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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2024, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Michele Ancona Presidente
dott. Emma Manzionna Consigliere
dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 260/2023 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Giuseppe Moramarco, c.f. Parte_1 C.F._1
, Pec: C.F._2 Email_1
APPELLANTE
Contro
:
• , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., P.I. , con l'Avv. Emilio d'Antona; - ) P.IVA_1 C.F._3
pec: Email_2
• ; Controparte_2
APPELLATI
pagina 1 di 8 per la riforma della sentenza n. 199/2023 del Tribunale di Trani, pubblicata l'08.02.2023, resa nel giudizio RGN. 6554/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.11.2019, il Sig. sull'assunto che il giorno 16.06.2018, Parte_1
alle ore 08:25 circa, alla guida della sua bicicletta, in agro di Corato, giunto all'intersezione tra la
S.P. 234 e la Via Strada Esterna Monte Cotugno, veniva urtato dal veicolo Fiat Doblò tg. FE733XB,
di proprietà e condotto dal sig. ed assicurato per la r.c.a. con la Controparte_2 [...]
che non osservava il segnale di STOP, li conveniva in giudizio per sentirli Controparte_1
condannare il solido “al pagamento della somma di € 36.188,43 oltre danno morale ed interessi fino al soddisfo a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non”.
Si costituiva la sola Compagnia di Assicurazione contestando integralmente la domanda, sia in punto di AN che in ordine al quantum e concludeva per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano svolte le prove orali, acquisita documentazione, ed espletata una CTU medico-legale, ritenuto che all'attore sarebbe spettato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo totale di € 34.126,88, ritenuta altresì la presunzione di pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli antagonisti nella causazione dell'incidente, ex art. 2054 co. 2 c.c., con la conseguente diminuzione del risarcimento (del 50%) in
€ 17.063,44 e detratto l'acconto di € 15.000,00 (già pagato all'attore dalla , così Controparte_1
statuiva: “1) condanna le parti convenute in solido a pagare all'attore la somma di € 2.063,44, oltre interessi come determinati in parte motiva;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) spese di lite compensate”.
pagina 2 di 8 Proponeva tempestivo gravame il , censurandola per “TRAVISAMENTO DEI FATTI RISPETTO Parte_1
ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;
CARENZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE;
ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
PROBATORIE E MANCATA ASSUNZIONE DELL'ULTERIORE PROVA ORALE RICHIESTA DA PARTE ATTRICE;
CARENZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL
DANNO PATRIMONIALE DA LESIONE DELLA C.D. CAPACITA' LAVORATIVA”; VIOLAZIONE ED ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 91 E 92 DEL C.P.C. e concludeva per sentir: “a) in via preliminare, revocare l'ordinanza istruttoria ammissiva della prova orale a mezzo di un solo teste per violazione dell'art. 2697 c.c.
e, per l'effetto, ammettere le richieste istruttorie di parte, così come articolate nelle memorie ex art. 183 co.6
n.2 cpc depositate nel fascicolo di primo grado;
b) nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata de qua resa dal Tribunale di Trani – dott. Elio Di Molfetta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Doblò tg. FE733XB nella causazione del sinistro di cui è causa e delle conseguenti lesioni subite dal Sig. e, per l'effetto, condannare la Parte_1
e il Sig. , in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_2
risarcimento integrale dei danni fisici subiti nonché del danno patrimoniale e da lesione della c.d. capacità
lavorativa, così come quantificati in atti e/o come risultanti a mezzo della espletata c.t.u. nella misura che risulterà congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare ex art.91 cpc la parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, incluso il rimborso della c.t.u. medica. d) In subordine, in caso di accoglimento parziale del presente appello, riformare la sentenza impugnata ex art.92 cpc nella parte in cui compensa le spese di lite di primo grado, riconoscendo la valorizzazione delle stesse, sia di primo grado che di appello,
in favore del sottoscritto procuratore.
Resisteva la solo che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e ne Controparte_4
contestava i motivi e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
pagina 3 di 8 All'esito dell'udienza del 21.02.2024 svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note di trattazione, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con primo motivo si duole dell'errata applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. per aver ritenuto il primo giudice non provata la dinamica del sinistro esposta nell'atto introduttivo e la carenza di elementi per attribuire al l'esclusiva responsabilità del sinistro attribuendo CP_2
erroneamente, un “pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli antagonisti nella causazione dell'incidente”.
La censura è fondata per quanto di ragione.
“La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. 15152/2023, Cass. 12408/2011, Cass.
26004/2011, Cass. 9353/2019, Cass. 12884/2021).
Nella fattispecie in esame dalla relazione di incidente stradale della polizia municipale del
[...]
emerge che gli operatori sulla base di quanto constatato, degli elementi oggettivi CP_5
rilevati nell'area interessata del sinistro, della dichiarazione del conducente dell'autovettura e dai danni visibili sui mezzi coinvolti così ricostruivano l'evento infortunistico: ““Il veicolo “A”
(l'autovettura) percorreva via strada esterna Monte Cotugno in direzione Corato centro abitato, quando giunto all'intersezione con la SP 234, nonostante la presenza del segnale verticale di stop, non osservava lo stesso e veniva in collisione con il veicolo “B” proveniente dalla sua destra, il quale regolarmente percorreva la SP 234 proveniente da Ruvo di Puglia in direzione Castel del pagina 4 di 8 Monte. Si precisa che l'urto avveniva tra la parte anteriore laterale destra del veicolo “A” e la parte anteriore del veicolo “B””. Il conducente dell'autovettura veniva altresì contravvenzionato per violazione dell'art. 145 co. 10 del CdS
La ricostruzione del sinistro operata dagli agenti della Polizia Municipale, supportata da rilievi fotografici, dalla dichiarazione del conducente del veicolo e che trova riscontro nei punti d'urto dei veicoli appare sorretta da elementi logici coerenti;
di contro non è stata offerta dalla convenuta/appellata una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente.
Appare, quindi accertata in capo al conducente dell'autovettura la precisa violazione di una o più
regole di condotta ovvero la violazione dell'obbligo di fermarsi allo STOP e comunque di dare precedenza al veicolo proveniente da destra (la bicicletta).
Va, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura.
In punto di quantum l'appellante NON ha censurato la liquidazione del danno non patrimoniale quantificato in valori monetari attuali dal Tribunale in € 34.126,88, che dovrà essere decurtato della somma di € 15.000,00 già versata in acconto dalla Compagnia di Assicurazione.
Indi, confermata la quantificazione del danno non patrimoniale come operata dal primo giudice sulla base delle risultanze peritali, compete all'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento per cui è causa la somma di € 19.126,88 che dovrà essere maggiorata degli interessi legali da liquidarsi secondo i criteri di cui alla sentenza
1712/1995 delle SS.UU. della Suprema Corte.
Lamenta l'appellante l'erroneo rigettato della domanda di risarcimento da lucro cessante.
La censura non convince.
pagina 5 di 8 Il risarcimento del danno da lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumente l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
serve, al riguardo, una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità. (Cass. n. 5616 del 2018).
Gli elementi offerti, ovvero la dichiarazione del teste (di essere andato “a trovare Testimone_1
diverse volte l'attore in casa sua” e che il sig. a causa delle difficoltà respiratorie “non ha più Parte_1
lavorato”, ed “attualmente, poiché l'attore si è ripreso in parte, lo stesso ha ripreso a lavorare anche se ha difficoltà a respirare”), la certificazione medica e gli estratti dei registri IVA, come correttamente rilevato dal primo giudice, non appaiono idonei ad offrire la specifica e rigorosa prova dell'effettiva perdita di “commesse nel periodo nevralgico delle consegne” (v. atto di citazione,
pag.3), o di una concreta riduzione del reddito in raffronto ad altri periodi.
Si duole, poi, l'appellante del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla lesione della cd. Capacità lavorativa specifica, ritenuta dal Tribunale tardivamente proposta dopo la formazione delle barriere preclusive di rito, deducendo di averla proposta come da punto 7) dell'atto di citazione e precisato che la stessa richiesta era stata reiterata nel deposito delle memorie ex art 183 co. 6 n.1 e 2 c.p.c..
La censura è infondata.
A ben vedere al punto 7) dell'atto di citazione così si legge: “inoltre, il sig. , lavoratore Parte_1
autonomo, di professione autotrasportatore merci per conto terzi, a causa del sinistro stradale de quo era impossibilitato a guidare il proprio autotreno perdendo importanti commesse nel periodo nevralgico delle consegne con pesanti ripercussioni sul proprio reddito, con perdita stimabile in e pagina 6 di 8 15.000,00, giusti estratti contabili allegati”, né dall'esame sopraindicate memorie emerge alcuna domanda specifica relativa a tale voce di danno.
Al di là dei profili di inammissibilità, correttamente rilevati dal primo giudice, la domanda appare comunque infondata. Il risarcimento da incapacità lavorativa non è automatico ogni qualvolta il danneggiato riporti postumi invalidanti che incidono sulla sua attitudine professionale, ma è
riconosciuto solo quando tale riduzione abbia generato un reale pregiudizio economico (perdite reddituali e di occasioni di guadagno), che non appaiono, nella fattispecie, in concreto provate.
In conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, il Giudice d'appello deve provvedere alla modifica del regolamento delle spese liquidate nella sentenza de qua, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Corte di Cassazione, ordinanza n. 2274/2017).
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/22 (scaglione fino ad €
26.000,00) valore minimo, esclusa istruttoria e trattazione per il grado di appello, come da dispositivo;
spese di CTU a carico degli appellati soccombenti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 260/2023, promosso da contro la ed il Parte_1 Controparte_1
sig. , con atto di citazione notificato il 27.02.2023, avverso la sentenza n. Controparte_2
199/2023 del Tribunale di Trani, pubblicata l'08.02.2023, resa nel giudizio RGN. 6554/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'atto di appello,
così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del primo motivo di gravame, dichiara la esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_2
dell'evento per cui è causa e per lo effetto lo condanna in solido con la Controparte_1
pagina 7 di 8 , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore del sig. della somma di € 19.126,88, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale;
somma già rivalutata all'attualità che dovrà
essere maggiorata degli interessi legali dall'evento al soddisfo, da liquidarsi secondo i criteri di cui alla sentenza n. 1712/95 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione;
2. conferma il rigetto di ogni altra domanda risarcitoria;
3. condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ed il sig. in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2
del sig. , delle spese legali del giudizio che liquida in € 2.540,00 per la Parte_1
prima fase, in € 1.984,00 per il presente grado, in € 1.186,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, che attribuisce al suo procuratore costituito dichiaratosene anticipatario;
pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese della CTU.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile il 15.05.2024.
Il Presidente
Dott. Michele Ancona
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Michele Ancona Presidente
dott. Emma Manzionna Consigliere
dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 260/2023 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Giuseppe Moramarco, c.f. Parte_1 C.F._1
, Pec: C.F._2 Email_1
APPELLANTE
Contro
:
• , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., P.I. , con l'Avv. Emilio d'Antona; - ) P.IVA_1 C.F._3
pec: Email_2
• ; Controparte_2
APPELLATI
pagina 1 di 8 per la riforma della sentenza n. 199/2023 del Tribunale di Trani, pubblicata l'08.02.2023, resa nel giudizio RGN. 6554/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.11.2019, il Sig. sull'assunto che il giorno 16.06.2018, Parte_1
alle ore 08:25 circa, alla guida della sua bicicletta, in agro di Corato, giunto all'intersezione tra la
S.P. 234 e la Via Strada Esterna Monte Cotugno, veniva urtato dal veicolo Fiat Doblò tg. FE733XB,
di proprietà e condotto dal sig. ed assicurato per la r.c.a. con la Controparte_2 [...]
che non osservava il segnale di STOP, li conveniva in giudizio per sentirli Controparte_1
condannare il solido “al pagamento della somma di € 36.188,43 oltre danno morale ed interessi fino al soddisfo a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non”.
Si costituiva la sola Compagnia di Assicurazione contestando integralmente la domanda, sia in punto di AN che in ordine al quantum e concludeva per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano svolte le prove orali, acquisita documentazione, ed espletata una CTU medico-legale, ritenuto che all'attore sarebbe spettato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo totale di € 34.126,88, ritenuta altresì la presunzione di pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli antagonisti nella causazione dell'incidente, ex art. 2054 co. 2 c.c., con la conseguente diminuzione del risarcimento (del 50%) in
€ 17.063,44 e detratto l'acconto di € 15.000,00 (già pagato all'attore dalla , così Controparte_1
statuiva: “1) condanna le parti convenute in solido a pagare all'attore la somma di € 2.063,44, oltre interessi come determinati in parte motiva;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) spese di lite compensate”.
pagina 2 di 8 Proponeva tempestivo gravame il , censurandola per “TRAVISAMENTO DEI FATTI RISPETTO Parte_1
ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;
CARENZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE;
ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
PROBATORIE E MANCATA ASSUNZIONE DELL'ULTERIORE PROVA ORALE RICHIESTA DA PARTE ATTRICE;
CARENZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL
DANNO PATRIMONIALE DA LESIONE DELLA C.D. CAPACITA' LAVORATIVA”; VIOLAZIONE ED ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 91 E 92 DEL C.P.C. e concludeva per sentir: “a) in via preliminare, revocare l'ordinanza istruttoria ammissiva della prova orale a mezzo di un solo teste per violazione dell'art. 2697 c.c.
e, per l'effetto, ammettere le richieste istruttorie di parte, così come articolate nelle memorie ex art. 183 co.6
n.2 cpc depositate nel fascicolo di primo grado;
b) nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata de qua resa dal Tribunale di Trani – dott. Elio Di Molfetta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Doblò tg. FE733XB nella causazione del sinistro di cui è causa e delle conseguenti lesioni subite dal Sig. e, per l'effetto, condannare la Parte_1
e il Sig. , in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_2
risarcimento integrale dei danni fisici subiti nonché del danno patrimoniale e da lesione della c.d. capacità
lavorativa, così come quantificati in atti e/o come risultanti a mezzo della espletata c.t.u. nella misura che risulterà congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare ex art.91 cpc la parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, incluso il rimborso della c.t.u. medica. d) In subordine, in caso di accoglimento parziale del presente appello, riformare la sentenza impugnata ex art.92 cpc nella parte in cui compensa le spese di lite di primo grado, riconoscendo la valorizzazione delle stesse, sia di primo grado che di appello,
in favore del sottoscritto procuratore.
Resisteva la solo che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e ne Controparte_4
contestava i motivi e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
pagina 3 di 8 All'esito dell'udienza del 21.02.2024 svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note di trattazione, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con primo motivo si duole dell'errata applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. per aver ritenuto il primo giudice non provata la dinamica del sinistro esposta nell'atto introduttivo e la carenza di elementi per attribuire al l'esclusiva responsabilità del sinistro attribuendo CP_2
erroneamente, un “pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli antagonisti nella causazione dell'incidente”.
La censura è fondata per quanto di ragione.
“La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. 15152/2023, Cass. 12408/2011, Cass.
26004/2011, Cass. 9353/2019, Cass. 12884/2021).
Nella fattispecie in esame dalla relazione di incidente stradale della polizia municipale del
[...]
emerge che gli operatori sulla base di quanto constatato, degli elementi oggettivi CP_5
rilevati nell'area interessata del sinistro, della dichiarazione del conducente dell'autovettura e dai danni visibili sui mezzi coinvolti così ricostruivano l'evento infortunistico: ““Il veicolo “A”
(l'autovettura) percorreva via strada esterna Monte Cotugno in direzione Corato centro abitato, quando giunto all'intersezione con la SP 234, nonostante la presenza del segnale verticale di stop, non osservava lo stesso e veniva in collisione con il veicolo “B” proveniente dalla sua destra, il quale regolarmente percorreva la SP 234 proveniente da Ruvo di Puglia in direzione Castel del pagina 4 di 8 Monte. Si precisa che l'urto avveniva tra la parte anteriore laterale destra del veicolo “A” e la parte anteriore del veicolo “B””. Il conducente dell'autovettura veniva altresì contravvenzionato per violazione dell'art. 145 co. 10 del CdS
La ricostruzione del sinistro operata dagli agenti della Polizia Municipale, supportata da rilievi fotografici, dalla dichiarazione del conducente del veicolo e che trova riscontro nei punti d'urto dei veicoli appare sorretta da elementi logici coerenti;
di contro non è stata offerta dalla convenuta/appellata una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente.
Appare, quindi accertata in capo al conducente dell'autovettura la precisa violazione di una o più
regole di condotta ovvero la violazione dell'obbligo di fermarsi allo STOP e comunque di dare precedenza al veicolo proveniente da destra (la bicicletta).
Va, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura.
In punto di quantum l'appellante NON ha censurato la liquidazione del danno non patrimoniale quantificato in valori monetari attuali dal Tribunale in € 34.126,88, che dovrà essere decurtato della somma di € 15.000,00 già versata in acconto dalla Compagnia di Assicurazione.
Indi, confermata la quantificazione del danno non patrimoniale come operata dal primo giudice sulla base delle risultanze peritali, compete all'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento per cui è causa la somma di € 19.126,88 che dovrà essere maggiorata degli interessi legali da liquidarsi secondo i criteri di cui alla sentenza
1712/1995 delle SS.UU. della Suprema Corte.
Lamenta l'appellante l'erroneo rigettato della domanda di risarcimento da lucro cessante.
La censura non convince.
pagina 5 di 8 Il risarcimento del danno da lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumente l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
serve, al riguardo, una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità. (Cass. n. 5616 del 2018).
Gli elementi offerti, ovvero la dichiarazione del teste (di essere andato “a trovare Testimone_1
diverse volte l'attore in casa sua” e che il sig. a causa delle difficoltà respiratorie “non ha più Parte_1
lavorato”, ed “attualmente, poiché l'attore si è ripreso in parte, lo stesso ha ripreso a lavorare anche se ha difficoltà a respirare”), la certificazione medica e gli estratti dei registri IVA, come correttamente rilevato dal primo giudice, non appaiono idonei ad offrire la specifica e rigorosa prova dell'effettiva perdita di “commesse nel periodo nevralgico delle consegne” (v. atto di citazione,
pag.3), o di una concreta riduzione del reddito in raffronto ad altri periodi.
Si duole, poi, l'appellante del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla lesione della cd. Capacità lavorativa specifica, ritenuta dal Tribunale tardivamente proposta dopo la formazione delle barriere preclusive di rito, deducendo di averla proposta come da punto 7) dell'atto di citazione e precisato che la stessa richiesta era stata reiterata nel deposito delle memorie ex art 183 co. 6 n.1 e 2 c.p.c..
La censura è infondata.
A ben vedere al punto 7) dell'atto di citazione così si legge: “inoltre, il sig. , lavoratore Parte_1
autonomo, di professione autotrasportatore merci per conto terzi, a causa del sinistro stradale de quo era impossibilitato a guidare il proprio autotreno perdendo importanti commesse nel periodo nevralgico delle consegne con pesanti ripercussioni sul proprio reddito, con perdita stimabile in e pagina 6 di 8 15.000,00, giusti estratti contabili allegati”, né dall'esame sopraindicate memorie emerge alcuna domanda specifica relativa a tale voce di danno.
Al di là dei profili di inammissibilità, correttamente rilevati dal primo giudice, la domanda appare comunque infondata. Il risarcimento da incapacità lavorativa non è automatico ogni qualvolta il danneggiato riporti postumi invalidanti che incidono sulla sua attitudine professionale, ma è
riconosciuto solo quando tale riduzione abbia generato un reale pregiudizio economico (perdite reddituali e di occasioni di guadagno), che non appaiono, nella fattispecie, in concreto provate.
In conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, il Giudice d'appello deve provvedere alla modifica del regolamento delle spese liquidate nella sentenza de qua, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Corte di Cassazione, ordinanza n. 2274/2017).
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/22 (scaglione fino ad €
26.000,00) valore minimo, esclusa istruttoria e trattazione per il grado di appello, come da dispositivo;
spese di CTU a carico degli appellati soccombenti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 260/2023, promosso da contro la ed il Parte_1 Controparte_1
sig. , con atto di citazione notificato il 27.02.2023, avverso la sentenza n. Controparte_2
199/2023 del Tribunale di Trani, pubblicata l'08.02.2023, resa nel giudizio RGN. 6554/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'atto di appello,
così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del primo motivo di gravame, dichiara la esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_2
dell'evento per cui è causa e per lo effetto lo condanna in solido con la Controparte_1
pagina 7 di 8 , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore del sig. della somma di € 19.126,88, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale;
somma già rivalutata all'attualità che dovrà
essere maggiorata degli interessi legali dall'evento al soddisfo, da liquidarsi secondo i criteri di cui alla sentenza n. 1712/95 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione;
2. conferma il rigetto di ogni altra domanda risarcitoria;
3. condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ed il sig. in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2
del sig. , delle spese legali del giudizio che liquida in € 2.540,00 per la Parte_1
prima fase, in € 1.984,00 per il presente grado, in € 1.186,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, che attribuisce al suo procuratore costituito dichiaratosene anticipatario;
pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese della CTU.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile il 15.05.2024.
Il Presidente
Dott. Michele Ancona
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
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