Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al RGN 2654/2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata 1304/2023 pubblicata il
4.5.2023, vertente
TRA
Part
(c.f.: ) ( ), residente a[...] C.F._1
Gasperi, 86, rappresentata e difesa dall' avv. Sebastiano Nastro- c.f. CodiceFiscale_2 con cui e presso cui è elettivamente domiciliato in Gragnano (Na) alla Via San Felicen.5
appellante
CONTRO
Controparte_1
appellato contumace
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 30.4.2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c, parte appellante (unica costituita) non depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 (cfr. art. 35 D.lgs. 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 2654/2023 proposto da , così provvede: Parte_1
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 30.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello