergente dalla visura camerale storica (all. 11 fasc. ), variato in data successiva al 22.2.2016 vale a dire in data 10.3.2017.
5. ha interposto appello, sulla base dei motivi che si vanno ad esaminare nel Parte_1 prosieguo.
6.Nella resistenza delle parti appellate, il collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note scritte, ha deliberato, in camera di consiglio, la seguente decisione.
DIRITTO.
7.Con il primo motivo, l'appellante ha contestato “Erronea qualificazione della spiegata opposizione come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui l'odierno appellante ha eccepito
l'omessa notifica degli atti presupposti”.
Tale motivo è inammissibile perché:
a) in generale, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla diversa qualificazione dell'azione operata dalla parte (Cass. n. 16379/2015, n. 3338/2012, n. 8103/2007, n. 26294/2007, n. 3288/2006);
3 b) in base all'art. 618, c. 3, c.p.c., le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. non sono appellabili, così come, per l'appunto, la pronuncia che, nel caso in esame, il tribunale ha reso ai sensi di quest'ultima norma;
c) sicché, il capo della sentenza relativo alla qualificazione come motivo di opposizione agli atti esecutivi che il tribunale ha riservato ai vizi formali dedotti in ricorso non è suscettibile di essere censurato in appello.
2.Con il secondo motivo, l' appellante ha lamentato “Erronea valutazione della tempestività della spiegata opposizione all'esecuzione in relazione alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 co. 5 d.lvo 26.02.1999 n. 46 – Motivazione contraddittoria. – In via subordinata: nullità delle intimazioni di pagamento del 2016 e del 2019 per violazione dell'art. 7, comma 2, dello
Statuto del Contribuente.”
In particolare, ha dedotto che:
-avendo eccepito la mancata valida notifica delle cartelle , il prefato termine non opererebbe;
-fermo restando quanto sopra sostenuto, all'interno delle intimazioni del 2016 e del 2019 non vi era alcuna indicazione circa autorità, termini e modalità per proporre il ricorso, ragion per cui non avrebbe potuto consapevolmente decidere se proporre l'impugnativa o meno.
7.1-Tale motivo è infondato.
Precisato che la prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito non può farsi valere con l'opposizione all'esecuzione ( che ha ad oggetto unicamente fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo eseutivo) ma con il recupero, a determinate condizioni, dell'azione prevista dall'art 24 legge n. 46/99, l'insegnamento della
Suprema Corte è nel senso che Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).>. (Cass. Ordinanza 24506/2016).
4 E nella specie è pacifico in giudizio che l'opponente ha preso conoscenza dei titoli in discussione attraverso due intimazioni che ad essi facevano riferimento e che sono stati notificati il 22.2.2016 e il 18.9.2019 e il ricorso è stato depositato in cancelleria nel 2022, ben oltre il termine perentorio di giorni 40 ex art.24 legge n.46/99.
8-Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che la notifica dell'intimazione di pagamento del 22 febbraio 2016 è inesistente in quanto inviata alla pec del commercialista della società; e in subordine, che tale notifica è da ritenersi inesistente in quanto a) l'indirizzo pec da cui l'Ente ha inviato la notifica non risulta da nessun pubblico registro;
b) gli atti notificati sono in formato pdf e privi di firma digitale del responsabile del procedimento.
8.1- Anche tale motivo è infondato.
8.1.1.-Sul primo profilo, il Tribunale ha rilevato che la notifica è stata eseguita alla pec risultante dalla visura e l'appellante continua ad insistere che è stata inviata alla PEC del commercialista senza tuttavia spiegare perché sarebbe errata l'affermazione del primo giudice basata peraltro su una risultanza documentale ( la visura).
Quanto ai residui profili di censura, per disattenderli è sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui:
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>( Cass.
18684/2023) ( pregiudizi che l'opponente non ha in alcun modo allegato);
L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in
"estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.> ( Cass.7665/2016);
9.Infine con l'ultimo motivo, l'appellante ha dedotto “Illegittimità della sentenza nella parte in cui effettua la liquidazione competenze e spese legali. Violazione del D.M. 55/2014 e ss.mm.” in quanto:
5 • tenendo conto della normativa di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., le fasi da considerare ai fini della determinazione dei parametri forensi avrebbero dovuto essere due, ovvero studio e fase introduttiva, essendo mancata sia l'attività istruttoria e sia la fase decisionale;
• tenendo conto, poi, della tipologia di giudizio (“previdenziale”) e dello scaglione di valore
(indeterminabile, complessità bassa), le somme liquidabili, avuto riguardo dei valori medi, avrebbero dovuto essere pari ad € 2905,00 per le due fasi, ovvero una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella liquidata dal primo giudice;
• per la tipologia di giudizio che non comportava l'esame di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, il tribunale avrebbe potuto o applicare i minimi tabellari o esercitare il potere di riduzione;
• inoltre, la somma liquidata sarebbe stata concessa per intero a tutte le parti evocate in giudizio, sebbene queste ultime abbiano sostanzialmente proposto le medesime difese.
9.1-Il motivo è infondato perché:
- la causa ha il valore complessivo di oltre € 70.000 circa;
- anche applicando i valori minimi del relativo scaglione ( da € 52.001 a € 260.000, si perverrebbe alla somma di euro 6.115 che è superiore a quella liquidata dal Tribunale ( 6000 euro);
-ogni parte si è costituita autonomamente svolgendo proprie e distinte difese.
10. Conclusivamente, l'appello va respinto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e success. Modif., stabiliti per le cause di valore ricompreso nello scaglione da 52.000 a 260.000 euro, in relazione alle fasi di studio introduzione trattazione e decisione della causa.
12.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit. , salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 30/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...] giudice del lavoro, n. 171/2023 , pubblicata in data 07/02/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 7.160,00 in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit., salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 28.5.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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