Decreto cautelare 31 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00578/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00816/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 816 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e legali rappresentanti pro tempore dei medesimi, rappresentati e difesi dall'avvocato Youri Hallemans, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Istituto Comprensivo Polo 2 V Bodini, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo Polo 2 V Bodini, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Asl Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Angela Rotondano, nessuno essendo comparso per le parti costituite;
Rilevato che è appellata la sentenza di rigetto del ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento dei provvedimenti di sospensione didattica dei figli minori presso la scuola dell’infanzia in relazione all’obbligo vaccinale;
Considerato che dalla documentazione versata in atti da parte appellante risulta che, da un lato, il pediatra dell’ASL competente ha certificato che i minori hanno rimandato le vaccinazioni “in quanto in attesa di eseguire accertamenti in merito” , dall’altro con determina dirigenziale l’Istituto scolastico ha riammesso gli alunni alla frequenza della scuola dell’infanzia a partire dal 7 febbraio 2025 e fino al 30 giugno 2025;
Ritenuto, pertanto, che in considerazione delle sopravvenute circostanze risultanti dagli atti di causa l’istanza cautelare deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo gli appellanti ottenuto quanto con essa richiesto, ovvero la riammissione dei figli minori alla frequenza scolastica per l’anno scolastico in corso, nelle more dei prescritti esami diagnostici strumentali;
Rilevato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) dichiara improcedibile l’istanza cautelare (Ricorso numero: 816/2025).
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.