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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11130/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per un totale contributi Controparte_2 giornalieri rispettivamente pari a 52, 52, 80 e 80; nonché la condanna dell' resistente alla CP_3 pedissequa iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli e al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - CP_1 dichiarare l'intervenuta decadenza;
- in ogni caso, rigettare la domanda nel merito poiché infondata.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza – formulata peraltro in modo assolutamente generico – è infondata e deve essere superata, in quanto i provvedimenti di cancellazione sono stati notificati alla ricorrente in data 18.04.2023, impugnati con ricorsi amministrativi del 08.05.2023 dinanzi alla
Commissione CISOA, che li ha respinti in data 19.06.2023, tenendo conto dell'ulteriore termine di
30 giorni per proporre ricorso alla Commissione centrale, l'azione giudiziaria, proposta con atto depositato in data 11.10.2023, è intervenuta nei 120 giorni dalla data di conclusione dei termini virtuali per la definizione del procedimento amministrativo ed è quindi tempestiva.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente ha infatti adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso. CP_2
1 La teste ha dichiarato: A.D.R. conosco la ricorrente perché mio marito è cugino di Testimone_1 suo marito e perché abbiamo lavorato insieme per l'azienda negli anni 2019 e 2020; nel CP_2
2019 la ricorrente è venuta nel periodo estivo solo per poco tempo nel mese di luglio, mentre io avevo iniziato a lavorare prima;
nel 2020 abbiamo lavorato io da maggio a novembre, lei è venuta dopo e ha finito anche lei a novembre;
non ricordo però le date precise. I terreni erano più o meno nei dintorni dell'azienda, abbiamo fatto la raccolta di verze, finocchi, rape e insalate, in periodo estivo peperoni, pomodori, meloni, ecc. A.D.R. io e la ricorrente eravamo molte volte nella stessa squadra, ma non sempre;
era a dividerci in squadre, prendeva le direttive dalla Persona_1 signora, era il suo uomo di fiducia. A.D.R. lavoravamo dalle 06:30-07:00 alle 13:00 e in estate dalle
05:30 alle 11:00 più o meno. A.D.R. la retribuzione era in acconti, era 50 euro al giorno ma ci pagava in acconti, in contanti. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto ricorso.
A.D.R. sono stata trovata sui terreni nel 2022; non ricordo quando ho finito di lavorare nel 2019. la teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda Tes_2
negli anni dal 2017 al 2020 più o meno in periodo estivo da maggio a settembre-ottobre. CP_2
I terreni erano dietro la casa della signora abbiamo piantato la verdura, pomodori, peperoni, CP_2 cose così, le cose di stagione, melanzane, zucchine. A.D.R. a giorni io e la ricorrente eravamo nella stessa squadra, a giorni capitavamo con altre;
era che ci mandava da una parte e Persona_1 dall'altra e ci diceva cosa fare, la signora lo mandava e gli diceva le cose, era uno come noi.
A.D.R. in estate andavamo verso le 05:30 e lavoravamo fino alle 11:00-11:30 anche mezzogiorno, a seconda delle cose che c'erano da fare. A.D.R. la retribuzione era in acconti, quando ce li dava, dovevano essere 50 euro, ma ci dava sempre acconti.
A.D.R. io non sono stata cancellata e non ho proposto ricorso. Una volta sono stata trovata sui terreni, ma non ricordo quando;
sono andata all'ispettorato a . Per_2
A.D.R. sono stata trovata sui terreni nel 2022; non ricordo quando ho finito di lavorare nel 2019.
Si riportano infine le dichiarazioni della teste , la quale ha riferito: Testimone_3
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda della fino al 2020 a partire dal CP_2
2017 se non erro, più o meno il periodo che io lavoravo era luglio, agosto, settembre e anche la ricorrente ha lavorato con me negli stessi mesi. L'azienda era sulla Copertino-Monteroni, i terreni erano vicino a dove parcheggiavamo le macchine, a volte andavamo a piedi a volte ci spostavamo con la macchina, abbiamo fatto piantagione e raccolta di zucchine, pomodori, l'irrigazione, concimato, tutto. A.D.R. io e la ricorrente non eravamo nella stessa squadra, ogni tanto capitavamo insieme;
le direttive a volte ce le dava , un uomo di fiducia della signora, quando non Persona_1
c'era lui sono andata pure io a prendere le direttive, dipende da chi era disponibile.
A.D.R. in estate lavoravamo dalle 05:00 alle 10:00-10:30 e in periodo invernale dalle 06:00-06:30 fino alle 11:30. A.D.R. la retribuzione era in acconti al fine settimana, la paga era di una cinquantina di euro al giorno. A.D.R. io non sono stata cancellata e non ho proposto ricorso. Sono stata trovata sui terreni una volta dalla Finanza, se non erro nel 2019, e quattro volte dall'ispettorato del lavoro.
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da sufficienti prove o deduzioni di segno contrario;
ciò vale soprattutto con riferimento alla posizione delle testi e , le quali risultano indicate nell'elenco dei lavoratori il Tes_2 Testimone_3 cui rapporto di lavoro è stato ritenuto genuino (pag. 53 del verbale ispettivo del 05.05.2023).
2 Si tratta di lavoratrici che sono state trovate sui terreni in più occasioni, non sono state cancellate
(e non hanno quindi proposto ricorso) e dalle loro dichiarazioni non emergono discrasie rispetto alle risultanze del verbale ispettivo, anche con riferimento ai periodi lavorativi.
Il ricorso deve essere quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , come da dispositivo. CP_1
Nella liquidazione, si è tenuto conto del fatto che – pur essendo vero che “La controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 260.000,00” - la S.C. ha stabilito che, in ogni caso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955). Nello stesso senso, si veda Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955, che ha fatto espressamente salva “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”. Infatti, la S.C. ha stabilito che “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri di regola predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019)
e che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; 11887/2019; 968/2022).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per 52, 52, 80 e 80 giornate e, per l'effetto, ordina all' di adottare i provvedimenti conseguenti. CP_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11130/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per un totale contributi Controparte_2 giornalieri rispettivamente pari a 52, 52, 80 e 80; nonché la condanna dell' resistente alla CP_3 pedissequa iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli e al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - CP_1 dichiarare l'intervenuta decadenza;
- in ogni caso, rigettare la domanda nel merito poiché infondata.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza – formulata peraltro in modo assolutamente generico – è infondata e deve essere superata, in quanto i provvedimenti di cancellazione sono stati notificati alla ricorrente in data 18.04.2023, impugnati con ricorsi amministrativi del 08.05.2023 dinanzi alla
Commissione CISOA, che li ha respinti in data 19.06.2023, tenendo conto dell'ulteriore termine di
30 giorni per proporre ricorso alla Commissione centrale, l'azione giudiziaria, proposta con atto depositato in data 11.10.2023, è intervenuta nei 120 giorni dalla data di conclusione dei termini virtuali per la definizione del procedimento amministrativo ed è quindi tempestiva.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente ha infatti adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso. CP_2
1 La teste ha dichiarato: A.D.R. conosco la ricorrente perché mio marito è cugino di Testimone_1 suo marito e perché abbiamo lavorato insieme per l'azienda negli anni 2019 e 2020; nel CP_2
2019 la ricorrente è venuta nel periodo estivo solo per poco tempo nel mese di luglio, mentre io avevo iniziato a lavorare prima;
nel 2020 abbiamo lavorato io da maggio a novembre, lei è venuta dopo e ha finito anche lei a novembre;
non ricordo però le date precise. I terreni erano più o meno nei dintorni dell'azienda, abbiamo fatto la raccolta di verze, finocchi, rape e insalate, in periodo estivo peperoni, pomodori, meloni, ecc. A.D.R. io e la ricorrente eravamo molte volte nella stessa squadra, ma non sempre;
era a dividerci in squadre, prendeva le direttive dalla Persona_1 signora, era il suo uomo di fiducia. A.D.R. lavoravamo dalle 06:30-07:00 alle 13:00 e in estate dalle
05:30 alle 11:00 più o meno. A.D.R. la retribuzione era in acconti, era 50 euro al giorno ma ci pagava in acconti, in contanti. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto ricorso.
A.D.R. sono stata trovata sui terreni nel 2022; non ricordo quando ho finito di lavorare nel 2019. la teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda Tes_2
negli anni dal 2017 al 2020 più o meno in periodo estivo da maggio a settembre-ottobre. CP_2
I terreni erano dietro la casa della signora abbiamo piantato la verdura, pomodori, peperoni, CP_2 cose così, le cose di stagione, melanzane, zucchine. A.D.R. a giorni io e la ricorrente eravamo nella stessa squadra, a giorni capitavamo con altre;
era che ci mandava da una parte e Persona_1 dall'altra e ci diceva cosa fare, la signora lo mandava e gli diceva le cose, era uno come noi.
A.D.R. in estate andavamo verso le 05:30 e lavoravamo fino alle 11:00-11:30 anche mezzogiorno, a seconda delle cose che c'erano da fare. A.D.R. la retribuzione era in acconti, quando ce li dava, dovevano essere 50 euro, ma ci dava sempre acconti.
A.D.R. io non sono stata cancellata e non ho proposto ricorso. Una volta sono stata trovata sui terreni, ma non ricordo quando;
sono andata all'ispettorato a . Per_2
A.D.R. sono stata trovata sui terreni nel 2022; non ricordo quando ho finito di lavorare nel 2019.
Si riportano infine le dichiarazioni della teste , la quale ha riferito: Testimone_3
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda della fino al 2020 a partire dal CP_2
2017 se non erro, più o meno il periodo che io lavoravo era luglio, agosto, settembre e anche la ricorrente ha lavorato con me negli stessi mesi. L'azienda era sulla Copertino-Monteroni, i terreni erano vicino a dove parcheggiavamo le macchine, a volte andavamo a piedi a volte ci spostavamo con la macchina, abbiamo fatto piantagione e raccolta di zucchine, pomodori, l'irrigazione, concimato, tutto. A.D.R. io e la ricorrente non eravamo nella stessa squadra, ogni tanto capitavamo insieme;
le direttive a volte ce le dava , un uomo di fiducia della signora, quando non Persona_1
c'era lui sono andata pure io a prendere le direttive, dipende da chi era disponibile.
A.D.R. in estate lavoravamo dalle 05:00 alle 10:00-10:30 e in periodo invernale dalle 06:00-06:30 fino alle 11:30. A.D.R. la retribuzione era in acconti al fine settimana, la paga era di una cinquantina di euro al giorno. A.D.R. io non sono stata cancellata e non ho proposto ricorso. Sono stata trovata sui terreni una volta dalla Finanza, se non erro nel 2019, e quattro volte dall'ispettorato del lavoro.
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da sufficienti prove o deduzioni di segno contrario;
ciò vale soprattutto con riferimento alla posizione delle testi e , le quali risultano indicate nell'elenco dei lavoratori il Tes_2 Testimone_3 cui rapporto di lavoro è stato ritenuto genuino (pag. 53 del verbale ispettivo del 05.05.2023).
2 Si tratta di lavoratrici che sono state trovate sui terreni in più occasioni, non sono state cancellate
(e non hanno quindi proposto ricorso) e dalle loro dichiarazioni non emergono discrasie rispetto alle risultanze del verbale ispettivo, anche con riferimento ai periodi lavorativi.
Il ricorso deve essere quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , come da dispositivo. CP_1
Nella liquidazione, si è tenuto conto del fatto che – pur essendo vero che “La controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 260.000,00” - la S.C. ha stabilito che, in ogni caso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955). Nello stesso senso, si veda Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955, che ha fatto espressamente salva “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”. Infatti, la S.C. ha stabilito che “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri di regola predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019)
e che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; 11887/2019; 968/2022).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per 52, 52, 80 e 80 giornate e, per l'effetto, ordina all' di adottare i provvedimenti conseguenti. CP_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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