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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15082 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15082/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti PORTACCIO MONICA e BIRARDI MASSIMO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c.;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 10.12.2024, la parte istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso le conclusioni rassegnate dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-
1 bis c.p.c. promosso per l'accertamento delle condizioni sanitarie di invalidità superiore al 74% per avere diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80 L.388/2000 (v., peraltro, conclusioni di cui al ricorso ove si richiede di accertare lo “stato di invalidità civile di grado pari o superiore al 74%”), anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento.
CP_ L' costituendosi, ha concluso per l'improponibilità ed inammissibilità della domanda, tenuto conto della carenza di previa domanda amministrativa;
in ogni caso, ha insistito per il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è infondato, ove non inammissibile, per i motivi di seguito esposti.
Si riporta il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., il quale dispone:
“1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7.La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.”
Ciò premesso, com'è noto, l'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 recita: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art.1 della legge n.381 del 1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni
2 di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981, n. 834, e successive modifiche, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa.
Come si evince chiaramente dal tenore testuale della disposizione, elementi costitutivi della domanda sono il requisito sanitario e lo svolgimento, presso determinati datori di lavoro, di attività lavorativa. Il riconoscimento del beneficio è strettamente collegato agli anni di attività lavorativa prestata.
Tanto acclarato, deve ritenersi pregiudiziale l'accertamento in ordine all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Sul punto, si osserva che la Suprema Corte si è pronunciata proprio con riferimento ad una fattispecie ove la corte territoriale aveva respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione di mero accertamento CP_ sollevata dall' affermando di condividere l'opzione interpretativa che ammette l'azione di mero accertamento dello status invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno status, quale quello di invalidità totale o in misura superiore al 74% potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido. Ebbene, si legge nella sentenza della Cassazione civile sez. lav., 09/04/2019 n. 9877 che:
“Si è affermato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Va, quindi, riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27187 del 2006 sopra ricordate, secondo cui " (...) La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c). I fatti (...) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata;
art. 221 c.p.c., sulla querela di falso). Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (...)".
7. In continuità con questo arresto va ricordato che questa Corte di legittimità si è pronunciata in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente affermando che in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all per il riconoscimento dei CP_1 relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza (cfr Cass. ord. N. 9013/2016, n. 25395/2016, n. 9960/2005).
8. La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 % o ascritta alle prime quattro categorie della
3 tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
9. Come osservato da questa Corte nei precedenti sopra citati alla stregua della richiamata disciplina deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all CP_1 ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto”.
In forza di tali principi, la S.C. ha, quindi, cassato la sentenza sottoposta al suo vaglio ed ha rigettato l'originaria domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 388 del 2000, art. 80 previa verifica dello stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74 %.
Il medesimo principio è stato ribadito da Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019 n. 31284 che giunge alle medesime conclusioni affermando: “In definitiva, per essere il beneficio strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento del gradiente invalidante, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto”.
Ciò posto, deve allora dirsi che l'interesse ad agire per l'accertamento del grado di invalidità in capo alla parte ricorrente pari quantomeno al 75 % finalizzato all'accertamento del diritto ai benefici di cui all'art.80 comma 3 della legge n. 388 del 2000, presuppone, in primo luogo, che il ricorrente abbia previamente avanzato apposita richiesta all' . CP_1
Va, in proposito, rilevato che, nel caso di specie, non risulta in atti la specifica domanda volta a CP_ ottenere dall' il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 80 comma 3 della l. 388/00.
Parte ricorrente ha meramente dato atto di avere presentato, solo in corso di causa, in data 20.01.2025 una (non meglio specificata) domanda di verifica dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata.
Si aggiunga come debba pure ritenersi che parte ricorrente abbia omesso di avviare il procedimento amministrativo necessariamente prodromico all'instaurazione del giudizio, secondo il disposto dell'art. 7 l. 533/73 previdenziale (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2007, n. 732). Sul punto è sufficiente richiamare la pronuncia della Suprema Corte del 11/05/2015, n. 9504 secondo cui: 'in materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 e ss. c.p.c., la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria'.
4 In ogni caso, va osservato come la parte istante si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata e debitamente valutata dal consulente nella pregressa fase del procedimento per ATP. L'istante ha omesso di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
Tutto ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente ha fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate siano sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Al riguardo, e con specifico riferimento alle doglianze di parte attrice - secondo cui il CTU avrebbe asseritamente omesso, da un lato, di valorizzare due patologie “ossia il “grosso sperone calcaneare plantare” e la artrosi inter tarsica che rendono assai gravosa la deambulazione come da certificazione acquisita dallo stesso medico nominato dal Tribunale del 26.4.2024”, dall'altro, avrebbe mancato di considerare nel calcolo riduzionistico effettuato la diagnosi di “ della Per_1 deambulazione in soggetto operato di PTG a sx con gonartrosi a destra, rigidità dolorosa del rachide cervicale da spondiloartrosi e discopatie multiple. …” di cui al certificato del 26.4.2024 reso dalla
“pur riportata dal C.T.U. nella documentazione presa in esame” (cfr. pagg. 4 e 5 Parte_2 del ricorso) - si osserva che l'ausiliario ha accertato quanto segue per i seguenti apparati: “RACHIDE Cervicale in asse, normotrofismo della muscolatura paravertebrale;
il ROM articolare è libero e completo. Rachide lombare in asse, i movimenti di pertinenza sono limitati ai gradi terminali, normotonotrofismo della muscolatura paravertebrale, Lasegue negativo bilateralmente, ER negativo bilateralmente, UF negativo, EPA-FPA normovalidi bilateralmente. ARTI SUPERIORI In atteggiamento indifferente con muscolatura normotonotrofica. I movimenti di attribuzione della scapolo-omerale destra sono limitati ai gradi medio-terminali, a sinistra sono accusati dolenti ai gradi estremi, nella norma il ROM articolare dei gomiti e dei polsi. Segno di PH +-- bilateralmente, segno di EL +-- bilateralmente. ARTI INFERIORI All'ispezione in ortostasi non si apprezzano deviazioni assiali, deambulazione autonoma, possibile la marcia sulle punte e i talloni, nella norma la lunghezza e della velocità del passo, autonomia nei passaggi posturali soddisfacente. L'articolarità delle coxo-femorali e delle caviglie è possibile fino ai gradi terminali. Presenza di cicatrice chirurgica su faccia antero-mediale del ginocchio sinistro, la flessione a sinistra è limitata ai gradi terminali, l'estensione è completa.”. Ciò posto, con esaustiva valutazione, il CTU, peraltro specialista in Ortopedia e Traumatologia, ha puntualmente e conclusivamente affermato: “Le risultanze dell'esame clinico del sig. Pt_1
integrato dalla documentazione medica in atti ed acquisita, consente di affermare che il
[...] ricorrente è affetto da: Ernie discali multiple cervico-dorsali, protrusioni discali multiple lombari, sindrome da impingement spalla destra con tendinopatia cuffia dei rotatori omolaterale, esiti di protesi monocompartimentale ginocchio sinistro per gonartrosi mediale, sindrome del tunnel carpale di grado medio bilaterale.
… omissis … Tenuto conto che il complesso invalidante riscontrato nel ricorrente è contraddistinto da infermità plurime coesistenti, adottando il calcolo riduzionistico di ciascuna menomazione attuato con formula scalare (art. 4 D.Lgs. 509/88), e dopo valutazione dei correlati riflessi sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (art. 3 D.Lgs. 509/88), si può affermare che tali patologie consentono di riconoscere il soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
5 66% (artt. 2 e 13 L. 118/71, art. 9 D.Lgs. 509/88), dall'epoca della domanda amministrativa (18.10.2022), atteso che il richiamato dato documentale risultava essere già presente al momento della visita da parte della predetta in considerazione delle indicazioni tabellari del CP_2
D.M. 05.02.1992 e per analogia con altre infermità tabellate del sistema nervoso periferico (cod. 7313; sindrome del tunnel carpale di media entità: 20%), dell'apparato locomotore - arto superiore (cod. 7215; sindrome da impingement a moderata incidenza funzionale: 25%), arto inferiore (cod. 7218; esiti di protesi monocompartimentale ginocchio sinistro a lieve incidenza funzionale: 20%) e rachide (EDD multiple a lieve-moderata incidenza funzionale: 30%). In conclusione, allo stato attuale, tale situazione di compromissione funzionale, di cui riteniamo di averne dimostrato seriazione causale, deve dunque oramai ritenersi inveterata. Atteso, quindi, che il complesso invalidante riscontrato nel sig. è contraddistinto da infermità plurime coesistenti, Pt_1 adottando il calcolo riduzionistico di ciascuna menomazione attuato con formula scalare (art. 4 D. Lgs n. 509 del 23.11.1988), e dopo valutazione dei correlati riflessi sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (art. 3 D. Lgs n. 509 del 23.11.1988) si addiviene a una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 66% e non ricorre uno stato di invalidità civile utile a conseguire l'accredito contributivo figurativo per accedere anticipatamente alla pensione.”.
Pertanto, il CTU ha definitivamente concluso che: “il sig. in base alla Parte_1 documentazione medica in atti e all'esito del nostro esame clinico, risulta essere affetto dalle seguenti patologie: Ernie discali multiple cervico-dorsali, protrusioni discali multiple lombari, sindrome da impingement spalla destra con tendinopatia cuffia dei rotatori omolaterale, esiti di protesi monocompartimentale ginocchio sinistro per gonartrosi mediale, sindrome del tunnel carpale di grado medio bilaterale. Si tratta di un complesso invalidante che consente di riconoscere il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 66% a decorrere dalla domanda amministrativa del 18.10.2022. Può, quindi, concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario: (negativo), esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto a conseguire l'accredito contributivo figurativo per accedere anticipatamente alla pensione ex art. 80 l.n.388/2000.”.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale.
Del resto, quanto alla documentazione sanitaria di formazione successiva allo svolgimento delle operazioni peritali depositata in data 12.12.2024, si rileva, in via assorbente, che le relative risultanze non vengono in alcun modo rapportate ai motivi di ricorso ovvero alla effettiva sopravvenienza di un aggravamento utile a beneficiare della prestazione dedotta in ricorso.
Ciò posto, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
6 La presenza di dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dà luogo all'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 10.12.2024, così provvede: CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Bari, lì 03/07/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15082/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti PORTACCIO MONICA e BIRARDI MASSIMO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c.;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 10.12.2024, la parte istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso le conclusioni rassegnate dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-
1 bis c.p.c. promosso per l'accertamento delle condizioni sanitarie di invalidità superiore al 74% per avere diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80 L.388/2000 (v., peraltro, conclusioni di cui al ricorso ove si richiede di accertare lo “stato di invalidità civile di grado pari o superiore al 74%”), anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento.
CP_ L' costituendosi, ha concluso per l'improponibilità ed inammissibilità della domanda, tenuto conto della carenza di previa domanda amministrativa;
in ogni caso, ha insistito per il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è infondato, ove non inammissibile, per i motivi di seguito esposti.
Si riporta il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., il quale dispone:
“1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7.La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.”
Ciò premesso, com'è noto, l'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 recita: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art.1 della legge n.381 del 1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni
2 di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981, n. 834, e successive modifiche, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa.
Come si evince chiaramente dal tenore testuale della disposizione, elementi costitutivi della domanda sono il requisito sanitario e lo svolgimento, presso determinati datori di lavoro, di attività lavorativa. Il riconoscimento del beneficio è strettamente collegato agli anni di attività lavorativa prestata.
Tanto acclarato, deve ritenersi pregiudiziale l'accertamento in ordine all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Sul punto, si osserva che la Suprema Corte si è pronunciata proprio con riferimento ad una fattispecie ove la corte territoriale aveva respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione di mero accertamento CP_ sollevata dall' affermando di condividere l'opzione interpretativa che ammette l'azione di mero accertamento dello status invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno status, quale quello di invalidità totale o in misura superiore al 74% potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido. Ebbene, si legge nella sentenza della Cassazione civile sez. lav., 09/04/2019 n. 9877 che:
“Si è affermato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Va, quindi, riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27187 del 2006 sopra ricordate, secondo cui " (...) La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c). I fatti (...) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata;
art. 221 c.p.c., sulla querela di falso). Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (...)".
7. In continuità con questo arresto va ricordato che questa Corte di legittimità si è pronunciata in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente affermando che in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all per il riconoscimento dei CP_1 relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza (cfr Cass. ord. N. 9013/2016, n. 25395/2016, n. 9960/2005).
8. La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 % o ascritta alle prime quattro categorie della
3 tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
9. Come osservato da questa Corte nei precedenti sopra citati alla stregua della richiamata disciplina deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all CP_1 ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto”.
In forza di tali principi, la S.C. ha, quindi, cassato la sentenza sottoposta al suo vaglio ed ha rigettato l'originaria domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 388 del 2000, art. 80 previa verifica dello stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74 %.
Il medesimo principio è stato ribadito da Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019 n. 31284 che giunge alle medesime conclusioni affermando: “In definitiva, per essere il beneficio strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento del gradiente invalidante, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto”.
Ciò posto, deve allora dirsi che l'interesse ad agire per l'accertamento del grado di invalidità in capo alla parte ricorrente pari quantomeno al 75 % finalizzato all'accertamento del diritto ai benefici di cui all'art.80 comma 3 della legge n. 388 del 2000, presuppone, in primo luogo, che il ricorrente abbia previamente avanzato apposita richiesta all' . CP_1
Va, in proposito, rilevato che, nel caso di specie, non risulta in atti la specifica domanda volta a CP_ ottenere dall' il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 80 comma 3 della l. 388/00.
Parte ricorrente ha meramente dato atto di avere presentato, solo in corso di causa, in data 20.01.2025 una (non meglio specificata) domanda di verifica dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata.
Si aggiunga come debba pure ritenersi che parte ricorrente abbia omesso di avviare il procedimento amministrativo necessariamente prodromico all'instaurazione del giudizio, secondo il disposto dell'art. 7 l. 533/73 previdenziale (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2007, n. 732). Sul punto è sufficiente richiamare la pronuncia della Suprema Corte del 11/05/2015, n. 9504 secondo cui: 'in materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 e ss. c.p.c., la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria'.
4 In ogni caso, va osservato come la parte istante si sia limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata e debitamente valutata dal consulente nella pregressa fase del procedimento per ATP. L'istante ha omesso di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
Tutto ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente ha fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate siano sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Al riguardo, e con specifico riferimento alle doglianze di parte attrice - secondo cui il CTU avrebbe asseritamente omesso, da un lato, di valorizzare due patologie “ossia il “grosso sperone calcaneare plantare” e la artrosi inter tarsica che rendono assai gravosa la deambulazione come da certificazione acquisita dallo stesso medico nominato dal Tribunale del 26.4.2024”, dall'altro, avrebbe mancato di considerare nel calcolo riduzionistico effettuato la diagnosi di “ della Per_1 deambulazione in soggetto operato di PTG a sx con gonartrosi a destra, rigidità dolorosa del rachide cervicale da spondiloartrosi e discopatie multiple. …” di cui al certificato del 26.4.2024 reso dalla
“pur riportata dal C.T.U. nella documentazione presa in esame” (cfr. pagg. 4 e 5 Parte_2 del ricorso) - si osserva che l'ausiliario ha accertato quanto segue per i seguenti apparati: “RACHIDE Cervicale in asse, normotrofismo della muscolatura paravertebrale;
il ROM articolare è libero e completo. Rachide lombare in asse, i movimenti di pertinenza sono limitati ai gradi terminali, normotonotrofismo della muscolatura paravertebrale, Lasegue negativo bilateralmente, ER negativo bilateralmente, UF negativo, EPA-FPA normovalidi bilateralmente. ARTI SUPERIORI In atteggiamento indifferente con muscolatura normotonotrofica. I movimenti di attribuzione della scapolo-omerale destra sono limitati ai gradi medio-terminali, a sinistra sono accusati dolenti ai gradi estremi, nella norma il ROM articolare dei gomiti e dei polsi. Segno di PH +-- bilateralmente, segno di EL +-- bilateralmente. ARTI INFERIORI All'ispezione in ortostasi non si apprezzano deviazioni assiali, deambulazione autonoma, possibile la marcia sulle punte e i talloni, nella norma la lunghezza e della velocità del passo, autonomia nei passaggi posturali soddisfacente. L'articolarità delle coxo-femorali e delle caviglie è possibile fino ai gradi terminali. Presenza di cicatrice chirurgica su faccia antero-mediale del ginocchio sinistro, la flessione a sinistra è limitata ai gradi terminali, l'estensione è completa.”. Ciò posto, con esaustiva valutazione, il CTU, peraltro specialista in Ortopedia e Traumatologia, ha puntualmente e conclusivamente affermato: “Le risultanze dell'esame clinico del sig. Pt_1
integrato dalla documentazione medica in atti ed acquisita, consente di affermare che il
[...] ricorrente è affetto da: Ernie discali multiple cervico-dorsali, protrusioni discali multiple lombari, sindrome da impingement spalla destra con tendinopatia cuffia dei rotatori omolaterale, esiti di protesi monocompartimentale ginocchio sinistro per gonartrosi mediale, sindrome del tunnel carpale di grado medio bilaterale.
… omissis … Tenuto conto che il complesso invalidante riscontrato nel ricorrente è contraddistinto da infermità plurime coesistenti, adottando il calcolo riduzionistico di ciascuna menomazione attuato con formula scalare (art. 4 D.Lgs. 509/88), e dopo valutazione dei correlati riflessi sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (art. 3 D.Lgs. 509/88), si può affermare che tali patologie consentono di riconoscere il soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
5 66% (artt. 2 e 13 L. 118/71, art. 9 D.Lgs. 509/88), dall'epoca della domanda amministrativa (18.10.2022), atteso che il richiamato dato documentale risultava essere già presente al momento della visita da parte della predetta in considerazione delle indicazioni tabellari del CP_2
D.M. 05.02.1992 e per analogia con altre infermità tabellate del sistema nervoso periferico (cod. 7313; sindrome del tunnel carpale di media entità: 20%), dell'apparato locomotore - arto superiore (cod. 7215; sindrome da impingement a moderata incidenza funzionale: 25%), arto inferiore (cod. 7218; esiti di protesi monocompartimentale ginocchio sinistro a lieve incidenza funzionale: 20%) e rachide (EDD multiple a lieve-moderata incidenza funzionale: 30%). In conclusione, allo stato attuale, tale situazione di compromissione funzionale, di cui riteniamo di averne dimostrato seriazione causale, deve dunque oramai ritenersi inveterata. Atteso, quindi, che il complesso invalidante riscontrato nel sig. è contraddistinto da infermità plurime coesistenti, Pt_1 adottando il calcolo riduzionistico di ciascuna menomazione attuato con formula scalare (art. 4 D. Lgs n. 509 del 23.11.1988), e dopo valutazione dei correlati riflessi sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (art. 3 D. Lgs n. 509 del 23.11.1988) si addiviene a una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 66% e non ricorre uno stato di invalidità civile utile a conseguire l'accredito contributivo figurativo per accedere anticipatamente alla pensione.”.
Pertanto, il CTU ha definitivamente concluso che: “il sig. in base alla Parte_1 documentazione medica in atti e all'esito del nostro esame clinico, risulta essere affetto dalle seguenti patologie: Ernie discali multiple cervico-dorsali, protrusioni discali multiple lombari, sindrome da impingement spalla destra con tendinopatia cuffia dei rotatori omolaterale, esiti di protesi monocompartimentale ginocchio sinistro per gonartrosi mediale, sindrome del tunnel carpale di grado medio bilaterale. Si tratta di un complesso invalidante che consente di riconoscere il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 66% a decorrere dalla domanda amministrativa del 18.10.2022. Può, quindi, concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario: (negativo), esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto a conseguire l'accredito contributivo figurativo per accedere anticipatamente alla pensione ex art. 80 l.n.388/2000.”.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale.
Del resto, quanto alla documentazione sanitaria di formazione successiva allo svolgimento delle operazioni peritali depositata in data 12.12.2024, si rileva, in via assorbente, che le relative risultanze non vengono in alcun modo rapportate ai motivi di ricorso ovvero alla effettiva sopravvenienza di un aggravamento utile a beneficiare della prestazione dedotta in ricorso.
Ciò posto, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
6 La presenza di dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dà luogo all'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 10.12.2024, così provvede: CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Bari, lì 03/07/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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