Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 28-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 251 dell'anno 2024
OGGETTO
Differenze retributive
TRA
(C.F. , elett.te dom.ta presso lo studio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Oriana Pisanti e Francesco Pino, che la rapp.tano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico
Ricorrente
E
(P.I. e C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Roberto Valentino, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per la società resistente: come da memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10.01.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere alle dipendenze della dal 1996 e di essere CP_1
stata assunta con contratto tempo indeterminato del Livello D, qualifica fisioterapista, del
CCNL AIOP (inizialmente tempo pieno, poi con varie modifiche di orario, per poi ritornare al tempo pieno); di avere diritto al pagamento di differenze retributive in virtù dell'Accordo Economico AIOP 2006 – 2007, del premio di incentivazione ex art. 65 del
CCNL, dell , delle differenze retributive ex art. 51 del CCNL, di differenze CP_2
1
01.12.2016, D2 dal 01.04.2020 e D3 dal 01.12.2021, nonché della 13^ mensilità.
Concludeva, dunque, l'istante per l'accertamento “del diritto della ricorrente al riconoscimento delle superiori posizioni economiche D1 dal 01.12.2016, D2 dal
01.04.2020 e D3 dal 01.12.2021 del CCNL AIOP – personale non medico, o da quei diversi periodi ritenuti di giustizia, con ogni conseguenziale effetto retributivo a decorrere dal 01.04.2020, o da quel diverso periodo ritenuto di giustizia”; e per la condanna della al pagamento della complessiva somma di € 29.962,89 a titolo di CP_1
differenze retributive, come da conteggi allegati al ricorso o, in subordine alla somma di
€ 22.743,23, con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente in giudizio la resistente , con memoria CP_1
depositata in data 30.10.2024, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi “maturati prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso de quo compiuta il 12.02.2024, e quindi tutti i crediti retributivi antecedenti il 12.02.2019, o in via gradata di quelli richiesti e maturati prima del quinquennio antecedente la trasmissione della messa in mora del 2019” o in subordine la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti il quinquennio dell'entrata in vigore delle legge Fornero n. 92/12
(18.07.2007); deduceva l'inapplicabilità del CCNL AIOP, contestando la mancata adesione (anche implicita) delle parti al predetto contratto collettivo;
e nel merito contestava i conteggi eseguiti e la rispondenza del numero di ore indicate nelle buste paga con quelle effettivamente svolte, ritenendo la retribuzione “rispettosa del parametro costituzionale ex articolo 36”; contestava il riconoscimento delle mansioni superiori e dunque l'infondatezza della richiesta delle relative differenze retributive “stante
l'assoluta inefficacia di progressioni basate sul mero requisito dell'anzianità”.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione.
Ritenuta la natura documentale del giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 28-05-2025 per la discussione orale, all'esito della quale questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
* * * * *
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che è pacifica tra le parti l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio.
Il primo aspetto controverso riguarda l'applicabilità del CCNL AIOP, invocata dalla ricorrente e contestata dalla difesa della . CP_1
2 Orbene, dall'Unilav allegato da parte ricorrente, emerge “Ccnl 0620 Case di
Cura pers. Non medico (ARIS)”, riconducibile allo stesso genus del nuovo CCNL AIOP dell'08.10.2020 (sottoscritto da e Controparte_3 [...]
con le organizzazioni sindacali) che si Controparte_4
applica a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie e qualifiche professionali di cui al successivo art. 52, che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere -
CP_ iscritte ad Aiop ed - per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza), relativo alla Sanità privata ed in particolare delle case di cura private ed al personale non medico;
vieppiù dai doc. 30 (nota della CEFIM contenente espresso richiamo alle relative norme collettive in materia di ferie e lavoro straordinario) e doc. 31 (elenco del personale dipendente della CEFIM, con indicazione della tipologia contrattuale AIOP) allegati da parte ricorrente si evince l'applicabilità da parte del datore di lavoro del predetto contrato collettivo.
Questo Giudice, in ogni caso, condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass. ord. 30-12-2021, n.42001;
Cass. 29-10-2013, n.24336; 30-07-2001, n.10375; 03-08-2000, n.10213).
Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e SInificative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654; Cass. 11.11.88,
n. 6114; Cass., 11.3.87, n. 2525; Cass., 17.10.85, n. 5122; Cass., 5.2.83, n. 986; Cass.,
29.3.82, n. 1965). Sono stati, infatti, valutati come sintomatici di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria, ex multis, il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di
3 mensilità supplementari (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231).
Nel caso di specie, a fondamento della richiesta di applicazione del CCNL
AIOP parte ricorrente ha prodotto la richiamata documentazione da cui si evince l'applicabilità del predetto CCNL;
la parte convenuta si è limitata a contestarne l'applicazione senza tuttavia indicare quale diversa pattuizione collettiva abbia applicato nel corso del rapporto dedotto in causa, salvo poi eccepire l'erroneità dei conteggi eseguiti dalla ricorrente e “contestare che l'adeguamento sia avvenuto con tale ritardo pur non costituendo esso un riconoscimento implicito all'adesione alla CCNL AIOP”, in tal modo adombrando l'applicabilità, nel rapporto lavorativo oggetto di causa, del
CCNL invocato ex adverso.
Pertanto, alla luce delle risultanze documentali, questo Giudice ritiene pacificamente applicabile il CCNL AIOP.
In ordine alle differenze retributive richieste dalla lavoratrice, la resistente ha formulato l'eccezione di prescrizione: al riguardo, va precisato quanto segue.
La costituzione della resistente è tardiva essendo intervenuta in data 30.10.2024 e la prima udienza si è tenuta in data 17.06.2024; è noto, al riguardo, che secondo il disposto dell'art. 416 c.p.c. “Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio…”. Ne deriva che - pur potendo la resistente esercitare la sua attività difensiva nell'ambito delle allegazioni e delle prove prodotte dal ricorrente - la sollevata eccezione di prescrizione, in quanto eccezione non rilevabile d'ufficio ex art. 2938 c.c.
e art. 112 c.p.c., è inammissibile per intervenuta decadenza.
Quanto alle differenze retributive richieste in virtù dell'accordo del
15.09.2010 (all. 4) “per il rinnovo del biennio economico 2006 - 2007 con decorrenza settembre 2010 a Dicembre 2013” la ricorrente assume di non aver percepito l'adeguamento economico se non a far data dal gennaio 2014. Dal canto suo la CP_1
contesta genericamente il numero delle ore svolte e contenute nelle buste paga ed eccepisce che “la retribuzione percepita nel periodo sopraindicato dalla lavoratrice è sicuramente rispettosa del parametro costituzionale ex articolo 36, fermo restando che nel conteggio non si tiene conto di altre voci corrisposte da imputarsi a quelle rivendicate e che di fatto annullano il presunto mancato adeguamento alle voci economiche tabellari”, voci che tuttavia non vengono indicate né meglio specificate.
4 Posto, dunque, che effettivamente dalle buste paga versate in atti (da cui si evince il livello D) non risulta il predetto adeguamento come da Accordo allegato (cfr. paga base), ed attesa la regolarità dei conteggi (che invece appaiono formulati con corretto riferimento agli adeguamenti previsti dal CCNL versato in atti) spetterà alla ricorrente l'adeguamento economico predetto da Settembre 2010 al 31 Dicembre 2013, con conseguente condanna della al pagamento della somma complessiva totale di CP_1
euro € 5.632,19 (a titolo di differenze paga ordinaria, ferie, festività, tredicesima, malattia, permessi, festività soppresse) oltre interessi e rivalutazione.
Con riferimento al Premio Incentivazione va rammentato che l'art. 65 del
CCNL prevede “A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza. Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla
L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall' . Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie CP_5
e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute. Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”.
La ricorrente ha dedotto di aver svolto le giornate lavorative allegate nel punto 5.a
(calcolate dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, con decorrenza dal 2005 al
2023) e di aver diritto alla corresponsione del Premio di Incentivazione per il periodo dal 1° Luglio 2005 al 30 Giugno 2023, rappresentando di aver percepito il premio per gli anni 2015 al 2023 (punto 5.a del ricorso) in misura talvolta parziale, come da conteggi allegati (doc. 35).
Al riguardo la difesa della resistente si è limitata a contestare genericamente “il numero di giorni di presenza per i quali per i quali per ciascun anno sia rivendicato il relativo importo sia le modalità con le quali tale importo sia stato computato e reclamate”, e la prescrizione del credito (disattesa nel caso di specie per le motivazioni supra precisate).
5 Pertanto, avendo la ricorrente provato mediante il deposito delle buste paga, documentazione di provenienza datoriale, lo svolgimento della prestazione nei periodi indicati, e dei giorni lavorativi, alla stessa spetterà anche la somma di euro 4.020,00 a titolo di Premio di Incentivazione ex art. 65 cit.
La ricorrente, inoltre, richiede l'importo c.d. Una Tantum di cui all'“Accordo nell'ambito della Regione Campania sottoscritto il 17.04.2019 per il periodo 2006 –
2010”; ivi, al punto 2 è previsto: “Le parti, come sopra indicate e nelle rispettive qualità, in applicazione di quanto previsto dall'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL per i dipendenti da Case di Cura private, laiche e religiose e da
Centri di riabilitazione (AIOP) sottoscritto il 15.09.2010, riconoscono, con la sottoscrizione del presente verbale e non di verbali precedenti, ai lavoratori delle Case di Cura nella Regione Campania, in relazione al periodo 2006 – 2010, un importo a titolo di una tantum contrattuale nella misura indicata alla Tabella A allegata al presente accordo, del quale costituisce parte integrante ad ogni effetto” (all. 05
Accordo Sanità Privata – AIOP – Regione Campania del 17.04.2019). Tale importo viene determinato, secondo il punto 5, in base al livello di inquadramento ed all'anzianità maturata nel periodo di riferimento.
La tabella allegata prevede un importo di € 1.056,90 per il livello D1 ed € 998,76 per il livello D.
Nel caso di specie, essendo la lavoratrice inquadrata al livello D (non essendo stato provato il diverso livello D1 o D3 pure richiesti) spetta la somma di € 998,76.
La , inoltre, formula richiesta, ex art. 51 CCNL, applicato dal Pt_1
08.10.2020, di riconoscimento per superiori posizioni economiche D2 e D3 dal
01.04.2020 e dal 01.12.2021 e relative delle differenze retributive, per € 5.134,63, o in subordine per € 3.199,24 per il mancato adeguamento economico per il livello D nel medesimo periodo.
L'art. 51 riporta una tabella con la declaratoria dei livelli contrattuali;
in particolare, il livello D2 prevede “Le qualifiche di tale posizione comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina. L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale. La posizione di lavoro può altresì comportare la
6 supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità in ordine alle direttive impartite per il perseguimento degli obiettivi fissati. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici. Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea”.
Il livello "D1" "D3" e "D4" “L'inquadramento nelle posizioni D1, D3 e D4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente articolo 48” il quale a sua volta, in tema di progressione professionale, prescrive “il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all'organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in attività più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità”.
Orbene, nulla ha provato la ricorrente ai fini del riconoscimento della maggiore professionalità e delle maggiori competenze acquisite, non ha dedotto o dimostrato di aver svolto funzioni direttive, tecniche, di ricerca scientifica, né ha prodotto in giudizio attestati di aggiornamento professionale o documentazione da cui si evinca l'acquisizione di maggiori professionalità.
Ed invero, la Cassazione ha statuito "il lavoratore che… rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale" (cfr., ex multis, Cass.
Ordinanza n. 5536 del 01.03.2021).
Ne deriva che non può essere dichiarato il riconoscimento delle superiori posizioni economiche invocate dalla ricorrente e delle relative differenze retributive;
potendo, invece, riconoscersi il mancato adeguamento economico per il livello D nel medesimo periodo indicato (dal 01.07.2020 al 31.12.2021) per € 3.199,24 a titolo di differenze retributive ex art. 51 CCNL del 08.10.2020.
7 La ricorrente ha altresì chiesto il riconoscimento della Una tantum riparatoria, ex art. 54 CCNL. La citata disposizione prevede, all'uopo, “Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente ccnl, sarà riconosciuto, un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1000,00
(mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente ccnl”.
Essendo la ricorrente dipendente della a far data dal 1996, come si evince dalla CP_1
documentazione versata in atti, e nulla avendo eccepito la resistente sul punto, Ella ha pertanto diritto alla predetta indennità di € 1.000,00.
La ricorrente formula altresì la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive dal 01.04.2020 al 30.06.2020 e dal 01.01.2022 al 31.09.2023 in virtù dell'art. 48 del ccnl di categoria. Come anticipato, la disposizione contrattualistica prevede “il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all'organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge
- acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in attività più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità”.
Gli effetti del precedente paragrafo A) e degli eventuali accordi decentrati (aziendali o territoriali) stipulati in materia di progressioni orizzontali sono sospesi durante tutta la vigenza del presente CCNL.
A fronte di quanto sopra, le parti concordano che, durante la vigenza del presente
CCNL: 2) con decorrenza dal 1° aprile 2020, e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per
l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate:
- D1 - 15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
- D2 - 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
- D3 - 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo.
Quanto previsto nel presente paragrafo B) ha carattere sperimentale per tutta la vigenza del presente CCNL.
8 Salvo quanto sopra specificato, sono confermati gli automatismi previsti dall'art. 52.
Le parti concordano di costituire una commissione di lavoro con l'obiettivo di elaborare una nuova norma di qualificazione professionale e di progressioni orizzontali che, a far data dal prossimo rinnovo contrattuale, potrebbe sostituire il vigente sistema sperimentale”.
La , dunque, deduce, in forza della sospensione degli effetti citati, di aver maturato Pt_1
“15 anni di lavoro alle dipendenze della resistente a Novembre 2011, 20 anni di lavoro
a Novembre 2016, 25 anni di lavoro a Novembre 2021” e di avere pertanto diritto alle progressioni di cui all'art. 52 e precisamente: dal 01.04.2020 al 30 Giugno 2020 e dal
01.01.2022 al 31.09.2023 “una differenza complessiva per il mancato riconoscimento delle posizioni economiche superiori suddetto pari ad € 4.453,13” computando le differenze “paga ordinaria, festività, tredicesima, permessi, ferie, malattia e straordinario festivo”.
La al riguardo contesta la progressione di carriera ancorata ad un mero dato di CP_1
anzianità di servizio.
Questo Giudice, per le motivazioni di cui sopra, non ritiene provata la progressione di carriera e l'acquisizione di una maggiore professionalità; peraltro, sul punto la
Cassazione ha affermato che “la contrattazione decentrata integrativa che preveda la valutazione della sola anzianità di servizio – quindi, in assenza dei parametri di valutazione previsti dal contratto – ai fini della progressione economica dei dipendenti,
è nulla. Infatti, l'articolo 40, comma 3-quinquies, del Dlgs 165/2001 sanziona testualmente con la nullità parziale le clausole dei contratti collettivi aziendali difformi dalla contrattazione nazionale, atteso che detto livello di contrattazione può e deve svolgersi sulle materie e con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Questa norma prevede espressamente che, nei casi di violazione dei vincoli
e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle. pertanto, non possono essere riconosciute le relative differenze retributive. (Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 5 luglio 2023 n.
19073; ed altresì Cass. ordinanza n. 27932 del 07.12.2020).
Da ultimo, la S.C. ha statuito che “i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, così da evitare che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico e come tale destinato a riflettere un più elevato livello
9 qualitativo del lavoro sia dato soltanto dal tempo di permanenza nelle singole posizioni” (Cass., Sezione Lavoro, ordinanza 12.2.2024, n. 3855).
La SI.ra , inoltre, ha rilevato di essere stata sospesa dall'attività Pt_1
lavorativa a far data dal dicembre 2023 (sospensione contestata con racc. del
12.12.2023) e pertanto chiede il pagamento delle retribuzioni “da ottobre 2023 a dicembre 2023” nonché della tredicesima mensilità.
Orbene, al riguardo questo Giudice condivide l'orientamento della Suprema Corte per cui “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (cfr. Cass. 37716/2022).
Posto che la ricorrente è attualmente inquadrata al livello D, per le predette mensilità non versate ed in relazione alle quali nulla ha dedotto la , spetteranno, dunque, CP_1 alla stessa € 5.939,07 (Retr. ord. mensile € 1.979,69 x 3 mesi) ed € 1.953,87 per la tredicesima mensilità 2023.
Per le ragioni esposte, la domanda relativa alle differenze retributive deve essere accolta, nei limiti di quanto precisato, mentre va rigettata quella relativa al riconoscimento delle superiori posizioni economiche e delle relative differenze retributive.
Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, vanno poste in capo alla resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato in data 10.01.2024, così provvede:
[...]
• In parziale accoglimento della domanda condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di di €.22.743,13,
[...] Parte_1
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati sulle somme via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo;
10 • Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.655,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali.
Santa Maria Capua Vetere, 28-05-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
11