Art. 3. (Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi
automatici per interventi di programmazione negoziata) 1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , nonche' quelle di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28 febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
2. Il Ministro delle attivita' produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorita' nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale.
3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attivita' produttive utilizza le risorse gia' assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.
4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
Note all' art. 3:
- Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , reca: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse". L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forrma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell' art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , prevista dall' art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell' art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dall'Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , e successive modificazioni.".
- La legge 7 agosto 1997, n. 266 , reca: "Interventi urgenti per l'economia". L'art. 8, comma 2, cosi' recita:
"2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.".
- Per il regolamento (CE) 1260/1999 vedere nota all'art. 1.
- Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , reca: "Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". L'art. 1, comma 2, cosi' recita:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.".
automatici per interventi di programmazione negoziata) 1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , nonche' quelle di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28 febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
2. Il Ministro delle attivita' produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorita' nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale.
3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attivita' produttive utilizza le risorse gia' assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.
4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
Note all' art. 3:
- Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , reca: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse". L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forrma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell' art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , prevista dall' art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell' art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dall'Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , e successive modificazioni.".
- La legge 7 agosto 1997, n. 266 , reca: "Interventi urgenti per l'economia". L'art. 8, comma 2, cosi' recita:
"2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.".
- Per il regolamento (CE) 1260/1999 vedere nota all'art. 1.
- Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , reca: "Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". L'art. 1, comma 2, cosi' recita:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.".