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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1499/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 73/2023 (R. G. n. 1006/2023); introdotta
DA
c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ines Poppiti e Raffaele Tecce, presso cui è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Rosa Barletta, presso cui è elettivamente domiciliata.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: revocare il decreto ingiuntivo;
spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE OPPOSTA: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo;
condannare l'opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.5.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 73/2023 (R. G. n. 1006/2023), pronunciato e depositato dal
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Monica d'Agostino, notificato il 19.4.2023, in accoglimento dell'istanza monitoria di
, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 13.207,10, oltre Controparte_1
1 interessi dalla maturazione al saldo, ed oltre le spese, liquidate in € 300,00.
Premetteva che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta delle deduzioni del preteso creditore, il quale aveva sostenuto di aver lavorato alle proprie dipendenze, con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di modellista, dal
11.3.2020 al 9.12.2022, e di essere creditore della predetta somma a titolo di trattamento di fine rapporto, tredicesima mensilità, residuo ferie e mensilità non versate per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa poiché basata sulle somme esposte nei prospetti paga, inidonei a fini probatori del credito e perciò tali da rendere inammissibile l'istanza monitoria.
Contestava il quantum della pretesa, sia perché comprensiva dei contributi di previdenza e delle imposte, mentre lo stipendio va calcolato al netto, sia perché
l'importo dovuto e non saldato è pari a € 7.539,58, come risulta dalla busta paga di dicembre 2022, importo che, sommato alle altre somme pretese, ammonta ad un complessivo credito parti ad € 12.858,02 e non già € 13.207,10.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'opposta si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione.
Sosteneva la piena validità della pronuncia monitoria, costituendo i prospetti paga idonei titoli probatori del credito a fini d'ingiunzione.
Affermava che l'importo ingiunto era stato determinato dalla stessa società opponente, ossia sulla scorta delle buste paga da essa emesse.
Rilevava che la società datrice di lavoro non aveva dedotto alcun fatto estintivo o impeditivo della pretesa azionata, in specie non avendo allegato, né, tanto meno, provato il pagamento né altro fatto impeditivo dell'adempimento.
Instava per la condanna dell'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c., attesa la natura meramente dilatoria dell'azione.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è infondato e va rigettato, con conferma del provvedimento monitorio opposto.
2 In termini generali, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, svolta inaudita altera parte.
Invero, i vizi del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cassazione civile, sez. III, 23/07/2014,
n. 16767; Cassazione civile, sez. II, 18/04/2000, n. 4974).
Più nel dettaglio, l'opposizione a decreto ingiuntivo, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso monitorio, impone al giudice di non limitare l'indagine giudiziale alla sola verifica di legittimità dell'ingiunzione, bensì di procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti, all'esame della domanda di pagamento automaticamente traslata nel giudizio di opposizione, nonché, ove ritenga provato il credito, di accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto, idonei eventualmente ad influire soltanto sul regolamento delle spese processuali (Cass. n. 6421/2003; n. 6663/2002; n.
8162/2000; 10704/1999, n.7036/1999; n. 3671/1999; 807/1999; 12311/1997).
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (cfr. Cass. n. 16767/2014; n. 3649/2012; n.
19560/2009; n. 419/2006; n. 15037/2005).
In altri termini, il giudice della fase di opposizione, finanche nell'ipotesi di emissione del decreto ingiuntivo senza le condizioni stabilite dalla legge, non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto stesso, ma è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa sostanziale fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte (Cass. n. 21050/2006; n. 13001/2006; n. 8955/2006).
In sostanza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto, bensì giudice del rapporto controverso.
Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto
(Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2011, n. 21432).
3 Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza.
Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina, infatti, la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò producendosi una speculare inversione delle posizioni processuali assunte dalle parti, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore.
Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il debitore, in veste di opponente, a dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre il creditore opposto ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, ossia, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro, il suo espletamento e la sua cessazione (Cassazione civile, sez. lav.,
27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”; Cassazione civile, sez. un., 30.10.2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. II, n. 13685, 21/05/2019).
Nel contratto di lavoro, il delineato riparto probatorio, tipico delle obbligazioni pecuniarie, non trova deroghe, essendone nota la natura di contratto di diritto comune.
Di conseguenza, nel presente giudizio, è la società opponente, in quanto debitrice in ragione della sua posizione di titolare passivo dell'obbligazione retributiva, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore ostativo della pretesa di pagamento azionata dal lavoratore opposto, il quale, provata l'esistenza del rapporto, si è limitato ad allegare di non aver ricevuto le retribuzioni ed il T.F.R., previa dimostrazione degli elementi del rapporto, senza essere gravato di ulteriori oneri sul piano probatorio.
2. Ciò chiarito, non v'è dubbio che, tra le parti del presente giudizio, sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti, con specifico riguardo ai prospetti paga.
Peraltro, risultano pacifiche tra le parti la natura del rapporto di lavoro, la qualifica e le mansioni del lavoratore, nonché il quantum della paga base.
Neppure è caduta in contesa l'omessa effettuazione dei pagamenti, che, dal complessivo tenore delle allegazioni della società, quest'ultima ha sostanzialmente riconosciuto di non aver eseguito.
4 Piuttosto, la controversia si focalizza sull'ammissibilità dell'azione monitoria, limitata al solo profilo della conferma o della revoca del decreto opposto, e sulla esatta quantificazione del credito.
Quanto al primo motivo di opposizione, esso si rivela infondato.
Pacifico che l'ingiunzione opposta si basa sui prospetti paga emessi dalla società, di tali documenti va riscontrata la natura probatoria del credito ivi contabilizzato e liquidato.
Alla luce dei criteri sopra rammentati, sarebbe finanche superfluo accertare se il prospetto paga abbia o meno natura di confessione stragiudiziale ex artt. 2734 e 2735
c. c., con piena efficacia di prova legale vincolante.
Difatti, è sufficiente ravvisarne la natura di documento scritto idoneo a provare i presupposti costituivi del credito per retribuzione e T.F.R., ovvero l'esistenza del rapporto di lavoro, il suo svolgimento, la sua cessazione ed il quantum del credito stesso, elementi che, nella fattispecie, oltre ad essere sostanzialmente pacifici, emergono limpidamente dai prospetti paga presenti in atti.
A questo punto, come correttamente sostenuto dalla lavoratrice, compete al datore di lavoro allegare e provare il fatto estintivo del credito, ossia il pagamento, quale atto solutorio diverso e successivo rispetto all'attività di elaborazione della busta paga
(Cassazione civile, sez. lav., 24/06/2016, n. 13150: “Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula per ricevuta, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore”).
In altri termini, a prescindere dalla valenza confessoria del prospetto paga, quest'ultimo è comunque un documento scritto proveniente dal datore di lavoro debitore, che contiene l'analitica liquidazione dei crediti retributivi, sicché esso deve intendersi pienamente valido ed efficace a fondare una pronuncia monitoria.
Tale osservazione è sufficiente a sconfessare la fondatezza del primo motivo di opposizione.
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha comunque attribuito alla busta paga valore di confessione stragiudiziale in ordine alle poste retributive ivi contabilizzate, a condizione che la liquidazione sia chiara e coerente (Cassazione civile, sez. lav.,
30/01/2017, n. 2239: “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie …”).
5 Ciò determina la totale irrilevanza probatoria, invero già intrinseca, della diffida accertativa esecutiva versata in atti dalla lavoratrice ed ottenuta per i medesimi titoli oggetto della presente controversia.
In conclusione, il credito portato nei prospetti paga in atti, relativi alle mensilità retributive da agosto 2022 a dicembre 2022 inclusa, deve ritenersi certo, liquido ed esigibile, nonché pienamente idoneo a fondare una istanza monitoria.
3. Quanto alla quantificazione del credito, si riscontra un motivo di opposizione sostanzialmente unitario, nella parte in cui la società lamenta che il credito sarebbe stato quantificato al lordo e non già al netto delle ritenute di legge, il che avrebbe determinato una incongruenza sul complessivo importo ingiunto.
In effetti, nel ricorso monitorio la lavoratrice è incorsa in una confusa quantificazione delle singole poste creditorie, indicando alcune al lordo ed altre al netto, nei seguenti termini:
6 Ebbene, esaminando gli importi indicati nei prospetti paga agli atti (da agosto 2022 a dicembre 2022 incluso), si rileva quanto segue:
- la retribuzione per la mensilità di agosto 2022 ammonta ad € 1.424,67 netti, corrispondenti ad € 1.733,61 lordi;
- la retribuzione per la mensilità di settembre 2022 ammonta ad € 1.364,14 netti, corrispondenti ad € 1.651,14 lordi;
- la retribuzione per la mensilità di ottobre 2022 ammonta ad € 1.335,12 netti, corrispondenti ad € 1.593,24 lordi;
- la retribuzione per la mensilità di novembre 2022 ammonta ad € 1.194,51 netti, corrispondenti ad € 1.426,15 lordi;
- l'indennità sostitutiva delle ferie non godute (“residuo ferie”) ammonta ad € 1.676,81 lordi;
- la tredicesima mensilità per l'anno 2022 ammonta ad € 1.595,37 lordi;
- il T.F.R. ammonta ad € 4.616,48 lordi.
Confrontando tali dati, emerge che, come anticipato, la lavoratrice ha domandato alcune somme al netto ed altre somme al lordo, determinando una situazione di dubbio che si è inevitabilmente riverberata nel decreto ingiuntivo, in cui, non a caso, non viene precisato se il complessivo importo da pagare debba intendersi al netto ovvero al lordo delle ritenute di legge, e ciò proprio perché alcune componenti di tale complessivo credito sono individuate al lordo ed al altre al netto.
Tuttavia, tale circostanza non è idonea a condurre alla revoca del decreto ingiuntivo.
Sul punto, deve osservarsi che il giudice del lavoro procede sempre a liquidare le somme spettanti al lavoratore nel loro importo lordo e, allorquando debba individuarle in via differenziale, procede alla decurtazione di quanto pagato senza eseguire alcuna lordizzazione, in ossequio ai principi affermati in materia da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2008, n. 18584:
“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non
7 ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte”; in tal senso: Cassazione civile, sez. lav.,
25/05/2018, n. 13164; 14/09/2015 n. 18044; 04/06/2014, n. 12566; 13/09/2013, n.
21010; 13/02/2013, n. 3525; 05/10/2009, n. 21211; 18/04/2003, n. 6337).
Di conseguenza, il lavoratore deve quantificare il credito retributivo sempre al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, di contro rischiando che la pronuncia di condanna del datore al pagamento venga intesa appunto al lordo, ossia per somme già maggiorate delle ritenute, mentre trattasi di importi che il lavoratore stesso ha indicato al netto.
Nel caso di specie, però, tale evenienza non ricorre.
Il decreto ingiuntivo non può, infatti, intendersi scisso dal ricorso introduttivo del procedimento monitorio, ed anzi i due atti, ai fini della formazione del titolo esecutivo,
a ben vedere costituiscono un unicum, e ciò vieppiù in forza del noto criterio di eterointegrazione esecutiva del titolo giudiziale (Cassazione civile, sez. lav.,
01/10/2015, n. 19641: “Il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita la c.d. eterointegrazione del provvedimento in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”).
Applicando tale condivisibile principio nella fattispecie in controversia, risulta irrilevante che, nel decreto opposto, il giudice non abbia chiarito se le somme sono liquidate al lordo o al netto delle ritenute, giacché tale indicazione può comunque ottenersi dall'allegazione contenuta nel ricorso monitorio (come sopra riportata), oltre che dai documenti allegati dalla parte, ossia i prospetti paga sopra richiamati.
In sostanza, dovrà essere il datore di lavoro, ossia la quale ha a propria Parte_1 disposizione tutti gli elementi a tal uopo, a provvedere, all'atto del pagamento, ad individuare quali singole poste di credito risultino liquidate al lordo e quali, invece, al netto delle trattenute, regolando di conseguenza l'atto solutorio.
Dunque, se è vero che il giudice condanna il datore di lavoro ad eseguire i pagamenti dei crediti retributivi sempre nel loro importo lordo, non incide sulla fondatezza o meno della domanda di pagamento la loro eventuale quantificazione, in tutto o in parte, nella misura netta, allorquando siffatta pronuncia giudiziale di condanna sia integrata o integrabile aliunde, proprio allo scopo di individuare la misura lorda o netta degli importi, ricorrendo ai documenti a disposizione delle parti oppure ad altri elementi contenuti nel titolo esecutivo stesso.
8 Peraltro, la discrasia segnalata nel ricorso in opposizione dalla società, secondo cui il credito complessivo non corrisponde al superiore importo ingiunto, deriva proprio dalla circostanza per cui un segmento dell'importo de quo è quantificato al lordo ed il residuo segmento al netto, senza che però, come sopra argomentato, ciò incida sulla effettiva spettanza e consistenza del credito in contesa, comunque ricostruibile a posteriori.
Proprio per tale motivo, il giudice della fase monitoria avrebbe senz'altro potuto quantificare il credito, nel suo complessivo importo, al lordo delle trattenute, importo che, dalle buste paga succitate, risulta pari ad € 14.292,80 lordi, applicando il criterio di liquidazione suindicato senza incorrere in ultrapetizione o, comunque, violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione del maggior importo riconosciuto rispetto a quello domandato per identici titoli e periodi retributivi, giacché, come espressamente indicato nel ricorso monitorio, ivi la condanna della società era stata chiesta quantificando le retribuzioni mensili nella loro misura netta.
Infine, per quanto concerne il motivo di opposizione relativo al contenimento del credito alla sola somma (netta) che risulta dalla busta paga di dicembre 2022, basti richiamare tutto quanto sopra osservato in punto di riparto dell'onere probatorio: la sig.ra si è correttamente limitata ad allegare l'omesso pagamento delle CP_1 mensilità precedenti (da agosto 2022 a novembre 2022 incluso), essendo i relativi prospetti paga idonei a costituire prova scritta del credito, sicché avrebbe Parte_1 dovuto allegate e provare una circostanza impeditiva, modificativa o estintiva di tale pretesa.
Tuttavia, la società nulla ha dedotto e dimostrato sul punto, sicché anche tale argomento d'opposizione si rivela infondato.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso e la conferma del decreto opposto.
Assorbito ogni altro profilo.
4. Va disattesa la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
In termini generali, tale disposizione normativa attribuisce il potere discrezionale di condanna della parte soccombente, anche d'ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa.
Tuttavia, tale potere, lungi dal potersi esercitare in via arbitraria, postula la sussistenza di precise condizioni, quali la stessa natura temeraria della condotta processuale della parte soccombente, oppure, in assenza di mala fede o colpa grave, la pretestuosità della condotta stessa ovvero la sua abusività, in termini di sviamento del mezzo processuale
9 rispetto alla finalità a cui esso è preposto (Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.
22405: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecitata ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e proibità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede ( consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Più di recente, la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, affermando che essa si risolve in un abuso del processo comunque generato da mala fede o colpa grave (Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”.
In altri termini, detto potere può essere esercitato anche indipendentemente dalla temerarietà, ma purché si ravvisi una condotta processuale della parte soccombente non conforme ai criteri di buona fede e correttezza, nella loro dimensione giudiziale.
Ebbene, deve affermarsi che l'opponente non abbia fatto un uso distorto del diritto di difesa nel processo, in base ad una infedele interpretazione delle norme di legge applicabili o ad una capziosa lettura delle opinioni della giurisprudenza.
A tal fine, non è sufficiente la mera infondatezza delle difese proposte, specie considerando la condotta processuale tenuta nella fase sommaria dalla lavoratrice, la quale, nel confondere la misura lorda e netta delle varie poste retributive domandate,
10 ha ingenerato un significativo dubbio in ordine all'esatta quantificazione del proprio credito.
Pertanto, non è dato riscontrare i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c..
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 73/2023;
2) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 1.570,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 9.4.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1499/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 73/2023 (R. G. n. 1006/2023); introdotta
DA
c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ines Poppiti e Raffaele Tecce, presso cui è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Rosa Barletta, presso cui è elettivamente domiciliata.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: revocare il decreto ingiuntivo;
spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE OPPOSTA: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo;
condannare l'opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.5.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 73/2023 (R. G. n. 1006/2023), pronunciato e depositato dal
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Monica d'Agostino, notificato il 19.4.2023, in accoglimento dell'istanza monitoria di
, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 13.207,10, oltre Controparte_1
1 interessi dalla maturazione al saldo, ed oltre le spese, liquidate in € 300,00.
Premetteva che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta delle deduzioni del preteso creditore, il quale aveva sostenuto di aver lavorato alle proprie dipendenze, con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di modellista, dal
11.3.2020 al 9.12.2022, e di essere creditore della predetta somma a titolo di trattamento di fine rapporto, tredicesima mensilità, residuo ferie e mensilità non versate per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa poiché basata sulle somme esposte nei prospetti paga, inidonei a fini probatori del credito e perciò tali da rendere inammissibile l'istanza monitoria.
Contestava il quantum della pretesa, sia perché comprensiva dei contributi di previdenza e delle imposte, mentre lo stipendio va calcolato al netto, sia perché
l'importo dovuto e non saldato è pari a € 7.539,58, come risulta dalla busta paga di dicembre 2022, importo che, sommato alle altre somme pretese, ammonta ad un complessivo credito parti ad € 12.858,02 e non già € 13.207,10.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'opposta si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione.
Sosteneva la piena validità della pronuncia monitoria, costituendo i prospetti paga idonei titoli probatori del credito a fini d'ingiunzione.
Affermava che l'importo ingiunto era stato determinato dalla stessa società opponente, ossia sulla scorta delle buste paga da essa emesse.
Rilevava che la società datrice di lavoro non aveva dedotto alcun fatto estintivo o impeditivo della pretesa azionata, in specie non avendo allegato, né, tanto meno, provato il pagamento né altro fatto impeditivo dell'adempimento.
Instava per la condanna dell'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c., attesa la natura meramente dilatoria dell'azione.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è infondato e va rigettato, con conferma del provvedimento monitorio opposto.
2 In termini generali, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, svolta inaudita altera parte.
Invero, i vizi del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cassazione civile, sez. III, 23/07/2014,
n. 16767; Cassazione civile, sez. II, 18/04/2000, n. 4974).
Più nel dettaglio, l'opposizione a decreto ingiuntivo, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso monitorio, impone al giudice di non limitare l'indagine giudiziale alla sola verifica di legittimità dell'ingiunzione, bensì di procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti, all'esame della domanda di pagamento automaticamente traslata nel giudizio di opposizione, nonché, ove ritenga provato il credito, di accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto, idonei eventualmente ad influire soltanto sul regolamento delle spese processuali (Cass. n. 6421/2003; n. 6663/2002; n.
8162/2000; 10704/1999, n.7036/1999; n. 3671/1999; 807/1999; 12311/1997).
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (cfr. Cass. n. 16767/2014; n. 3649/2012; n.
19560/2009; n. 419/2006; n. 15037/2005).
In altri termini, il giudice della fase di opposizione, finanche nell'ipotesi di emissione del decreto ingiuntivo senza le condizioni stabilite dalla legge, non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto stesso, ma è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa sostanziale fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte (Cass. n. 21050/2006; n. 13001/2006; n. 8955/2006).
In sostanza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto, bensì giudice del rapporto controverso.
Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto
(Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2011, n. 21432).
3 Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza.
Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina, infatti, la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò producendosi una speculare inversione delle posizioni processuali assunte dalle parti, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore.
Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il debitore, in veste di opponente, a dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre il creditore opposto ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, ossia, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro, il suo espletamento e la sua cessazione (Cassazione civile, sez. lav.,
27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”; Cassazione civile, sez. un., 30.10.2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. II, n. 13685, 21/05/2019).
Nel contratto di lavoro, il delineato riparto probatorio, tipico delle obbligazioni pecuniarie, non trova deroghe, essendone nota la natura di contratto di diritto comune.
Di conseguenza, nel presente giudizio, è la società opponente, in quanto debitrice in ragione della sua posizione di titolare passivo dell'obbligazione retributiva, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore ostativo della pretesa di pagamento azionata dal lavoratore opposto, il quale, provata l'esistenza del rapporto, si è limitato ad allegare di non aver ricevuto le retribuzioni ed il T.F.R., previa dimostrazione degli elementi del rapporto, senza essere gravato di ulteriori oneri sul piano probatorio.
2. Ciò chiarito, non v'è dubbio che, tra le parti del presente giudizio, sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti, con specifico riguardo ai prospetti paga.
Peraltro, risultano pacifiche tra le parti la natura del rapporto di lavoro, la qualifica e le mansioni del lavoratore, nonché il quantum della paga base.
Neppure è caduta in contesa l'omessa effettuazione dei pagamenti, che, dal complessivo tenore delle allegazioni della società, quest'ultima ha sostanzialmente riconosciuto di non aver eseguito.
4 Piuttosto, la controversia si focalizza sull'ammissibilità dell'azione monitoria, limitata al solo profilo della conferma o della revoca del decreto opposto, e sulla esatta quantificazione del credito.
Quanto al primo motivo di opposizione, esso si rivela infondato.
Pacifico che l'ingiunzione opposta si basa sui prospetti paga emessi dalla società, di tali documenti va riscontrata la natura probatoria del credito ivi contabilizzato e liquidato.
Alla luce dei criteri sopra rammentati, sarebbe finanche superfluo accertare se il prospetto paga abbia o meno natura di confessione stragiudiziale ex artt. 2734 e 2735
c. c., con piena efficacia di prova legale vincolante.
Difatti, è sufficiente ravvisarne la natura di documento scritto idoneo a provare i presupposti costituivi del credito per retribuzione e T.F.R., ovvero l'esistenza del rapporto di lavoro, il suo svolgimento, la sua cessazione ed il quantum del credito stesso, elementi che, nella fattispecie, oltre ad essere sostanzialmente pacifici, emergono limpidamente dai prospetti paga presenti in atti.
A questo punto, come correttamente sostenuto dalla lavoratrice, compete al datore di lavoro allegare e provare il fatto estintivo del credito, ossia il pagamento, quale atto solutorio diverso e successivo rispetto all'attività di elaborazione della busta paga
(Cassazione civile, sez. lav., 24/06/2016, n. 13150: “Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula per ricevuta, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore”).
In altri termini, a prescindere dalla valenza confessoria del prospetto paga, quest'ultimo è comunque un documento scritto proveniente dal datore di lavoro debitore, che contiene l'analitica liquidazione dei crediti retributivi, sicché esso deve intendersi pienamente valido ed efficace a fondare una pronuncia monitoria.
Tale osservazione è sufficiente a sconfessare la fondatezza del primo motivo di opposizione.
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha comunque attribuito alla busta paga valore di confessione stragiudiziale in ordine alle poste retributive ivi contabilizzate, a condizione che la liquidazione sia chiara e coerente (Cassazione civile, sez. lav.,
30/01/2017, n. 2239: “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie …”).
5 Ciò determina la totale irrilevanza probatoria, invero già intrinseca, della diffida accertativa esecutiva versata in atti dalla lavoratrice ed ottenuta per i medesimi titoli oggetto della presente controversia.
In conclusione, il credito portato nei prospetti paga in atti, relativi alle mensilità retributive da agosto 2022 a dicembre 2022 inclusa, deve ritenersi certo, liquido ed esigibile, nonché pienamente idoneo a fondare una istanza monitoria.
3. Quanto alla quantificazione del credito, si riscontra un motivo di opposizione sostanzialmente unitario, nella parte in cui la società lamenta che il credito sarebbe stato quantificato al lordo e non già al netto delle ritenute di legge, il che avrebbe determinato una incongruenza sul complessivo importo ingiunto.
In effetti, nel ricorso monitorio la lavoratrice è incorsa in una confusa quantificazione delle singole poste creditorie, indicando alcune al lordo ed altre al netto, nei seguenti termini:
6 Ebbene, esaminando gli importi indicati nei prospetti paga agli atti (da agosto 2022 a dicembre 2022 incluso), si rileva quanto segue:
- la retribuzione per la mensilità di agosto 2022 ammonta ad € 1.424,67 netti, corrispondenti ad € 1.733,61 lordi;
- la retribuzione per la mensilità di settembre 2022 ammonta ad € 1.364,14 netti, corrispondenti ad € 1.651,14 lordi;
- la retribuzione per la mensilità di ottobre 2022 ammonta ad € 1.335,12 netti, corrispondenti ad € 1.593,24 lordi;
- la retribuzione per la mensilità di novembre 2022 ammonta ad € 1.194,51 netti, corrispondenti ad € 1.426,15 lordi;
- l'indennità sostitutiva delle ferie non godute (“residuo ferie”) ammonta ad € 1.676,81 lordi;
- la tredicesima mensilità per l'anno 2022 ammonta ad € 1.595,37 lordi;
- il T.F.R. ammonta ad € 4.616,48 lordi.
Confrontando tali dati, emerge che, come anticipato, la lavoratrice ha domandato alcune somme al netto ed altre somme al lordo, determinando una situazione di dubbio che si è inevitabilmente riverberata nel decreto ingiuntivo, in cui, non a caso, non viene precisato se il complessivo importo da pagare debba intendersi al netto ovvero al lordo delle ritenute di legge, e ciò proprio perché alcune componenti di tale complessivo credito sono individuate al lordo ed al altre al netto.
Tuttavia, tale circostanza non è idonea a condurre alla revoca del decreto ingiuntivo.
Sul punto, deve osservarsi che il giudice del lavoro procede sempre a liquidare le somme spettanti al lavoratore nel loro importo lordo e, allorquando debba individuarle in via differenziale, procede alla decurtazione di quanto pagato senza eseguire alcuna lordizzazione, in ossequio ai principi affermati in materia da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2008, n. 18584:
“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non
7 ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte”; in tal senso: Cassazione civile, sez. lav.,
25/05/2018, n. 13164; 14/09/2015 n. 18044; 04/06/2014, n. 12566; 13/09/2013, n.
21010; 13/02/2013, n. 3525; 05/10/2009, n. 21211; 18/04/2003, n. 6337).
Di conseguenza, il lavoratore deve quantificare il credito retributivo sempre al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, di contro rischiando che la pronuncia di condanna del datore al pagamento venga intesa appunto al lordo, ossia per somme già maggiorate delle ritenute, mentre trattasi di importi che il lavoratore stesso ha indicato al netto.
Nel caso di specie, però, tale evenienza non ricorre.
Il decreto ingiuntivo non può, infatti, intendersi scisso dal ricorso introduttivo del procedimento monitorio, ed anzi i due atti, ai fini della formazione del titolo esecutivo,
a ben vedere costituiscono un unicum, e ciò vieppiù in forza del noto criterio di eterointegrazione esecutiva del titolo giudiziale (Cassazione civile, sez. lav.,
01/10/2015, n. 19641: “Il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita la c.d. eterointegrazione del provvedimento in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”).
Applicando tale condivisibile principio nella fattispecie in controversia, risulta irrilevante che, nel decreto opposto, il giudice non abbia chiarito se le somme sono liquidate al lordo o al netto delle ritenute, giacché tale indicazione può comunque ottenersi dall'allegazione contenuta nel ricorso monitorio (come sopra riportata), oltre che dai documenti allegati dalla parte, ossia i prospetti paga sopra richiamati.
In sostanza, dovrà essere il datore di lavoro, ossia la quale ha a propria Parte_1 disposizione tutti gli elementi a tal uopo, a provvedere, all'atto del pagamento, ad individuare quali singole poste di credito risultino liquidate al lordo e quali, invece, al netto delle trattenute, regolando di conseguenza l'atto solutorio.
Dunque, se è vero che il giudice condanna il datore di lavoro ad eseguire i pagamenti dei crediti retributivi sempre nel loro importo lordo, non incide sulla fondatezza o meno della domanda di pagamento la loro eventuale quantificazione, in tutto o in parte, nella misura netta, allorquando siffatta pronuncia giudiziale di condanna sia integrata o integrabile aliunde, proprio allo scopo di individuare la misura lorda o netta degli importi, ricorrendo ai documenti a disposizione delle parti oppure ad altri elementi contenuti nel titolo esecutivo stesso.
8 Peraltro, la discrasia segnalata nel ricorso in opposizione dalla società, secondo cui il credito complessivo non corrisponde al superiore importo ingiunto, deriva proprio dalla circostanza per cui un segmento dell'importo de quo è quantificato al lordo ed il residuo segmento al netto, senza che però, come sopra argomentato, ciò incida sulla effettiva spettanza e consistenza del credito in contesa, comunque ricostruibile a posteriori.
Proprio per tale motivo, il giudice della fase monitoria avrebbe senz'altro potuto quantificare il credito, nel suo complessivo importo, al lordo delle trattenute, importo che, dalle buste paga succitate, risulta pari ad € 14.292,80 lordi, applicando il criterio di liquidazione suindicato senza incorrere in ultrapetizione o, comunque, violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione del maggior importo riconosciuto rispetto a quello domandato per identici titoli e periodi retributivi, giacché, come espressamente indicato nel ricorso monitorio, ivi la condanna della società era stata chiesta quantificando le retribuzioni mensili nella loro misura netta.
Infine, per quanto concerne il motivo di opposizione relativo al contenimento del credito alla sola somma (netta) che risulta dalla busta paga di dicembre 2022, basti richiamare tutto quanto sopra osservato in punto di riparto dell'onere probatorio: la sig.ra si è correttamente limitata ad allegare l'omesso pagamento delle CP_1 mensilità precedenti (da agosto 2022 a novembre 2022 incluso), essendo i relativi prospetti paga idonei a costituire prova scritta del credito, sicché avrebbe Parte_1 dovuto allegate e provare una circostanza impeditiva, modificativa o estintiva di tale pretesa.
Tuttavia, la società nulla ha dedotto e dimostrato sul punto, sicché anche tale argomento d'opposizione si rivela infondato.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso e la conferma del decreto opposto.
Assorbito ogni altro profilo.
4. Va disattesa la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
In termini generali, tale disposizione normativa attribuisce il potere discrezionale di condanna della parte soccombente, anche d'ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa.
Tuttavia, tale potere, lungi dal potersi esercitare in via arbitraria, postula la sussistenza di precise condizioni, quali la stessa natura temeraria della condotta processuale della parte soccombente, oppure, in assenza di mala fede o colpa grave, la pretestuosità della condotta stessa ovvero la sua abusività, in termini di sviamento del mezzo processuale
9 rispetto alla finalità a cui esso è preposto (Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.
22405: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecitata ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e proibità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede ( consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Più di recente, la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, affermando che essa si risolve in un abuso del processo comunque generato da mala fede o colpa grave (Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”.
In altri termini, detto potere può essere esercitato anche indipendentemente dalla temerarietà, ma purché si ravvisi una condotta processuale della parte soccombente non conforme ai criteri di buona fede e correttezza, nella loro dimensione giudiziale.
Ebbene, deve affermarsi che l'opponente non abbia fatto un uso distorto del diritto di difesa nel processo, in base ad una infedele interpretazione delle norme di legge applicabili o ad una capziosa lettura delle opinioni della giurisprudenza.
A tal fine, non è sufficiente la mera infondatezza delle difese proposte, specie considerando la condotta processuale tenuta nella fase sommaria dalla lavoratrice, la quale, nel confondere la misura lorda e netta delle varie poste retributive domandate,
10 ha ingenerato un significativo dubbio in ordine all'esatta quantificazione del proprio credito.
Pertanto, non è dato riscontrare i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c..
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 73/2023;
2) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 1.570,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 9.4.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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