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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1832 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1832/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. TORTORICI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso lo CP_1 P.IVA_1 studio dell'avv. Avv. NINO PARISI, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Patti il , in persona del CP_1
Sindaco p.t., al fine di sentire accogliere le domande di seguito trascritte:
“ritenere e dichiarare che la concessione edilizia in sanatoria n. 9/14, rilasciata dal comune di al sig. in data CP_1 Parte_1
10.7.2014 è illegittima, irrazionale e pregiudizievole, stante l'arbitrarietà ed illiceità della condizione sospensiva ad esse apposta;
ritenere e dichiarare in conseguenza, che l'azione amministrativa del Comune di
1 , nell'occorso del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, è stata CP_1 improntata a colpa dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia, valutabile a norma degli art. 97 c.2 della Costituzione e 1176 c.2 cod. civ. secondi i profili tratteggiati in parte narrativa;
ritenere e dichiarare che alla responsabilità per colpa dovrà conseguire l'onere del risarcimento dei danni occorsi all'attore ex art. 2043 cod.civ. secondo le distinte poste di riferimento specificate;
condannare il , in persona del CP_1
Sindaco pro-tempore al risarcimento dei danni derivati dalla colposa condotta amministrativa descritta, liquidandoli in favore del sig.
nella complessiva misura di euro 193.901,05 o in Parte_1 quella che risulterà di giustizia e determinata in esito a disponendo consulenza tecnica di ufficio. Con vittoria spese, competenze ed onorario.”
Si costituiva il eccependo, in via preliminare, la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva non essendo responsabile per i fatti e i danni lamentati con l'citazione; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna di parte avversa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 cpc.
Le domande attoree non meritano accoglimento per quanto di seguito spiegato.
La fattispecie in esame va ricondotta all'ambito di operatività dell'art. 2043 c.c. atteso che la responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 7/2022)
Ne consegue che il danneggiato, che agisca per il risarcimento del danno, deve fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana: il fatto, il danno, il nesso causale tra la condotta
2 commissiva o omissiva (dolosa o colposa) della Pubblica
Amministrazione all'evento dannoso e l'effettività del danno di cui si invoca il ristoro;
ne consegue che, ove manchi tale prova, la domanda di risarcimento non può che essere respinta (ex multis Cons. Stato Sez. II,
1settembre 2021, n. 6169).
L'attore lamenta che il provvedimento amministrativo di concessione edilizia in sanatoria fosse illegittimo e che da tale illegittimità ne è derivato un danno.
Il provvedimento in questione, n. 9/14, pur dando atto della doppia conformità urbanistica, subordinava la sua efficacia a una duplice condizione: le determinazioni del Genio Civile in ordine al deposito dei calcoli avvenuto il 12.8.2013 e la definizione, con pronuncia irrevocabile, del giudizio penale rg. 2337/13 mod 21 a carico dell'attore medesimo per reati urbanistici e sismici, in quanto egli aveva intrapreso ed eseguito lavori sulla base di un titolo abilitativo scaduto e quindi in assenza di titolo e comunque in difformità dello stesso.
Nelle more del processo, poco prima della definizione del giudizio di primo grado, si avverava la seconda condizione ossia il riconoscimento dell'idoneità sismica dell'immobile.
Il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto viziato il provvedimento di concessione in sanatoria (che ove ritenuto valido avrebbe portato all'assoluzione dell'imputato) in virtù della condizione sospensiva legata alla definizione del giudizio penale (per cui sarebbe il giudice, in caso di assoluzione, a sanare l'opera)
Ritenuta l'illegittimità dell'intero provvedimento, in virtù di tale condizione, il giudice lo ha disapplicato integralmente sicché, in assenza di titolo (in sanatoria), stante la persistenza del reato, l'imputato è stato condannato.
La pronuncia è stata impugnata e la Corte di Appello di Messina (cfr. sentenza allegata dall'attore), ritenendo la legittimità della concessione in sanatoria n. 9/14 rilasciata dal Comune di , ha censurato la CP_1
3 disapplicazione operata dal primo giudice e ha mandato assolto l'imputato.
Afferma la Corte che non è ravvisabile “nessuna delle ipotesi legalmente previste comprovanti l'illegittimità dell'atto amministrativo” (ossia incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere: vizi propri dell'atto amministrativo).
La Corte ha chiaramente precisato che la concessione edilizia in sanatoria, n. 9/14, è stata correttamente rilasciata dal Comune di , CP_1
Ente preposto e competente, e che la stessa non risultava viziata da eccesso di potere, non essendo ascrivibile a siffatta P.A. alcuno sviamento di potere inteso come straripamento dalle sue attribuzioni, alcun travisamento dei fatti, alcuna contraddittorietà tra gli atti o provvedimenti o insufficienza di istruttoria tra atti endoprocedimentali o tra diversi provvedimenti adottati dal Comune.
Del pari, secondo la Corte d'Appello, la concessione in parola non è affetta da violazione di legge se si considera che la stessa ha riconosciuto la c.d. doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dei lavori, sia al momento della presentazione della domanda.
Pertanto, essendo la concessione oggetto di controversia del tutto conforme ai presupposti di legge – e come tale riconosciuta legittima, ed essendo intervenuto in corso di causa il certificato di idoneità sismica
- nessuna responsabilità può ravvisarsi in capo al per i CP_1 fatti lamentati in citazione.
In altri termini, non è configurabile alcun comportamento doloso o colposo e, per l'effetto, in mancanza di prova della condotta antigiuridica del convenuto, questi non può essere chiamato a rispondere di alcun danno.
Non può essere accolta neppure la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.. formulata dal convenuto.
4 Vale osservare al riguardo che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. Cass., sez. lav.. 11 dicembre 2012, n. 22659;
Cass. n. 3388/2007; Cass. n. 21393/2005; Cass. n.13355/2004; Cass.
n.6637/1992).
Le spese di lite vanno, quindi, poste a carico dell'attore e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 1832/2020 R.G., promossa da contro Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco p.t., disattesa e respinta ogni contraria
[...] istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto di € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Patti, 04/04/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1832/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. TORTORICI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso lo CP_1 P.IVA_1 studio dell'avv. Avv. NINO PARISI, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Patti il , in persona del CP_1
Sindaco p.t., al fine di sentire accogliere le domande di seguito trascritte:
“ritenere e dichiarare che la concessione edilizia in sanatoria n. 9/14, rilasciata dal comune di al sig. in data CP_1 Parte_1
10.7.2014 è illegittima, irrazionale e pregiudizievole, stante l'arbitrarietà ed illiceità della condizione sospensiva ad esse apposta;
ritenere e dichiarare in conseguenza, che l'azione amministrativa del Comune di
1 , nell'occorso del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, è stata CP_1 improntata a colpa dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia, valutabile a norma degli art. 97 c.2 della Costituzione e 1176 c.2 cod. civ. secondi i profili tratteggiati in parte narrativa;
ritenere e dichiarare che alla responsabilità per colpa dovrà conseguire l'onere del risarcimento dei danni occorsi all'attore ex art. 2043 cod.civ. secondo le distinte poste di riferimento specificate;
condannare il , in persona del CP_1
Sindaco pro-tempore al risarcimento dei danni derivati dalla colposa condotta amministrativa descritta, liquidandoli in favore del sig.
nella complessiva misura di euro 193.901,05 o in Parte_1 quella che risulterà di giustizia e determinata in esito a disponendo consulenza tecnica di ufficio. Con vittoria spese, competenze ed onorario.”
Si costituiva il eccependo, in via preliminare, la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva non essendo responsabile per i fatti e i danni lamentati con l'citazione; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna di parte avversa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 cpc.
Le domande attoree non meritano accoglimento per quanto di seguito spiegato.
La fattispecie in esame va ricondotta all'ambito di operatività dell'art. 2043 c.c. atteso che la responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 7/2022)
Ne consegue che il danneggiato, che agisca per il risarcimento del danno, deve fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana: il fatto, il danno, il nesso causale tra la condotta
2 commissiva o omissiva (dolosa o colposa) della Pubblica
Amministrazione all'evento dannoso e l'effettività del danno di cui si invoca il ristoro;
ne consegue che, ove manchi tale prova, la domanda di risarcimento non può che essere respinta (ex multis Cons. Stato Sez. II,
1settembre 2021, n. 6169).
L'attore lamenta che il provvedimento amministrativo di concessione edilizia in sanatoria fosse illegittimo e che da tale illegittimità ne è derivato un danno.
Il provvedimento in questione, n. 9/14, pur dando atto della doppia conformità urbanistica, subordinava la sua efficacia a una duplice condizione: le determinazioni del Genio Civile in ordine al deposito dei calcoli avvenuto il 12.8.2013 e la definizione, con pronuncia irrevocabile, del giudizio penale rg. 2337/13 mod 21 a carico dell'attore medesimo per reati urbanistici e sismici, in quanto egli aveva intrapreso ed eseguito lavori sulla base di un titolo abilitativo scaduto e quindi in assenza di titolo e comunque in difformità dello stesso.
Nelle more del processo, poco prima della definizione del giudizio di primo grado, si avverava la seconda condizione ossia il riconoscimento dell'idoneità sismica dell'immobile.
Il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto viziato il provvedimento di concessione in sanatoria (che ove ritenuto valido avrebbe portato all'assoluzione dell'imputato) in virtù della condizione sospensiva legata alla definizione del giudizio penale (per cui sarebbe il giudice, in caso di assoluzione, a sanare l'opera)
Ritenuta l'illegittimità dell'intero provvedimento, in virtù di tale condizione, il giudice lo ha disapplicato integralmente sicché, in assenza di titolo (in sanatoria), stante la persistenza del reato, l'imputato è stato condannato.
La pronuncia è stata impugnata e la Corte di Appello di Messina (cfr. sentenza allegata dall'attore), ritenendo la legittimità della concessione in sanatoria n. 9/14 rilasciata dal Comune di , ha censurato la CP_1
3 disapplicazione operata dal primo giudice e ha mandato assolto l'imputato.
Afferma la Corte che non è ravvisabile “nessuna delle ipotesi legalmente previste comprovanti l'illegittimità dell'atto amministrativo” (ossia incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere: vizi propri dell'atto amministrativo).
La Corte ha chiaramente precisato che la concessione edilizia in sanatoria, n. 9/14, è stata correttamente rilasciata dal Comune di , CP_1
Ente preposto e competente, e che la stessa non risultava viziata da eccesso di potere, non essendo ascrivibile a siffatta P.A. alcuno sviamento di potere inteso come straripamento dalle sue attribuzioni, alcun travisamento dei fatti, alcuna contraddittorietà tra gli atti o provvedimenti o insufficienza di istruttoria tra atti endoprocedimentali o tra diversi provvedimenti adottati dal Comune.
Del pari, secondo la Corte d'Appello, la concessione in parola non è affetta da violazione di legge se si considera che la stessa ha riconosciuto la c.d. doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dei lavori, sia al momento della presentazione della domanda.
Pertanto, essendo la concessione oggetto di controversia del tutto conforme ai presupposti di legge – e come tale riconosciuta legittima, ed essendo intervenuto in corso di causa il certificato di idoneità sismica
- nessuna responsabilità può ravvisarsi in capo al per i CP_1 fatti lamentati in citazione.
In altri termini, non è configurabile alcun comportamento doloso o colposo e, per l'effetto, in mancanza di prova della condotta antigiuridica del convenuto, questi non può essere chiamato a rispondere di alcun danno.
Non può essere accolta neppure la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.. formulata dal convenuto.
4 Vale osservare al riguardo che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. Cass., sez. lav.. 11 dicembre 2012, n. 22659;
Cass. n. 3388/2007; Cass. n. 21393/2005; Cass. n.13355/2004; Cass.
n.6637/1992).
Le spese di lite vanno, quindi, poste a carico dell'attore e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 1832/2020 R.G., promossa da contro Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco p.t., disattesa e respinta ogni contraria
[...] istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto di € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Patti, 04/04/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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