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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 549/2024 tra
), con l'avv. FERRI FEDERICA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
VI ), con l'avv. MILAN MARCO;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025, alle ore 9.25, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per l'avv. FERRI FEDERICA;
Parte_1 per , l'avv. MILAN MARCO oggi sostituito dall'avv. PIZZA Controparte_2
ROSAMARIA per delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.35, terminata la discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio;
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge
(se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
pagina 1 di 9 Così deciso dal Tribunale di Novara in data 15 luglio 2025, ore 15.45.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2024 promossa da:
), con l'avv. FERRI FEDERICA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. MILAN MARCO;
Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 26 febbraio 2024, veniva notificata alla ricorrente ordinanza-ingiunzione di pagamento per la somma di € 1.696,67, emessa dalla Provincia di CP_2
La sanzione è stata comminata per violazione dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2003 “in quanto veniva accertato che in qualità di proprietaria dell'autovettura individuata nel verbale stesso, procedeva al suo abbandono presso l'area privata in locazione alla società di Cureggio, CP_3
Via Torino 143 senza consegnarla ad un centro di raccolta autorizzato o in alternativa ad un rivenditore”.
Ritenendo ingiusta ed illegittima la predetta ordinanza-ingiunzione, la ricorrente proponeva la presente opposizione.
La difesa dell'opponente, in particolare, si è articolata in giudizio nei termini che seguono:
1) l'ingiunzione di cui si tratta è carente dei presupposti giuridici di legge e priva di fondamento giuridico. Riepilogo dei fatti. La vettura Peugeot 206 targata DD432BS di proprietà della signora veniva utilizzata da quest'ultima principalmente per recarsi al lavoro. Parte_1
Essendosi palesati alcuni problemi di funzionamento, dopo aver valutato i costi per la riparazione e dopo averli comparati con gli esborsi per l'acquisto di una nuova autovettura, la signora decideva di procedere con un nuovo acquisto. Si recava, quindi, da un Pt_1 concessionario in Arona dove apprendeva che, pur avendo (in astratto) potuto usufruire di uno sconto sul prezzo di acquisto laddove avesse proceduto a contestuale rottamazione della vecchia auto, tale possibilità le era preclusa per la pendenza di insoluti legati al pagamento del bollo pagina 3 di 9 dell'auto. Avendo l'urgente necessità di un'auto funzionante per recarsi al lavoro (si osservi che la signora svolge l'attività di OSS, allora in una struttura per bambini con disturbi psico- Pt_1 fisici, oggi in una struttura che ospita giovani adulti con problemi psichiatrici), procedeva all'acquisto della nuova auto, rinunciando - suo malgrado - allo sconto per la rottamazione. In assenza di indicazioni e non sapendo come fare, confortata anche dal fatto che ivi lavorava il fratello, la signora i rivolgeva alla società (sita in Cureggio, Via Torino 143) Pt_1 CP_3 ed, esposta la situazione, riceveva l'autorizzazione a lasciare la propria vettura nell'area privata locata alla predetta fino a quando non fossero state risolte le pendenze legate al bollo CP_3
e fosse stato di conseguenza possibile regolarmente conferire il mezzo per lo smaltimento. Alla signora non venne fatto firmare alcunché, ma venne rassicurata sul fatto che non era necessario sottoscrivere nulla e che si sarebbe provveduto a tempo debito alla sottoscrizione dell'autorizzazione allo smaltimento. Le conoscenze della Signora non le permettevano di mettere in dubbio l'indicazione ricevuta e aderiva. A fronte di un accesso sul posto, in data 13.11.2020, il Comando di Polizia Locale di Cureggio redigeva verbale per abbandono di veicolo a motore (doc. 2) e, qualche giorno dopo, alla signora veniva notificata “ordinanza Pt_1 di rimozione di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 (doc. 3). L'ordinanza precisava che “considerato che il veicolo risulta gravato da due provvedimenti di fermo amministrativo fiscale, l'operazione di smaltimento potrà avvenire solo ed esclusivamente previa risoluzione dei citati provvedimenti”. La Signora, di nuovo, non sapeva come fare;
si rivolgeva allo sportello ACI chiedendo supporto ma ne usciva con un appunto (doc. 4) e l'indicazione di rivolgersi alla SORIS. Provava a contattare la Parte_2 ma, via telefono, una voce preregistrata indicava di utilizzare le modalità di contatto presenti sul sito, purtroppo non compatibili con gli strumenti della signora doc. 5); la signora, infatti, Pt_1 non ha lo SPID, non ha la CIE (doc. 6). A distanza di qualche settimana, la notifica alla signora del “verbale di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di rimozione rifiuti e Pt_1 ripristino dello stato dei luoghi” (doc. 7), dal quale scaturiva il procedimento penale n. 1855/21 RGNR del Tribunale di Novara, definito con sentenza n. 102 del 22.02.2022 ex art. 444 c.p.p. c.d. “di patteggiamento” con pena sospesa e non menzione (doc. 8). La signora anche se Pt_1 non nel rispetto del termine assegnato in ordinanza) si recava in Via Torino 143 a Cureggio
(ove, nel frattempo, c'era stato un avvicendamento di proprietari) ma non rinveniva la propria autovettura. Decideva, allora, di dare mandato allo scrivente difensore di prendere contatti con la Polizia Locale di Cureggio per chiedere “indicazioni sul luogo nel quale si trova il veicolo tg DD432BS e sulla proprietà dell'area, nonché ogni altro elemento utile per poter rinvenire il veicolo e procedere con gli adempimenti del caso” (doc. 9). La Polizia Locale non riscontrava direttamente, ma inoltrava la predetta mail del difensore a due indirizzi di posta e precisamente e “con preghiera di contattare lo studio legale Email_1 Email_2 per fornire le informazioni richieste, notiziandone per opportuna conoscenza la Polizia Locale di Cureggio” (doc. 10). Si dà atto che al difensore non sono pervenuti riscontri scritti ma solo una telefonata in data 06.09.2022 da parte dell'utenza 346 3684030 per conto di Tes_1 con la quale l'interlocutore affermava di non avere notizie utili da riferire. Considerato
[...] che - di fatto - il veicolo non si trova più nell'area sita nel Comune di Cureggio nel quale la signora lo aveva lasciato, ella ha sporto denuncia-querela in relazione ai fatti sopra Pt_1 esposti (doc. 11);
2) il provvedimento qui opposto si basa sul verbale della Polizia Locale di Cureggio n. 17/2020 la quale ha ravvisato la commissione dell'illecito di cui all'art. 5, co. 1, D. Lgs. 209/2003 avendo
“accertato che [la signora in qualità proprietaria dell'autovettura individuata nel verbale Pt_1 stesso, procedeva al suo abbandono presso l'area privata in locazione alla società di CP_3
Cureggio, via Torino 143, senza consegnarla ad un centro di raccolta autorizzato o in alternativa ad un rivenditore”. In concreto, come risulta dalla annotazione di polizia giudiziaria (doc. 12), pagina 4 di 9 la Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo presso l'area in occasione del quale ha trovato, tra le altre cose, rifiuti solidi urbani e 7 autovetture. Una di quelle autovetture era l'auto intestata alla signora Ebbene: la circostanza che in occasione del sopralluogo l'auto si trovasse Pt_1 sull'area non è contestata. Ciò che si rileva, tuttavia, è, da un lato, la carenza della condotta di abbandono del veicolo, dall'altro lato, l'impossibilità oggettiva per la signora i porre in Pt_1 essere la condotta richiesta dalla norma, rendendola una condotta non esigibile. Inoltre, si rileva l'assenza del presupposto che l'art. 3 L. 689/1981 ritiene indefettibile al fine dell'addebito di responsabilità: la coscienza e volontà in capo all'agente rispetto all'azione. Nello specifico: la signora on ha abbandonato il veicolo anzi la sua condotta esclude in radice l'abbandono Pt_1 stesso. Come anticipato, l'operazione di smaltimento/consegna dell'auto ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 209/2003 era impedita dall'esistenza del fermo amministrativo che gravava sul bene.
Escluso che la signora non volesse adempiere al proprio obbligo, ella non poteva Pt_1 procedere ai sensi del citato articolo e questo vale certamente ad escludere ogni profilo di coscienza e volontà della condotta e, così, la sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 L. 689/1981;
3) in tema di sanzioni amministrative l'onere della prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'Autorità che ha emesso il provvedimento. Quanto alla valenza probatoria degli atti del procedimento, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ciò premesso, si ritiene di dover sottolineare come il verbale non vada oltre la constatazione della mancata consegna del bene ad un centro di raccolta autorizzato o, in alternativa, ad un rivenditore. Nessun accertamento in merito agli ulteriori elementi che con il presente atto si sottopongono all'attenzione del Tribunale e la cui valorizzazione non potrà che portare all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione;
4) per quanto precede deve assumersi:
- manca il presupposto della condotta contestata all'odierna opponente, dato dall'abbandono dell'autovettura di proprietà della sig.ra Pt_1
- l'Ente convenuto non ha fornito neanche un principio di prova della esistenza di tale presupposto. Nulla poteva far concludere loro per la condizione di “abbandono” del bene. Sul punto, la testimonianza dell'agente chiamato a riferire dalla Convenuta non è stata in grado di fare chiarezza;
- infine, non può non considerarsi che la condotta richiesta alla sig.ra ra non esigibile in Pt_1 ragione dall'esistenza del fermo amministrativo che gravava sul bene, e questo vale certamente ad escludere ogni profilo di coscienza e volontà della condotta e, così, la sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 L. 689/1981.
La difesa di parte opposta, invece, si è articolata nei termini che seguono:
1) all'esito del giudizio è possibile sostenere che il verbale della polizia municipale di Cureggio e la conseguente ordinanza della qui impugnata siano entrambi corretti e Controparte_2 come tali meritino di essere confermati. Nell'introdurre il presente giudizio la parte ricorrente ha sostenuto che la polizia municipale avrebbe errato nell'elevare la contravvenzione di cui al verbale di accertamento n. 17/2020/amm. del 13.11.2020 (notificato il 26.11.2020) perché, a pagina 5 di 9 suo dire, nel caso di specie mancava la "condotta di abbandono del veicolo” e, inoltre, vi era una oggettiva impossibilità di smaltire la carcassa della propria autovettura atteso che quest'ultima era gravata da un fermo amministrativo. Tali difese, oltre ad essere infondate, sono rimaste smentite nel corso del giudizio. Dalla lettura del verbale di contestazione è emerso che la polizia giudiziaria ha dato atto "di aver accertato al termine dell'indagini di polizia giudiziaria per il reato di cui all'articolo n. 256 del decreto legislativo n. 152-2006 … la seguente violazione: in qualità di proprietario del veicolo di categoria M1, tipo autovettura marca Peugeot modello 206 1.4 iscritto al PRA con numero di targa DD 432 BS, ha violato le norme del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, perché abbandonava all'interno dell'area privata concessa in locazione alla società corrente in Cureggio, via Torino 143, CP_3 rifiuti pericolosi costituiti dal relitto del veicolo a motore sopraindicato, nonostante l'obbligo di consegnarlo ad un centro di raccolta ovvero, un concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, nel caso di acquisto di altro veicolo”. La sanzione è stata quantificata dalla Polizia. Municipale nella misura di 1/3 del massimo edittale della sanzione (€ 5.000,00) in complessivi € 1.666,70. Tale verbale non è stato impugnato dalla signora e medesima sorte è toccata all'ordine di Pt_1 smaltimento rifiuti emesso dal Sindaco del Comune di Cureggio. Invece, la denuncia penale della Polizia Municipale ha dato avvio ad un procedimento penale che è stato definito dalla signora con sentenza di condanna a seguito di “patteggiamento”. Quanto sopra è stato Pt_1 certificato dagli atti prodotti in corso di giudizio - muniti di fede privilegiata - ed il tutto è stato anche confermato in sede di istruttoria da uno degli accertatori. In particolare, l'ispettore capo della Polizia Municipale di Cureggio, signora Carrera, ha descritto il rifiuto abbandonato dalla ricorrente nei seguenti termini: “Ricordo che l'autovettura indicata nel capitolo di prova si trovava in un grave stato di abbandono;
ricordo che mancavano gli allestimenti interni e, pertanto, per noi non poteva qualificarsi più autoveicolo ma rifiuto;
l'art. 192 del Testo unico ambientale vieta l'abbandono dei rifiuti e il D.lgs. 209/2003 qualifica i veicoli in stato di abbandono e fuori uso”. L'agente di P.G. ha, quindi, descritto la condizione in cui si trovava la carcassa della macchina della signora e ha indicato i riferimenti normativi su cui lui e il Pt_1 collega hanno poggiato la contestazione di abbandono di rifiuti pericolosi. Il D. lgs. 209/03, in particolare, è il testo normativo che qualifica i veicoli fuori uso come rifiuti pericolosi ed impone ai proprietari lo smaltimento secondo una modalità “rigida” volta ad evitare pericoli per l'ambiente. In ogni caso, la circostanza che la vettura abbandonata dalla signora fosse “un Pt_1 rifiuto” è un presupposto della contestazione operata dalla PG “involontariamente confermato” anche da quest'ultima nella parte narrativa del proprio ricorso. Nell'introdurre il presente giudizio, infatti, la signora ha ammesso che si erano “palesati alcuni problemi di Pt_1 funzionamento” nella sua auto Peugeot 206 e che dopo "aver valutato i costi per la riparazione" aveva deciso di sfruttare gli incentivi per la rottamazione. Così dichiarando la ricorrente ha, quindi, riconosciuto che il veicolo non era più funzionante e che aveva intenzione di disfarsene.
Ma non solo. La ricorrente ha confessato, altresì, di non aver potuto rottamare la propria auto e di aver quindi deciso di abbandonare il relitto nel cortile della ditta del fratello “fino a quando non fossero state risolte le pendenze legate al bollo e fosse stato di conseguenza possibile regolarmente conferire il mezzo per lo smaltimento”. Grazie all'acquisizione delle visure storiche del PRA è stato possibile collocare temporalmente l'abbandono della predetta carcassa nel mese di agosto 2016 (quando ha acquistato una nuova vettura). Il predetto rifiuto è rimasto, quindi, abbandonato nel cortile della ditta del fratello per oltre quattro anni prima di essere rinvenuto dalla Polizia Municipale del Comune di Cureggio. E li vi sarebbe rimasto “in eterno”, se non fossero intervenuti i vigili del Comune di Cureggio, perché è rimasto provato per tabulas che la ricorrente non ha mai avuto alcuna intenzione di pagare i bolli arretrati per la macchina abbandonata atteso che non ha pagato nemmeno quelli cumulati per la nuova autovettura. Dalle
pagina 6 di 9 visure storiche PRA abbiamo appreso, infatti, che in data 17 maggio 2018 è stato disposto il fermo amministrativo anche sulla nuova automobile per la rilevante somma di € 16.754,96. Tutto quanto sopra ha reso, quindi, evidente che la signora già nell'agosto 2016, aveva Pt_1 maturato la volontà di disfarsi del veicolo non funzionante in maniera illecita a discapito dell'ambiente e della salute pubblica;
2) a parere i questa difesa la pericolosità del rifiuto abbandonato e la gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente avrebbe giustificato una multa molto più alta rispetto a quella comminata alla signora da parte della . In realtà la sanzione è stata quantificata dai Pt_1 Controparte_2 Vigili del Comune di Cureggio sulla scorta della Legge 689/1981 nella “misura ridotta” (1/3 del massimo) e tale quantificazione è stata mantenuta anche in sede di ordinanza Provinciale.
Ridurla ulteriormente rappresenterebbe una sconfitta per lo Stato Italiano a vantaggio di tutti coloro che abbandonano nell'ambiente rifiuti pericolosi come le automobili. Per tutte queste ragioni il ricorso della signora dovrà essere rigettato integralmente e l'ordinanza Pt_1 ingiunzione n. 10/2024 dovrà essere confermata in tutte le sue parti. Le spese seguono la soccombenza.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.
(Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed pagina 7 di 9 indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del
13/04/2023).
Nel caso di specie parte opponente:
1) non è riuscita a rendere idonea giustificazione dell'abbondono della propria autovettura Peugeot 206 nell'agosto 2016 nel cortile della società corrente in Cureggio, via Torino n. 143; CP_3
2) in atti ha confermato che l'autovettura, per difetti meccanici, non era più idonea all'uso per il quale era destinata, tanto da decidere di procedere con l'acquisto di un'altra autovettura in sostituzione di quella abbandonata che, peraltro, non ha potuto impiegare al fine di usufruire dei benefici della c.d. rottamazione in quanto non in regola col pagamento dei bolli e, dunque, sottoposta al c.d. fermo amministrativo;
3) non è riuscita a provare per quale motivo ha ritenuto di non risolvere la pendenza economica con l'ente Soris;
4) ha fatto decorrere oltre 4 anni senza porre in essere alcun atto d'intervento in relazione al proprio relitto di autovettura;
5) ha ritenuto di patteggiare la pena in relazione al procedimento penale attivato dalla competente autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti;
6) non ha provato per quale ragione la propria autovettura non dovesse, eventualmente, essere qualificata come rifiuto.
Sotto il profilo degli elementi istruttori orali, l'ispettore capo della Polizia Municipale di Cureggio, sig.
sentito sui capitoli di prova di cui alla memoria del 30.5.2024, ha così Persona_1 risposto: “Capitolo n. 2: “Ricordo che l'autovettura indicata nel capitolo di prova si trovava in un grave stato di abbandono;
ricordo che mancavano gli allestimenti interni e, pertanto, per noi non poteva qualificarsi più autoveicolo ma rifiuto;
l'art. 192 del Testo unico ambientale vieta l'abbandono dei rifiuti e il d. lgs. 209/2003 qualifica i veicoli in stato di abbandono e fuori uso;
facciamo in questo caso un verbale di accertamento e poi facciamo la contestazione in capo a chi risulta intestatario dell'autoveicolo; facciamo ancora la segnalazione al Sindaco in questo caso al fine di procedere con l'ordinanza per la rimozione e la collocazione presso centro autorizzato alle demolizioni;
abbiamo poi accertato che la sig.ra nello specifico, non aveva ottemperato all'ordinanza comunale sicché Pt_1 abbiamo dovuto deferirla all'autorità giudiziaria”; Capitolo n. 3: “E' vero, confermo quanto già detto in relazione al capitolo n. 2”.
Dalle dichiarazioni che precedono emergono tre circostanze:
1) la condotta completamente omissiva della opponente;
2) gli elementi costitutivi per qualificare come rifiuto l'autovettura Peugeot 206 dell'opponente;
3) l'inosservanza dell'opponente anche all'ordinanza comunale di provvedere rispetto a quanto constatato e contestato, tanto da determinare il deferimento all'autorità giudiziaria da parte degli operatori di Polizia.
Le spese legali seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dall'opponente.
Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano € 2.552,00 per compensi (scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00; valori medi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge, oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio;
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 15 luglio 2025, ore 15.45.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 549/2024 tra
), con l'avv. FERRI FEDERICA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
VI ), con l'avv. MILAN MARCO;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025, alle ore 9.25, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per l'avv. FERRI FEDERICA;
Parte_1 per , l'avv. MILAN MARCO oggi sostituito dall'avv. PIZZA Controparte_2
ROSAMARIA per delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.35, terminata la discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio;
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge
(se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
pagina 1 di 9 Così deciso dal Tribunale di Novara in data 15 luglio 2025, ore 15.45.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2024 promossa da:
), con l'avv. FERRI FEDERICA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. MILAN MARCO;
Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 26 febbraio 2024, veniva notificata alla ricorrente ordinanza-ingiunzione di pagamento per la somma di € 1.696,67, emessa dalla Provincia di CP_2
La sanzione è stata comminata per violazione dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2003 “in quanto veniva accertato che in qualità di proprietaria dell'autovettura individuata nel verbale stesso, procedeva al suo abbandono presso l'area privata in locazione alla società di Cureggio, CP_3
Via Torino 143 senza consegnarla ad un centro di raccolta autorizzato o in alternativa ad un rivenditore”.
Ritenendo ingiusta ed illegittima la predetta ordinanza-ingiunzione, la ricorrente proponeva la presente opposizione.
La difesa dell'opponente, in particolare, si è articolata in giudizio nei termini che seguono:
1) l'ingiunzione di cui si tratta è carente dei presupposti giuridici di legge e priva di fondamento giuridico. Riepilogo dei fatti. La vettura Peugeot 206 targata DD432BS di proprietà della signora veniva utilizzata da quest'ultima principalmente per recarsi al lavoro. Parte_1
Essendosi palesati alcuni problemi di funzionamento, dopo aver valutato i costi per la riparazione e dopo averli comparati con gli esborsi per l'acquisto di una nuova autovettura, la signora decideva di procedere con un nuovo acquisto. Si recava, quindi, da un Pt_1 concessionario in Arona dove apprendeva che, pur avendo (in astratto) potuto usufruire di uno sconto sul prezzo di acquisto laddove avesse proceduto a contestuale rottamazione della vecchia auto, tale possibilità le era preclusa per la pendenza di insoluti legati al pagamento del bollo pagina 3 di 9 dell'auto. Avendo l'urgente necessità di un'auto funzionante per recarsi al lavoro (si osservi che la signora svolge l'attività di OSS, allora in una struttura per bambini con disturbi psico- Pt_1 fisici, oggi in una struttura che ospita giovani adulti con problemi psichiatrici), procedeva all'acquisto della nuova auto, rinunciando - suo malgrado - allo sconto per la rottamazione. In assenza di indicazioni e non sapendo come fare, confortata anche dal fatto che ivi lavorava il fratello, la signora i rivolgeva alla società (sita in Cureggio, Via Torino 143) Pt_1 CP_3 ed, esposta la situazione, riceveva l'autorizzazione a lasciare la propria vettura nell'area privata locata alla predetta fino a quando non fossero state risolte le pendenze legate al bollo CP_3
e fosse stato di conseguenza possibile regolarmente conferire il mezzo per lo smaltimento. Alla signora non venne fatto firmare alcunché, ma venne rassicurata sul fatto che non era necessario sottoscrivere nulla e che si sarebbe provveduto a tempo debito alla sottoscrizione dell'autorizzazione allo smaltimento. Le conoscenze della Signora non le permettevano di mettere in dubbio l'indicazione ricevuta e aderiva. A fronte di un accesso sul posto, in data 13.11.2020, il Comando di Polizia Locale di Cureggio redigeva verbale per abbandono di veicolo a motore (doc. 2) e, qualche giorno dopo, alla signora veniva notificata “ordinanza Pt_1 di rimozione di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 (doc. 3). L'ordinanza precisava che “considerato che il veicolo risulta gravato da due provvedimenti di fermo amministrativo fiscale, l'operazione di smaltimento potrà avvenire solo ed esclusivamente previa risoluzione dei citati provvedimenti”. La Signora, di nuovo, non sapeva come fare;
si rivolgeva allo sportello ACI chiedendo supporto ma ne usciva con un appunto (doc. 4) e l'indicazione di rivolgersi alla SORIS. Provava a contattare la Parte_2 ma, via telefono, una voce preregistrata indicava di utilizzare le modalità di contatto presenti sul sito, purtroppo non compatibili con gli strumenti della signora doc. 5); la signora, infatti, Pt_1 non ha lo SPID, non ha la CIE (doc. 6). A distanza di qualche settimana, la notifica alla signora del “verbale di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di rimozione rifiuti e Pt_1 ripristino dello stato dei luoghi” (doc. 7), dal quale scaturiva il procedimento penale n. 1855/21 RGNR del Tribunale di Novara, definito con sentenza n. 102 del 22.02.2022 ex art. 444 c.p.p. c.d. “di patteggiamento” con pena sospesa e non menzione (doc. 8). La signora anche se Pt_1 non nel rispetto del termine assegnato in ordinanza) si recava in Via Torino 143 a Cureggio
(ove, nel frattempo, c'era stato un avvicendamento di proprietari) ma non rinveniva la propria autovettura. Decideva, allora, di dare mandato allo scrivente difensore di prendere contatti con la Polizia Locale di Cureggio per chiedere “indicazioni sul luogo nel quale si trova il veicolo tg DD432BS e sulla proprietà dell'area, nonché ogni altro elemento utile per poter rinvenire il veicolo e procedere con gli adempimenti del caso” (doc. 9). La Polizia Locale non riscontrava direttamente, ma inoltrava la predetta mail del difensore a due indirizzi di posta e precisamente e “con preghiera di contattare lo studio legale Email_1 Email_2 per fornire le informazioni richieste, notiziandone per opportuna conoscenza la Polizia Locale di Cureggio” (doc. 10). Si dà atto che al difensore non sono pervenuti riscontri scritti ma solo una telefonata in data 06.09.2022 da parte dell'utenza 346 3684030 per conto di Tes_1 con la quale l'interlocutore affermava di non avere notizie utili da riferire. Considerato
[...] che - di fatto - il veicolo non si trova più nell'area sita nel Comune di Cureggio nel quale la signora lo aveva lasciato, ella ha sporto denuncia-querela in relazione ai fatti sopra Pt_1 esposti (doc. 11);
2) il provvedimento qui opposto si basa sul verbale della Polizia Locale di Cureggio n. 17/2020 la quale ha ravvisato la commissione dell'illecito di cui all'art. 5, co. 1, D. Lgs. 209/2003 avendo
“accertato che [la signora in qualità proprietaria dell'autovettura individuata nel verbale Pt_1 stesso, procedeva al suo abbandono presso l'area privata in locazione alla società di CP_3
Cureggio, via Torino 143, senza consegnarla ad un centro di raccolta autorizzato o in alternativa ad un rivenditore”. In concreto, come risulta dalla annotazione di polizia giudiziaria (doc. 12), pagina 4 di 9 la Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo presso l'area in occasione del quale ha trovato, tra le altre cose, rifiuti solidi urbani e 7 autovetture. Una di quelle autovetture era l'auto intestata alla signora Ebbene: la circostanza che in occasione del sopralluogo l'auto si trovasse Pt_1 sull'area non è contestata. Ciò che si rileva, tuttavia, è, da un lato, la carenza della condotta di abbandono del veicolo, dall'altro lato, l'impossibilità oggettiva per la signora i porre in Pt_1 essere la condotta richiesta dalla norma, rendendola una condotta non esigibile. Inoltre, si rileva l'assenza del presupposto che l'art. 3 L. 689/1981 ritiene indefettibile al fine dell'addebito di responsabilità: la coscienza e volontà in capo all'agente rispetto all'azione. Nello specifico: la signora on ha abbandonato il veicolo anzi la sua condotta esclude in radice l'abbandono Pt_1 stesso. Come anticipato, l'operazione di smaltimento/consegna dell'auto ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 209/2003 era impedita dall'esistenza del fermo amministrativo che gravava sul bene.
Escluso che la signora non volesse adempiere al proprio obbligo, ella non poteva Pt_1 procedere ai sensi del citato articolo e questo vale certamente ad escludere ogni profilo di coscienza e volontà della condotta e, così, la sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 L. 689/1981;
3) in tema di sanzioni amministrative l'onere della prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'Autorità che ha emesso il provvedimento. Quanto alla valenza probatoria degli atti del procedimento, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ciò premesso, si ritiene di dover sottolineare come il verbale non vada oltre la constatazione della mancata consegna del bene ad un centro di raccolta autorizzato o, in alternativa, ad un rivenditore. Nessun accertamento in merito agli ulteriori elementi che con il presente atto si sottopongono all'attenzione del Tribunale e la cui valorizzazione non potrà che portare all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione;
4) per quanto precede deve assumersi:
- manca il presupposto della condotta contestata all'odierna opponente, dato dall'abbandono dell'autovettura di proprietà della sig.ra Pt_1
- l'Ente convenuto non ha fornito neanche un principio di prova della esistenza di tale presupposto. Nulla poteva far concludere loro per la condizione di “abbandono” del bene. Sul punto, la testimonianza dell'agente chiamato a riferire dalla Convenuta non è stata in grado di fare chiarezza;
- infine, non può non considerarsi che la condotta richiesta alla sig.ra ra non esigibile in Pt_1 ragione dall'esistenza del fermo amministrativo che gravava sul bene, e questo vale certamente ad escludere ogni profilo di coscienza e volontà della condotta e, così, la sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 L. 689/1981.
La difesa di parte opposta, invece, si è articolata nei termini che seguono:
1) all'esito del giudizio è possibile sostenere che il verbale della polizia municipale di Cureggio e la conseguente ordinanza della qui impugnata siano entrambi corretti e Controparte_2 come tali meritino di essere confermati. Nell'introdurre il presente giudizio la parte ricorrente ha sostenuto che la polizia municipale avrebbe errato nell'elevare la contravvenzione di cui al verbale di accertamento n. 17/2020/amm. del 13.11.2020 (notificato il 26.11.2020) perché, a pagina 5 di 9 suo dire, nel caso di specie mancava la "condotta di abbandono del veicolo” e, inoltre, vi era una oggettiva impossibilità di smaltire la carcassa della propria autovettura atteso che quest'ultima era gravata da un fermo amministrativo. Tali difese, oltre ad essere infondate, sono rimaste smentite nel corso del giudizio. Dalla lettura del verbale di contestazione è emerso che la polizia giudiziaria ha dato atto "di aver accertato al termine dell'indagini di polizia giudiziaria per il reato di cui all'articolo n. 256 del decreto legislativo n. 152-2006 … la seguente violazione: in qualità di proprietario del veicolo di categoria M1, tipo autovettura marca Peugeot modello 206 1.4 iscritto al PRA con numero di targa DD 432 BS, ha violato le norme del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, perché abbandonava all'interno dell'area privata concessa in locazione alla società corrente in Cureggio, via Torino 143, CP_3 rifiuti pericolosi costituiti dal relitto del veicolo a motore sopraindicato, nonostante l'obbligo di consegnarlo ad un centro di raccolta ovvero, un concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, nel caso di acquisto di altro veicolo”. La sanzione è stata quantificata dalla Polizia. Municipale nella misura di 1/3 del massimo edittale della sanzione (€ 5.000,00) in complessivi € 1.666,70. Tale verbale non è stato impugnato dalla signora e medesima sorte è toccata all'ordine di Pt_1 smaltimento rifiuti emesso dal Sindaco del Comune di Cureggio. Invece, la denuncia penale della Polizia Municipale ha dato avvio ad un procedimento penale che è stato definito dalla signora con sentenza di condanna a seguito di “patteggiamento”. Quanto sopra è stato Pt_1 certificato dagli atti prodotti in corso di giudizio - muniti di fede privilegiata - ed il tutto è stato anche confermato in sede di istruttoria da uno degli accertatori. In particolare, l'ispettore capo della Polizia Municipale di Cureggio, signora Carrera, ha descritto il rifiuto abbandonato dalla ricorrente nei seguenti termini: “Ricordo che l'autovettura indicata nel capitolo di prova si trovava in un grave stato di abbandono;
ricordo che mancavano gli allestimenti interni e, pertanto, per noi non poteva qualificarsi più autoveicolo ma rifiuto;
l'art. 192 del Testo unico ambientale vieta l'abbandono dei rifiuti e il D.lgs. 209/2003 qualifica i veicoli in stato di abbandono e fuori uso”. L'agente di P.G. ha, quindi, descritto la condizione in cui si trovava la carcassa della macchina della signora e ha indicato i riferimenti normativi su cui lui e il Pt_1 collega hanno poggiato la contestazione di abbandono di rifiuti pericolosi. Il D. lgs. 209/03, in particolare, è il testo normativo che qualifica i veicoli fuori uso come rifiuti pericolosi ed impone ai proprietari lo smaltimento secondo una modalità “rigida” volta ad evitare pericoli per l'ambiente. In ogni caso, la circostanza che la vettura abbandonata dalla signora fosse “un Pt_1 rifiuto” è un presupposto della contestazione operata dalla PG “involontariamente confermato” anche da quest'ultima nella parte narrativa del proprio ricorso. Nell'introdurre il presente giudizio, infatti, la signora ha ammesso che si erano “palesati alcuni problemi di Pt_1 funzionamento” nella sua auto Peugeot 206 e che dopo "aver valutato i costi per la riparazione" aveva deciso di sfruttare gli incentivi per la rottamazione. Così dichiarando la ricorrente ha, quindi, riconosciuto che il veicolo non era più funzionante e che aveva intenzione di disfarsene.
Ma non solo. La ricorrente ha confessato, altresì, di non aver potuto rottamare la propria auto e di aver quindi deciso di abbandonare il relitto nel cortile della ditta del fratello “fino a quando non fossero state risolte le pendenze legate al bollo e fosse stato di conseguenza possibile regolarmente conferire il mezzo per lo smaltimento”. Grazie all'acquisizione delle visure storiche del PRA è stato possibile collocare temporalmente l'abbandono della predetta carcassa nel mese di agosto 2016 (quando ha acquistato una nuova vettura). Il predetto rifiuto è rimasto, quindi, abbandonato nel cortile della ditta del fratello per oltre quattro anni prima di essere rinvenuto dalla Polizia Municipale del Comune di Cureggio. E li vi sarebbe rimasto “in eterno”, se non fossero intervenuti i vigili del Comune di Cureggio, perché è rimasto provato per tabulas che la ricorrente non ha mai avuto alcuna intenzione di pagare i bolli arretrati per la macchina abbandonata atteso che non ha pagato nemmeno quelli cumulati per la nuova autovettura. Dalle
pagina 6 di 9 visure storiche PRA abbiamo appreso, infatti, che in data 17 maggio 2018 è stato disposto il fermo amministrativo anche sulla nuova automobile per la rilevante somma di € 16.754,96. Tutto quanto sopra ha reso, quindi, evidente che la signora già nell'agosto 2016, aveva Pt_1 maturato la volontà di disfarsi del veicolo non funzionante in maniera illecita a discapito dell'ambiente e della salute pubblica;
2) a parere i questa difesa la pericolosità del rifiuto abbandonato e la gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente avrebbe giustificato una multa molto più alta rispetto a quella comminata alla signora da parte della . In realtà la sanzione è stata quantificata dai Pt_1 Controparte_2 Vigili del Comune di Cureggio sulla scorta della Legge 689/1981 nella “misura ridotta” (1/3 del massimo) e tale quantificazione è stata mantenuta anche in sede di ordinanza Provinciale.
Ridurla ulteriormente rappresenterebbe una sconfitta per lo Stato Italiano a vantaggio di tutti coloro che abbandonano nell'ambiente rifiuti pericolosi come le automobili. Per tutte queste ragioni il ricorso della signora dovrà essere rigettato integralmente e l'ordinanza Pt_1 ingiunzione n. 10/2024 dovrà essere confermata in tutte le sue parti. Le spese seguono la soccombenza.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.
(Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed pagina 7 di 9 indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del
13/04/2023).
Nel caso di specie parte opponente:
1) non è riuscita a rendere idonea giustificazione dell'abbondono della propria autovettura Peugeot 206 nell'agosto 2016 nel cortile della società corrente in Cureggio, via Torino n. 143; CP_3
2) in atti ha confermato che l'autovettura, per difetti meccanici, non era più idonea all'uso per il quale era destinata, tanto da decidere di procedere con l'acquisto di un'altra autovettura in sostituzione di quella abbandonata che, peraltro, non ha potuto impiegare al fine di usufruire dei benefici della c.d. rottamazione in quanto non in regola col pagamento dei bolli e, dunque, sottoposta al c.d. fermo amministrativo;
3) non è riuscita a provare per quale motivo ha ritenuto di non risolvere la pendenza economica con l'ente Soris;
4) ha fatto decorrere oltre 4 anni senza porre in essere alcun atto d'intervento in relazione al proprio relitto di autovettura;
5) ha ritenuto di patteggiare la pena in relazione al procedimento penale attivato dalla competente autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti;
6) non ha provato per quale ragione la propria autovettura non dovesse, eventualmente, essere qualificata come rifiuto.
Sotto il profilo degli elementi istruttori orali, l'ispettore capo della Polizia Municipale di Cureggio, sig.
sentito sui capitoli di prova di cui alla memoria del 30.5.2024, ha così Persona_1 risposto: “Capitolo n. 2: “Ricordo che l'autovettura indicata nel capitolo di prova si trovava in un grave stato di abbandono;
ricordo che mancavano gli allestimenti interni e, pertanto, per noi non poteva qualificarsi più autoveicolo ma rifiuto;
l'art. 192 del Testo unico ambientale vieta l'abbandono dei rifiuti e il d. lgs. 209/2003 qualifica i veicoli in stato di abbandono e fuori uso;
facciamo in questo caso un verbale di accertamento e poi facciamo la contestazione in capo a chi risulta intestatario dell'autoveicolo; facciamo ancora la segnalazione al Sindaco in questo caso al fine di procedere con l'ordinanza per la rimozione e la collocazione presso centro autorizzato alle demolizioni;
abbiamo poi accertato che la sig.ra nello specifico, non aveva ottemperato all'ordinanza comunale sicché Pt_1 abbiamo dovuto deferirla all'autorità giudiziaria”; Capitolo n. 3: “E' vero, confermo quanto già detto in relazione al capitolo n. 2”.
Dalle dichiarazioni che precedono emergono tre circostanze:
1) la condotta completamente omissiva della opponente;
2) gli elementi costitutivi per qualificare come rifiuto l'autovettura Peugeot 206 dell'opponente;
3) l'inosservanza dell'opponente anche all'ordinanza comunale di provvedere rispetto a quanto constatato e contestato, tanto da determinare il deferimento all'autorità giudiziaria da parte degli operatori di Polizia.
Le spese legali seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dall'opponente.
Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano € 2.552,00 per compensi (scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00; valori medi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge, oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio;
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 15 luglio 2025, ore 15.45.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
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