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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 924/2025 promossa in grado d'appello
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Michele Torraca, n. 12, Matera, presso lo studio dell'avv. Sanchirico Fabiano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Loporcaro Marilena. APPELLANTE
CONTRO (C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in via San Francesco d'Assisi, n. 10, Torino, in persona della dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Alemanno, Controparte_2 viale Ca' Granda, n. 2/12, Milano, che la rappresenta e difende come da procura in atti. APPELLATA
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni. sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2229/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Cinzia FALLO, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5374/2022, pubblicata in data 16/09/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “a) accertare la validità, l'efficacia e la piena operatività della polizza assicurativa “ n. 4726241 CP_3 stipulata in data 15 giugno 2018 dal signor con la Parte_1 [...]
nonché il diritto di parte attrice, all'integrale indennizzo dei danni Controparte_4 subiti a causa dell'evento atmosferico del 4 luglio 2018, come determinati nel loro preciso ammontare ai sensi delle C.G.A.; b) per l'effetto condannare: la Controparte_4
, con sede legale in Torino al Corso Inghilterra n. 3, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, a corrispondere all'attore, in esecuzione della polizza suindicata, la somma di euro 35.930,73, per i danni subiti, così come innanzi specificati e quantificati o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre euro 585,60 a titolo di rimborso spese per la procedura di mediazione obbligatoria e gli interessi dalla data del sinistro alla pronuncia e rivalutazione monetaria. Il tutto nei limiti di euro 52.000,00 con espressa rinuncia all'eventuale esubero;
c) vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.”
Per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE Respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per la sospensione. NEL MERITO 1) Respingere, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dal sig.
[...] avverso la sentenza n.2229/2024 emessa dal Tribunale di Monza in Parte_1 data 16.9.2024 e in pari data depositata, la stessa integralmente confermando. 2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto 1.Sintesi del giudizio di primo e secondo grado
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/06/2022, il signor conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_4 al fine di ottenere l'accertamento della validità, dell'efficacia e della piena operatività della polizza assicurativa n. 4726241, denominata “ , CP_3 stipulata in data 15/06/2018, al fine di tutelare l'immobile di sua proprietà, sito in via Liguria, n. 3, Carugate (MI), da eventi quali fenomeni atmosferici, atti dolosi di terzi, fuoriuscita di liquidi comprese ricerca e riparazione di guasti, fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche, e fenomeni elettrici e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma, pari ad € 35.930,73, a titolo di indennizzo dei danni subiti. L'attore esponeva che la notte tra il 3 e il 4 luglio 2018, nel territorio di Carugate, si abbatteva un violento nubifragio caratterizzato da forte pioggia e grandine che causava ingenti danni al tetto ed alle pareti del proprio immobile. Tali danni erano stati prontamente denunciati in data 05/07/2018 all'assicurazione che, tuttavia, del tutto illegittimamente si era rifiutata di procedere all'indennizzo. A sostegno della propria tesi, parte attrice depositava varia documentazione, fra cui una perizia dell'immobile redatta dall'ing. , bollettini meteo e articoli Per_1 di giornale, preventivi e fatture sui costi sostenuti per riparare i danni.
costituitasi in data 21/12/2022, eccepiva che, a Controparte_4 seguito del sopralluogo espletato dal proprio perito, non poteva ritenersi provata che la causa del danno rientrasse nell'alveo dell'operatività della polizza. La documentazione fornita dal signor secondo la convenuta, risultava Pt_1 inidonea a fornire la prova dimostrativa della causa del sinistro e della sua riconducibilità alle garanzie assicurative. Alla luce delle difese e delle prove allegate dalle parti, il Tribunale di Monza con sentenza n. 2229/2024 pubblicata il 16/09/2024 così disponeva:
1. rigetta, integralmente, la domanda formulata da;
2. condanna Parte_1
a rifondere ad a. le spese di lite, Parte_1 Pt_1 Controparte_4 liquidate in Euro 4358,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti”. Il Tribunale di Monza, dopo avere richiamato il principio giurisprudenziale per cui validità l'operatività ed i limiti delle garanzie che si assumono prestate dall'ente assicuratore>>, riteneva che <<le deduzioni attore riferite al sinistro sono prive di un adeguato quadro probatorio, spettando proprio all'istante, ai sensi cui all'art. 2697 c.c., < i> pagina 3 di 10 provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, ossia l'effettiva verificazione dell'evento come esposto in citazione>> (pag. 5 sentenza di primo grado). Secondo il giudice di prime cure, l'attore non aveva fornito prova che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti fossero oggetto di copertura assicurativa, non risultando dimostrato la causa delle infiltrazioni e dei danni lamentati. Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor chiedendone Pt_1
l'integrale riforma e la sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'istanza ex art. 283 cpc e la conferma integrale della sentenza di primo grado. Alla prima udienza del 18/09/2025 l'appellata si è impegnata a non porre in esecuzione la sentenza e l'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva. Fissata l'udienza collegiale del 30/10/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., la causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio.
2. I motivi di appello L'appellante solleva un'unica doglianza con cui lamenta l'erronea valutazione del Tribunale di Monza in ordine al compendio probatorio. Il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione basandosi esclusivamente sulle argomentazioni di parte convenuta senza, tuttavia, attribuire alcuna rilevanza ai documenti ed alle prove allegate da parte attrice, odierna appellante. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, la motivazione della sentenza prenderebbe esclusivamente in considerazione la perizia espletata dalla società incaricata dalla convenuta CP_5 Controparte_1
nella parte in cui il perito afferma non essere stato possibile accertare la
[...] causa del sinistro, giungendo alla conclusione del mancato assolvimento da parte dell'assicurato dell'onere della prova. Tuttavia il giudice di prime cure aveva totalmente pretermesso l'esame della perizia dell'assicurato e della documentazione ad essa allegata (fotografie rappresentative dei danni subiti dall'immobile e fatture inerenti i lavori di ripristino) ed era giunto ad un' erronea conclusione senza procedere con la prova testimoniale richiesta da parte attrice che, ove ammessa, sarebbe stata dirimente, in quanto i testi avrebbero confermato l'evento atmosferico occorso pagina 4 di 10 nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2018 e come questo avesse provocato i medesimi danni allegati dall'attore anche presso le loro abitazioni. È altresì censurata l'interpretazione adottata dal tribunale sul tema della ripartizione dell'onere probatorio nel contratto di assicurazione e prospettata l'inconferenza della copiosa giurisprudenza citata in sentenza. In base alla corretta suddivisione dell'onere probatorio, sull'attore assicurato incombe la prova del fatto costitutivo, ossia che l'evento danno rientri tra i rischi coperti dalla garanzia assicurativa, gravando invece sull'assicurazione la prova del fatto estintivo o impeditivo ovvero l'esclusione dell'evento dalla garanzia assicurativa. Il signor aveva assolto al proprio onere, fornendo la prova del fatto Pt_1 costitutivo (titolo contrattuale, evento atmosferico e danno) mentre alcuna prova della inoperatività della polizza era stata data da Controparte_1
...
[...]
Del resto, era ictu oculi evidente che la perizia prodotta dall'assicurazione non era idonea a scalfire il valore probatorio della relazione prodotta dal signor Pt_1
Il perito incaricato dalla società non aveva espletato i dovuti CP_5 accertamenti, non avendo preso visione dello stato della copertura e dei sistemi di scarico, ma aveva comunque ipotizzato come possibile causa dei danni occorsi all'immobile, l'evento atmosferico denunciato dall'assicurato Infine, in merito al quantum debeatur l'appellante conclude riportandosi a quanto già dedotto e richiesto nel giudizio di primo grado.
§.3 L'opinione della Corte Le censure sono fondate. 3.1. Sull'an della pretesa dell'appellante. Non è, ad avviso della Corte, condivisibile la valutazione del quadro probatorio espletata nella sentenza di primo grado e posta a fondamento della decisione di rigetto della domanda d'indennizzo attorea. Secondo il tribunale l'assicurato non avrebbe assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. poiché non ha provato ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo>> (pag. 6 sentenza). La Corte di cassazione nel declinare il consolidato principio in base al quale, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio pagina 5 di 10 avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza (Cass. Sez. 3, 09/11/2023, n. 31251), chiarisce che l'assicurato deve provare che “a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così Cass. cit.). La polizza fabbricato fatta valere da copre, all'art. 18.1, i danni dovuti al Pt_1 bagnamento delle parti interne del fabbricato provocati a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto causati dall'azione di fenomeni atmosferici (vento, precipitazioni) e, all'art. 18.3., la fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi dovuta a occlusione di pluviali e grondaie, causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine. Con riferimento alla prova sub a) non è oggetto di contestazione che la notte tra il 3 e 4 luglio nel territorio di Carugate si verificò un evento atmosferico caratterizzato da forti piogge, vento e importanti grandinate. Lo stesso perito assicurativo segnala che in quella data nell'area geografica dove è ubicato l'immobile assicurato si erano verificati diversi danni causati da grandine, pioggia e forte vento. L'incaricato della società riscontrava: CP_5 tinteggiatura di plafoni e pareti dei locali dell'interno […] i danni coinvolgevano anche il battiscopa dal quale era evidente il bagnamento e la muffa creatasi, le porte a battente in legno di cucina, soggiorno e ripostiglio risultavano rigonfie tanto da non permettere la chiusura, la portafinestra in legno e vetro singolo della camera e della cucina non era possibile chiuderle correttamente e l'impianto elettrico era andato in corso circuito>> (perizia . A CP_5 ciò si aggiunga che l'appellante ha prodotto copiosa documentazione attestante la violenza del fenomeno atmosferico abbattutosi nella zona in quella data e che la denuncia all'assicurazione fu inoltrata il giorno successivo l'evento, il che comprova ulteriormente che il meteo avverso ebbe un ruolo determinante nel verificarsi dell'evento. Con riferimento alla prova sub b) appurata l'evidente sussistenza dei danni all'immobile, il perito assicurativo non ha messo in dubbio il collegamento eziologico con l'evento atmosferico, ipotizzando due cause come egualmente possibili: (i) brecce e/o lesioni in copertura, che riconosce espressamente essere comuni ad altre tre unità abitative;
(ii) occlusione dei pluviali per effetto della grandine come sostiene l'assicurato. Ha poi concluso di non avere potuto accertare la causa del sinistro in quanto possibile accedere in sicurezza in copertura al fine di prendere visione dello stato della copertura
pagina 6 di 10 e dei sistemi di scarico>>. Nella perizia si indicano come allegate le fotografie dei luoghi di cui tuttavia l'assicurazione omette la produzione. L'assicurato dal canto suo ha prodotto, a suffragio della seconda ipotesi, una perizia di parte cui risultano allegate varie fotografie raffiguranti il sottotetto e i locali abitati nonché i danni riportati. Le fotografie nn. 3 e 4 in particolare denotano lo stato di degrado dell'estradosso del sottotetto che vede la diffusione di muffe dovute alla raccolta e al ristagno di acqua nel sottotetto.
L'ing. , perito del signor rileva che Per_1 Pt_1 strutturale, si evidenzia il notevole deterioramento del tetto causato dal persistere delle acque intrappolate, nello stesso tetto, senza alcuna possibilità di scolo. [...] La notevole quantità d'acqua, con la contemporanea grandinata, e le raffiche di vento, hanno ostruito i tubi di scolo (linee di gronda) provocando un allagamento di entrambi i solai (tetto e sottotetto). Inoltre, la persistenza dell'acqua intrappolata ha determinato un allagamento dei solai provocando copiose infiltrazioni, attraverso gli orizzontamenti, negli ambienti sottostanti>>. Nel proseguo della relazione, il perito illustra nitidamente l'effetto domino scaturito dall'evento atmosferico: in primis l'occlusione dei tubi di scolo, che ha causato il ristagno dell'acqua, che a sua volta ha originato l'infiltrazione di acqua nelle pareti, causa del deterioramento strutturale, dell'ossidazione delle componenti dell'impianto elettrico e della formazione di muffe ed efflorescenze. La circostanza che l'ing. abbia effettuato il sopralluogo a distanza di Per_1 otto mesi dalla denuncia del danno non incide sull'accertamento dell'esistenza e della causa dello stesso. Entrambi i tecnici concordano sulla dinamica del sinistro e tanto basta, poiché le due cause ipotizzate dal perito assicurativo rientrano tra i rischi inclusi nella polizza. Con riferimento alla prova sub c) deve pertanto ritenersi che o i danni riportati dall'immobile sono dovuti all'occlusione del pluviale, rischio previsto all'art. 18.3 o a una rottura del tetto, rischio che la polizza prevede all'art. 18.1. La valutazione complessiva degli elementi illustrati, porta a concludere che i danni al fabbricato allegati dall'appellante sono da ricollegarsi a una causa prevista dalla polizza ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, con la conseguenza che era onere dell'assicurazione dimostrare che il sinistro rientrava tra i rischi non compresi, in quanto fatti impeditivi della pretesa attorea. 3.2. Sul quantum da indennizzare. L'appellante ha prodotto un primo preventivo del 7/9/2018 di New Edil Group S.r.l. (all. 5 fascicolo primo grado appellante) che stimava il costo delle lavorazioni di ripristino in € 18.045,00 + IVA. L'ing. ha ipotizzato Per_1 pagina 7 di 10 costi per € 27.624,30. L'assicurato ha poi richiesto il riconoscimento di un esborso di € 35.930,73, come da fatture allegate (All.8 fascicolo primo grado appellante). Il perito assicurativo, che ha esaminato il primo preventivo, ha stimato la minor somma di € 13.685,00/12.115,00 (doc. 5 fasc. I grado appellato). Il preventivo del settembre 2018, predisposto nell'immediatezza dei fatti, è maggiormente attendibile rispetto alla quantificazione dei danni effettivi. In forza del contratto di polizza, l'appellata è chiamata ad indennizzare i (soli) danni che sono immediata conseguenza dell'evento atmosferico, ma non anche quelli che si sarebbero potuti evitare con una tempestiva messa in ripristino dell'immobile. Le fatture di cui l'appellante chiede il riconoscimento sono tutte datate tra maggio e settembre 2019, sicché si deduce che i lavori di manutenzione sono stati effettuati circa un anno dopo l'evento. Non vi è prova che i maggiori costi sostenuti siano conseguenza immediata e diretta dal danno oggetto di indennizzo assicurativo e non comprendano anche interventi di miglioria. Si stima pertanto congruo il costo di € 18.045,00 + IVA al 10%. Le voci sono state esaminate dal perito di che ha proposto Controparte_1 una liquidazione al ribasso che però prevede interventi parziali e incompleti. Benché le fotografie evidenzino danni a tutti l'impianto elettrico, nella stima prodotta dall'appellata si preventiva solo un rifacimento parziale dell'impianto. Inoltre, non è stata prevista l'imbiancatura di tutte le pareti e soffitti, intervento necessario e conseguente al rifacimento dell'intonaco. Non può essere riconosciuta alcuna riduzione dell'indennizzo in considerazione delle agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione di cui l'assicurato avrebbe beneficiato. La detraibilità dei costi degli interventi di ristrutturazione dà luogo a un risparmio economico, rappresentato da una riduzione in misura variabile sulle tasse da pagare per i dieci anni successivi, di cui il contribuente può godere in presenza dei presupposti previsti dalla normativa. Primo tra tutti che risulti nei dieci anni successivi percettore di un reddito tassabile. Era pertanto onere dell'assicurazione, che ha sollevato la relativa eccezione di compensatio lucri cum damno fornire la prova, oltre che della percentuale di detrazione, che di tale risparmio l'assicurato abbia effettivamente beneficiato. In conclusione, in accoglimento del gravame deve Controparte_6 essere condannata a corrispondere a l'indennizzo di € Parte_1
19.849,50 previa applicazione delle franchigie e dello scoperto di polizza. pagina 8 di 10 Sulla somma così determinata sono dovuti la rivalutazione secondo l'indice istat famiglie, operai impiegati dalla data del pagamento (30.05.2019) alla data della sentenza (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811), gli interessi compensativi al tasso legale sugli importi via via annualmente rivalutati nello stesso periodo e gli interessi moratori, al medesimo tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. sull'importo finale dalla data della presente sentenza sino al saldo. Le spese del grado, comprensive di quelle sostenute per la procedura di mediazione pari a € 585,60 seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, determinato in base alla somma riconosciuta, della difficoltà delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...] in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. Controparte_1
2229/2024 pubblicata il 16/09/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di indennizzo l'importo di € 19.849,50 previa Parte_1 applicazione delle franchigie e dello scoperto di polizza, oltre rivalutazione secondo l'indice istat famiglie, operai impiegati dal 30.05.2019 alla data della sentenza, interessi compensativi al tasso legale sull' importo via via annualmente rivalutato nello stesso periodo e interessi moratori, al medesimo tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. sull'importo finale dalla data della presente sentenza sino al saldo;
2. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano
[...] nell'importo di € 585,60 per la mediazione e € 4.358,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. condanna a rifondere Controparte_1 Parte_1 le spese di questo giudizio che si liquidano in € 3.200,00 per
[...] pagina 9 di 10 compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 924/2025 promossa in grado d'appello
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Michele Torraca, n. 12, Matera, presso lo studio dell'avv. Sanchirico Fabiano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Loporcaro Marilena. APPELLANTE
CONTRO (C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in via San Francesco d'Assisi, n. 10, Torino, in persona della dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Alemanno, Controparte_2 viale Ca' Granda, n. 2/12, Milano, che la rappresenta e difende come da procura in atti. APPELLATA
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni. sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2229/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Cinzia FALLO, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5374/2022, pubblicata in data 16/09/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “a) accertare la validità, l'efficacia e la piena operatività della polizza assicurativa “ n. 4726241 CP_3 stipulata in data 15 giugno 2018 dal signor con la Parte_1 [...]
nonché il diritto di parte attrice, all'integrale indennizzo dei danni Controparte_4 subiti a causa dell'evento atmosferico del 4 luglio 2018, come determinati nel loro preciso ammontare ai sensi delle C.G.A.; b) per l'effetto condannare: la Controparte_4
, con sede legale in Torino al Corso Inghilterra n. 3, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, a corrispondere all'attore, in esecuzione della polizza suindicata, la somma di euro 35.930,73, per i danni subiti, così come innanzi specificati e quantificati o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre euro 585,60 a titolo di rimborso spese per la procedura di mediazione obbligatoria e gli interessi dalla data del sinistro alla pronuncia e rivalutazione monetaria. Il tutto nei limiti di euro 52.000,00 con espressa rinuncia all'eventuale esubero;
c) vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.”
Per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE Respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per la sospensione. NEL MERITO 1) Respingere, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dal sig.
[...] avverso la sentenza n.2229/2024 emessa dal Tribunale di Monza in Parte_1 data 16.9.2024 e in pari data depositata, la stessa integralmente confermando. 2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto 1.Sintesi del giudizio di primo e secondo grado
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/06/2022, il signor conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_4 al fine di ottenere l'accertamento della validità, dell'efficacia e della piena operatività della polizza assicurativa n. 4726241, denominata “ , CP_3 stipulata in data 15/06/2018, al fine di tutelare l'immobile di sua proprietà, sito in via Liguria, n. 3, Carugate (MI), da eventi quali fenomeni atmosferici, atti dolosi di terzi, fuoriuscita di liquidi comprese ricerca e riparazione di guasti, fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche, e fenomeni elettrici e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma, pari ad € 35.930,73, a titolo di indennizzo dei danni subiti. L'attore esponeva che la notte tra il 3 e il 4 luglio 2018, nel territorio di Carugate, si abbatteva un violento nubifragio caratterizzato da forte pioggia e grandine che causava ingenti danni al tetto ed alle pareti del proprio immobile. Tali danni erano stati prontamente denunciati in data 05/07/2018 all'assicurazione che, tuttavia, del tutto illegittimamente si era rifiutata di procedere all'indennizzo. A sostegno della propria tesi, parte attrice depositava varia documentazione, fra cui una perizia dell'immobile redatta dall'ing. , bollettini meteo e articoli Per_1 di giornale, preventivi e fatture sui costi sostenuti per riparare i danni.
costituitasi in data 21/12/2022, eccepiva che, a Controparte_4 seguito del sopralluogo espletato dal proprio perito, non poteva ritenersi provata che la causa del danno rientrasse nell'alveo dell'operatività della polizza. La documentazione fornita dal signor secondo la convenuta, risultava Pt_1 inidonea a fornire la prova dimostrativa della causa del sinistro e della sua riconducibilità alle garanzie assicurative. Alla luce delle difese e delle prove allegate dalle parti, il Tribunale di Monza con sentenza n. 2229/2024 pubblicata il 16/09/2024 così disponeva:
1. rigetta, integralmente, la domanda formulata da;
2. condanna Parte_1
a rifondere ad a. le spese di lite, Parte_1 Pt_1 Controparte_4 liquidate in Euro 4358,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti”. Il Tribunale di Monza, dopo avere richiamato il principio giurisprudenziale per cui validità l'operatività ed i limiti delle garanzie che si assumono prestate dall'ente assicuratore>>, riteneva che <<le deduzioni attore riferite al sinistro sono prive di un adeguato quadro probatorio, spettando proprio all'istante, ai sensi cui all'art. 2697 c.c., < i> pagina 3 di 10 provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, ossia l'effettiva verificazione dell'evento come esposto in citazione>> (pag. 5 sentenza di primo grado). Secondo il giudice di prime cure, l'attore non aveva fornito prova che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti fossero oggetto di copertura assicurativa, non risultando dimostrato la causa delle infiltrazioni e dei danni lamentati. Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor chiedendone Pt_1
l'integrale riforma e la sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'istanza ex art. 283 cpc e la conferma integrale della sentenza di primo grado. Alla prima udienza del 18/09/2025 l'appellata si è impegnata a non porre in esecuzione la sentenza e l'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva. Fissata l'udienza collegiale del 30/10/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., la causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio.
2. I motivi di appello L'appellante solleva un'unica doglianza con cui lamenta l'erronea valutazione del Tribunale di Monza in ordine al compendio probatorio. Il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione basandosi esclusivamente sulle argomentazioni di parte convenuta senza, tuttavia, attribuire alcuna rilevanza ai documenti ed alle prove allegate da parte attrice, odierna appellante. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, la motivazione della sentenza prenderebbe esclusivamente in considerazione la perizia espletata dalla società incaricata dalla convenuta CP_5 Controparte_1
nella parte in cui il perito afferma non essere stato possibile accertare la
[...] causa del sinistro, giungendo alla conclusione del mancato assolvimento da parte dell'assicurato dell'onere della prova. Tuttavia il giudice di prime cure aveva totalmente pretermesso l'esame della perizia dell'assicurato e della documentazione ad essa allegata (fotografie rappresentative dei danni subiti dall'immobile e fatture inerenti i lavori di ripristino) ed era giunto ad un' erronea conclusione senza procedere con la prova testimoniale richiesta da parte attrice che, ove ammessa, sarebbe stata dirimente, in quanto i testi avrebbero confermato l'evento atmosferico occorso pagina 4 di 10 nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2018 e come questo avesse provocato i medesimi danni allegati dall'attore anche presso le loro abitazioni. È altresì censurata l'interpretazione adottata dal tribunale sul tema della ripartizione dell'onere probatorio nel contratto di assicurazione e prospettata l'inconferenza della copiosa giurisprudenza citata in sentenza. In base alla corretta suddivisione dell'onere probatorio, sull'attore assicurato incombe la prova del fatto costitutivo, ossia che l'evento danno rientri tra i rischi coperti dalla garanzia assicurativa, gravando invece sull'assicurazione la prova del fatto estintivo o impeditivo ovvero l'esclusione dell'evento dalla garanzia assicurativa. Il signor aveva assolto al proprio onere, fornendo la prova del fatto Pt_1 costitutivo (titolo contrattuale, evento atmosferico e danno) mentre alcuna prova della inoperatività della polizza era stata data da Controparte_1
...
[...]
Del resto, era ictu oculi evidente che la perizia prodotta dall'assicurazione non era idonea a scalfire il valore probatorio della relazione prodotta dal signor Pt_1
Il perito incaricato dalla società non aveva espletato i dovuti CP_5 accertamenti, non avendo preso visione dello stato della copertura e dei sistemi di scarico, ma aveva comunque ipotizzato come possibile causa dei danni occorsi all'immobile, l'evento atmosferico denunciato dall'assicurato Infine, in merito al quantum debeatur l'appellante conclude riportandosi a quanto già dedotto e richiesto nel giudizio di primo grado.
§.3 L'opinione della Corte Le censure sono fondate. 3.1. Sull'an della pretesa dell'appellante. Non è, ad avviso della Corte, condivisibile la valutazione del quadro probatorio espletata nella sentenza di primo grado e posta a fondamento della decisione di rigetto della domanda d'indennizzo attorea. Secondo il tribunale l'assicurato non avrebbe assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. poiché non ha provato ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo>> (pag. 6 sentenza). La Corte di cassazione nel declinare il consolidato principio in base al quale, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio pagina 5 di 10 avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza (Cass. Sez. 3, 09/11/2023, n. 31251), chiarisce che l'assicurato deve provare che “a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così Cass. cit.). La polizza fabbricato fatta valere da copre, all'art. 18.1, i danni dovuti al Pt_1 bagnamento delle parti interne del fabbricato provocati a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto causati dall'azione di fenomeni atmosferici (vento, precipitazioni) e, all'art. 18.3., la fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi dovuta a occlusione di pluviali e grondaie, causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine. Con riferimento alla prova sub a) non è oggetto di contestazione che la notte tra il 3 e 4 luglio nel territorio di Carugate si verificò un evento atmosferico caratterizzato da forti piogge, vento e importanti grandinate. Lo stesso perito assicurativo segnala che in quella data nell'area geografica dove è ubicato l'immobile assicurato si erano verificati diversi danni causati da grandine, pioggia e forte vento. L'incaricato della società riscontrava: CP_5 tinteggiatura di plafoni e pareti dei locali dell'interno […] i danni coinvolgevano anche il battiscopa dal quale era evidente il bagnamento e la muffa creatasi, le porte a battente in legno di cucina, soggiorno e ripostiglio risultavano rigonfie tanto da non permettere la chiusura, la portafinestra in legno e vetro singolo della camera e della cucina non era possibile chiuderle correttamente e l'impianto elettrico era andato in corso circuito>> (perizia . A CP_5 ciò si aggiunga che l'appellante ha prodotto copiosa documentazione attestante la violenza del fenomeno atmosferico abbattutosi nella zona in quella data e che la denuncia all'assicurazione fu inoltrata il giorno successivo l'evento, il che comprova ulteriormente che il meteo avverso ebbe un ruolo determinante nel verificarsi dell'evento. Con riferimento alla prova sub b) appurata l'evidente sussistenza dei danni all'immobile, il perito assicurativo non ha messo in dubbio il collegamento eziologico con l'evento atmosferico, ipotizzando due cause come egualmente possibili: (i) brecce e/o lesioni in copertura, che riconosce espressamente essere comuni ad altre tre unità abitative;
(ii) occlusione dei pluviali per effetto della grandine come sostiene l'assicurato. Ha poi concluso di non avere potuto accertare la causa del sinistro in quanto possibile accedere in sicurezza in copertura al fine di prendere visione dello stato della copertura
pagina 6 di 10 e dei sistemi di scarico>>. Nella perizia si indicano come allegate le fotografie dei luoghi di cui tuttavia l'assicurazione omette la produzione. L'assicurato dal canto suo ha prodotto, a suffragio della seconda ipotesi, una perizia di parte cui risultano allegate varie fotografie raffiguranti il sottotetto e i locali abitati nonché i danni riportati. Le fotografie nn. 3 e 4 in particolare denotano lo stato di degrado dell'estradosso del sottotetto che vede la diffusione di muffe dovute alla raccolta e al ristagno di acqua nel sottotetto.
L'ing. , perito del signor rileva che Per_1 Pt_1 strutturale, si evidenzia il notevole deterioramento del tetto causato dal persistere delle acque intrappolate, nello stesso tetto, senza alcuna possibilità di scolo. [...] La notevole quantità d'acqua, con la contemporanea grandinata, e le raffiche di vento, hanno ostruito i tubi di scolo (linee di gronda) provocando un allagamento di entrambi i solai (tetto e sottotetto). Inoltre, la persistenza dell'acqua intrappolata ha determinato un allagamento dei solai provocando copiose infiltrazioni, attraverso gli orizzontamenti, negli ambienti sottostanti>>. Nel proseguo della relazione, il perito illustra nitidamente l'effetto domino scaturito dall'evento atmosferico: in primis l'occlusione dei tubi di scolo, che ha causato il ristagno dell'acqua, che a sua volta ha originato l'infiltrazione di acqua nelle pareti, causa del deterioramento strutturale, dell'ossidazione delle componenti dell'impianto elettrico e della formazione di muffe ed efflorescenze. La circostanza che l'ing. abbia effettuato il sopralluogo a distanza di Per_1 otto mesi dalla denuncia del danno non incide sull'accertamento dell'esistenza e della causa dello stesso. Entrambi i tecnici concordano sulla dinamica del sinistro e tanto basta, poiché le due cause ipotizzate dal perito assicurativo rientrano tra i rischi inclusi nella polizza. Con riferimento alla prova sub c) deve pertanto ritenersi che o i danni riportati dall'immobile sono dovuti all'occlusione del pluviale, rischio previsto all'art. 18.3 o a una rottura del tetto, rischio che la polizza prevede all'art. 18.1. La valutazione complessiva degli elementi illustrati, porta a concludere che i danni al fabbricato allegati dall'appellante sono da ricollegarsi a una causa prevista dalla polizza ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, con la conseguenza che era onere dell'assicurazione dimostrare che il sinistro rientrava tra i rischi non compresi, in quanto fatti impeditivi della pretesa attorea. 3.2. Sul quantum da indennizzare. L'appellante ha prodotto un primo preventivo del 7/9/2018 di New Edil Group S.r.l. (all. 5 fascicolo primo grado appellante) che stimava il costo delle lavorazioni di ripristino in € 18.045,00 + IVA. L'ing. ha ipotizzato Per_1 pagina 7 di 10 costi per € 27.624,30. L'assicurato ha poi richiesto il riconoscimento di un esborso di € 35.930,73, come da fatture allegate (All.8 fascicolo primo grado appellante). Il perito assicurativo, che ha esaminato il primo preventivo, ha stimato la minor somma di € 13.685,00/12.115,00 (doc. 5 fasc. I grado appellato). Il preventivo del settembre 2018, predisposto nell'immediatezza dei fatti, è maggiormente attendibile rispetto alla quantificazione dei danni effettivi. In forza del contratto di polizza, l'appellata è chiamata ad indennizzare i (soli) danni che sono immediata conseguenza dell'evento atmosferico, ma non anche quelli che si sarebbero potuti evitare con una tempestiva messa in ripristino dell'immobile. Le fatture di cui l'appellante chiede il riconoscimento sono tutte datate tra maggio e settembre 2019, sicché si deduce che i lavori di manutenzione sono stati effettuati circa un anno dopo l'evento. Non vi è prova che i maggiori costi sostenuti siano conseguenza immediata e diretta dal danno oggetto di indennizzo assicurativo e non comprendano anche interventi di miglioria. Si stima pertanto congruo il costo di € 18.045,00 + IVA al 10%. Le voci sono state esaminate dal perito di che ha proposto Controparte_1 una liquidazione al ribasso che però prevede interventi parziali e incompleti. Benché le fotografie evidenzino danni a tutti l'impianto elettrico, nella stima prodotta dall'appellata si preventiva solo un rifacimento parziale dell'impianto. Inoltre, non è stata prevista l'imbiancatura di tutte le pareti e soffitti, intervento necessario e conseguente al rifacimento dell'intonaco. Non può essere riconosciuta alcuna riduzione dell'indennizzo in considerazione delle agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione di cui l'assicurato avrebbe beneficiato. La detraibilità dei costi degli interventi di ristrutturazione dà luogo a un risparmio economico, rappresentato da una riduzione in misura variabile sulle tasse da pagare per i dieci anni successivi, di cui il contribuente può godere in presenza dei presupposti previsti dalla normativa. Primo tra tutti che risulti nei dieci anni successivi percettore di un reddito tassabile. Era pertanto onere dell'assicurazione, che ha sollevato la relativa eccezione di compensatio lucri cum damno fornire la prova, oltre che della percentuale di detrazione, che di tale risparmio l'assicurato abbia effettivamente beneficiato. In conclusione, in accoglimento del gravame deve Controparte_6 essere condannata a corrispondere a l'indennizzo di € Parte_1
19.849,50 previa applicazione delle franchigie e dello scoperto di polizza. pagina 8 di 10 Sulla somma così determinata sono dovuti la rivalutazione secondo l'indice istat famiglie, operai impiegati dalla data del pagamento (30.05.2019) alla data della sentenza (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811), gli interessi compensativi al tasso legale sugli importi via via annualmente rivalutati nello stesso periodo e gli interessi moratori, al medesimo tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. sull'importo finale dalla data della presente sentenza sino al saldo. Le spese del grado, comprensive di quelle sostenute per la procedura di mediazione pari a € 585,60 seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, determinato in base alla somma riconosciuta, della difficoltà delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...] in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. Controparte_1
2229/2024 pubblicata il 16/09/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di indennizzo l'importo di € 19.849,50 previa Parte_1 applicazione delle franchigie e dello scoperto di polizza, oltre rivalutazione secondo l'indice istat famiglie, operai impiegati dal 30.05.2019 alla data della sentenza, interessi compensativi al tasso legale sull' importo via via annualmente rivalutato nello stesso periodo e interessi moratori, al medesimo tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. sull'importo finale dalla data della presente sentenza sino al saldo;
2. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano
[...] nell'importo di € 585,60 per la mediazione e € 4.358,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. condanna a rifondere Controparte_1 Parte_1 le spese di questo giudizio che si liquidano in € 3.200,00 per
[...] pagina 9 di 10 compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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