Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 27/01/2026, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13067 del 2025, proposto da Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Carlo Ravarini, Giulia Alessandra Vanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taurianova, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al d.i. n. 10031/2017 (R.G. 23246/2017), avente a oggetto la somma di € 77.669,46, oltre interessi e spese, emesso, in forma ordinaria, in data 26.4.2017, pubblicato in pari data, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 21.9.2017, spedito, ex art. 647 c.p.c. in forma esecutiva in data 25.6.2024, ulteriormente notificato, in forma esecutiva, in data 28.6.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Dott. IS RB;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 28.10.2025 e depositato in data 30.10.2025, Banca Sistema S.p.A. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Taurianova al fine di sentir ordinare l’ottemperanza al d.i. n. 10031/2017 (R.G. 23246/2017), avente a oggetto la somma di € 77.669,46, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale ordinario di Roma, in forma ordinaria, in data 26.4.2017, pubblicato in pari data, notificato all’Amministrazione in data 21.9.2017, spedito, ex art. 647 c.p.c. in forma esecutiva in data 25.6.2024 (stante la sentenza n. 5928/2022, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il descritto d.i., passata in giudicato, giusta attestazione della cancelleria del Tribunale di Roma del 24.10.2025), ulteriormente notificato, in forma esecutiva, in data 28.6.2024.
Parte ricorrente ha inoltre chiesto al Collegio di condannare parte resistente a corrispondere in favore della prima una “ somma di denaro dovuta […] per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ”, nonché di provvedere alla nomina del Commissario ad acta per l’eventuale e ulteriore inadempienza del Comune.
2. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha allegato di aver ricevuto il pagamento parziale delle somme di cui al titolo esecutivo azionato in via esecutiva, residuando allo stato l’importo di € 46.543,62, oltre interessi legali di mora.
3. Benchè ritualmente intimato, il Comune ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, la giurisprudenza prevalente (CDS, n. 7285/2024), condivisa dal Collegio, subordina l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione ai provvedimenti emessi dal giudice ordinario alla sussistenza di quattro requisiti, tutti adeguatamente comprovati nel caso di specie: a) che il titolo esecutivo esista e sia perfetto; b) che l’Amministrazione abbia avuto conoscenza del titolo azionato; c) che il titolo esecutivo sia passato in giudicato; d) che l’Amministrazione sia rimasta inerte, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza spedita in forma esecutiva (art. 14 D.L. 669/1996).
5.1. Ciò posto, nessun dubbio sussiste, ai fini che qui interessano, in ordine ai requisiti di cui ai subb a) e b), stante l’intervenuta pubblicazione del decritto d.i. e della sentenza che ha dichiarato inammissibile la relativa opposizione, e la notificazione del d.i., spedito in forma esecutiva ex art. 647 c.p.a., nei confronti di parte resistente, presso la sede reale, in data 28.6.2024.
5.2. Quanto al sub c), il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza n. 5928/2022, pubblicata in data 19.4.2022, e passata in giudicato giusta attestazione della cancelleria del 24.10.2025, ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il descritto d.i., cosicchè lo stesso è divenuto irrevocabile.
5.3. Quanto al decorso del termine di cui al sub d), l’art. 14 D.L. n. 669/1996 – nel recitare che “ le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ” – afferma che la pronuncia de qua debba essere notificata, in forma esecutiva, presso la sede reale dell’Amministrazione (in tal senso, anche C.d.s., n. 2654/2014).
Circostanze quest’ultime che effettivamente ricorrono nel caso di specie, in quanto il d.i. in parola è stato notificato in forma esecutiva all’Amministrazione, presso la sede reale, in data 28.6.2024 e il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato in data 28.10.2025.
6. Alla luce di quanto precede, il Collegio, a fronte dell’integrazione di tutti i presupposti di cui all’art. 112 c.p.a., accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a parte resistente di ottemperare al titolo esecutivo sopra descritto entro il termine di giorni 60 a far data dalla notificazione della presente sentenza, per ciò che concerne la somma rimasta inadempiuta.
7. Per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente e nomina, sin da ora, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale provvederà a eseguire il giudicato, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine sopra assegnato all’Amministrazione per provvedere autonomamente.
Il Commissario si insedierà a seguito di apposita richiesta della parte ricorrente, comprovante l’inutile decorso del termine di 60 giorni sopra indicato, e il relativo compenso, che verrà determinato da questo Collegio su apposita istanza del medesimo corredata della prova dell’avvenuto assolvimento dell’incarico, è posto a carico del Comune.
8. Deve invece essere respinta la domanda di parte ricorrente avente a oggetto, ex art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a., la condanna di parte resistente a corrispondere la penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in quanto non ne sussistono i presupposti di legge.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a parte resistente l’ottemperanza al titolo esecutivo sopradescritto, per ciò che attiene alla parte rimasta inadempiuta, entro il termine di giorni sessanta a far data dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di persistente inottemperanza del Comune intimato, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale provvederà a eseguire il titolo esecutivo azionato, per la parte non ancora soddisfatta, nei successivi 60 giorni, con compenso a carico del Comune intimato.
Respinge la domanda ex art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a., spiegata da parte ricorrente nei confronti di parte resistente.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, fermo il diritto di ripetere quanto da essa esborsato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CA, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
IS RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS RB | EL CA |
IL SEGRETARIO