Decreto decisorio 7 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 07/05/2021, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/05/2021
N. 02372/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2005, proposto da
Garbellini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Cappato, con domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, Via Verdi, 13;
contro
Comune di Rovigo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Lembo, con domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, piazza Vittorio Emanuele II, 1;
Provincia di Rovigo, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ditta individuale Autoservizi Fecchio di Fecchio Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
delle determinazioni n.1600/53 del 12/05/2005, n. 2037/129 del 21/06/2005, n. 1536 del 06/07/2005, concernenti l'assegnazione e l'autorizzazione alla ditta "Autoservizi Fecchio" al trasporto "animazione estiva 2005", intracomunale ed extracomunale;
nonché per la condanna del Comune di Rovigo al risarcimento in favore della ricorrente dei danni patiti per lucro cessante in conseguenza della illegittima assegnazione del servizio alla ditta Autoservizi Fecchio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 2, 71, comma 1, 83 e 85, comma 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso in epigrafe è stato cancellato dal ruolo all’udienza pubblica del 22 gennaio 2020;
Rilevato altresì che dal 23 gennaio 2020 - data di consegna della comunicazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo alle parti costituite, ma non presenti all’udienza del 22 gennaio 2020 - non è stata presentata istanza di fissazione di udienza nel termine annuale ai sensi dell’art. 71, comma 1, del cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate;
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 6 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO