TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 266 /2025
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 266 /2025
TRA
Parte_1 PARTE RICORRENTE E
Controparte_1 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONTRO Controparte_2
CHIAMATO
[...]
Oggi 17 dicembre 2025 alle ore 11.32 innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi mediante collegamento teams:
per parte ricorrente l'avv. Marco Gatti, il quale precisa le conclusioni di cui al reclamo con condanna alle spese del;
si richiama alle argomentazioni di cui agli atti;
CP_1 per parte resistente nessuno;
il giudice ad ore 11.34, si ritira in camera di consiglio, dispensando le parti, che accettano, dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice avvisa quindi che la sentenza verrà pubblicata mediante deposito telematico.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 266 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di LI
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 266 /2025 promossa da
DA
nato ad [...] il [...] e residente in [...]2 ammesso al gratuito patrocinio nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Casale
M.to, rappresentato dall'avv. Marco Gatti c.f. del Foro di LI, con CodiceFiscale_1 studio in Casale Monferrato, del Foro di LI, via Della Rovere 5
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E CONTRO
LI (CF: ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ; P.IVA_3
- e-mail: - fax. ) Email_1 P.IVA_4
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17/12/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002 impugnava il decreto Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Casale Monferrato in data 5/2/2025 nel procedimento RG 276/2023, con cui veniva revocata l'ammissione al gratuito patrocinio disposta dal Consiglio dell'Ordine degli
Pagina nr. 2 Avvocati di LI per l'anno 2023. L'opponente nel giudizio in epigrafe sosteneva che, erroneamente, il Giudice aveva ritenuto superati i limiti reddituali per avere nel 2023 il Parte_1 ricevuto, oltre al reddito di cittadinanza per euro 3.500,00, donazioni da parte del padre per euro
6.000, ed essere altresì titolare di diverse partecipazioni sociali. Ribadiva di aver incassato redditi effettivi non superiori alle soglie di legge.
Nessuno si costituiva in giudizio per il che, regolarmente citato, va Controparte_1 dichiarato contumace.
Si costituiva in giudizio, in seguito ad ordine del Giudice, chiedendo il rigetto del Controparte_2 ricorso.
All'udienza del 17/12/2025 veniva pronunciata sentenza.
Il diritto, l'opposizione va accolta.
Va preliminarmente rammentato che nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc."
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 382 del 1985).
Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 (cfr. Cass. n. 19751/2015; Cass.
n. 26258/2017).
Il concetto di reddito imponibile ai fini del sistema tributario attiene alla pretesa fiscale dello Stato, ed ha pertanto contenuti, significati e finalità del tutto diverse dall'accertamento che deve compiersi per la concessione del patrocinio legale a spese dello Stato medesimo. La ragione dell'accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante risponde infatti all'esigenza di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività. Il concetto di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non va dunque inquadrato nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letto alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti (cfr. Cass. n. 28810/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, in esito al giudizio di opposizione, per l'anno 2023 non risulta provato il superamento delle soglie di legge ai fini dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
Pagina nr. 3 In primo luogo, va rilevato che, come dato atto dalla difesa di anche Controparte_2
l'Amministrazione aveva proposto l'archiviazione del procedimento per rispetto della soglia reddituale in assenza di dati utili a denotare il superamento dei limiti reddituali.
In secondo luogo, dagli estratti conto prodotti in questa sede, emerge che gli unici incassi Pt_2
CP_ mensili sul conto di siano quelli eseguiti da per euro 499,99. Parte_1
Nel contesto descritto, il fatto che l'opponente sia titolare di partecipazioni sociali non è di per sé dirimente atteso che, almeno guardando ai documenti prodotti e alle prove di cui si dispone, non risultano introiti effettivi percepiti dal ricorrente che consentano di affermare il superamento delle soglie.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite sono poste a carico del quale parte soccombente, visto che Controparte_1
aveva proposto l'archiviazione del procedimento per rispetto delle soglie;
le spese Controparte_2 sono liquidate ai minimi in base al valore della domanda (dichiarato in ricorso). La condanna va disposta con distrazione a favore dello Stato essendo TR ammesso al patrocinio a Spese dello
Stato. Spese compensate tra e . Parte_1 Controparte_2
PQM
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto del giudice di Pace di Casale Monferrato in data 5/2/2025, avendo per l'anno 2023 i requisiti di reddito per Parte_1
l'ammissione al Patrocinio e Spese dello Stato;
- condanna a corrispondere a , a titolo di spese di Controparte_1 Parte_1 lite, la somma di euro 332,00, oltre rimborso contributo unificato a marca da bollo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA, con distrazione a favore dello Stato.
LI, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 4
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 266 /2025
TRA
Parte_1 PARTE RICORRENTE E
Controparte_1 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONTRO Controparte_2
CHIAMATO
[...]
Oggi 17 dicembre 2025 alle ore 11.32 innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi mediante collegamento teams:
per parte ricorrente l'avv. Marco Gatti, il quale precisa le conclusioni di cui al reclamo con condanna alle spese del;
si richiama alle argomentazioni di cui agli atti;
CP_1 per parte resistente nessuno;
il giudice ad ore 11.34, si ritira in camera di consiglio, dispensando le parti, che accettano, dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice avvisa quindi che la sentenza verrà pubblicata mediante deposito telematico.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 266 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di LI
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 266 /2025 promossa da
DA
nato ad [...] il [...] e residente in [...]2 ammesso al gratuito patrocinio nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Casale
M.to, rappresentato dall'avv. Marco Gatti c.f. del Foro di LI, con CodiceFiscale_1 studio in Casale Monferrato, del Foro di LI, via Della Rovere 5
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E CONTRO
LI (CF: ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ; P.IVA_3
- e-mail: - fax. ) Email_1 P.IVA_4
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17/12/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002 impugnava il decreto Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Casale Monferrato in data 5/2/2025 nel procedimento RG 276/2023, con cui veniva revocata l'ammissione al gratuito patrocinio disposta dal Consiglio dell'Ordine degli
Pagina nr. 2 Avvocati di LI per l'anno 2023. L'opponente nel giudizio in epigrafe sosteneva che, erroneamente, il Giudice aveva ritenuto superati i limiti reddituali per avere nel 2023 il Parte_1 ricevuto, oltre al reddito di cittadinanza per euro 3.500,00, donazioni da parte del padre per euro
6.000, ed essere altresì titolare di diverse partecipazioni sociali. Ribadiva di aver incassato redditi effettivi non superiori alle soglie di legge.
Nessuno si costituiva in giudizio per il che, regolarmente citato, va Controparte_1 dichiarato contumace.
Si costituiva in giudizio, in seguito ad ordine del Giudice, chiedendo il rigetto del Controparte_2 ricorso.
All'udienza del 17/12/2025 veniva pronunciata sentenza.
Il diritto, l'opposizione va accolta.
Va preliminarmente rammentato che nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc."
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 382 del 1985).
Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 (cfr. Cass. n. 19751/2015; Cass.
n. 26258/2017).
Il concetto di reddito imponibile ai fini del sistema tributario attiene alla pretesa fiscale dello Stato, ed ha pertanto contenuti, significati e finalità del tutto diverse dall'accertamento che deve compiersi per la concessione del patrocinio legale a spese dello Stato medesimo. La ragione dell'accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante risponde infatti all'esigenza di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività. Il concetto di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non va dunque inquadrato nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letto alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti (cfr. Cass. n. 28810/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, in esito al giudizio di opposizione, per l'anno 2023 non risulta provato il superamento delle soglie di legge ai fini dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
Pagina nr. 3 In primo luogo, va rilevato che, come dato atto dalla difesa di anche Controparte_2
l'Amministrazione aveva proposto l'archiviazione del procedimento per rispetto della soglia reddituale in assenza di dati utili a denotare il superamento dei limiti reddituali.
In secondo luogo, dagli estratti conto prodotti in questa sede, emerge che gli unici incassi Pt_2
CP_ mensili sul conto di siano quelli eseguiti da per euro 499,99. Parte_1
Nel contesto descritto, il fatto che l'opponente sia titolare di partecipazioni sociali non è di per sé dirimente atteso che, almeno guardando ai documenti prodotti e alle prove di cui si dispone, non risultano introiti effettivi percepiti dal ricorrente che consentano di affermare il superamento delle soglie.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite sono poste a carico del quale parte soccombente, visto che Controparte_1
aveva proposto l'archiviazione del procedimento per rispetto delle soglie;
le spese Controparte_2 sono liquidate ai minimi in base al valore della domanda (dichiarato in ricorso). La condanna va disposta con distrazione a favore dello Stato essendo TR ammesso al patrocinio a Spese dello
Stato. Spese compensate tra e . Parte_1 Controparte_2
PQM
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto del giudice di Pace di Casale Monferrato in data 5/2/2025, avendo per l'anno 2023 i requisiti di reddito per Parte_1
l'ammissione al Patrocinio e Spese dello Stato;
- condanna a corrispondere a , a titolo di spese di Controparte_1 Parte_1 lite, la somma di euro 332,00, oltre rimborso contributo unificato a marca da bollo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA, con distrazione a favore dello Stato.
LI, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 4