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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.1254/2023 R.G.
Tribunale di ER PRIMA SEZIONE civile
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti BACCI RICCARDO, PAGINI PAOLA, NICOLA PIETRO de RIENZO con rispettivi indirizzi di p.e.c. indicato nel ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
c.f. ) Controparte_1 C.F._1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ),non costituiti in giudizio C.F._3
RESISTENTI-CONTUMACI
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025
RILEVATO CHE
23.02.1935 e deceduto il 20 luglio 2003, è fondata e merita pertanto di essere accolta.
Tale conclusione discende dalla considerazione che la ricorrente, che ha fornito prova adeguata della propria condizione di creditrice dei resistenti, ha anche offerto una serie di concordi elementi, univocamente indicativi della loro volontà di accettare la predetta eredità.
Infatti essi:
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente davanti a questo
Tribunale hanno dichiarato al custode giudiziale di essere proprietari, ciascuno per la quota di 1/3 degli immobili siti in San Giovanni in Lupatoto (VR), via
Ricamificio n. 11 (cfr. doc. 12), caduti in successione a seguito della morte di
Persona_1
- e , hanno anche dichiarato al custode Controparte_2 Controparte_3
giudiziale di risiedere in tali immobili (cfr. doc. 12) e la circostanza risulta anche dal loro certificato di residenza prodotto sub 13 dalla ricorrente;
- nei Registri Immobiliari di ER (Ufficio di ER, Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale di ER, Ufficio Provinciale – Territorio, Servizi Catastali) gli immobili succitati risultano già intestati, ai signori Controparte_1 [...]
e , ciascuno per la quota di 1/3. CP_2 Controparte_3
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda della ricorrente di ordinare la trascrizione della presente ordinanza nei registri immobiliari atteso che a tale adempimento può provvedere, ai sensi dell'art. 2648, terzo comma,
c.c., direttamente la ricorrente medesima
Le spese di lite vanno poste senza dubbio a carico dei resistenti in applicazione del criterio della soccombenza avuto riguardo alle tre fasi in cui si è articolato il giudizio e tenuto conto che quella di trattazione è consistita nella partecipazione a due sole udienze non meramente interlocutorie.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di ER, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, dichiara che i convenuti sono divenuti eredi, a seguito di accettazione tacita dell'eredità devoluta, di Persona_1
nato a [...] il [...]; condanna i resistenti in solido tra loro a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento che liquida in euro 3.805,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo, Iva e Cpa.
ER 31/03/2025
Il Giudice Unico