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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15573/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15573/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emiliano Liguori C.F._2
( ) e Paolo Palma ( ), elettivamente domiciliati presso C.F._3 C.F._4
lo studio del primo, in Napoli, piazza Garibaldi n. 39
OPPONENTI
E
( ), in persona del procuratore , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratrice di ( – già , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_1
difesa dall'avv. Marco Rossi ), presso lo studio del quale, in Verona, v.lo S. C.F._5
Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 3372/21 Parte_1 Parte_2
mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare ad quale Controparte_1
procuratrice di la complessiva somma di euro 20.867,74 oltre interessi e Controparte_3
spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di conto corrente n. 45626398001
pagina 1 di 5 concluso dal con Banca Nazionale del lavoro s.p.a. (in relazione al quale risulta quale Pt_1
“coobbligata” la ) dal quale deriva (secondo quanto si legge nel ricorso ex artt. 633 ss. Parte_2
c.p.c.) un credito di euro 518,49 e di un contratto di finanziamento concluso dal medesimo Pt_1
con Banca Nazionale del lavoro s.p.a. (in relazione al quale, pure, risulta quale “coobbligata” la
) dal quale deriva (secondo quanto si legge nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.) un credito di Parte_2
euro 20.349,25. Gli opponenti hanno: 1) eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) eccepito la prescrizione del credito di euro 20.349,25 derivante dal contratto di finanziamento concluso il 7 maggio 1996 (doc. 10 del fascicolo monitorio); 3) “disconosciuto” l'effettiva erogazione della somma mutuata mediante il contratto depositato in sede monitoria quale documento 10; 4) dedotto la violazione dell'art. 117 t.u.b., atteso che il contratto non reca pattuizione in ordine al tasso di interesse corrispettivo ed a quello di mora, alle spese del finanziamento, alle commissioni applicabili ed alla base di calcolo e di applicazione delle stesse, ai costi di preammortamento ed a quelli di assicurazione, nonché, infine, all'i.s.c. “in totale spregio ai principi di trasparenza bancaria di cui alla Legge 108/96 (T.U.B.) che al momento della presunta stipula (07/04/1996) era già ampiamente in vigore essendo tale legge pubblicata in data 07/03/1996” (p. 4 dell'atto di citazione in opposizione); 5) la nullità ex art. 117 t.u.b. del contratto di finanziamento per mancato rispetto della forma scritta e per mancata prova della consegna ai mutuatari del documento contrattuale;
6) che il documento 11 prodotto in sede monitoria non è idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo poiché non consente di quantificare in modo certo il credito;
7) che, anche in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente, risulta depositato un solo documento pretesamente emesso (peraltro dalla cessionaria del credito e non dall'attuale titolare dello stesso) ai sensi dell'art. 50 t.u.b. pur essendo necessaria la produzione
“degli estratti conto e delle staffe di liquidazione integrali dall'apertura del conto alla chiusura del conto” (p. 8 dell'atto di citazione in opposizione); 8) che il credito di euro 518,49 è, in realtà, “la Cont somma di addebiti illegittimi e ingiustificati perpetrati dalla presunta cessionaria in oltre 20 anni e non legittimati da valide condizioni contrattuali” essendo lo stesso derivante da un contratto
“uso piazza” che, in violazione dell'art. 117 t.u.b., non reca pattuizione quanto all'entità degli interessi, delle commissioni, della capitalizzazione, delle spese, delle valute e degli altri oneri;
9) che il contratto di apertura di credito in conto corrente contempla un'illegittima capitalizzazione degli interessi e che non risulta pattuita alcuna commissione di massimo scoperto, sì che non possono ritenersi giustificati gli addebiti a tale titolo praticati dalla banca.
procuratrice di , costituitasi in data 24.11.2021 (e, Controparte_1 Controparte_3
pertanto, tardivamente a fronte della prima udienza in data 26.11.2021 quale indicata in citazione),
pagina 2 di 5 elencati i fatti non specificamente contestati dalla controparte e dedotto l'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante, ha chiesto di rigettare l'opposizione allegando: i) che generica risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti, riservando -in ogni caso- l'opposta la produzione di documentazione idonea a provare l'interruzione della prescrizione;
ii) che “il modulo contrattuale riporta chiaramente l'importo del finanziamento (Lire 40.000.000), il numero delle rate (60) e il loro importo (Lire 962.136)” e che “Tutte le ulteriori pattuizioni economiche, poi, sono indicate all'interno del piano di ammortamento prodotto unitamente al contratto (cfr. doc. 10 monitorio) e che “costituisce parte integrante del contratto” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta); iii) che, per i contratti di finanziamento quale quello risultante dal documento 10 depositato in sede monitoria, non occorre la produzione di estratto ex art. 50 t.u.b.; iv) che, quanto al credito derivante dal contratto di conto corrente, la produzione del contratto e dell'estratto ex art. 50
t.u.b. consente di ritenere provata l'entità del credito, non avendo invece gli opponenti (che si sono limitati a sollevare contestazioni generiche), dato prova del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria;
v) che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1283 c.c. risulta infondata poiché
“non tiene in considerazione che, attraverso l'addebito periodico sul conto corrente degli interessi maturati essi vengono letteralmente pagati” come confermato dall'art. 7 del contratto ai sensi del quale “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente … portando in conto gli interessi …”
(p. 5 della comparsa di costituzione e risposta); vi) che infondata e generica è la contestazione relativa alla commissione di massimo scoperto, atteso che gli opponenti non hanno indicato gli addebiti (pretesamente) illegittimi e la misura della commissione che sarebbe stata applicata. In caso
CP di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto di condannare gli opponenti al pagamento di quanto indebitamente ricevuto o, in subordine, al pagamento della somma della quale gli stessi si sono ingiustificatamente arricchiti.
Rigettata l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione (stante la mancata documentazione di atti interruttivi della prescrizione), assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (in data 29.9.2022 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione)
e, successivamente, concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6,
c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 3.12.2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) è infondato.
pagina 3 di 5 Secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19596), nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto.
Tale onere deve, con riferimento al presente giudizio, ritenersi assolto dalla parte opposta (cfr. il verbale di mediazione depositato il 29.9.2022), sì che occorre esaminare nel merito le doglianze svolte dagli opponenti.
2.2. Il e la hanno, in via preliminare, sollevato eccezione di prescrizione estintiva Pt_1 Parte_2
(Cass., sez. 2, sent. 18 gennaio 2017) in relazione all'intero credito derivante dal contratto di finanziamento prodotto quale documento 10 in sede monitoria deducendo espressamente (sin dall'atto di citazione) che il contratto di finanziamento è stato concluso il 7 maggio 1996 e che, assenti atti interruttivi, il diritto azionato in sede monitoria con riferimento a tale contratto deve ritenersi ampiamente prescritto per il decorso di dieci anni, pure ove, considerato l'obbligo di restituzione delle somme mutuate in 5 anni, il dies a quo della prescrizione si faccia decorrere dal
7.4.2001 (data, appunto, entro la quale doveva essere pagata l'ultima rata).
Il contenuto delle difese è tale da consentire di ritenere ritualmente sollevata l'eccezione di prescrizione, non potendo (proprio perché i debitori hanno esplicitamente riportato tutti gli elementi di fatto da ultimo richiamati) invece condividersi la prospettata genericità della medesima eccezione.
Tanto detto, non può non rilevarsi come (nonostante la formulazione, in comparsa di costituzione e risposta, di riserva relativa al deposito di documentazione all'uopo rilevante) l'opposta non abbia provato l'interruzione della prescrizione che, così come prospettato dagli opponenti, deve ritenersi effettivamente maturata il giorno 8.4.2011.
Ne discende, in parte qua, l'accoglimento dell'opposizione risultando assorbite le doglianze sopra richiamate ai nn. 3, 4, 5, e 6.
2.3. L'opposizione è fondata anche con riferimento al contratto n. 45626398001 concluso con Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a. assorbente risultando a riguardo la doglianza relativa alla praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La clausola (art. 7) contenuta nel contratto concluso il 24.2.1997 e prodotto in sede monitoria quale documento 3, risulta nulla prevedendo (peraltro a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori) una capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista che non si basa su un uso normativo (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 giugno 2002, n. 8442; Cass., s. 1, sent.
pagina 4 di 5 11 novembre 1999, n. 12507; Cass., sez. 1, sent. 16 marzo 1999, n. 2374). A fronte di tale nullità
(allegata dagli opponenti in modo sufficientemente puntuale), la possibilità di accertare l'esistenza di un credito presuppone la “rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Cass., sez. 1, ord. 11 giugno 2018, n. 15148; conf, tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 19 settembre 2013, n. 21466). Una simile rideterminazione non risulta tuttavia in concreto possibile, non avendo l'opposta prodotto gli estratti conto, ma, solo, un documento ex art. 50 t.u.b. il quale, peraltro, reca esclusivamente annotazioni relative ad un'esposizione debitoria per euro 222,43 alla data del 19.1.2010 e, successivamente, solo addebiti per interessi.
Ne discende, anche in relazione al contratto da ultimo richiamato, l'accoglimento dell'opposizione.
2.4. Da ultimo, occorre precisare che non è possibile accogliere le domande “subordinate” formulate dall'opposta ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c. assorbente risultando, a riguardo, il profilo (già rilevato) della tardività della costituzione dell'opposta (artt. 166 e 167, co. 2, c.p.c.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti del 25% (considerata la semplicità del giudizio e l'attività effettivamente svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro
26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3372/2021 di questo Tribunale;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_3
favore degli avv. ti Emiliano Liguori e Paolo Palma, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.807,75, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15573/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emiliano Liguori C.F._2
( ) e Paolo Palma ( ), elettivamente domiciliati presso C.F._3 C.F._4
lo studio del primo, in Napoli, piazza Garibaldi n. 39
OPPONENTI
E
( ), in persona del procuratore , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratrice di ( – già , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_1
difesa dall'avv. Marco Rossi ), presso lo studio del quale, in Verona, v.lo S. C.F._5
Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 3372/21 Parte_1 Parte_2
mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare ad quale Controparte_1
procuratrice di la complessiva somma di euro 20.867,74 oltre interessi e Controparte_3
spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di conto corrente n. 45626398001
pagina 1 di 5 concluso dal con Banca Nazionale del lavoro s.p.a. (in relazione al quale risulta quale Pt_1
“coobbligata” la ) dal quale deriva (secondo quanto si legge nel ricorso ex artt. 633 ss. Parte_2
c.p.c.) un credito di euro 518,49 e di un contratto di finanziamento concluso dal medesimo Pt_1
con Banca Nazionale del lavoro s.p.a. (in relazione al quale, pure, risulta quale “coobbligata” la
) dal quale deriva (secondo quanto si legge nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.) un credito di Parte_2
euro 20.349,25. Gli opponenti hanno: 1) eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) eccepito la prescrizione del credito di euro 20.349,25 derivante dal contratto di finanziamento concluso il 7 maggio 1996 (doc. 10 del fascicolo monitorio); 3) “disconosciuto” l'effettiva erogazione della somma mutuata mediante il contratto depositato in sede monitoria quale documento 10; 4) dedotto la violazione dell'art. 117 t.u.b., atteso che il contratto non reca pattuizione in ordine al tasso di interesse corrispettivo ed a quello di mora, alle spese del finanziamento, alle commissioni applicabili ed alla base di calcolo e di applicazione delle stesse, ai costi di preammortamento ed a quelli di assicurazione, nonché, infine, all'i.s.c. “in totale spregio ai principi di trasparenza bancaria di cui alla Legge 108/96 (T.U.B.) che al momento della presunta stipula (07/04/1996) era già ampiamente in vigore essendo tale legge pubblicata in data 07/03/1996” (p. 4 dell'atto di citazione in opposizione); 5) la nullità ex art. 117 t.u.b. del contratto di finanziamento per mancato rispetto della forma scritta e per mancata prova della consegna ai mutuatari del documento contrattuale;
6) che il documento 11 prodotto in sede monitoria non è idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo poiché non consente di quantificare in modo certo il credito;
7) che, anche in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente, risulta depositato un solo documento pretesamente emesso (peraltro dalla cessionaria del credito e non dall'attuale titolare dello stesso) ai sensi dell'art. 50 t.u.b. pur essendo necessaria la produzione
“degli estratti conto e delle staffe di liquidazione integrali dall'apertura del conto alla chiusura del conto” (p. 8 dell'atto di citazione in opposizione); 8) che il credito di euro 518,49 è, in realtà, “la Cont somma di addebiti illegittimi e ingiustificati perpetrati dalla presunta cessionaria in oltre 20 anni e non legittimati da valide condizioni contrattuali” essendo lo stesso derivante da un contratto
“uso piazza” che, in violazione dell'art. 117 t.u.b., non reca pattuizione quanto all'entità degli interessi, delle commissioni, della capitalizzazione, delle spese, delle valute e degli altri oneri;
9) che il contratto di apertura di credito in conto corrente contempla un'illegittima capitalizzazione degli interessi e che non risulta pattuita alcuna commissione di massimo scoperto, sì che non possono ritenersi giustificati gli addebiti a tale titolo praticati dalla banca.
procuratrice di , costituitasi in data 24.11.2021 (e, Controparte_1 Controparte_3
pertanto, tardivamente a fronte della prima udienza in data 26.11.2021 quale indicata in citazione),
pagina 2 di 5 elencati i fatti non specificamente contestati dalla controparte e dedotto l'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante, ha chiesto di rigettare l'opposizione allegando: i) che generica risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti, riservando -in ogni caso- l'opposta la produzione di documentazione idonea a provare l'interruzione della prescrizione;
ii) che “il modulo contrattuale riporta chiaramente l'importo del finanziamento (Lire 40.000.000), il numero delle rate (60) e il loro importo (Lire 962.136)” e che “Tutte le ulteriori pattuizioni economiche, poi, sono indicate all'interno del piano di ammortamento prodotto unitamente al contratto (cfr. doc. 10 monitorio) e che “costituisce parte integrante del contratto” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta); iii) che, per i contratti di finanziamento quale quello risultante dal documento 10 depositato in sede monitoria, non occorre la produzione di estratto ex art. 50 t.u.b.; iv) che, quanto al credito derivante dal contratto di conto corrente, la produzione del contratto e dell'estratto ex art. 50
t.u.b. consente di ritenere provata l'entità del credito, non avendo invece gli opponenti (che si sono limitati a sollevare contestazioni generiche), dato prova del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria;
v) che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1283 c.c. risulta infondata poiché
“non tiene in considerazione che, attraverso l'addebito periodico sul conto corrente degli interessi maturati essi vengono letteralmente pagati” come confermato dall'art. 7 del contratto ai sensi del quale “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente … portando in conto gli interessi …”
(p. 5 della comparsa di costituzione e risposta); vi) che infondata e generica è la contestazione relativa alla commissione di massimo scoperto, atteso che gli opponenti non hanno indicato gli addebiti (pretesamente) illegittimi e la misura della commissione che sarebbe stata applicata. In caso
CP di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto di condannare gli opponenti al pagamento di quanto indebitamente ricevuto o, in subordine, al pagamento della somma della quale gli stessi si sono ingiustificatamente arricchiti.
Rigettata l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione (stante la mancata documentazione di atti interruttivi della prescrizione), assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (in data 29.9.2022 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione)
e, successivamente, concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6,
c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 3.12.2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) è infondato.
pagina 3 di 5 Secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19596), nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto.
Tale onere deve, con riferimento al presente giudizio, ritenersi assolto dalla parte opposta (cfr. il verbale di mediazione depositato il 29.9.2022), sì che occorre esaminare nel merito le doglianze svolte dagli opponenti.
2.2. Il e la hanno, in via preliminare, sollevato eccezione di prescrizione estintiva Pt_1 Parte_2
(Cass., sez. 2, sent. 18 gennaio 2017) in relazione all'intero credito derivante dal contratto di finanziamento prodotto quale documento 10 in sede monitoria deducendo espressamente (sin dall'atto di citazione) che il contratto di finanziamento è stato concluso il 7 maggio 1996 e che, assenti atti interruttivi, il diritto azionato in sede monitoria con riferimento a tale contratto deve ritenersi ampiamente prescritto per il decorso di dieci anni, pure ove, considerato l'obbligo di restituzione delle somme mutuate in 5 anni, il dies a quo della prescrizione si faccia decorrere dal
7.4.2001 (data, appunto, entro la quale doveva essere pagata l'ultima rata).
Il contenuto delle difese è tale da consentire di ritenere ritualmente sollevata l'eccezione di prescrizione, non potendo (proprio perché i debitori hanno esplicitamente riportato tutti gli elementi di fatto da ultimo richiamati) invece condividersi la prospettata genericità della medesima eccezione.
Tanto detto, non può non rilevarsi come (nonostante la formulazione, in comparsa di costituzione e risposta, di riserva relativa al deposito di documentazione all'uopo rilevante) l'opposta non abbia provato l'interruzione della prescrizione che, così come prospettato dagli opponenti, deve ritenersi effettivamente maturata il giorno 8.4.2011.
Ne discende, in parte qua, l'accoglimento dell'opposizione risultando assorbite le doglianze sopra richiamate ai nn. 3, 4, 5, e 6.
2.3. L'opposizione è fondata anche con riferimento al contratto n. 45626398001 concluso con Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a. assorbente risultando a riguardo la doglianza relativa alla praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La clausola (art. 7) contenuta nel contratto concluso il 24.2.1997 e prodotto in sede monitoria quale documento 3, risulta nulla prevedendo (peraltro a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori) una capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista che non si basa su un uso normativo (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 giugno 2002, n. 8442; Cass., s. 1, sent.
pagina 4 di 5 11 novembre 1999, n. 12507; Cass., sez. 1, sent. 16 marzo 1999, n. 2374). A fronte di tale nullità
(allegata dagli opponenti in modo sufficientemente puntuale), la possibilità di accertare l'esistenza di un credito presuppone la “rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Cass., sez. 1, ord. 11 giugno 2018, n. 15148; conf, tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 19 settembre 2013, n. 21466). Una simile rideterminazione non risulta tuttavia in concreto possibile, non avendo l'opposta prodotto gli estratti conto, ma, solo, un documento ex art. 50 t.u.b. il quale, peraltro, reca esclusivamente annotazioni relative ad un'esposizione debitoria per euro 222,43 alla data del 19.1.2010 e, successivamente, solo addebiti per interessi.
Ne discende, anche in relazione al contratto da ultimo richiamato, l'accoglimento dell'opposizione.
2.4. Da ultimo, occorre precisare che non è possibile accogliere le domande “subordinate” formulate dall'opposta ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c. assorbente risultando, a riguardo, il profilo (già rilevato) della tardività della costituzione dell'opposta (artt. 166 e 167, co. 2, c.p.c.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti del 25% (considerata la semplicità del giudizio e l'attività effettivamente svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro
26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3372/2021 di questo Tribunale;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_3
favore degli avv. ti Emiliano Liguori e Paolo Palma, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.807,75, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5