Art. 13. Disposizioni in materia di personale degli organismi
di informazione per la sicurezza 1. Coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ovvero hanno svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale non possono, salva autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, svolgere attivita' lavorativa, professionale o di consulenza ne' ricoprire cariche presso soggetti esteri, pubblici o privati, ovvero presso soggetti privati italiani a cui si applica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 . L'autorizzazione e' concessa tenendo conto delle esigenze di protezione e di tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento dell'incarico e della necessita' di evitare comunque pregiudizi per la sicurezza nazionale.
2. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall' articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , non puo', nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio presso il DIS, l'AISE e l'AISI, svolgere attivita' lavorativa, professionale o di consulenza ne' ricoprire cariche presso enti o privati titolari di licenza ai sensi dell' articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , o comunque presso soggetti che a qualunque titolo svolgano attivita' di investigazione, ricerca o raccolta informativa.
3. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall' articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , che abbia partecipato, nell'interesse e a spese del DIS, dell'AISE o dell'AISI, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non puo' essere assunto ne' assumere incarichi presso soggetti privati per svolgere le medesime mansioni per le quali ha beneficiato delle suddette attivita' formative.
4. I contratti stipulati e gli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , sono definiti le procedure di autorizzazione per i casi di cui al comma 1, gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione a carico dei dipendenti, i casi in cui non si applicano i divieti di cui ai commi 2 e 3 e le modalita' di individuazione dei percorsi formativi che determinano il divieto di cui al comma 3.
Note all' art. 13:
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni» e convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , e' pubblicato nella G.U. 15 marzo 2012, n. 63.
- Si riportano gli articoli 21 e 43 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 :
«Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1.
Con apposito regolamento e' determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinita' o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 , e successive modificazioni, e all' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalita' del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita' integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennita' di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. E' vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e' escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita' preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita' svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.».
«Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti).
- 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».
- Si riporta l' articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ):
«Art. 134. Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.».
di informazione per la sicurezza 1. Coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ovvero hanno svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale non possono, salva autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, svolgere attivita' lavorativa, professionale o di consulenza ne' ricoprire cariche presso soggetti esteri, pubblici o privati, ovvero presso soggetti privati italiani a cui si applica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 . L'autorizzazione e' concessa tenendo conto delle esigenze di protezione e di tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento dell'incarico e della necessita' di evitare comunque pregiudizi per la sicurezza nazionale.
2. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall' articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , non puo', nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio presso il DIS, l'AISE e l'AISI, svolgere attivita' lavorativa, professionale o di consulenza ne' ricoprire cariche presso enti o privati titolari di licenza ai sensi dell' articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , o comunque presso soggetti che a qualunque titolo svolgano attivita' di investigazione, ricerca o raccolta informativa.
3. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall' articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , che abbia partecipato, nell'interesse e a spese del DIS, dell'AISE o dell'AISI, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non puo' essere assunto ne' assumere incarichi presso soggetti privati per svolgere le medesime mansioni per le quali ha beneficiato delle suddette attivita' formative.
4. I contratti stipulati e gli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , sono definiti le procedure di autorizzazione per i casi di cui al comma 1, gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione a carico dei dipendenti, i casi in cui non si applicano i divieti di cui ai commi 2 e 3 e le modalita' di individuazione dei percorsi formativi che determinano il divieto di cui al comma 3.
Note all' art. 13:
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni» e convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , e' pubblicato nella G.U. 15 marzo 2012, n. 63.
- Si riportano gli articoli 21 e 43 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 :
«Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1.
Con apposito regolamento e' determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinita' o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 , e successive modificazioni, e all' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalita' del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita' integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennita' di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. E' vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e' escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita' preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita' svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.».
«Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti).
- 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».
- Si riporta l' articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ):
«Art. 134. Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.».