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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 46 del ruolo generale anno 2023,
riservata per la decisione all'udienza di p.c. dell' 8.11.2024
tra rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Cantoro, giusta Parte_1
mandato allegato all'istanza di riassunzione del 31.5.2024
Appellante in riassunzione e
, rappresentata e difesa dall' avv Vito Rizzi, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellata in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Cantoro per l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'esatto consumo di energia elettrica per il periodo 15.3.2014-13.3.2019, con dichiarazione di nullità della fattura emessa dal fornitore per E 71.846,25 e vittoria delle spese dell'intero giudizio. L'avv Rizzi per la società appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello ex art 342 cpc e nel merito ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 27.1.2023, interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1940/2022, emessa dal Tribunale di Taranto in data 27.6.2022 con cui veniva rigettata la sua domanda e condannata al pagamento della somma di E 14.306,38 oltre alle spese di lite .
Nell'atto di gravame si eccepisce la violazione dell'art 112 cpc poiché in primo grado era stata proposta una mera domanda di accertamento dei consumi presunti e di declaratoria di nullità della contestata fattura emessa dal fornitore di energia elettrica, né lo stesso costituendosi in giudizio aveva mai formulato domanda riconvenzionale di condanna al pagamento a carico dell'attrice; si insiste nell'accoglimento delle conclusioni già formulate davanti al Tribunale .
L'appellata si costituiva anche in questa fase, eccependo l'inammissibilità del gravame ex CP_2
art 342 cpc e nel merito concludendo per il suo rigetto con vittoria di spese .
Interrotta la causa all'udienza dell' 8.3.2024 per la cancellazione dall'Albo del difensore dell'appellante, questa riassumeva la causa a mezzo dell'avv Cantoro e l'appellata rinnovava la sua costituzione in giudizio, riportandosi alle conclusioni già prese nella comparsa di costituzione;
all'udienza di p.c. dell' 8.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini di legge per scritti difensivi .
L'appello è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza .
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 342 cpc, poiché
nell'atto introduttivo sono ben specificate le parti della sentenza oggetto di doglianza, i motivi della stessa, costituiti dalla violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, e viene specificata la differente soluzione da dare alla lite . Nel merito dell'impugnazione, va in effetti rilevato che il primo Giudice, travalicando chiaramente le conclusioni assunte dalle parti, ha erroneamente pronunziato sentenza di condanna a carico dell'attrice, addebitando alla stessa le spese di lite dopo averne rigettato la domanda .
In realtà nell'atto di citazione la sig.ra dopo aver ammesso l'irregolare misurazione dei Pt_1
consumi di energia elettrica nel periodo 15.3.2014-13.3.2019 a causa del magnete installato sopra il contatore, contestava la fatturazione presuntiva degli stessi effettuata dal fornitore per E 71.846,25,
come da fattura del 24.4.2019, e proponeva domanda di accertamento dell'esatto consumo di e.e. nel periodo di riferimento e di declaratoria di nullità della fattura impugnata;
la si costituiva in CP_2
giudizio, ribadendo la esattezza dei consumi fatturati e concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, senza però proporre alcuna istanza riconvenzionale di condanna al pagamento .
Effettuata CTU, non contestata da alcuna delle parti, con cui il perito concludeva per una minore misurazione dei consumi, pari ad una residua debitoria di E 14.306,38, sorprendentemente il Giudice
decideva la causa rigettando la domanda attrice e condannandola al pagamento della suddetta somma,
oltre alle spese di lite .
Evidente è la violazione dell'art 112 cpc, avendo il Giudice di prime cure, pronunziato ultra petita e pertanto la sentenza qui impugnata va riformata, accogliendo per quanto di ragione la domanda attrice e determinando in E 14.306,38 la residua debitoria della nei confronti della non Pt_1 CP_2
può invece pronunziarsi la nullità della contestata fattura, che è un atto di parte e che in ogni caso viene del tutto superata e posta nel nulla dalla decisione finale della causa .
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, quelle del primo grado per il parziale accoglimento della domanda attrice, avendo la nell'atto di citazione sostenuto “l'assoluta Pt_1
regolarità dei pagamenti fino ad allora effettuati”, nulla dovendo più corrispondere alla controparte,
quelle della presente fase poiché l'appello è stato indotto da un evidente errore del giudice, che ha del tutto travalicato le richieste delle parti in causa;
le spese di CTU vanno ripartite in misura uguale,
essendo stata la stessa disposta nel comune interesse delle parti di accertare la loro debitoria/creditoria residua .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1940/2022
resa in data 27.6.2022 dal Tribunale di Taranto, accerta in conformità all'espletata CTU i consumi dell'utenza in oggetto nel periodo considerato, con una residua debitoria dell'attrice pari ad E 14.306,38 in luogo di quella di E 71.846,25 fatturata da compensando tra CP_2
le parti le spese di lite e ponendo quelle di CTU in parti uguali a carico delle stesse;
2. Compensa tra le parti anche le spese della presente fase .
Così deciso in Taranto in data 5.2.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto
Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva