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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8702 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Carlo Parte_1 Sciannamblo;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea- finalizzata ad ottenere la reiscrizione negli elenchi per le giornate e per gli anni dedotti nel ricorso nonché a trattenere le somme percepite a titolo di prestazioni previdenziali- è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di decadenza avanzata dall . CP_1 A tal riguardo, occorre specificare che, a norma dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del predetto decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Successivamente il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ha previsto nel comma 1 la facoltà di proporre contro detti provvedimenti, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che contro le decisioni della commissione provinciale l'interessato può proporre entro trenta giorni ricorso alla commissione centrale (ora dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso CP_1 inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. È noto che la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione di all'art. 22 cit. tuttora vigente (non essendo stata implicitamente abrogata, in particolare, dall'art. 148 disp. att. c.p.c.) ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973,
1 ex art. 8, (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). In conclusione, per quanto specificamente attiene all'ipotesi di avvenuta presentazione di ricorso amministrativo avverso il provvedimento adottato in materia di accertamento degli operai agricoli e avverso la non iscrizione, deve affermarsi il principio per cui nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. Occorre, tuttavia, precisare che l'art. 38 comma 6 D.L. 98/2011, introducendo l'art. 12 bis al R.D. 1949/1940, ha comportato l'abrogazione implicita della precedente modalità di notificazione degli elenchi nominativi annuali degli operai a tempo determinato in agricoltura sostituendola con la pubblicazione telematica sul sito dell (Notifica CP_1 mediante pubblicazione telematica)(1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi CP_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro CP_1 il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso” La novella introdotta dal comma 7° dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111/2011 ha abrogato espressamente gli elenchi nominativi trimestrali ed ha esteso la modalità conoscitiva degli elenchi annuali tramite pubblicazione telematica anche alle variazioni intervenute successivamente alla pubblicazione dell'elenco annuale così stabilendo:
“7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai CP_1 lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le CP_1
2 risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha allegato e documentato che:
- la pubblicazione del IV° elenco nominativo è durata sino al 25 marzo 2019;
- tale provvedimento amministrativo è stato impugnato in sede amministrativa in data 9.07.2019. Il presente ricorso giudiziale, datato 17.07.2019, deve ritenersi tempestivo perché presentato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione degli elenchi (data ultima 25.03.2019). Passando al merito, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00). Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi recentemente da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e
3 prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa." Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, l'attore è tenuto a provare in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento; laddove occorre osservare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. “elementi sintomatici” della stessa. Non può essere ritenuta sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, in quanto tali elementi - specialmente per periodi di lavoro brevi–non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, l'impostazione difensiva dell'istituto si fonda sulle risultanze del verbale ispettivo. È opportuno precisare, a tal fine, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 9251/10). Dal verbale ispettivo in atti emerge quanto segue:
-la risulta costituita il 14.04.2015 tra Parte_2 CP_2
, fittizio Amministratore Unico, e
[...] Parte_3
reale titolare occulto della Controparte_3 società, come invero riconosciuto ed indicato dai dipendenti quale unico datore di lavoro;
- a decorrere dal 07.05.2015, la già iscritta Parte_2 nel registro Imprese, sezione Ordinaria, CCIAA di Bari, ha dichiarato l'effettivo svolgimento dell'attività di coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi;
- solo in data 04.02.2016, l ha inviato all la Pt_4 CP_1 prevista Denuncia Aziendale con cui ha dichiarato l'inizio della propria attività agricola quale Impresa senza terra, indicando un fabbisogno complessivo di manodopera pari a n. 360 giornate annue;
- la manodopera denunciata negli anni 2015 e 2016 era di gran lunga superiore al suindicato fabbisogno annuale;
- come da contabilità aziendale, la Azienda ha portato a termine la campagna olivicola 2015 con l'ausilio di n. 6 lavoratori
4 effettivi, compresi i soci, per complessive n. 76 giornate lavorate;
- a seguire, la società è rimasta inattiva sino a maggio 2015 e che, pertanto, i rapporti di lavoro denunciati a marzo e aprile 2015 per complessive n. 128 giornate lavorate sono stati considerarsi fittizi;
- nell'anno in scrutinio, il 2016, la campagna cerasicola -causa maltempo- è stata particolarmente improduttiva ed, invero, la Azienda ha provveduto soltanto ad acquistare ciliegie alla pianta dalla Azienda Agricola del sig. al fine di Controparte_4 rivenderle – operazione commerciale di cui non vi era traccia nella contabilità aziendale – e ad effettuare attività di raccolta delle residue ciliegie commerciabili per sole 3 o 4 giornate lavorative al massimo, con l'ausilio di una squadra di 3 o 4 braccianti, a fronte della denuncia di ben n. 31 operai, per un totale di n. 591 giornate lavorate;
- ad avallo della natura fittizia dell'attività agricola formalmente denunciata dal , la manodopera impiegata CP_3 non ha trovato riscontro nelle operazioni contabilizzate nemmeno per l'anno 2017;
- la sin dall'inizio dell'attività, non ha mai Parte_2 effettuato versamenti di contributi, risultando così totalmente morosa;
- in data 30.06.2017, in corso di accertamento ispettivo, la azienda ha dichiarato la cessazione anticipata della propria attività e di tutti i rapporti di lavoro instaurati, pur rimanendo attiva tanto la partita IVA quanto l'iscrizione alla CCIAA. A fronte di tale ricostruzione ispettiva della “storia aziendale” della società datrice di lavoro, la valutazione integrata della documentazione prodotta in giudizio e del tenore delle dichiarazioni rese dai testi non consente di ritenere adeguatamente suffragata la fondatezza della prospettazione attorea in ordine all'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e l'azienda agricola
” per il periodo dedotto in ricorso. Parte_2 Occorre evidenziarsi la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
laddove, il teste ha confermato che il Tes_1 ricorrente ha lavorato per la ma non ha fornito Parte_2 precisi ragguagli sui periodi e sulle giornate di lavoro effettive, avendo confermato del tutto genericamente dell'attività nel mese di marzo, di qualche giorno in aprile e maggio e non avendo potuto riferire alcunchè con riferimento al periodo da agosto a dicembre: ADR “Posso confermare che a marzo il ha lavorato per perché abbiamo fatto la Parte_1 Parte_2 potatura delle ciliegie, poi abbiamo fatto un impianto di albicocche nell'agro di Capurso per conto terzi in zona cimitero e nello stesso periodo abbiamo lavorato in zona di Acquaviva dove a causa della neve crollarono tendoni nei fondi di proprietà di un avvocato e provvedemmo a risollevarli.” Adr “Ricordo di aver lavorato qualche giorno con lui anche ad aprile e maggio nei tendoni, alberi di albicocche, ciliegeti e anche quale ulivo, sempre per conto terzi” Nel periodo da agosto a dicembre non posso dire nulla in quanto non ho lavorato per . Parte_2 Scarsamente attendibile risulta,poi, essere l'altro teste escusso in corso di causa (teste ), trattandosi del presunto CP_3
5 datore di lavoro, che è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame negli anni in contesa. Pertanto, va senz'altro disattesa la domanda di iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli a tempo determinato del comune di residenza nell'anno 2016 per 93 giornate alle dipendenze dell'Agrisistem srl nonché quella finalizzata a trattenere le somme percepite per le prestazioni previdenziali. Compensa le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp att c.p.c
(trattandosi di controversia vertente (anche) sulla spettanza di prestazioni temporanee in agricoltura, e, quindi, ascrivibile al novero dei “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda attorea;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 8.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Carlo Parte_1 Sciannamblo;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea- finalizzata ad ottenere la reiscrizione negli elenchi per le giornate e per gli anni dedotti nel ricorso nonché a trattenere le somme percepite a titolo di prestazioni previdenziali- è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di decadenza avanzata dall . CP_1 A tal riguardo, occorre specificare che, a norma dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del predetto decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Successivamente il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ha previsto nel comma 1 la facoltà di proporre contro detti provvedimenti, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che contro le decisioni della commissione provinciale l'interessato può proporre entro trenta giorni ricorso alla commissione centrale (ora dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso CP_1 inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. È noto che la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione di all'art. 22 cit. tuttora vigente (non essendo stata implicitamente abrogata, in particolare, dall'art. 148 disp. att. c.p.c.) ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973,
1 ex art. 8, (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). In conclusione, per quanto specificamente attiene all'ipotesi di avvenuta presentazione di ricorso amministrativo avverso il provvedimento adottato in materia di accertamento degli operai agricoli e avverso la non iscrizione, deve affermarsi il principio per cui nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. Occorre, tuttavia, precisare che l'art. 38 comma 6 D.L. 98/2011, introducendo l'art. 12 bis al R.D. 1949/1940, ha comportato l'abrogazione implicita della precedente modalità di notificazione degli elenchi nominativi annuali degli operai a tempo determinato in agricoltura sostituendola con la pubblicazione telematica sul sito dell (Notifica CP_1 mediante pubblicazione telematica)(1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi CP_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro CP_1 il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso” La novella introdotta dal comma 7° dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111/2011 ha abrogato espressamente gli elenchi nominativi trimestrali ed ha esteso la modalità conoscitiva degli elenchi annuali tramite pubblicazione telematica anche alle variazioni intervenute successivamente alla pubblicazione dell'elenco annuale così stabilendo:
“7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai CP_1 lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le CP_1
2 risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha allegato e documentato che:
- la pubblicazione del IV° elenco nominativo è durata sino al 25 marzo 2019;
- tale provvedimento amministrativo è stato impugnato in sede amministrativa in data 9.07.2019. Il presente ricorso giudiziale, datato 17.07.2019, deve ritenersi tempestivo perché presentato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione degli elenchi (data ultima 25.03.2019). Passando al merito, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00). Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi recentemente da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e
3 prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa." Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, l'attore è tenuto a provare in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento; laddove occorre osservare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. “elementi sintomatici” della stessa. Non può essere ritenuta sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, in quanto tali elementi - specialmente per periodi di lavoro brevi–non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, l'impostazione difensiva dell'istituto si fonda sulle risultanze del verbale ispettivo. È opportuno precisare, a tal fine, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 9251/10). Dal verbale ispettivo in atti emerge quanto segue:
-la risulta costituita il 14.04.2015 tra Parte_2 CP_2
, fittizio Amministratore Unico, e
[...] Parte_3
reale titolare occulto della Controparte_3 società, come invero riconosciuto ed indicato dai dipendenti quale unico datore di lavoro;
- a decorrere dal 07.05.2015, la già iscritta Parte_2 nel registro Imprese, sezione Ordinaria, CCIAA di Bari, ha dichiarato l'effettivo svolgimento dell'attività di coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi;
- solo in data 04.02.2016, l ha inviato all la Pt_4 CP_1 prevista Denuncia Aziendale con cui ha dichiarato l'inizio della propria attività agricola quale Impresa senza terra, indicando un fabbisogno complessivo di manodopera pari a n. 360 giornate annue;
- la manodopera denunciata negli anni 2015 e 2016 era di gran lunga superiore al suindicato fabbisogno annuale;
- come da contabilità aziendale, la Azienda ha portato a termine la campagna olivicola 2015 con l'ausilio di n. 6 lavoratori
4 effettivi, compresi i soci, per complessive n. 76 giornate lavorate;
- a seguire, la società è rimasta inattiva sino a maggio 2015 e che, pertanto, i rapporti di lavoro denunciati a marzo e aprile 2015 per complessive n. 128 giornate lavorate sono stati considerarsi fittizi;
- nell'anno in scrutinio, il 2016, la campagna cerasicola -causa maltempo- è stata particolarmente improduttiva ed, invero, la Azienda ha provveduto soltanto ad acquistare ciliegie alla pianta dalla Azienda Agricola del sig. al fine di Controparte_4 rivenderle – operazione commerciale di cui non vi era traccia nella contabilità aziendale – e ad effettuare attività di raccolta delle residue ciliegie commerciabili per sole 3 o 4 giornate lavorative al massimo, con l'ausilio di una squadra di 3 o 4 braccianti, a fronte della denuncia di ben n. 31 operai, per un totale di n. 591 giornate lavorate;
- ad avallo della natura fittizia dell'attività agricola formalmente denunciata dal , la manodopera impiegata CP_3 non ha trovato riscontro nelle operazioni contabilizzate nemmeno per l'anno 2017;
- la sin dall'inizio dell'attività, non ha mai Parte_2 effettuato versamenti di contributi, risultando così totalmente morosa;
- in data 30.06.2017, in corso di accertamento ispettivo, la azienda ha dichiarato la cessazione anticipata della propria attività e di tutti i rapporti di lavoro instaurati, pur rimanendo attiva tanto la partita IVA quanto l'iscrizione alla CCIAA. A fronte di tale ricostruzione ispettiva della “storia aziendale” della società datrice di lavoro, la valutazione integrata della documentazione prodotta in giudizio e del tenore delle dichiarazioni rese dai testi non consente di ritenere adeguatamente suffragata la fondatezza della prospettazione attorea in ordine all'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e l'azienda agricola
” per il periodo dedotto in ricorso. Parte_2 Occorre evidenziarsi la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
laddove, il teste ha confermato che il Tes_1 ricorrente ha lavorato per la ma non ha fornito Parte_2 precisi ragguagli sui periodi e sulle giornate di lavoro effettive, avendo confermato del tutto genericamente dell'attività nel mese di marzo, di qualche giorno in aprile e maggio e non avendo potuto riferire alcunchè con riferimento al periodo da agosto a dicembre: ADR “Posso confermare che a marzo il ha lavorato per perché abbiamo fatto la Parte_1 Parte_2 potatura delle ciliegie, poi abbiamo fatto un impianto di albicocche nell'agro di Capurso per conto terzi in zona cimitero e nello stesso periodo abbiamo lavorato in zona di Acquaviva dove a causa della neve crollarono tendoni nei fondi di proprietà di un avvocato e provvedemmo a risollevarli.” Adr “Ricordo di aver lavorato qualche giorno con lui anche ad aprile e maggio nei tendoni, alberi di albicocche, ciliegeti e anche quale ulivo, sempre per conto terzi” Nel periodo da agosto a dicembre non posso dire nulla in quanto non ho lavorato per . Parte_2 Scarsamente attendibile risulta,poi, essere l'altro teste escusso in corso di causa (teste ), trattandosi del presunto CP_3
5 datore di lavoro, che è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame negli anni in contesa. Pertanto, va senz'altro disattesa la domanda di iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli a tempo determinato del comune di residenza nell'anno 2016 per 93 giornate alle dipendenze dell'Agrisistem srl nonché quella finalizzata a trattenere le somme percepite per le prestazioni previdenziali. Compensa le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp att c.p.c
(trattandosi di controversia vertente (anche) sulla spettanza di prestazioni temporanee in agricoltura, e, quindi, ascrivibile al novero dei “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda attorea;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 8.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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